Prospettive assistenziali, n. 136, ottobre-dicembre 2001

 

 

Editoriale

Sussidiarietà e diritti: l’inquietante interpretazione

del consorzio monviso solidale

 

 

È estremamente preoccupante che i Comuni, le Pro­vince e le Asl continuino a pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti colpiti da handicap gravi o ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Infatti, l’art. 25 della legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in vigore da oltre un anno, sancisce quanto segue: “Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”.

A sua volta, il decreto legislativo 130/2000 stabilisce che gli enti pubblici devono prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (e quindi senza chiedere alcun contributo economico ai parenti) per le prestazioni sociali “erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali”.

Nello stesso decreto legislativo viene precisato che le nuove disposizioni “non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile”, e che esse “non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’art. 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata” (1).

Vi sono Comuni, privi di sensibilità nei confronti dei soggetti più deboli e dei loro congiunti (2), che non intendono dare attuazione all’art. 25 della legge n. 328/2000 e ai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 con il pretesto che il Governo non ha ancora emanato il decreto previsto dall’art. 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo 130/2000, che ha lo scopo “di favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza” (3).

Difatti, il suddetto decreto, qualsiasi saranno i suoi contenuti, non può in alcun modo modificare le sopra citate disposizioni del decreto legislativo 130/2000 che impongono agli enti pubblici di far riferimento esclusivamente alla situazione economica personale dei soggetti con handicap gravi ed agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Inoltre, il decreto che deve ancora essere emanato dal Governo avrà natura meramente amministrativa e quindi, anche sotto questo aspetto, non può introdurre nessun cambiamento alle norme del decreto legislativo (avente, pertanto, pieno valore di legge) 130/2000.

Se gli enti pubblici agissero in modo onesto avrebbero dovuto approvare le delibere occorrenti per dare attuazione alle leggi vigenti (da oltre un anno!) e per non richiedere più ai congiunti delle persone sopra indicate somme di denaro.

 

La sussidiarietà

Molto controverso è il concetto di sussidiarietà. Tuttavia, “nella sua accezione più diffusa, e per alcuni aspetti più generica e fonte di equivoci, il principio di sussidiarietà è oggi inteso come una regola di ripartizione delle attribuzioni fra i vari livelli di potere”. Pertanto, “il livello considerato superiore non dovrebbe operare in via esclusiva su questioni, ambiti, possibilità di azione che potrebbero essere impostate, affrontate e risolte dai livelli considerati inferiori” (4).

Il tema della sussidiarietà è presente anche nella legge n. 328/2000. Infatti, il 3° comma dell’art. 1 stabilisce che “la programmazione e l’organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti locali, alle Regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti locali”.

Dunque, ai sensi della legge 328/2000, la sussidiarietà è solamente uno dei criteri che devono essere presi in considerazione dalle Regioni e dagli enti gestori dei servizi socio-assistenziali.

Inoltre, a nostro avviso, occorrerebbe che tutti i provvedimenti attuativi della legge 328/2000 tenessero conto, in primo luogo, delle disposizioni della Costituzione, il cui primo comma dell’art. 38, lo ripetiamo per l’ennesima volta, stabilisce che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

 

Un singolare concetto di sussidiarietà

Numerosi sono stati gli interventi effettuati dal Csa per segnalare al Consorzio Monviso Solidale (5) che l’ente non poteva e non può imporre contributi economici ai parenti di assistiti maggiorenni. Nelle comunicazioni del Csa venivano citate sia le disposizioni nazionali che quelle assunte dalla Regione Piemonte (6).

La stessa posizione del Csa è stata espressa dal Difensore civico della Regione Piemonte, che in precedenza aveva svolto il compito di Dirigente Capo della Pretura di Torino: si tratta, dunque, di un parere espresso da persona esperta nel campo giuridico.

Dopo aver assicurato che veniva recepito quanto richiesto dal Csa (lettera del 31 agosto 2001), in data 12 settembre 2001 il Consiglio di amministrazione del Consorzio Monviso Solidale ha approvato una delibera in cui, all’art. 1, è previsto, sotto il titolo “Destinatario e compartecipanti” quanto segue: “Ove la normativa vigente lo consenta ed il destinatario dell’intervento lo richieda direttamente ai potenziali interessati, prima dell’intervento del Consorzio Monviso Solidale, al pagamento della retta sono tenuti: il destinatario dell’intervento e, se residua una quota non coperta, in ordine prioritario e non esclusivo: il coniuge, anche se non convivente; i genitori naturali o adottivi; i figli legittimi e legittimati, e in loro assenza i nipoti; i fratelli e sorelle; tutti gli altri soggetti eventualmente previsti dalla legge”.

