Prospettive assistenziali, n. 138, aprile-giugno 2002

 

 

 

un’esperienza innovativa in materia di interdizione di soggetti

con handicap gravissimo e di malati di alzheimer

Carlo sessano *

 

Prima di addentrarci nel non facile tema che concerne il provvedimento di interdizione di una persona non in grado di autodifendersi e di curare i propri interessi, riteniamo opportuno richiamare l’attenzione dei parenti, che nel loro ambito familiare hanno la sventura di avere un congiunto nella predetta situazione, sull’opportunità di richiederlo.

Occorre innanzitutto dire che l’interdizione è prevista, almeno per ora, obbligatoriamente, dall’art. 414 del Codice civile ma, onde sfatare un’errata e diffusa convinzione, è utile ribadire che la stessa va richiesta proprio nell’interesse della persona inca­pace.

Infatti, ogni atto della vita quotidiana che riguarda colui che non è in grado di badare a se stesso, dovrebbe essere compiuto, da quando è maggiorenne, da altra persona, in genere un familiare, che assume la veste di tutore.

È solo in tale ruolo che il parente può agire legalmente in nome e per conto dell’incapace. Dei suoi atti il tutore deve rendere conto poi al Giudice tutelare.

Molti di noi dell’Utim, che abbiamo un familiare nella predetta condizione, siamo tutori dei nostri congiunti. E ciò, non solo in ossequio alla legge, ma appunto per poter espletare e curare legittimamente gli interessi del nostro caro, quali ad esempio, la riscossione della pensione, l’inoltro della domanda per ottenere l’indennità di accompagnamento, permessi, ecc.; inoltre, con l’entrata in vigore della legge che contempla il “consenso informato”, anche per presentare domanda di ricovero in struttura residenziale o per richiedere una cartella clinica.

Ciò premesso, oltre alle consuete attività svolte in correlazione a quanto è il dettato dello statuto dell’Utim, che prevede innanzitutto la lotta contro ogni forma di emarginazione sociale degli handicappati intellettivi, è iniziata circa quindici anni orsono, nel corso dei quali si è via via intensificata sino a quadruplicarsi nel corso degli ultimi anni, l’iniziativa volta ad istruire gratuitamente, assieme  ai familiari, le istanze per ottenere l’interdizione delle persone che non sono in grado di difendere i propri interessi.

Esse hanno riguardato sia soggetti con handicap intellettivo dalla nascita o dai primi anni d’età, sia persone adulte che sono state colpite da malattie invalidanti quali ad esempio morbo di Alzheimer, demenza senile, ecc.

Ricordiamo per inciso che, sino al raggiungimento del 18° anno d’età, la richiesta può essere presentata dai genitori o da chi esercita la patria potestà del minore, direttamente al Tribunale dei minorenni; è consigliabile in questi casi espletare la procedura nei sei mesi che precedono il compimento del 18° anno.

 

Attività dell’Utim in materia di interdizione

Il percorso da noi avviato, dopo averne sperimentato la fattibilità, consiste nell’inoltro dell’istanza, corredata dalla relativa documentazione, direttamente alla Procura della Repubblica competente per giurisdizione, evitando così il ricorso agli studi legali e quindi con un notevole risparmio economico.

Detta procedura, che venne inizialmente avviata in collaborazione colla Procura della Repubblica di Torino (successivamente anche alcune altre sedi hanno accolto le nostre istanze), si è resa possibile grazie alla disponibilità ed alla sensibilità del Magistrato addetto, non disgiunte da quelle dei suoi collaboratori.

Purtroppo, non tutte e non sempre le Procure cui abbiamo inoltrato le richieste nel modo prima descritto, hanno ritenuto di dover dare seguito alla segnalazione.

