Prospettive assistenziali, n. 136, ottobre-dicembre 2001

 

 

la legge olandese sull’eutanasia e il suicidio assistito

 

Per gentile concessione della S.E.Cu.P. srl (Via Ennio Quirino Visconti 20, 00193 Roma), che ringraziamo vivamente, riportiamo integralmente il testo della legge olandese sull’eutanasia e sul suicidio assistito, nonché il relativo commento integralmente tratti dalla rivista Mondo Sanitario, aprile 2001, edita dalla suddetta Casa editrice.

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La legge, approvata in via definitiva dal Parlamento olandese il 10 aprile 2001, consente al medico di praticare, con la rigorosa osservanza delle modalità stabilite, l’eutanasia su un malato terminale che gliene faccia richiesta e di prestare assistenza ad un malato nelle stesse condizioni che decide di togliersi la vita. Sono due i presupposti di un tale intervento medico: deve essere stata praticata, senza risultati, ogni possibile terapia; e deve esservi una pressante e inequivocabile richiesta del malato di porre fine alla propria vita, espressa nei modi e nelle forme previste dalla legge in rapporto allo stato e all’età dell’assistito. Una Commissione regionale composta di esperti qualificati vigilerà sui comportamenti dei medici nei casi concreti che le devono essere obbligatoriamente denunciati dagli stessi sanitari. La conoscenza della legge – che, prima in Europa, affronta questo tema di sconvolgente novità, particolarmente per la professione medica – appare opportuna, considerata l’attenzione che ha già destato anche in Italia e del dibattito che non mancherà di animare nei prossimi anni.

 

Olanda, legge n. 137 del 10 aprile 2001 - riforma delle procedure per porre fine alla vita su richiesta e per il suicidio assistito ed emendamenti al codice penale e alla legge su cremazione e sepoltura.

 

1. - Per gli scopi di questa legge:

– per Nostri Ministri si intendono il Ministro della giustizia e il Ministro della salute, stato sociale e sport;

– per suicidio assistito si intende l’assistenza volontaria nel suicidio di un’altra persona o procurare per l’altra persona i mezzi, come previsto nell’articolo 294, secondo paragrafo, seconda frase del Codice penale;

– per medico si intende il medico che con i requisiti di questa legge ha posto fine alla vita su richiesta o ha fornito assistenza ad un suicidio;

– per consulente si intende il medico che è stato consultato in riferimento all’intenzione da parte del medico per porre fine alla vita su richiesta o a dare assistenza al suicidio;

– per responsabili del trattamento si intendono i responsabili di trattamento, come previsto all’arti­-colo 446, primo paragrafo del Tomo 7 del Codice civile;

– per comitato si intende un comitato regionale di revisione come previsto dall’articolo 3;

– per ispettore regionale si intende l’ispettore regionale dell’ispettorato della salute appartenente al Servizio superiore della salute pubblica.

2. - Per requisiti della cura obbligatoria, in riferimento all’articolo 293, secondo paragrafo, del Codice penale, si intende che il medico:

– ha la piena convinzione che la richiesta del paziente è volontaria e ben ponderata;

– ha la piena convinzione che le sofferenze del paziente sono resistenti a terapia e insuperabili;

– ha informato il paziente sulla situazione clinica e circa le sue prospettive;

– il paziente ha la convinzione che non c’è altra ragionevole soluzione circa la propria situazione;

– ha consultato almeno un altro medico indipendente che ha visitato il paziente e ha dato la sua opinione scritta sui requisiti del trattamento dovuto in riferimento ai suddetti punti;

– ha posto fine alla vita o ha assistito ad un suicidio con le dovute attenzioni.

Se il paziente che ha sedici anni o un’età superiore non è capace di esprimere la sua volontà, ma prima di raggiungere questa condizione clinica aveva una ragionevole capacità di intendere e di volere circa i suoi interessi ed ha fatto un testamento scritto che contiene la richiesta per l’eutanasia, il medico può non tenere conto di questo requisito.

Se il minore paziente ha raggiunto un’età tra sedici e diciotto anni e si può ritenere che abbia una ragionevole consapevolezza dei suoi interessi, il medico può accogliere la richiesta del paziente di porre fine alla vita con il suicidio assistito, dopo che il genitore o i parenti che esercitano la patria potestà e/o il suo tutore sono stati coinvolti nel processo decisionale.

Se il minore paziente ha un’età tra dodici e sedici anni e si può ritenere che abbia una ragionevole consapevolezza dei suoi interessi, il medico può accogliere la richiesta del paziente a condizione che sempre il genitore o i parenti che esercitano la patria potestà e/o il suo tutore siano d’accordo con la decisione di porre fine alla vita con il suicidio assistito.

3. - Ci sono commissioni regionali per l’esame delle notifiche di casi di eutanasia su richiesta e assistenza al suicidio, come previsto nell’articolo 293 secondo paragrafo o 294 secondo paragrafo, seconda frase, rispettivamente, del Codice penale.