È evidente che le suddette disposizioni sono state varate dal Consorzio allo scopo di aggirare le leggi vigenti (7).

Da notare che la condizione: “Ove la normativa vigente lo consenta”, non compare in nessun provvedimento fra le decine di migliaia di norme approvate negli ultimi 50 anni dai 53 Comuni facenti parte del Consorzio nelle molteplici materie (urbanistica, trasporti, ambiente, assistenza, ecc.) di loro competenza!

Non ci risulta nemmeno che il requisito “Ove la normativa vigente lo consenta” sia stato inserito per le rette degli asili nido e delle scuole materne, nonché per i contributi economici relativi alla partecipazione alle attività di tempo libero da parte di soggetti pienamente autosufficienti.

Dunque, solamente quando la famiglia è in gravissime difficoltà a causa della presenza di un congiunto non autosufficiente, il Consorzio si ricorda del principio di sussidiarietà, lo interpreta a suo uso e consumo.

 

Le preoccupanti conseguenze della “sussidiarietà” dell’intervento consortile

L’art. 2 della citata delibera del Consorzio Monviso Solidale stabilisce che “compete al Consorzio l’integrazione della somma residuale non dovuta dai soggetti di cui al precedente art. 1 (anche sulla base di criteri già adottati dai Comuni o di accordi stipulati in precedenza con i Comuni) o la facoltà di esonero degli stessi in particolare circostanze (es. maltrattamenti subiti dai figli in tenera età ed ora teoricamente obbligati nei confronti del genitore ‘maltrattante’)”.

In sostanza, il Consorzio, ignorando quanto previsto dalle disposizioni citate in precedenza, vorrebbe farci ritornare al 1800, quando il sostegno della persona in difficoltà era demandato ai membri della famiglia.

Un esempio, portato a nostra conoscenza, chiarisce la posizione reale del Consorzio.

Il signor D.D.M., colpito dalla malattia di Alzheimer, è ricoverato a titolo gratuito presso una casa di cura privata convenzionata. La figlia di D.D.M. “pur avendo presente che le leggi vigenti obbligano il Servizio sanitario nazionale a provvedere alla cura dei malati cronici non autosufficienti, compresi quelli colpiti dalla patologia di Alzheimer, gratuitamente e senza limiti di durata” accetta il trasferimento del padre in una Rsa a condizione che la quota alberghiera “sia prelevata esclusivamente dai redditi dello stesso mio padre (ammontanti a circa lire 1.750.000 mensili) e dell’indennità di accompagnamento se e quando verrà corrisposta, dedotta in ogni caso la quota che viene lasciata al degente per le sue spese personali e tenendo comunque presente che mia madre non percepisce alcun reddito, non è proprietaria di alcun bene immobile, versa mensilmente lire 480.000 per l’affitto dell’alloggio dove abita e lire 270.000 per un mutuo acceso presso la banca Crt”.

Orbene, con lettera del 19 ottobre 2001, il Consorzio Monviso Solidale comunica alla figlia del signor D.D.M. che la quota di integrazione della retta è stata stabilita in lire 45.000 giornaliere, mentre l’onere a carico dell’interessato è di lire 36.000. Nella suddetta lettera è precisato che a disposizione della moglie sono lasciate lire 800.000 mensili.

Dunque, alla moglie resterebbero per vivere 50.000 lire al mese dovendo versare, come sopra precisato, lire 480.000 mensili per l’affitto dell’alloggio e lire 270.000 per il rimborso del mutuo stipulato per l’acquisto di un’auto.

Ogni commento sarebbe superfluo se non fosse che il Presidente del Consorzio, in una lettera ricevuta dal Csa il 27 ottobre 2001, aveva precisato che la delibera era stata assunta sulla base dei “principi della corresponsabilità di tutti i cittadini nella ricerca del benessere per tutti, del dovere di utilizzare le risorse esistenti, in modo non egoistico”.

Bellissime parole che, a seguito del trasferimento del marito ammalato dalla sanità all’assistenza, in pratica costringerebbero la moglie a vivere con 50.000 lire al mese!