Di conseguenza, in tali casi, non resta che inoltrare, preventivamente, istanza al Tribunale competente per territorio, onde ottenere il gratuito patrocinio che viene concesso qualora l’interdicendo abbia un reddito non superiore a lire 18 milioni annui (pari a 9.296 euro). Mentre detto importo non viene quasi mai superato da coloro che hanno quale unico introito la pensione di invalidità civile (l’indennità di accompagnamento non costituisce reddito), diverso può essere il caso di persone anziane la cui pensione annua eccede il predetto ammontare.

Abbiamo allo studio  la sperimentazione di un’altra via che, qualora abbia esito positivo, sarà nostra cura darne immediata comunicazione.

È importante avere presente che in determinate circostanze gli assistenti sociali possono istituire d’ufficio l’avviamento della pratica.

Ecco il dettaglio particolareggiato del percorso da noi praticato:

a) i familiari dell’interdicendo, previo appuntamento (tel. 011.88.94.84 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì) vengono presso la nostra sede di via Artisti 36, Torino, muniti solo del certificato di invalidità rilasciato dalla apposita commissione; in assenza di detto documento, è necessario essere in possesso di una dettagliata relazione medica che attesti, soprattutto, le condizioni mentali della persona da sottoporre a tutela;

b) ai congiunti noi forniamo un fac-simile dell’istanza, che dovrà essere redatta in carta libera, possibilmente dattiloscritta, chiarendo con gli intervenuti, i vari punti che la compongono;

c) a corredo della domanda si allegano i seguenti documenti:

– fotocopia del certificato di invalidità o della relazione medica attestante la patologia e l’incapacità di tutelare i propri interessi materiali e morali;

– originali dello stato di famiglia, dei certificati di cittadinanza e residenza in carta semplice (non è utilizzabile l’autocertificazione);

– estratto dell’atto di nascita (che deve essere rilasciato dal Comune dove è nata la persona da interdire);

– dichiarazione medica in data recente attestante la persistenza dello stato di invalidità e di incapacità.

Qualora l’interdicendo non sia in grado di essere trasportato in Tribunale per l’udienza di fronte al Giudice ed al Pubblico Ministero, dalla dichiarazione medica dovrà risultare la condizione di gravità e, se intrasportabile, anche questa condizione, onde poter richiedere che l’udienza avvenga presso la residenza dello stesso interdicendo.

Trascorsi pochi giorni, gli interessati possono ritirare presso la nostra sede, copia della domanda con timbro della Procura che attesta l’avvenuta presentazione. Nei casi in cui l’interdizione viene richiesta per l’inoltro della pratica di ricovero in struttura socio-sanitaria, trascorsi 20-25 giorni dalla presentazione, è necessario che i familiari effettuino una telefonata all’apposita sezione civile del Tribunale per richiedere il numero di iscrizione a ruolo e lo riportino su una copia della domanda da consegnare poi, così completata, all’Asl di competenza per l’inserimento nella lista d’attesa per il ricovero.

L’udienza prevista dal Tribunale per la valutazione dell’istanza di interdizione avviene di solito nell’arco di 3-4 mesi (in casi eccezionali si può attivare una procedura d’urgenza); ad essa devono essere presenti, oltre alla persona da interdire, coloro che si sono proposti quali tutore e pro-tutore. Gli altri parenti indicati nell’istanza non hanno l’obbligo di presenziare.

Le conseguenze per la persona interdetta sono principalmente quelle di non poter più sottoscrivere contratti, fare testamento, ecc. Gli eventuali atti compiuti dall’interdetto dopo la sentenza, possono essere annullati su richiesta del tutore.

È importante qui ricordare che tutti gli atti cosiddetti straordinari, ad esempio l’acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili di proprietà dell’interdetto, l’investimento di somme di denaro significative, ecc., devono essere sottoposti preventivamente all’autorizzazione del giudice tutelare. Ricordiamo che tale procedura è del tutto simile a quella per i minori.

