Prospettive
assistenziali, n. 136, ottobre-dicembre 2001
Editoriale
Sussidiarietà e diritti: l’inquietante
interpretazione
del consorzio monviso solidale
È estremamente preoccupante che i Comuni, le Province
e le Asl continuino a pretendere contributi economici dai parenti degli
assistiti colpiti da handicap gravi o ultrasessantacinquenni non
autosufficienti.
Infatti, l’art. 25 della legge n. 328/2000 “Legge
quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali, in vigore da oltre un anno, sancisce quanto segue: “Ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati
dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è
effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 maggio
1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”.
A sua volta, il decreto legislativo 130/2000
stabilisce che gli enti pubblici devono prendere in considerazione la
situazione economica del solo assistito (e quindi senza chiedere alcun contributo
economico ai parenti) per le prestazioni sociali “erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o
continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’art.
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’art. 4
della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non
autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità
sanitarie locali”.
Nello stesso decreto legislativo viene precisato che
le nuove disposizioni “non modificano la
disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi
dell’art. 433 del codice civile”, e che esse “non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti
erogatori della facoltà di cui all’art. 438, primo comma, del codice civile nei
confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione
sociale agevolata” (1).
Vi sono Comuni, privi di sensibilità nei confronti dei
soggetti più deboli e dei loro congiunti (2), che non intendono dare attuazione
all’art. 25 della legge n. 328/2000 e ai decreti legislativi 109/1998 e
130/2000 con il pretesto che il Governo non ha ancora emanato il decreto
previsto dall’art. 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo 130/2000, che
ha lo scopo “di favorire la permanenza
dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza” (3).
Difatti, il suddetto decreto, qualsiasi saranno i suoi
contenuti, non può in alcun modo modificare le sopra citate disposizioni del
decreto legislativo 130/2000 che impongono agli enti pubblici di far
riferimento esclusivamente alla situazione economica personale dei soggetti con
handicap gravi ed agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.
Inoltre, il decreto che deve ancora essere emanato dal
Governo avrà natura meramente amministrativa e quindi, anche sotto questo
aspetto, non può introdurre nessun cambiamento alle norme del decreto
legislativo (avente, pertanto, pieno valore di legge) 130/2000.
Se gli enti pubblici agissero in modo onesto avrebbero
dovuto approvare le delibere occorrenti per dare attuazione alle leggi vigenti
(da oltre un anno!) e per non richiedere più ai congiunti delle persone sopra
indicate somme di denaro.
La
sussidiarietà
Molto controverso è il concetto di sussidiarietà.
Tuttavia, “nella sua accezione più
diffusa, e per alcuni aspetti più generica e fonte di equivoci, il principio di
sussidiarietà è oggi inteso come una regola di ripartizione delle attribuzioni
fra i vari livelli di potere”. Pertanto,
“il livello considerato superiore non
dovrebbe operare in via esclusiva su questioni, ambiti, possibilità di azione
che potrebbero essere impostate, affrontate e risolte dai livelli considerati
inferiori” (4).
Il tema della sussidiarietà è presente anche nella
legge n. 328/2000. Infatti, il 3° comma dell’art. 1 stabilisce che “la programmazione e l’organizzazione del
sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli Enti locali,
alle Regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione,
efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare degli Enti locali”.
Dunque, ai sensi della legge 328/2000, la
sussidiarietà è solamente uno dei criteri che devono essere presi in
considerazione dalle Regioni e dagli enti gestori dei servizi
socio-assistenziali.
Inoltre, a nostro avviso, occorrerebbe che tutti i
provvedimenti attuativi della legge 328/2000 tenessero conto, in primo luogo,
delle disposizioni della Costituzione, il cui primo comma dell’art. 38, lo
ripetiamo per l’ennesima volta, stabilisce che “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.
