Prospettive assistenziali, n. 141, gennaio-marzo 2003

 

 

i soggetti con handicap intellettivo: informazioni utili per la ricerca del lavoro (*)

 

 

Chi ha diritto al collocamento obbligatorio

Tutte le persone  con handicap intellettivo, con una percentuale di invalidità superiore al 45%, in possesso di capacità  lavorative, hanno diritto al collocamento obbligatorio al lavoro in base alla legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” (Gazzetta ufficiale del 23 marzo 1999) (1).

Per usufruire dei benefici introdotti dalla legge n. 68/1999 (assunzione obbligatoria, collocamento  mirato, contributi per l’adattamento del posto di lavoro, agevolazioni fiscali per le imprese che assumono persone handicappate…) è necessario iscriversi presso gli ex uffici di collocamento, oggi  Centri per l’impiego, di competenza delle Province.

 

Dove rivolgersi per iscriversi nelle liste del collocamento obbligatorio

I giovani handicappati intellettivi in cerca di occupazione devono rivolgersi al Centro per l’impiego provinciale, che prevede generalmente uno sportello (o più semplicemente una persona) preposta per l’iscrizione delle persone handicappate ai sensi della legge n. 68/1999.

Ci si deve presentare a questi sportelli con il certificato di invalidità in originale, rilasciato dalla commissione invalidi civili dell’Asl di residenza, dal quale deve risultare una percentuale superiore al 45%, nonché un documento di identità e il codice fiscale.

Per quanto riguarda la certificazione del titolo di studio ed eventuali attestati di frequenza a corsi prelavorativi e/o di formazione professionale, qualifiche, ecc., non è sufficiente l’autocertificazione al momento dell’iscrizione.

L’iscrizione si richiede per le liste del collocamento obbligatorio (legge n. 68/1999), per le liste del collocamento ordinario e per le liste dell’art. 16 della legge n. 56/1987 (riguarda le chiamate al lavoro presso gli enti pubblici).

A tutti gli iscritti viene assegnato un punteggio, che è calcolato in base all’anzianità di iscrizione, al numero dei componenti della famiglia a carico, al reddito e alla percentuale di invalidità.

 

Quando e dove  effettuare le visite mediche

Al compimento del 18° anno di età si dovrà richiedere all’Asl di residenza, commissione invalidi civili, la visita che attesti l’invalidità civile: questo documento conterrà la diagnosi e la percentuale di invalidità.

(Ci si può iscrivere alle liste del collocamento obbligatorio anche prima dei 18 anni, con la presentazione della diagnosi funzionale, ma si deve provvedere all’iscrizione vera e propria  al compimento del 18° anno di età, non appena in possesso della certificazione di invalidità).

Per ottenere le provvidenze previste dalla legge n. 68/1999 si può richiedere anche la visita per l’accertamento delle capacità lavorative, ai sensi dell’art. 1, comma 4 della legge n 68/1999 (e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000, in Gazzetta ufficiale del 22 febbraio 2000, n. 43), alla Commissione medica dell’Asl di residenza.

La Commissione invalidi civili dell’Asl di residenza valuta le potenzialità del giovane handicappato intellettivo e, entro 4 mesi dalla visita, stila il profilo del lavoratore indicando le sue capacità, eventuali necessità di rinforzo attraverso percorsi formativi mirati e l’assoluta impossibilità ad essere collocato.

Può accadere che le commissioni mediche delle Asl non siano preparate ad affrontare ancora la nuova normativa e, soprattutto, a relazionarsi con giovani con handicap intellettivo.

Suggeriamo di chiedere di poter fornire documentazione che comprovi le capacità lavorative acquisite in percorsi scolastico-formativi, in tirocini di lavoro… e di precisare nella domanda di potersi avvalere della presenza di personale di fiducia (insegnante, operatore del Servizio di inserimento lavorativo - Sil).

Il fascicolo redatto dalla Commissione medica dell’Asl viene inviato al Comitato tecnico competente territorialmente. Il Comitato tecnico ha il compito di far incontrare le capacità lavorative dei soggetti handicappati disoccupati con le mansioni richieste dalle aziende soggette all’obbligo di assunzione.

Il Centro per l’impiego dispone sia dei dati relativi all’anagrafe delle aziende che sono soggette all’obbligo di assunzione delle categorie protette, sia dei dati relativi alle persone aventi diritto al collocamento obbligatorio, ai sensi della legge n. 68/1999. Tutti i dati vengono inseriti in computer e quindi è fondamentale accertarsi che i propri dati siano stati inseriti correttamente.

Inoltre non bisogna dimenticare di informare tempestivamente l’ufficio del Centro per l’impiego ogni qual volta vi siano variazioni di indirizzo, o del numero telefonico del soggetto interessato; o quando è necessario chiedere l’aggiornamento della scheda che riguarda i nostri dati inserendo informazioni in merito a nuove competenze conseguite (ad esempio nuovi attestati, tirocini di lavoro effettuati, ecc.).