Trascorsi all’incirca due mesi dall’udienza, la persona che si è proposta quale tutore, verrà invitata dal Giudice tutelare a presentarsi per essere nominato “Tutore provvisorio” a cui seguirà una successiva convocazione, dopo qualche mese, per la nomina a “Tutore definitivo” e per il giuramento. L’incarico di tutore è svolto in maniera gratuita.

I compiti principali del tutore sono quelli previsti dal Codice civile (art. 357 e segg.) e cioè avere cura del tutelato e dei suoi interessi. È pertanto opportuno che il tutore, per quanto attiene alla situazione economica, trascriva in un apposito registro le entrate e le uscite (art. 380 c.c.) da esibire al Giudice tutelare quando verrà convocato per l’esame del rendiconto.

Quando il tutore entrerà in possesso dei decreti di interdizione del tutelato e di nomina a tutore, occorre presentare istanza al Giudice tutelare affinché con un decreto specifico autorizzi l’apertura di un conto corrente bancario o postale. Di seguito il tutore deve recarsi presso una banca  (o ufficio postale) con i suddetti provvedimenti per far aprire un nuovo conto corrente (o libretto nominativo) che verrà intestato alla persona interdetta con l’annotazione che su tale conto può operare solo il  tutore. Ricordiamo che il pro-tutore non può agire sino a che il tutore è in grado di svolgere le mansioni per conto del tutelato. Dell’apertura del nuovo conto dovrà essere reso edotto l’ente che eroga eventuali pensioni (ad es. l’Inps), in modo che le erogazioni delle stesse vengano versate sul citato nuovo conto. Qualsiasi altra rendita del tutelato dovrà confluire sul conto stesso.

Dopo qualche mese dall’ottenimento dell’incarico definitivo il tutore (per conto del tutelato), riceverà dal Tribunale (Ufficio del Campione civile) la richiesta di pagamento delle spese di giustizia (attualmente circa 180 euro). Il tutore, in base al reddito del proprio tutelato, potrà accettare o respingere la rivalsa.

Chiudiamo questa esposizione relativa ai vari passaggi e delle conseguenze della pratica “interdizione” con la segnalazione quantitativa delle istanze presentate nel corso degli ultimi cinque anni per il nostro tramite con la correlazione con i dati generali della Procura della Repubblica di Torino che, a quanto ci è stato comunicato, distanziano notevolmente tutte le altre Procure delle principali città:

Istanze totali                        Istanze per            Percentuale

                                               mezzo Utim           istanze Utim

anno 1997 = 274                 15                   5.47%

        1998 = 364                18                   4.95%

        1999 = 378                30                   7.94%

        2000 = 389                32                   8.23%

        2001 = 390                60                  15.38%

Da ciò possiamo trarre una sicura conclusione: l’aver avviato la suddetta procedura ha consentito ai familiari  di poter affrontare un momento assai delicato della vita in un “ambiente”, la nostra associazione, dove, se non altro, hanno potuto trovare, oltre ad esperienza e professionalità, anche cortesia e comprensione da parte di persone che vivono da tempo questi problemi. A tutto ciò va aggiunto il non trascurabile aspetto del risparmio valutabile negli anni fra i 400 ed i 600 milioni di lire che avrebbero dovuto sostenere qualora si fossero rivolti a studi legali.                            

Alleghiamo per completezza copia del fac-simile dell’istanza di interdizione e/o inabilitazione con a tergo le note esplicative.

 

 

FAC-SIMILE  ISTANZA  di  INTERDIZIONE

                                                                        

Alla Procura della Repubblica di

_______________________ (1)

 

 

Oggetto: Ricorso ex art. 712 c.p.c.