Numerosi sono stati gli interventi effettuati dal Csa
per segnalare al Consorzio Monviso Solidale (5) che l’ente non poteva e non può
imporre contributi economici ai parenti di assistiti maggiorenni. Nelle
comunicazioni del Csa venivano citate sia le disposizioni nazionali che quelle
assunte dalla Regione Piemonte (6).
La stessa posizione del Csa è stata espressa dal
Difensore civico della Regione Piemonte, che in precedenza aveva svolto il
compito di Dirigente Capo della Pretura di Torino: si tratta, dunque, di un
parere espresso da persona esperta nel campo giuridico.
Dopo aver assicurato che veniva recepito quanto
richiesto dal Csa (lettera del 31 agosto 2001), in data 12 settembre 2001 il
Consiglio di amministrazione del Consorzio Monviso Solidale ha approvato una
delibera in cui, all’art. 1, è previsto, sotto il titolo “Destinatario e
compartecipanti” quanto segue: “Ove la
normativa vigente lo consenta ed il destinatario dell’intervento lo richieda
direttamente ai potenziali interessati, prima dell’intervento del Consorzio
Monviso Solidale, al pagamento della retta sono tenuti: il destinatario
dell’intervento e, se residua una quota non coperta, in ordine prioritario e
non esclusivo: il coniuge, anche se non convivente; i genitori naturali o
adottivi; i figli legittimi e legittimati, e in loro assenza i nipoti; i
fratelli e sorelle; tutti gli altri soggetti eventualmente previsti dalla
legge”.
È evidente che le suddette disposizioni sono state
varate dal Consorzio allo scopo di aggirare le leggi vigenti (7).
Da notare che la condizione: “Ove la normativa vigente lo consenta”, non compare in nessun
provvedimento fra le decine di migliaia di norme approvate negli ultimi 50 anni
dai 53 Comuni facenti parte del Consorzio nelle molteplici materie
(urbanistica, trasporti, ambiente, assistenza, ecc.) di loro competenza!
Non ci risulta nemmeno che il requisito “Ove la normativa vigente lo consenta”
sia stato inserito per le rette degli asili nido e delle scuole materne, nonché
per i contributi economici relativi alla partecipazione alle attività di tempo
libero da parte di soggetti pienamente autosufficienti.
Dunque, solamente quando la famiglia è in gravissime
difficoltà a causa della presenza di un congiunto non autosufficiente, il
Consorzio si ricorda del principio di sussidiarietà, lo interpreta a suo uso e
consumo.
L’art. 2 della citata delibera del Consorzio Monviso
Solidale stabilisce che “compete al
Consorzio l’integrazione della somma residuale non dovuta dai soggetti di cui
al precedente art. 1 (anche sulla base di criteri già adottati dai Comuni o di
accordi stipulati in precedenza con i Comuni) o la facoltà di esonero degli
stessi in particolare circostanze (es. maltrattamenti subiti dai figli in
tenera età ed ora teoricamente obbligati nei confronti del genitore
‘maltrattante’)”.
In sostanza, il Consorzio, ignorando quanto previsto
dalle disposizioni citate in precedenza, vorrebbe farci ritornare al 1800,
quando il sostegno della persona in difficoltà era demandato ai membri della
famiglia.
Un esempio, portato a nostra conoscenza, chiarisce la
posizione reale del Consorzio.
Il signor D.D.M., colpito dalla malattia di Alzheimer,
è ricoverato a titolo gratuito presso una casa di cura privata convenzionata.
La figlia di D.D.M. “pur avendo presente
che le leggi vigenti obbligano il Servizio sanitario nazionale a provvedere
alla cura dei malati cronici non autosufficienti, compresi quelli colpiti dalla
patologia di Alzheimer, gratuitamente e senza limiti di durata” accetta il
trasferimento del padre in una Rsa a condizione che la quota alberghiera “sia prelevata esclusivamente dai redditi
dello stesso mio padre (ammontanti a circa lire 1.750.000 mensili) e
dell’indennità di accompagnamento se e quando verrà corrisposta, dedotta in
ogni caso la quota che viene lasciata al degente per le sue spese personali e
tenendo comunque presente che mia madre non percepisce alcun reddito, non è
proprietaria di alcun bene immobile, versa mensilmente lire 480.000 per
l’affitto dell’alloggio dove abita e lire 270.000 per un mutuo acceso presso la
banca Crt”.