Ecco la preoccupante conseguenza di un concetto di sussidiarietà che scarica sulla famiglia competenze che la legge assegna al settore pubblico.

 

Clausole inquietanti

 Il 7° comma dell’art. 3 della delibera in questione stabilisce quanto segue: “Il Consorzio escluderà dall’intervento il destinatario i cui soggetti compartecipanti di cui al precedente articolo 1 rifiutino, ove tenuti, di dichiarare le proprie condizioni economiche e patrimoniali, ai fini dell’Isee” (8).

È molto allarmante la decisione in base alla quale, se i soggetti compartecipanti e cioè i parenti indicati all’art. 1 (il coniuge anche se non convivente; i genitori biologici o adottivi; i figli legittimi e legittimati e, in loro assenza, i nipoti; i fratelli e sorelle; tutti gli altri soggetti eventualmente obbligati) “rifiutino, ove tenuti, di dichiarare le proprie condizioni economiche e patrimoniali, ai fini dell’Isee”, il Consorzio pretenda di avere il diritto di non fornire gli interventi al soggetto in situazione di bisogno. Se i compartecipanti non fanno quanto è richiesto dal Consorzio, il Consorzio stesso non agisce contro di loro, ma contro chi è in difficoltà!

 A sua volta l’ottavo comma dell’art. 3 prevede che: “il destinatario della prestazione sociale (integrazione della retta) dovrà richiedere l’impegno del donatario, in caso di donazioni effettuate nel periodo antecedente 5 anni dalla richiesta, a corrispondere la quota di compartecipazione ai costi nei termini e nelle entità previste dal Codice civile”.

In primo luogo, va osservato che si tratta di una norma non prevista da nessuna legge in vigore e non contemplata nemmeno dai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 richiamati dalla legge n. 328/2000 di riforma dell’assistenza e dei servizi sociali.

Anche la suddetta disposizione può essere utilizzata dal Consorzio per non fornire le prestazioni richieste, nel caso in cui il donatario non versi i contributi economici stabiliti dal Consorzio stesso.

Violando apertamente le disposizioni dei già citati decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, le altre parti dell’art. 3 della delibera in oggetto così si esprimono:

“1. La compartecipazione ai costi da parte del destinatario del servizio è definita in ragione dei redditi netti dell’utente posta la preventiva utilizzazione delle proprie risorse finanziarie e patrimoniali, con una franchigia di lire 6.000.000 (lire sei milioni, pari ad Euro 3.098,75), fatte salve le somme da destinare alle esigenze personali indicativamente quantificate in lire 100.000 mensili (lire centomila, pari ad Euro 51,65) ove la legge non disponga altrimenti.

“2. Nel caso di richieste di ricovero in struttura residenziale da parte di utenti titolari di indennità di accompagnamento, per la natura assistenziale della stessa, ai fini della integrazione della retta, la predetta viene assimilata al contributo alla compartecipazione dei costi, in via preliminare e precedente alla definizione della propria situazione economica.

“3. La casa di abitazione in proprietà non esclude l’integrazione della retta, ma su di essa verranno avviate le procedure a garanzia della successiva rivalsa da parte del Consorzio.

“4. Il Consorzio è disponibile ad acquisire anche prima la disponibilità del bene stesso da considerare in conto dell’integrazione retta effettuata per il destinatario, al netto delle spese di trasferimento, manutenzioni e quant’altro, salva la valutazione di congruità e opportunità del trasferimento.

“5. Il destinatario è altresì tenuto al rimborso di quanto corrispostogli per l’integrazione della retta anche attraverso arretrati di pensione o assegno di accompagnamento o di ogni altro reddito o emolumento o attività che dovesse percepire.

“6. L’integrazione della retta costituisce in ogni caso credito da soddisfare al più tardi all’apertura della successione.

 “9. Per le alienazioni, sia di beni immobili che di beni mobili registrati, nel periodo antecedente 5 anni dalla richiesta, deve essere indicato l’impiego dei corrispettivi riscossi”.

Orbene, il decreto legislativo 109/1998 sancisce ai commi 4 e 5 dell’art. 2 quanto segue: “L’indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l’indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1. L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l’indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo fami­liare”.

Com’è indicato nella tabella 2, “dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare (...) si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a lire 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a lire 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un’abitazione di proprietà” (9).

