Prospettive assistenziali, n. 137, gennaio-marzo 2002

 

iniziative positive in merito al diritto alle cure sanitarie degli anziani cronici non autosufficienti e dei malati di alzheimer

 

Sul n. 132, 2000, di Prospettive assistenziali abbiamo riportato il testo della circolare emessa il 23 ottobre 2000, su sollecitazione del Csa, dall’Assessore alla sanità della Regione Piemonte in cui, fra l’altro, viene ricordato che il trasferimento degli anziani cronici non autosufficienti e dei malati di Alzheimer “dall’unità operativa per acuti ad altra struttura ospedaliera e/o extra ospedaliera deve essere preventivamente concordato con il paziente e la sua famiglia ed è assegnato alla responsabilità della Direzione sanitaria dell’ospedale”, che detto trasferimento deve aver luogo a cura e spese delle aziende ospedaliere e che “i presidi accreditati per la funzione di riabilitazione e lungodegenza post-acuzie sono tenuti a fornire ai cittadini tutte le necessarie prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative, assistenziali e alberghiere. Pertanto le suddette strutture non possono chiedere al paziente ricoverato o ai suoi congiunti o a terze persone di sottoscrivere alcun impegno per lo svolgimento delle attività sopra indicate”.

Nella suddetta comunicazione della Regione Piemonte era, inoltre, sottolineata “la necessità di fornire, al momento del ricovero in unità operative di lungodegenza e/o di riabilitazione, ai familiari ed ai pazienti stessi la più ampia informazione possibile circa le modalità con cui deve avvenire tale ricovero e soprattutto circa i diritti che tali pazienti possono esigere nei confronti della struttura ospitante”.

L’emanazione della circolare era stata richiesta dal Csa anche perché le case di cura private convenzionate pretendevano, quale condizione sine qua non per l’ammissione, che l’interessato o i congiunti dei soggetti non autosufficienti sottoscri­vessero una impegnativa così formulata: “Il sottoscritto ……… residente a ……… tel. ……… in qualità di ……… del/la Paziente Sig. ………… dichiara di essere in grado di assicurare il trasferimento del/la Paziente Sig. ………al proprio domicilio/in istituto di cura, all’atto della dimissione dalla Casa di cura stabilita dai Medici del Centro stesso, o qualora le condizioni del/la Paziente risultassero non corrispondenti a quelle segnalate nella presente proposta” (1).

Nell’ambito delle iniziative assunte dal Csa a tutela delle esigenze e dei diritti degli anziani colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, avevamo segnalato su Prospettive assistenziali, n. 133, 2001 l’accordo intervenuto fra lo stesso Csa e l’ospedale Fatebenefratelli di S. Maurizio Canavese (Torino), che svolge, in base ad un accordo intervenuto con la Regione Piemonte, attività di osservazione, accertamento diagnostico e inquadramento terapeutico delle persone colpite dalla malattia di Alzheimer o da altre forme di demenza senile.

Adesso riportiamo il testo della “Comunicazione agli utenti e alle Aziende sanitarie dei compiti del Presidio sanitario S. Camillo di Torino”,  sottolineando la particolare importanza del punto 7, così previsto allo scopo di riaffermare la competenza del Servizio sanitario nazionale nei confronti dei soggetti non autosufficienti.

 

Comunicazione agli utenti e alle aziende sanitarie dei compiti del presidio sanitario San Camillo

 

1) Il Presidio sanitario San Camillo, con sede in Torino, strada Santa Margherita 136, in base alle disposizioni della Regione Piemonte, è individuato come ospedale specializzato in recupero e rieducazione funzionale di secondo livello;

2) gli oneri relativi alle suddette attività sanitarie sono interamente a carico del Servizio sanitario regionale, eccetto che per la quota di maggior comfort alberghiero, se espressamente richiesto dal paziente;

3) in base alle norme emanate dalla Regione Piemonte, il Presidio sanitario San Camillo non svolge compiti di lungodegenza. Conseguentemente, la degenza è limitata al periodo di tempo occorrente per l’effettuazione degli interventi riabilitativi, a giudizio del medico fisiatra;

4) il primario del San Camillo o il medico responsabile di reparto preannunciano le dimissioni al paziente di norma con 5 giorni di anticipo;

5) le persone suddette sono tenute a dare esecuzione alle dimissioni nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;

6) gli eventuali trasferimenti presso altre strutture sanitarie sono disposti dal Presidio sanitario San Camillo senza alcun onere per gli utenti ed i loro congiunti;

7) nei casi in cui le dimissioni non vengano attuate, nei confronti di soggetti non autosufficienti il Direttore sanitario del San Camillo segnala il caso all’Asl di residenza del soggetto perché provveda ai sensi delle leggi vigenti.

 

 

(1)     Per l’accesso alle Case di cura private convenzionate era ed è indispensabile la presentazione di una “Proposta di ricovero” compilata e sottoscritta da un medico.

 

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