Al momento dell’iscrizione per ogni soggetto handicappato viene predisposta una scheda personale contenente, oltre ai dati anagrafici, anche un’indicazione sulle sue capacità lavorative, sulle abilità possedute, sulle competenze e inclinazioni, nonché sulla natura e grado della minorazione.

 

Come funziona il Centro per l’impiego

Al momento attuale le Commissioni mediche delle Asl (che devono accertare le capacità lavorative dei soggetti) non sono ancora in grado di fare fronte alle nuove iscrizioni e, nel contempo, alle migliaia di cittadini handicappati che erano iscritti nelle vecchie liste del collocamento obbligatorio al momento dell’entrata in vigore della nuova legge n. 68/1999.

Pertanto, con provvedimenti regionali e provinciali, in attesa di un funzionamento regolare delle Commissioni mediche sono stati prefigurati specifici percorsi che prevedono colloqui individuali con le persone handicappate iscritte nelle liste e che sono alla ricerca di lavoro.

Dal colloquio iniziale dovrà emergere se la persona è già in grado di andare a lavorare o se necessita di ulteriori percorsi formativi e in quali campi o se, invece, non essendo in grado di svolgere alcuna attività lavorativa proficua, debba essere indirizzata ai servizi assistenziali.

Se la persona handicappata è già in grado di essere inserita in un’azienda potrà essere collocata mediante il servizio di inserimento lavorativo e, a seconda della sua autonomia e delle potenzialità lavorative, dovrebbero essere attivati periodi di tirocinio più o meno lunghi fino alla sua assunzione.

Se la persona non è ancora in grado di svolgere appieno una attività lavorativa proficua, ma ne ha le potenzialità, dovrebbe essere indirizzata a corsi di formazione professionale mirati al lavoro, corsi attivati dalla Provincia stessa.

Dall’entrata in vigore della legge n. 68/1999 sono stati avviati (e assunti dalle aziende) centinaia di soggetti handicappati che, pur in presenza di una minorazione, erano  in grado di svolgere una attività lavorativa proficua senza necessità di particolari sostegni e/o ausili (soprattutto handicappati fisici e sensoriali in possesso di qualifiche, diplomi, lauree). Restano ora da definire i bisogni che presentano i soggetti con una riduzione della capacità lavorativa, come gli handicappati intellettivi e le persone con handicap fisici con limitata autonomia, per i quali è indispensabile avvalersi della metodologia del collocamento mirato, previsto dalla legge n. 68/1999.

 

Il collocamento mirato

La vera novità della legge n. 68/1999 consiste nell’aver introdotto la metodologia del collocamento mirato, che consente alle aziende di assumere persone handicappate attraverso progetti specifici che permettono di valutare adeguatamente le persone in base alle loro effettive capacità lavorative e di collocarle in una posizione lavorativa adeguata (o che viene adeguata) attraverso la modifica del posto di lavoro, la fornitura di particolari ausili, ecc., in modo da permettere alla persona handicappata lo svolgimento di un’attività lavorativa proficua.

Nel caso di chi ha un handicap intellettivo, il collocamento mirato prevede la presenza di un operatore di riferimento, con il compito iniziale di “predisporre l’ambiente di lavoro”, favorire le relazioni interpersonali, facilitare l’apprendimento delle mansioni in modo da non creare danni all’andamento generale della produzione e  aiutare il giovane handicappato intellettivo ad inserirsi nell’organizzazione aziendale.

 

Il servizio di inserimento lavorativo

Per attuare il collocamento mirato in azienda il Centro per l’impiego provinciale si avvale del servizio di inserimento lavorativo e cioè di operatori preparati che hanno lo scopo di affiancare il soggetto da inserire in azienda, sostenerlo nelle prime fasi di avviamento ed essere reperibili in caso di problemi successivi che possono insorgere. Anche la stessa persona handicappata, soprattutto se con handicap intellettivo o con handicap fisico con limitata autonomia, può richiedere la presa in carico da parte del Servizio di inserimento lavorativo, chiedendo al Centro per l’impiego a chi rivolgersi. I Sil, infatti, possono essere attivati dai singoli Comuni, dai Consorzi dei Comuni o da agenzie esterne di formazione su incarico dei Centri per l’impiego.

 

Le modalità di assunzione

Per i soggetti con handicap intellettivo, la strada più facilmente percorribile è quella della convenzione prevista dall’art. 11 della legge n. 68/1999, che le aziende stipulano con il Sil.

Lo strumento della convenzione è solitamente preferito dall’azienda perché offre ulteriori benefici di cui i principali sono la scelta nominativa del soggetto da avviare, lo svolgimento di tirocini con finalità di orientamento e formativo, nonché la stipula di “contratto progetto” di inserimento individualizzato.