Dal confronto fra le disposizioni dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 e le norme approvate dal Consorzio Monviso Solidale risultano evidenti sostanziali differenze che, guarda caso, sono tutte a scapito dei cittadini assistiti e delle loro famiglie.

Basti osservare che nei decreti legislativi è previsto che i patrimoni non vanno calcolati nella misura del 100% come ha fatto il Consorzio, ma solo nel limite massimo del 20%.

Inoltre, il Consorzio non ha preso in considera­zione le franchige concernenti i beni mobili ed immobili ed i redditi, i cui importi esenti sono assai consistenti.

 

Inaccettabile l’ampia discrezionalità del Consorzio

L’intervento del Consorzio è ampiamente discrezionale come risulta dall’art. 5 della delibera in oggetto che così si esprime: “Per le finalità istituzionali del Consorzio relative alla tutela e al sostegno delle fasce deboli della popolazione, la valutazione del bisogno, per la definizione delle priorità di intervento, è affidata agli operatori socio-assistenziali ed in particolare agli assistenti sociali. La definizione dell’intervento, per gli impegni economici che comporta, è determinata dal responsabile di area del territorio di appartenenza del destinatario sentito l’operatore proponente”.

Pertanto, il soggetto malato, a cui è stato illegalmente negato il diritto alle cure sanitarie gratuite e senza limiti di durata ed è costretto a rivolgersi al Consorzio per prestazioni anche urgentissime, si viene a trovare di fronte ad un provvedimento che attribuisce ai dirigenti ed agli assistenti sociali una discrezionalità quasi assoluta.

Ben diverse sono le norme poste dal codice civile a tutela dei diritti delle persone. Infatti, riconoscendo piena autonomia a tutti i componenti della famiglia, è previsto che gli alimenti possano essere forniti esclusivamente su richiesta del soggetto interessato e che, in caso di disaccordo fra le parti in causa, compete al giudice ogni decisione circa l’esistenza o meno dell’obbligo di fornire gli alimenti ed il loro ammontare (10).

L’intervento della magistratura ha luogo con la paritetica partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, è prevista la possibilità di ricorrere in appello e, successivamente, in Cassazione.

Invece, le decisioni del Consorzio non offrono nessuna garanzia di imparzialità, in quanto sono assunte da una delle parti che ha precise convenienze: più l’ente incassa e meno spende.

Inoltre, quasi sempre il cittadino non ha alcuna possibilità di presentare ricorsi contro l’ente che ha assunto la decisione o di impugnare i provvedimenti avanti l’autorità giudiziaria.

 

Assistenza e integrazione delle rette

Al fine di ridurre al minimo le proprie responsa­bilità, il Consorzio Monviso Solidale, come – purtroppo – si comportano molti altri Comuni singoli e associati, non svolge l’insieme delle attività assistenziali previste dagli artt. 154 e 155 del regio decreto 773/1931 (in vigore da ben 70 anni!), ma si limita a provvedere, come abbiamo visto quando non può farne a meno, all’integrazione delle rette di ricovero (11).

Il corretto inserimento di anziani cronici non autosufficienti e di malati di Alzheimer presso strutture residenziali (12) esige una serie complessa di in­terventi: valutazione delle richieste dell’utente, ricerca – se possibile con la collaborazione dei congiun-ti – degli interventi più opportuni, definizione degli standard minimi delle strutture accreditabili e di quelle convenzionabili, individuazione delle prestazioni occorrenti e del personale necessario (professionalità e quantità), stipula delle convenzioni, vigilanza e controllo sulle attività svolte, assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti inclusa l’imposizione agli enti gestori delle prescrizioni indispensabili, comprese – occorrendo – le disposizioni relative alla chiusura delle strutture e al trasferimento degli assistiti.

Non assumere le suddette funzioni, non significa soltanto non attuare in modo appropriato le disposizioni vigenti, ma determina anche l’impossibilità reale da parte degli utenti e dei loro congiunti di ottenere dagli enti gestori il rispetto delle esigenze degli assistiti.

Basti pensare che, soprattutto a causa della mancata assunzione delle loro responsabilità da parte dei Comuni singoli e associati e per le carenze di intervento della Regione Piemonte, gli enti privati che gestiscono le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e le Raf (Residenze assistenziali flessibili) in cui tutti i soggetti ricoverati sono malati, spesso con gravi patologie, stipulano con gli assistiti o coloro che li rappresentano accordi denominati “Contratti di ospitalità (13), come se si trattasse di alberghi per persone autosufficienti.