Orbene, con lettera del 19 ottobre 2001, il Consorzio
Monviso Solidale comunica alla figlia del signor D.D.M. che la quota di
integrazione della retta è stata stabilita in lire 45.000 giornaliere, mentre
l’onere a carico dell’interessato è di lire 36.000. Nella suddetta lettera è
precisato che a disposizione della moglie sono lasciate lire 800.000 mensili.
Dunque, alla moglie resterebbero per vivere 50.000
lire al mese dovendo versare, come sopra precisato, lire 480.000 mensili per
l’affitto dell’alloggio e lire 270.000 per il rimborso del mutuo stipulato per
l’acquisto di un’auto.
Ogni commento sarebbe superfluo se non fosse che il
Presidente del Consorzio, in una lettera ricevuta dal Csa il 27 ottobre 2001,
aveva precisato che la delibera era stata assunta sulla base dei “principi della corresponsabilità di tutti i
cittadini nella ricerca del benessere per tutti, del dovere di utilizzare le
risorse esistenti, in modo non egoistico”.
Bellissime parole che, a seguito del trasferimento del
marito ammalato dalla sanità all’assistenza, in pratica costringerebbero la
moglie a vivere con 50.000 lire al mese!
Ecco la preoccupante conseguenza di un concetto di
sussidiarietà che scarica sulla famiglia competenze che la legge assegna al
settore pubblico.
Clausole
inquietanti
Il 7° comma
dell’art. 3 della delibera in questione stabilisce quanto segue: “Il Consorzio escluderà dall’intervento il
destinatario i cui soggetti compartecipanti di cui al precedente articolo 1
rifiutino, ove tenuti, di dichiarare le proprie condizioni economiche e
patrimoniali, ai fini dell’Isee” (8).
È molto allarmante la decisione in base alla quale, se
i soggetti compartecipanti e cioè i parenti indicati all’art. 1 (il coniuge
anche se non convivente; i genitori biologici o adottivi; i figli legittimi e
legittimati e, in loro assenza, i nipoti; i fratelli e sorelle; tutti gli altri
soggetti eventualmente obbligati) “rifiutino,
ove tenuti, di dichiarare le proprie condizioni economiche e patrimoniali, ai
fini dell’Isee”, il Consorzio pretenda di avere il diritto di non fornire
gli interventi al soggetto in situazione di bisogno. Se i compartecipanti non
fanno quanto è richiesto dal Consorzio, il Consorzio stesso non agisce contro
di loro, ma contro chi è in difficoltà!
A sua volta
l’ottavo comma dell’art. 3 prevede che: “il
destinatario della prestazione sociale (integrazione della retta) dovrà
richiedere l’impegno del donatario, in caso di donazioni effettuate nel periodo
antecedente 5 anni dalla richiesta, a corrispondere la quota di
compartecipazione ai costi nei termini e nelle entità previste dal Codice
civile”.
In primo luogo, va osservato che si tratta di una
norma non prevista da nessuna legge in vigore e non contemplata nemmeno dai
decreti legislativi 109/1998 e 130/2000 richiamati dalla legge n. 328/2000 di
riforma dell’assistenza e dei servizi sociali.
Anche la suddetta disposizione può essere utilizzata
dal Consorzio per non fornire le prestazioni richieste, nel caso in cui il
donatario non versi i contributi economici stabiliti dal Consorzio stesso.
Violando apertamente le disposizioni dei già citati
decreti legislativi 109/1998 e 130/2000, le altre parti dell’art. 3 della
delibera in oggetto così si esprimono:
“1. La
compartecipazione ai costi da parte del destinatario del servizio è definita in
ragione dei redditi netti dell’utente posta la preventiva utilizzazione delle
proprie risorse finanziarie e patrimoniali, con una franchigia di lire
6.000.000 (lire sei milioni, pari ad Euro 3.098,75), fatte salve le somme da
destinare alle esigenze personali indicativamente quantificate in lire 100.000
mensili (lire centomila, pari ad Euro 51,65) ove la legge non disponga
altrimenti.