È il Comitato tecnico che decide in merito al progetto individuale di inserimento.

Un’altra modalità di collocamento si può attuare con l’art. 12 della legge n. 68/1999, che prevede l’assunzione da parte delle aziende, ma con l’inserimento del soggetto in cooperative sociali.

L’azienda si impegna ad assicurare alla cooperativa commesse di lavoro in misura sufficiente a garantire la retribuzione dei soggetti inseriti.

Questa particolare modalità (per ora quasi per nulla sperimentata) può rivelarsi una pericolosa “scorciatoia” per le aziende che non vogliono inserire soggetti handicappati. Inoltre, vi è il rischio oggettivo di trasformare la cooperativa sociale in un laboratorio protetto, con un’alta concentrazione di soggetti handicappati con ridotta capacità lavorativa.

 

Agevolazioni per le aziende che assumono soggetti handicappati intellettivi

o L’art. 13 della legge n. 68/1999 prevede per i lavoratori con handicap intellettivo la fiscalizzazione totale per la durata massima di otto anni dei contributi previdenziali, indipendentemente dalla percentuale di invalidità;

o la loro assunzione deve avvenire però  attraverso le convenzioni di cui all’art. 11. I benefici sono previsti per i datori di lavoro privati, sulla base di programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del “Fondo per il diritto al lavoro dei disabili”, definito  da parte della Regione Piemonte con delibera della Giunta Regionale 1° luglio 2002, n. 31-6461; possono accedervi anche i datori di lavoro che non sono soggetti all’ob­bligo;

o L’art. 14 della legge n. 68/1999 ha istituito il Fondo regionale, destinato a finanziare programmi regionali di inserimento lavorativo e relativi servizi. La Regione Piemonte con la legge regionale 29 agosto 2000, n. 51 ha istituito il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili e con delibera della Giunta Regionale 9 aprile 2001, n. 41-2738 ha definito i criteri di riparto alle Province dei fondi per la realizzazione dei servizi di assistenza tecnica e per i contributi agli enti che svolgono attività a sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili.

 

Problemi aperti

Non è scontato l’inserimento lavorativo di soggetti con handicap intellettivo, perché non è prevista dalla legge 68/1999 una quota obbligatoria di assunzioni di soggetti con una riduzione della capacità lavorativa. Inoltre, non in tutte le aree della Regione Piemonte sono presenti in forma organizzata presso i Centri per l’impiego i servizi per l’inserimento lavorativo previsti esplicitamente all’art. 6 della legge n. 68/1999 (che purtroppo non li ha resi obbligatori). È dunque fondamentale “accompagnare” l’allievo con handicap intellettivo in percorsi che facilitino l’ingresso nel mondo del lavoro.

Fondamentale è saper predisporre per tempo con la sua famiglia la continuità dal sistema scolastico a quello formativo e da quello formativo al Centro per l’impiego fino al suo collocamento in azienda, anche se inizialmente, se necessario, solo per esperienze di tirocinio.

Il Csa e il Gruppo Genitori per il Diritto al lavoro degli handicappati intellettivi sono a disposizione per ogni consulenza al riguardo e per sostenere le richieste eventuali da inoltrare agli enti locali e ai competenti servizi.

Consigliamo vivamente la lettura del fascicolo “Esperienze di assunzioni di handicappati intellettivi”, perché offre stimoli e percorsi che possono essere facilmente adottati da chiunque (insegnanti, operatori, genitori, responsabili di associazioni e di sindacati) per ottenere assunzioni da parte degli enti locali e delle aziende obbligate ai sensi della legge n. 68/1999. La ricerca autonoma di un posto di lavoro è cosa piuttosto difficile ma noi suggeriamo sempre di inviare il proprio curriculum dettagliato alle aziende del territorio o alle agenzie di lavoro interinale specificando l’appartenenza alle categorie di cui alla legge n. 68/1999 ed il servizio Sil di riferimento (quando c’è). Uniamo a questo riguardo un fac-simile.

Per ogni ulteriore informazione ci si può rivolgere a: Maria Grazia Breda, Csa - Coordinamento sa­nità e assistenza fra i movimenti di base, Via Ar­tisti 36, 10124 Torino, tel. 011-812.44.69, ore 9-12, fax 011-812.25.95, e-mail: mgraziabreda@libero.it; oppure a: Emanuela Buffa, Gruppo Genitori per il Diritto al Lavoro degli handicappati intellettivi, presso Aias, Via Valgioie 10, 10146 Torino, e-mail: aias@etabeta.it.

 

 

(*) Per la realizzazione del presente contributo è stata preziosa la collaborazione di Gianni Callegari, Servizio lavoro, Provincia di Torino.

(1) Il testo della legge n. 68/1999 è stato pubblicato su Prospettive assistenziali, n. 126, 1999. Nello stesso numero è stato pubblicato un ampio commento di M. G. Breda.

 

 

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