Prospettive assistenziali, n. 138, aprile-giugno 2002

 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO E L’AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI BATTISTA SULLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ SANITARIE IN DUE STRUTTURE PER ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI

 

 

I fautori della truffaldina integrazione socio-sanitaria continuano a tacere sulla sconvolgente caduta sotto la soglia di povertà di oltre due milioni di famiglie impegnate nella cura di un loro congiunto malato cronico non autosufficiente.

Invece, continuando noi, con immutata ostinazione e con il pieno appoggio dei ricoverati presso Rsa e simili strutture e dei loro congiunti a ritenere che gli anziani malati cronici non autosufficienti siano dei soggetti malati che devono essere curati senza eccessi terapeutici e senza praticare forme subdole di eutanasia da abbandono, siamo lieti che finalmente, dopo anni ed anni di insistenze di vario genere, il Comune di Torino e l’Azienda ospedaliera San Giovanni Battista abbiano stipulato la convenzione che riportiamo. Circa le condizioni di salute dei ricoverati, si veda in questo numero, la nota 4 dell’articolo “Anziani cronici non autosufficienti e malati di Alzheimer...”.

 

 

Testo della convenzione (1)

 

Premessa

Il Comitato di gestione dell’Usl 1/23 con delibera n. 867/39/82 del 26/03/1982 affidava alla So­vraintendenza sanitaria dell’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino la competenza della gestione sanitaria dell’Istituto di riposo per la vecchiaia (Irv).

Con successiva delibera n. 220/66/45/85 in data 20/2/1985 il Comitato di gestione dell’Usl 1/23 riconfermava l’affidamento della gestione sanitaria, relativa alle cure dei degenti presso l’Irv, alla So­vraintendenza sanitaria dell’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino. Nel 1982 venivano assegnati all’Irv, dall’Ospedale S. Giovanni Battista di Torino, quattro medici specialisti geriatri.

La pianta organica dei medici è stata gradualmente implementata fino agli attuali otto medici in servizio a tempo pieno, che articolano l’impegno presso l’Irv con altre attività dell’Unità operativa di geriatria dell’Azienda ospedaliera S. Giovanni Battista di Torino (ospedalizzazione a domicilio, day hospital, diagnostica vascolare non invasiva, ambulatorio di geriatria, ambulatorio di oncogeriatria).

Attualmente all’Irv operano:

• 8 medici specialisti geriatri, organizzati in turni di presenza e reperibilità che garantiscono la copertura dell’assistenza medica 24 ore su 24;

• 1 capo sala;

• 28 infermieri professionali a tempo pieno (in organico ne sono previsti 32);

• 4 infermieri professionali part-time (di cui una in maternità);

• 8 infermieri generici;

• 2 fisioterapisti;

• 1 dietista (in comune con il Carlo Alberto).

Dando atto della necessità di formalizzare la collaborazione avviata dal 1995 in via transitoria, a seguito di specifiche sollecitazioni della Regione Piemonte (lettera prot. n. 2672/52/786 del 26 luglio 1995 a firma dell’Assessore alla sanità Dr. A. D’Ambrosio), in attesa di una nuova normativa specifica, ad integrazione dell’attuale, riconoscendo che, per ragioni storiche, sono stati ricoverati nell’Istituto anziani le cui caratteristiche hanno necessitato e necessitano di un livello di cure superiori rispetto a quanto previsto dalla Dgr 41/95, in via sperimentale, in relazione anche alle probabili modifiche delle normative regionali attualmente vigenti, si stipula la seguente convenzione.

Fra la dr.ssa Silvana Ranieri, nella sua qualità di Direttore della Divisione servizi socio assistenziali del Comune di Torino, con sede legale in Torino Via Milano 1 (c.f. e Part. Iva 00514490010) e il dr. Luigi Odasso nella sua qualità di Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Battista di Torino, di seguito denominata semplicemente “Molinette” (c.f. 05438190018), si conviene e si stipula quanto segue:

 

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Torino convenziona l’Azienda ospedaliera Molinette per l’esercizio dell’attività sanitaria rivolta ad anziani non autosufficienti che si svolge nell’Istituto di riposo per la vecchiaia (Irv), per il quale, vista la più recente normativa al riguardo, sono state avviate le procedure per l’autorizzazione a funzionare con posti letto Rsa.

 

Art. 2 - Risorse messe a disposizione e impegni delle parti

Le prestazioni garantite dalle parti e l’organizzazione funzionale e gerarchica dell’Istituto formano oggetto del Protocollo organizzativo, in allegato alla presente convenzione e parte integrante della medesima.

 

Art. 3 - Destinatari del servizio

Vengono ricoverati presso la struttura, su indicazione delle Uvg delle Asl territoriali torinesi, pazienti che richiedano un livello elevato di assistenza sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa), integrato da un alto livello di assistenza tutelare ed alber­ghiera.