Ovviamente, se i Comuni singoli e associati svolgessero tutte le funzioni assistenziali di loro competenza, così come fanno nei confronti dei minori, essi dovrebbero assumere, altresì, i compiti relativi al versamento agli enti gestori (cooperative, ecc.) delle rette secondo le modalità e gli importi definiti nelle convenzioni.

A loro volta gli anziani cronici non autosufficienti ed i malati di Alzheimer che utilizzano i servizi assistenziali di ricovero dovrebbero essere tenuti a corrispondere le quote di loro competenza ai Comuni singoli e associati e non alle organizzazioni che gestiscono le strutture.

 

 

(1) Il primo comma dell’art. 438 del codice civile recita: “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”.

(2) Se gli articoli 433 e seguenti del codice  civile (in vigore da ben 60 anni!) fossero stati applicati in modo corretto, gli enti pubblici non avrebbero mai richiesto contributi ai parenti di assistiti maggiorenni.

(3) I congiunti di soggetti con handicap permanente grave e di ultrasessantacinquenni non autosufficienti, che hanno sottoscritto un impegno di pagamento con enti pubblici, possono evitare di continuare a versare contributi economici inviando apposita disdetta. Cfr. R. Carapelle e F. Santanera, “A scuola di diritti - Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria”, Utet Libreria, Torino, 1997.

(4) Cfr. Lorenzo Ornaghi, “La sussidiarietà e il progetto culturale della Chiesa italiana”, in AA. VV., “Sussidiarietà - Pensiero sociale della Chiesa e riforma dello Stato”, Editrice Monti, Saronno (Va), 2000.

(5) Il Consorzio Monviso Solidale raggruppa i Comuni di Barge, Bagnolo Piemonte, Bellino, Brondello, Brossasco, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Caramagna Piemonte, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Crissolo, Envie, Faule, Fossano, Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Piasco, Polonghera, Pontechianale, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana, Ruffia, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Valmala, Venasca. Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco. La popolazione complessiva è di quasi 150 mila abitanti.

(6) Cfr. in questo numero l’articolo di F. Santanera “Aspetti salienti della vicenda relativa ai contributi economici illegittimamente richiesti dagli enti pubblici ai congiunti di assistiti maggiorenni”.

(7) La delibera del 12 settembre 2001 del Consorzio Monviso Solidale non solo non tiene in nessun conto le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’interno e l’autorevole parere del Difensore civico della Regione Piemonte, ma ignora altresì le disposizioni della legge n. 328/2000 e dei decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, nonostante che essi vengano citati nella premessa.

(8) L’Isee, indicatore della situazione economica equivalente o riccometro, è previsto dai decreti legislativi 109/1998 e 130/2000.

(9) È, altresì, previsto (cfr. la tabella 1) che dalla somma dei redditi “qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo di lire 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione”.

(10) Si noti che, per quanto concerne non solo l’ampiezza dell’intervento, ma anche in relazione alla tipologia delle prestazioni, gli alimenti sono cosa ben diversa e di portata minore sul piano economico rispetto al diritto al mantenimento e dall’assistenza sociale sancito dal 1° comma dell’art. 38 della Costituzione. Cfr. M. Dogliotti, “Doveri familiari e obbligazione alimentare”, Giuffrè Editore, Milano, 1994.

(11) Cfr. M. Dogliotti, “I minori, i soggetti con handicap, gli anziani in difficoltà... ‘pericolosi per l’ordine pubblico’ hanno ancora diritto ad essere assistiti dai Comuni”, Prospettive assistenziali, n. 135, 2001.

(12) Analoghe considerazioni valgono per i minori, i soggetti con handicap e le altre persone che necessitano di essere assistite mediante ricovero presso comunità alloggio e istituti.

   (13) Il Presidente del Consorzio Monviso Solidale, pur essendo un medico, nulla ha finora obiettato circa l’espulsione degli anziani malati cronici non autosufficienti dalla piena competenza del Servizio sanitario nazionale, nonostante che ciò comporti violazione delle leggi in vigore e oneri assai gravosi non solo per i soggetti interessati e le loro famiglie, ma anche per lo stesso Consorzio. Mentre accetta che il Consorzio assuma a suo carico costi che competono alla sanità, il Presidente suddetto si lamenta della limitatezza delle risorse economiche assegnate all’ente di cui ha liberamente assunto la responsabilità.

 

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