“2. Nel caso
di richieste di ricovero in struttura residenziale da parte di utenti titolari
di indennità di accompagnamento, per la natura assistenziale della stessa, ai
fini della integrazione della retta, la predetta viene assimilata al contributo
alla compartecipazione dei costi, in via preliminare e precedente alla
definizione della propria situazione economica.
“3. La casa
di abitazione in proprietà non esclude l’integrazione della retta, ma su di
essa verranno avviate le procedure a garanzia della successiva rivalsa da parte
del Consorzio.
“4. Il
Consorzio è disponibile ad acquisire anche prima la disponibilità del bene
stesso da considerare in conto dell’integrazione retta effettuata per il
destinatario, al netto delle spese di trasferimento, manutenzioni e
quant’altro, salva la valutazione di congruità e opportunità del trasferimento.
“5. Il
destinatario è altresì tenuto al rimborso di quanto corrispostogli per
l’integrazione della retta anche attraverso arretrati di pensione o assegno di
accompagnamento o di ogni altro reddito o emolumento o attività che dovesse
percepire.
“6.
L’integrazione della retta costituisce in ogni caso credito da soddisfare al più
tardi all’apertura della successione.
“9. Per le alienazioni, sia di beni immobili
che di beni mobili registrati, nel periodo antecedente 5 anni dalla richiesta,
deve essere indicato l’impiego dei corrispettivi riscossi”.
Orbene, il decreto legislativo 109/1998 sancisce ai
commi 4 e 5 dell’art. 2 quanto segue: “L’indicatore
della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato
nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con
l’indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del venti per
cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella
1. L’indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come
rapporto tra l’indicatore di cui al comma 4 e il parametro desunto dalla scala
di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei
componenti del nucleo familiare”.
Com’è indicato nella tabella 2, “dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare (...) si
detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il
nucleo familiare, pari a lire 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a lire
70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un’abitazione di proprietà”
(9).
Dal confronto fra le disposizioni dei decreti
legislativi 109/1998 e 130/2000 e le norme approvate dal Consorzio Monviso
Solidale risultano evidenti sostanziali differenze che, guarda caso, sono tutte
a scapito dei cittadini assistiti e delle loro famiglie.
Basti osservare che nei decreti legislativi è previsto
che i patrimoni non vanno calcolati nella misura del 100% come ha fatto il
Consorzio, ma solo nel limite massimo del 20%.
Inoltre, il Consorzio non ha preso in considerazione
le franchige concernenti i beni mobili ed immobili ed i redditi, i cui importi
esenti sono assai consistenti.
L’intervento del Consorzio è ampiamente discrezionale
come risulta dall’art. 5 della delibera in oggetto che così si esprime: “Per le finalità istituzionali del Consorzio
relative alla tutela e al sostegno delle fasce deboli della popolazione, la
valutazione del bisogno, per la definizione delle priorità di intervento, è
affidata agli operatori socio-assistenziali ed in particolare agli assistenti
sociali. La definizione dell’intervento, per gli impegni economici che
comporta, è determinata dal responsabile di area del territorio di appartenenza
del destinatario sentito l’operatore proponente”.
Pertanto, il soggetto malato, a cui è stato
illegalmente negato il diritto alle cure sanitarie gratuite e senza limiti di
durata ed è costretto a rivolgersi al Consorzio per prestazioni anche
urgentissime, si viene a trovare di fronte ad un provvedimento che attribuisce
ai dirigenti ed agli assistenti sociali una discrezionalità quasi assoluta.