Una commissione è composta da un numero variabile di membri, incluso in ogni caso uno specialista legale, anche presidente, un medico e un esperto di materie etiche e filosofiche. La commissione comprende anche membri supplenti di ognuna delle categorie citate nella prima frase, nel primo paragrafo.

4. - Il presidente e i membri, come anche i membri supplenti, sono scelti dai Nostri Ministri per un periodo di sei anni. Essi possono essere scelti una seconda volta per un altro periodo di sei anni.

Una commissione ha un segretario e uno o più segretari supplenti, tutti specialisti legali, nominati dai Nostri Ministri. Il segretario ha un ruolo consultivo durante le riunioni della commissione.

Il segretario può essere ritenuto responsabile dalla commissione solamente per la sua attività per la commissione.

5. - I Nostri Ministri possono licenziare il presidente e i membri, come anche i supplenti, su loro personale richiesta.

6. - I Nostri Ministri possono licenziare il presidente e i membri, come anche i supplenti, per motivi di inopportunità o incompetenza o per altri importanti motivi.

7. - Il presidente e i membri, come anche i supplenti, ricevono una indennità di vacanza e un rimborso delle spese di viaggio e alloggio, sulla base del programma governativo esistente, solo se queste spese non sono in altro modo rimborsate dalle Riserve dello Stato.

8. - La commissione giudica sulla base del rapporto, come previsto nell’art. 7, secondo paragrafo, della legge sulla sepoltura e cremazione se il medico che ha praticato l’eutanasia su richiesta o ha fornito assistenza in un suicidio, ha agito in conformità della cura dovuta, come previsto dall’articolo 2.

La commissione può chiedere al medico di integrare il suo rapporto, per scritto o verbalmente, ove questo sia necessario per un più appropriato giudizio sul suo operato.

La commissione può fare domande al perito autoptico municipale, al consulente o ai sanitari coinvolti nella cura se questo è necessario per un più appropriato giudizio sull’operato del medico.

9. - La commissione informa del suo motivato parere il medico entro sei settimane dalla consegna del rapporto, come previsto dall’art. 8, primo paragrafo, per scritto.

La commissione comunica il suo parere all’Ufficio della Procura Generale e all’ispettore regionale per la Salute:

– se la commissione ritiene che il medico ha sbagliato ad agire, in conformità dei requisiti della cura dovuta, come previsto dall’art. 2; o

– se si verifica una situazione riferibile alla frase finale dell’art. 12 della legge sulla sepoltura e cremazione.

La commissione informerà di questo il medico.

Il termine previsto nel primo paragrafo può essere esteso una volta per un periodo massimo di sei settimane. La commissione informerà di questo il medico.

La commissione può fornire al medico una ulteriore spiegazione verbale del suo parere. Questa spiegazione verbale può aver luogo su richiesta della commissione o su richiesta del medico.

10. - La commissione è obbligata a fornire al pubblico ministero, su sua richiesta, tutte le informazioni di cui può avere bisogno:

– per il bene del giudizio dell’operato del medico nel caso riferibile all’art. 9, secondo paragrafo; o

– per il bene dell’investigazione criminale.

La commissione informerà il medico di ogni informazione al pubblico ministero.

11. - La commissione garantirà la registrazione dei casi di eutanasia o di suicidio assistito riferiti per il giudizio. Ulteriori regole su questo possono essere stabilite dai Nostri Ministri con un regolamento ministeriale.

12. - Il parere è adottato a maggioranza semplice dei voti. Il parere può essere adottato dalla commissione solo se tutti i membri della commissione hanno partecipato al voto.

13. - Almeno due volte all’anno i presidenti delle commissioni regionali di esame si consultano reciprocamente in relazione al metodo di lavoro e agli adempimenti delle commissioni. Un rappresentante dell’Ufficio del Procuratore generale e un rappresentante dell’Ispettorato della salute pubblica sono invitati a queste consultazioni.

14. - I membri e i supplenti della commissione sono sottoposti all’obbligo della segretezza per tenere riservate tutte le informazioni acquisite in ragione dei loro doveri, tranne quando il regolamento statutario li obbliga a divulgare queste informazioni o quando la necessità di divulgare le informazioni deriva dai loro doveri.

15. - Un membro della commissione che fa parte della commissione nel trattamento di un caso si autoesonera e può essere cambiato se ci sono fatti o circostanze che possono influenzare la sua imparzialità.

16. - Un membro, un supplente o il segretario della commissione si tratterranno dall’esprimere un parere sull’intenzione di un medico di praticare una eutanasia su richiesta o di fornire assistenza in un suicidio.

17. - Non più tardi del primo aprile le commissioni trasmettono un rapporto annuale congiunto ai Nostri Ministri sull’attività dell’anno trascorso. I Nostri Ministri forniranno un modello per questo attraverso un regolamento ministeriale.

Il rapporto sull’attività, come previsto nel primo paragrafo, dovrà in ogni caso includere i seguenti punti:

– il numero dei casi esaminati di eutanasia su richiesta e assistenza al suicidio sui quali la commissione ha espresso un parere;

– la natura di questi casi;

– le opinioni e le considerazioni in merito.

18. - Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio preventivo agli Stati Generali, i Nostri Ministri dovranno trasmettere un rapporto contenente l’attività delle commissioni con riferimento al rapporto sull’attività, come previsto nell’articolo 17, primo paragrafo.

19. - Su raccomandazione dei Nostri Ministri, regole dovranno essere stabilite in consiglio riguardo alle commissioni con riferimento a: il loro numero e la loro giurisdizione territoriale, il loro domicilio.

I Nostri Ministri possono stabilire altre regole riguardanti le commissioni in relazione a: il loro numero e composizione; il loro metodo di lavoro e rapporto.

20. - Il Codice penale sarà emendato come segue:

A. L’articolo 293 sarà letto:

Art. 293 - Una persona che pratica l’eutanasia su un’altra persona su richiesta espressa e pressante di questa persona è condannabile ad un periodo di detenzione di non più di dodici anni o a una multa della quinta categoria.

Il reato come previsto nel primo paragrafo non sarà punibile se è stato commesso da un medico che ha soddisfatto le prescrizioni della cura dovuta, come previsto dall’articolo 2 della legge sull’eutanasia su richiesta e sul suicidio assistito (procedure modificate) e che di questo informa il perito autoptico municipale, come previsto dall’art. 7, secondo paragrafo, della legge sulla sepoltura e cremazione.

B. L’articolo 294 sarà letto:

Art. 294 - Una persona che intenzionalmente incita un’altra a commettere suicidio, è condannabile ad un periodo di detenzione di non più di tre anni o a una multa di quarta categoria, dove il suicidio risulta.

Una persona che intenzionalmente assiste nel suicidio un’altra persona o procura per quest’altra persona la tentazione di commettere suicidio è condannabile ad un periodo di detenzione di non più di tre anni o ad una multa di quarta categoria, dove il suicidio risulta. L’art. 293, secondo paragrafo, si applica mutatis mutandis.

C. Nell’articolo 295 il punto seguente è inserito dopo “293”: primo paragrafo.

D. Nell’articolo 422 il punto seguente è inserito dopo “293”: primo paragrafo.

21. - La legge sulla sepoltura e cremazione sarà emendata come segue:

A. L’articolo 7 sarà letto:

Art. 7 - Una persona che ha effettuato un’autopsia emetterà un certificato di morte se è convinto che la morte è sopraggiunta per motivi naturali.

Se la morte è stata il risultato di una eutanasia su richiesta o di un suicidio assistito, come previsto dall’art. 293, secondo paragrafo, o l’art. 294, secondo paragrafo, seconda frase, rispettivamente, del Codice penale, il medico curante non emetterà un certificato di morte e informerà immediatamente il perito autoptico municipale o uno dei periti autoptici municipali delle cause della morte riempiendo un modulo. Il medico integrerà questo modulo con un ragionato rapporto in relazione alla obbligatoria osservanza dei requisiti della cura dovuta, come previsto dall’art. 2 della legge sull’eutanasia su richiesta e il suicidio assistito (procedure modifi­cate).

Se il medico curante in altri casi riferibili al secondo paragrafo ritiene di non poter emettere un certificato di morte, egli deve prontamente informare il perito autoptico municipale o uno dei periti autoptici municipali riempiendo un modulo.

B. L’articolo 9 sarà letto:

Art. 9 - Il modulo e l’organizzazione dei modelli di certificati di morte che devono essere emessi dal medico curante e dal perito autoptico municipale dovranno essere disposti dal consiglio.

Il modulo e l’organizzazione dei modelli di notifica e rapporto come previsto dall’art. 7, secondo paragrafo, della notifica come previsto dall’art. 7, terzo paragrafo e dei moduli come previsto dall’art. 10, primo e secondo paragrafo, saranno stabilite dal consiglio su raccomandazione del Nostro Ministro della giustizia e del Nostro Ministro della salute, stato sociale e sport.

C. L’articolo 10 sarà letto:

Art. 10 - Se il perito autoptico municipale ritiene di non poter emettere un certificato di morte, egli dovrà prontamente informare di questo il pubblico ministero riempiendo un modulo e lo notificherà prontamente al registro delle nascite, morti e matrimoni. In caso di notifica come previsto dall’art. 7, secondo paragrafo e senza recare pregiudizio al primo paragrafo, il perito autoptico municipale informerà rapidamente la commissione regionale di esame, come previsto dall’art. 3 della legge sulla eutanasia su richiesta e il suicidio assistito (procedure modificate) riempiendo un modulo. Egli includerà un ragionato rapporto, come previsto dall’art. 7, secondo paragrafo.

D. La seguente frase sarà aggiunta all’articolo 12, da leggere: se il pubblico ministero nei casi previsti dall’art. 7, secondo paragrafo, è del parere di non poter emettere un certificato di non opposizione contro la sepoltura e cremazione, egli informerà prontamente di questo il perito autoptico municipale e la commissione regionale di esame, come previsto dall’art. 3 della legge sulla eutanasia su richiesta e suicidio assistito (procedure modificate).

(Omissis)

 

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