Art. 4 - Adempimenti amministrativi e contabili

I costi dell’assistenza sanitaria (personale, approvvigionamento di farmaci, materiale sanitario e quanto necessario per l’espletamento della diagnosi e delle cure) sono anticipati dall’Azienda ospedaliera.

I costi alberghieri e generali sono anticipati dal Comune di Torino.

L’Azienda ospedaliera si impegna ad inserire nel proprio piano di attività il servizio prestato ai sensi della presente convenzione.

Le Aziende sanitarie locali rimborsano al Comune di Torino per le quote sanitarie previste dalla Dgr n. 41-42433/95.

 

Art. 5 - Qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale

Il personale dipendente dal Comune di Torino è inquadrato nelle diverse qualifiche funzionali, con l’assegnazione dei livelli retributivi di riferimento in base a quanto previsto dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti degli Enti locali.

Il personale dipendente dall’Azienda Molinette è inquadrato nelle qualifiche professionali, con l’assegnazione dei corrispondenti livelli retributivi in base al contratto collettivo di lavoro del personale iscritto nei ruoli sanitari della Regione Piemonte.

Il personale dipendente da eventuali ditte aggiudicatarie di appalti per forniture è inquadrato nelle diverse qualifiche previste dai contratti collettivi di lavoro del settore di appartenenza, compresi i soci lavoratori delle cooperative, come da delibera approvata dal Consiglio comunale di Torino sull’affidamento di attività a terzi.

Il Comune di Torino e l’Azienda Molinette si impegnano alla assicurazione dei propri dipendenti, nei limiti previsti dalle normative di riferimento, nonché alla partecipazione dei medesimi a corsi di formazione, di aggiornamento e riqualificazione.

 

Art. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha effetto a partire dal 1° luglio 2001 e ha durata fino al 30 giugno 2002.

Scaduto tale termine la durata della convenzione avrà cadenza biennale ed il rinnovo avverrà con apposito provvedimento.

 

Art. 7 - Soluzione delle controversie

Per tutto quanto contemplato dal presente contratto le parti faranno espresso riferimento alle norme del Codice civile e di Procedura civile, eleggendo come competente il Foro di Torino.

 

Art. 8 - Disciplina delle inadempienze

Eventuali inadempienze da parte dei contraenti devono essere contestate per iscritto entro 10 giorni dalla loro rilevazione.

Il persistere degli inadempimenti porta alla nomina di una specifica commissione paritetica mista, cui verrà assegnato il compito di individuare tutte le criticità che hanno originato la contestazione e i motivi dei mancati adempimenti.

La suddetta commissione ha il compito di redigere un verbale dei lavori effettuati, da inviarsi al Direttore della Divisione servizi socio-assistenziali del Comune di Torino ed al Direttore generale dell’Azienda Molinette, per l’adozione dei provvedimenti di propria specifica competenza.

 

Protocollo organizzativo

per gli istituti irv e carlo alberto

 

Art. 1 - Risorse e impegni dell’Azienda ospedaliera

Personale

Le prestazioni sanitarie sono garantite, seconda la attuale organizzazione medica, infermieristica e riabilitativa del presidio, da medici specialisti geriatrici, terapisti della riabilitazione, capo sala, infermieri professionali e generici, dipendenti dell’Azienda ospedaliera già operanti all’interno del Presidio, secondo la tabella riportata in premessa.

La gestione del personale sanitario sarà attribuita al Responsabile dell’Unità operativa a direzione universitaria di geriatria o a persona da lui delegata.

Impegni

L’Azienda ospedaliera si impegna a:

1. garantire, anche tramite lo strumento della pronta disponibilità, l’assistenza medica tutti i giorni per 24 ore con i sanitari che operano nella struttura;

2. fornire i farmaci secondo quanto previsto dalla Dgr 20-26187 del 30.11.1998, senza alcun onere a carico dell’anziano assistito, né a carico dei parenti;

3. fornire direttamente i presidi sanitari per l’incontinenza (pannoloni, traverse, ecc.);

4. garantire assistenza specialistica, ove necessario, attraverso le risorse proprie, possibilmente negli stessi locali dell’Istituto;

5. garantire l’attività interna di fisioterapia;

6. assicurare il servizio dietistico;

7. la componente medica ed infermieristica si impegna all’aggiornamento delle cartelle sanitarie personali in corso di ricovero.

 

Art. 2 - Risorse e impegni del Comune

Personale

Il servizio di assistenza diretta agli anziani ospitati nel presidio è garantito da personale socio-assistenziale in possesso del titolo professionale Adest. Per i dipendenti che non ne sono ancora in possesso, comunque con anzianità lavorativa superiore al biennio, è prevista la straordinaria riqualificazione tramite frequenza obbligatoria a corsi di formazione già programmati.

Risorse strutturali

L’Amministrazione comunale mette a disposizione i locali necessari per la degenza e per le attività mediche, infermieristiche e riabilitative, compresi i locali accessori e gli uffici amministrativi e tecnici.