Ben diverse sono le norme poste dal codice civile a
tutela dei diritti delle persone. Infatti, riconoscendo piena autonomia a tutti
i componenti della famiglia, è previsto che gli alimenti possano essere forniti
esclusivamente su richiesta del soggetto interessato e che, in caso di
disaccordo fra le parti in causa, compete al giudice ogni decisione circa
l’esistenza o meno dell’obbligo di fornire gli alimenti ed il loro ammontare
(10).
L’intervento della magistratura ha luogo con la
paritetica partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, è prevista la
possibilità di ricorrere in appello e, successivamente, in Cassazione.
Invece, le decisioni del Consorzio non offrono nessuna
garanzia di imparzialità, in quanto sono assunte da una delle parti che ha
precise convenienze: più l’ente incassa e meno spende.
Inoltre, quasi sempre il cittadino non ha alcuna
possibilità di presentare ricorsi contro l’ente che ha assunto la decisione o
di impugnare i provvedimenti avanti l’autorità giudiziaria.
Assistenza e
integrazione delle rette
Al fine di ridurre al minimo le proprie responsabilità,
il Consorzio Monviso Solidale, come – purtroppo – si comportano molti altri
Comuni singoli e associati, non svolge l’insieme delle attività assistenziali
previste dagli artt. 154 e 155 del regio decreto 773/1931 (in vigore da ben 70
anni!), ma si limita a provvedere, come abbiamo visto quando non può farne a
meno, all’integrazione delle rette di ricovero (11).
Il corretto inserimento di anziani cronici non
autosufficienti e di malati di Alzheimer presso strutture residenziali (12)
esige una serie complessa di interventi: valutazione delle richieste
dell’utente, ricerca – se possibile con la collaborazione dei congiun-ti –
degli interventi più opportuni, definizione degli standard minimi delle
strutture accreditabili e di quelle convenzionabili, individuazione delle
prestazioni occorrenti e del personale necessario (professionalità e quantità),
stipula delle convenzioni, vigilanza e controllo sulle attività svolte,
assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti inclusa l’imposizione agli enti
gestori delle prescrizioni indispensabili, comprese – occorrendo – le
disposizioni relative alla chiusura delle strutture e al trasferimento degli
assistiti.
Non assumere le suddette funzioni, non significa
soltanto non attuare in modo appropriato le disposizioni vigenti, ma determina
anche l’impossibilità reale da parte degli utenti e dei loro congiunti di
ottenere dagli enti gestori il rispetto delle esigenze degli assistiti.
Basti pensare che, soprattutto a causa della mancata
assunzione delle loro responsabilità da parte dei Comuni singoli e associati e
per le carenze di intervento della Regione Piemonte, gli enti privati che
gestiscono le Rsa (Residenze sanitarie assistenziali) e le Raf (Residenze
assistenziali flessibili) in cui tutti i soggetti ricoverati sono malati,
spesso con gravi patologie, stipulano con gli assistiti o coloro che li
rappresentano accordi denominati “Contratti di ospitalità (13), come se si
trattasse di alberghi per persone autosufficienti.
Ovviamente, se i Comuni singoli e associati
svolgessero tutte le funzioni assistenziali di loro competenza, così come fanno
nei confronti dei minori, essi dovrebbero assumere, altresì, i compiti relativi
al versamento agli enti gestori (cooperative, ecc.) delle rette secondo le
modalità e gli importi definiti nelle convenzioni.
A loro volta gli anziani cronici non autosufficienti
ed i malati di Alzheimer che utilizzano i servizi assistenziali di ricovero
dovrebbero essere tenuti a corrispondere le quote di loro competenza ai Comuni
singoli e associati e non alle organizzazioni che gestiscono le strutture.
(1) Il primo
comma dell’art. 438 del codice civile recita: “Gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di
bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento”.
(2) Se gli
articoli 433 e seguenti del codice
civile (in vigore da ben 60 anni!) fossero stati applicati in modo
corretto, gli enti pubblici non avrebbero mai richiesto contributi ai parenti
di assistiti maggiorenni.