Data, ______________

 

Domanda di interdizione _____________________

nato/a  a ______________________   il _________

residente a ________________________________ via_____________________________cap_______

(2)________________________________________________________________________________

Io sottoscritto/a____________________________ nato/a a___________________ il______________

residente in________________________________ via_____________________________cap_______ faccio presente che mio/a ____________________

è affetto/a dal ___________________________ (3) da_______________________________________

ed è stato/a dichiarato/a non autosufficiente dalla Commissione che l’ha riconosciuto/a invalido/a con totale e permanente invalidità (100%) (4) e necessita pertanto di assistenza continua in quanto non è in grado di compiere da solo/a gli atti quotidiani della vita e, tra questi, riscuotere la pensione, utilizzo del denaro, ecc.

Segnalo che i parenti dell’interdicendo/a sono (5):

(cognome, nome, luogo nascita e data, residenza, cap, grado di parentela:           padre, madre, fratello, ecc.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dichiaro inoltre che mio/a____________________ è titolare di pensione di_______________________ (libretto n.__________________) (6) e fruisce dell’indennità di accompagnamento (7) ____________

In considerazione di quanto sopra esposto, ritengo necessario che mio/a__________________ venga dichiarato/a  interdetto/a  e che, nel suo interesse:

a) il/la sottoscritto/a _________________________ venga nominato/a con cortese sollecitudine tutore provvisorio dell’interdicendo/a per (8) ___________

b) il/la sottoscritto/a _________________________ si dichiara, altresì, disponibile ad assumere definitivamente l’incarico di tutore dell’interdicendo/a.

Il/La ricorrente segnala che i sopraelencati parenti sono stati informati del presente ricorso.

 

Comunico inoltre che il/la Sig./Sig.ra ____________ è disposto/a ad assumere l’incarico di pro-tutore.

(9) ______________________________________

_________________________________________

 

Distinti saluti.

Firma (tutore) ________________________

Firma (del pro-tutore)___________________

Eventuale firma terzo nome______________

 

                                                                      

Allegati: (documenti dell’interdicendo)

• Fotocopia certificato di invalidità

• ‑Stato  di famiglia, Certificati di cittadinanza e di residenza

• Estratto dell’atto di nascita

• ‑Dichiarazione del medico di famiglia sulla persistenza dello stato di invalidità (10).

 

Avvertenza:

Se la persona non è in grado di essere trasportata è necessario che ciò venga attestato da dichiarazione medica (grave situazione psico-fisica, intrasportabilità, ecc.); in tal caso l’udienza può avere luogo presso il domicilio dell’interdicendo (abitazione o struttura di ricovero).

 

Note:

(1) Se l’interdicendo/a non ha la residenza nel distretto della procura di Torino occorre inviare la domanda alla Procura competente.

(2) Se l’interdicendo/a è ricoverato/a aggiungere “attualmente domiciliato/a presso: (scrivere nome, indirizzo e cap della struttura)”.

(3) Indicare se “dalla nascita” oppure “l’anno della certificazione d’invalidità” oppure “da alcuni anni” .

(4) Accertarsi qual’è la percentuale di invalidità riportata sul certificato.

(5) Indicare almeno i conviventi e i parenti più stretti, raccomandando sempre di indicare eventuali parenti che potrebbero sollevare obiezioni se non segnalati.

(6) Indicare se ci sono altre pensioni (ad es. di reversibilità) o altre entrate (redditi da affitti, ecc.).

(7) Se concessa scrivere “sì” oppure “è in corso l’istanza per il rilascio”.

(8) Indicare le ragioni, ad esempio: per inoltrare domanda di ricovero in RSA; per inoltrare documentazione per ottenere l’erogazione dell’indennità di accompagnamento, ecc.

(9) Se si vuole si può aggiungere anche l’indicazione di un terzo nome da tenere in considerazione dopo la scomparsa del tutore e del vice.

(10) La dichiarazione medica non è obbligatoria, ma è meglio se c’è e che sia attuale, soprattutto quando il certificato di invalidità è vecchio di qualche anno.

 

 

 

* Socio fondatore dell’Utim, Unione per la tutela degli insufficienti mentali.

 

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