Effettua inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria e degli adeguamenti strutturali previsti dalle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e di degenza.

Servizi in appalto

Il Comune di Torino garantisce i sottoelencati servizi, a mezzo di affidamento a terzi:

1. mensa;

2. conduzione dell’impianto di riscaldamento;

3. pulizia degli ambienti comuni;

4. lavanderia per i capi di uso comune;

5. animazione.

Impegni

Si premette che il Comune di Torino in qualità di proprietario dell’immobile e gestore dell’attività assistenziale che vi si svolge, riconosce quale datore di lavoro il Direttore della divisione servizi socio-assistenziali.

Il suddetto Direttore si impegna a fornire all’Azienda ospedaliera dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente lavorativo e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo 626/94.

Il Comune di Torino si impegna per 24 ore giornaliere e per tutti i giorni dell’anno solare a:

1. Assicurare ad ogni persona tutte le prestazioni integrative finalizzate al recupero e al mantenimento dell’autonomia residua mediante:

– aiuto nell’alzata dal letto (tutti gli anziani devono essere alzati, tranne casi eccezionali);

– preparazione e aiuto per il riposo pomeridiano e notturno;

– aiuto o esecuzione dell’igiene personale quotidiana e periodica, aiuto per il bagno;

– aiuto nella scelta dell’abbigliamento e nella vestizione;

– nutrizione (somministrazione ed aiuto nell’assunzione del cibo);

– aiuto negli ausili ed accorgimenti atti a favorire l’espletamento autonomo di alcune attività;

– mobilizzazione delle persone allettate o in carrozzella.

2. Assicurare le prestazioni per la tutela igienico-sanitaria della persona:

– aiuto nella prevenzione piaghe da decubito (cambio pannoloni, cambio degli effetti letterecci, ecc.);

– semplici prestazioni di pronto intervento;

– servizio di podologia;

– pulizia e manutenzione di biancheria ed abiti degli ospiti.

3. Assicurare un vitto adeguato considerate anche le diete particolari individuali, secondo prescrizione medica e particolari esigenze legate a problemi di masticazione, così come evidenziate dal servizio dietistico dell’Azienda.

4. Promuovere e favorie la relazione tra gli ospiti e momenti di animazione comuni, anche attivando le risorse di volontariato presenti sul territorio.

5. Agevolare gli ospiti a mantenere i contatti con i familiari.

6. Consentire l’assistenza religiosa, secondo le scelte di ciascun ospite.

7. Garantire dalle dimissioni la tenuta, la custodia e l’archiviazione e il rilascio di copia conforme delle cartelle sanitarie personali.

 

Art. 3 - Organizzazione funzionale e gerarchica

Poiché trattasi di strutture socio-assistenziali a valenza sanitaria, si individuano nello specifico:

– prestazioni di carattere strettamente alberghiero e socio-assistenziale;

– prestazioni strettamente sanitarie;

– prestazioni di carattere misto.

Il responsabile socio-assistenziale dell’Istituto è il Responsabile di nucleo socio-assistenziale in posizione organizzativa, che dipende direttamente dal Dirigente del Settore anziani della Divisione servizi socio-assistenziali.

La responsabilità dell’assistenza sanitaria degli ospiti, compete al responsabile medico dell’Unità operativa a direzione universitaria di geriatria o suo delegato, mentre la responsabilità igienico-sanitaria (indirizzi alla prevenzione, protezione dei rischi sul lavoro e protezione relativa agli ospiti) compete al medico specificatamente incaricato dal Comune.

Dal punto di vista gerarchico, il personale sanitario risponde al Medico responsabile, mentre il personale socio-assistenziale risponde, per le prestazioni socio-assistenziali, al responsabile socio-assistenziale dell’Istituto. In ordine alle prestazioni a valenza sanitaria, la responsabilità complessiva è affidata al Medico responsabile, cui pertanto risponde anche il personale socio-assistenziale.

Nell’ambito di ciascun reparto di degenza risulta fondamentale, al fine di assicurare una gestione corretta del servizio, individuare specifiche figure di responsabili:

– per le prestazioni di carattere strettamente alberghiero e socio-assistenziale, il responsabile è la figura socio-assistenziale di coordinamento individuata dal Comune;

– per le prestazioni strettamente sanitarie, il responsabile è l’infermiere professionale;

– per le prestazioni di carattere misto, l’organizzazione viene definita di comune intesa tra la figura socio-assistenziale di coordinamento individuata dal Comune e l’infermiere professionale.

Si dà atto altresì che le parti si impegnano a cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa anche nel caso di prestazioni rese a terzi da parte dell’Istituto riposo per la vecchiaia.

 

 

 

 

(1) Identica è la convenzione riguardante l’Istituto Carlo Alberto.

 

www.fondazionepromozionesociale.it