(3) I congiunti
di soggetti con handicap permanente grave e di ultrasessantacinquenni non
autosufficienti, che hanno sottoscritto un impegno di pagamento con enti
pubblici, possono evitare di continuare a versare contributi economici inviando
apposita disdetta. Cfr. R. Carapelle e F. Santanera, “A scuola di diritti -
Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria”, Utet
Libreria, Torino, 1997.
(4) Cfr. Lorenzo Ornaghi, “La
sussidiarietà e il progetto culturale della Chiesa italiana”, in AA. VV.,
“Sussidiarietà - Pensiero sociale della Chiesa e riforma dello Stato”, Editrice
Monti, Saronno (Va), 2000.
(5) Il Consorzio Monviso
Solidale raggruppa i Comuni di Barge, Bagnolo Piemonte, Bellino, Brondello,
Brossasco, Cardè, Casalgrasso, Casteldelfino, Castellar, Caramagna Piemonte,
Cavallerleone, Cavallermaggiore, Cervere, Crissolo, Envie, Faule, Fossano,
Frassino, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Manta, Marene, Martiniana Po, Melle,
Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno,
Piasco, Polonghera, Pontechianale, Racconigi, Revello, Rifreddo, Rossana,
Ruffia, Saluzzo, Sampeyre, Sanfront, Savigliano, Scarnafigi, Torre San Giorgio,
Valmala, Venasca. Verzuolo, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco. La
popolazione complessiva è di quasi 150 mila abitanti.
(6) Cfr. in questo numero
l’articolo di F. Santanera “Aspetti salienti della vicenda relativa ai
contributi economici illegittimamente richiesti dagli enti pubblici ai
congiunti di assistiti maggiorenni”.
(7) La delibera del 12
settembre 2001 del Consorzio Monviso Solidale non solo non tiene in nessun
conto le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero
dell’interno e l’autorevole parere del Difensore civico della Regione Piemonte,
ma ignora altresì le disposizioni della legge n. 328/2000 e dei decreti
legislativi 109/1998 e 130/2000, nonostante che essi vengano citati nella
premessa.
(8) L’Isee, indicatore della
situazione economica equivalente o riccometro, è previsto dai decreti
legislativi 109/1998 e 130/2000.
(9) È, altresì, previsto
(cfr. la tabella 1) che dalla somma dei redditi “qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si
detrae il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo
di lire 10.000.000. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli
estremi del contratto di locazione”.
(10) Si noti che, per quanto
concerne non solo l’ampiezza dell’intervento, ma anche in relazione alla
tipologia delle prestazioni, gli alimenti sono cosa ben diversa e di portata
minore sul piano economico rispetto al diritto al mantenimento e
dall’assistenza sociale sancito dal 1° comma dell’art. 38 della Costituzione.
Cfr. M. Dogliotti, “Doveri familiari e obbligazione alimentare”, Giuffrè
Editore, Milano, 1994.
(11) Cfr. M. Dogliotti, “I
minori, i soggetti con handicap, gli anziani in difficoltà... ‘pericolosi per
l’ordine pubblico’ hanno ancora diritto ad essere assistiti dai Comuni”, Prospettive assistenziali, n. 135, 2001.
(12) Analoghe considerazioni
valgono per i minori, i soggetti con handicap e le altre persone che
necessitano di essere assistite mediante ricovero presso comunità alloggio e
istituti.
(13) Il Presidente del Consorzio Monviso
Solidale, pur essendo un medico, nulla ha finora obiettato circa l’espulsione
degli anziani malati cronici non autosufficienti dalla piena competenza del
Servizio sanitario nazionale, nonostante che ciò comporti violazione delle
leggi in vigore e oneri assai gravosi non solo per i soggetti interessati e le
loro famiglie, ma anche per lo stesso Consorzio. Mentre accetta che il
Consorzio assuma a suo carico costi che competono alla sanità, il Presidente
suddetto si lamenta della limitatezza delle risorse economiche assegnate
all’ente di cui ha liberamente assunto la responsabilità.
www.fondazionepromozionesociale.it