Prospettive assistenziali, n. 135, luglio-settembre 2001

 

Testo del decreto legislativo 207/2001 sul riordino delle ipab (*)

 

 

Il presidente della repubblica

Visti gli articoli 76 e 77 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, ed in particolare gli articoli 10 e 30;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visti i pareri delle rappresentanze delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale;

emana il seguente decreto legislativo

Disposizioni generali

Art. 1

(Ambito di applicazione e quadro generale

di riferimento)

1. Il presente decreto legislativo disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, di seguito denominate “istituzioni” nel quadro della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 1 della legge 8 novembre 2000, n. 328, di seguito denominata “legge”, in attuazione della delega prevista dall’articolo 10.

2. Gli interventi e le attività svolte dalle istituzioni riordinate a norma del presente decreto legislativo si attuano nel rispetto dei principi dettati dalla legge e delle disposizioni regionali.

Art. 2

(Criteri generali per l’inserimento delle istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza nell’ambito

della rete degli interventi di integrazione sociale)

1. Le istituzioni di cui al presente decreto legislativo, che operano prevalentemente nel campo socio-assistenziale anche mediante il finanziamento di attività e interventi sociali realizzati da altri enti con le rendite derivanti dalla gestione del loro patrimonio, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 22 della legge, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie.

2. Le Regioni disciplinano le modalità di concertazione e cooperazione dei diversi livelli istituzionali con le istituzioni e, in sede di programmazione dei servizi sociali e socio-sanitari, allo scopo di determinare la pianificazione territoriale e di definire gli interventi prioritari, le Regioni definiscono:

a) le modalità di partecipazione delle istituzioni e delle loro associazioni o rappresentanze, alle iniziative di programmazione e gestione dei servizi;

b) l’apporto delle istituzioni al sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari;

c) le risorse regionali eventualmente disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle istituzioni nell’ambito della rete dei servizi.

 

Art. 3

(Criteri generali per diverse tipologie di istituzioni)

1. Alle istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico si applicano, in presenza dei requisiti previsti, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990. Le Regioni disciplinano le residue ipotesi e regolano i rapporti con i nuovi enti pubblici o privati nell’ambito delle deleghe di cui all’articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Gli enti equiparati alle istituzioni dall’articolo 91 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, vale a dire i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale, le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti deliberano la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato senza sottostare ad alcuna verifica di requisiti.

 

Art. 4

(Disposizioni comuni)

1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali derivano.

2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.

3. L’attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall’anzianità complessiva maturata all’atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.

4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2003, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull’incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva.

5. I Comuni, le Province, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, dopo l’ottavo capoverso è aggiunto il seguente: «Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies. ... L. 250.0000.»;

b) alle note è aggiunta la seguente: «II-quinquies) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità sociale dichiari nell’atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l’effettivo utilizzo diretto entro due anni dall’acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l’imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta stessa.»;

c) dopo l’articolo 11-bis è aggiunto il seguente: «Art. 11-ter. - Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private ... L. 250.000.».

7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi.

 

Art. 5

(Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le istituzioni che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi assistenziali sono tenute a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona e ad adeguare i propri statuti alle previsioni del presente capo entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Sono escluse da tale obbligo le istituzioni nei confronti delle quali siano accertate le caratteristiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, recante: “Direttiva alle Regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale”, o per le quali ricorrano le altre ipotesi previste dal presente decreto legislativo.

2. La trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona è esclusa:

a) nel caso in cui le dimensioni dell’istituzione non giustifichino il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;

b) nel caso in cui l’entità del patrimonio e il volume del bilancio siano insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto;

c) nel caso di verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni;

d) nel caso risultino esaurite o non siano più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti.

3. Le ipotesi di cui al comma 2 sono definite dalle Regioni sulla base di criteri generali previamente determinati con atto di intesa da adottarsi in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle aziende pubbliche di servizi alla persona e delle Ipab, tenendo comunque conto del territorio servito dall’istituzione, della tipologia dei servizi e della complessità delle attività svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.

4. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), l’istituzione può comunicare alla Regione, nel termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell’attività nel campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico. In tal caso la Regione, ove nell’ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione, promuove lo scioglimento dell’istituzione prevedendo la destinazione del patrimonio nel rispetto delle tavole di fondazione o, in mancanza di disposizioni specifiche, prioritariamente in favore di altre istituzioni del territorio o dei Comuni territorialmente competenti, possibilmente aventi finalità identiche o analoghe.

5. Nel caso di cui al comma 2, lettera d), la istituzione, ove disponga di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo può deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentando alla Regione il relativo piano. Ove nell’ulteriore termine di centottanta giorni il piano non abbia avuto attuazione la Regione promuove lo scioglimento dell’istituzione provvedendo a destinarne il patrimonio con le modalità di cui al comma 4.

6. Con l’atto d’intesa di cui al comma 3 le Regioni provvedono altresì a dettare criteri omogenei per la determinazione dei compensi degli amministratori e dei direttori, in proporzione alle dimensioni e alle tipologie di attività delle aziende. Detti criteri sono aggiornati ogni tre anni.

7. I procedimenti per la trasformazione delle istituzioni sono disciplinati dalle Regioni con modalità e termini che ne consentano la conclusione entro il termine di trenta mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

8. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle disposizioni, anche amministrative, di attuazione.

 

Art. 6

(Autonomia delle aziende pubbliche di servizi

alla persona)

1. L’azienda pubblica di servizi alla persona non ha fini di lucro, ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica ed opera con criteri imprenditoriali. Essa informa la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.

2. All’azienda pubblica di servizi alla persona si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità di elezione o nomina degli organi di Governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.

3. Nell’ambito della sua autonomia l’azienda pubblica di servizi alla persona può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l’azienda pubblica di servizi alla persona può costituire società od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali a quelle istituzionali nonché di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all’esclusivo interesse dell’azienda.

4. Gli statuti disciplinano i limiti nei quali l’azienda pubblica di servizi alla persona può estendere la sua attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza.

 

Art. 7

(Organi di Governo)

1. Sono organi di Governo dell’azienda pubblica di servizi alla persona il consiglio di amministrazione ed il presidente, nominati secondo le forme indicate dai rispettivi statuti, che determinano anche la durata del mandato e le modalità del funzionamento del consiglio di amministrazione. Il presidente ha la rappresentanza legale dell’azienda.

2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente o consigliere di amministrazione sulla base dei criteri determinati con l’atto di intesa di cui all’articolo 5, comma 3.

3. Gli organi di Governo restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente.

4. Ai componenti gli organi di Governo delle Ipab e delle aziende di servizi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.

5. Gli emolumenti spettanti ai componenti gli organi di Governo sono determinati, sulla base dei criteri definiti dalla Regione sulla base dell’atto di intesa di cui all’articolo 5, comma 3, con il regolamento di organizzazione dell’azienda, approvato dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla data del suo insediamento, sottoposto ai controlli stabiliti dalla legge regionale.

 

Art. 8

(Funzioni degli organi di Governo)

1. Gli organi di Governo dell’azienda pubblica di servizi alla persona esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi ed i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto, e comunque provvede alla nomina del direttore; alla definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione; all’individuazione ed assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; all’approvazione dei bilanci; alla verifica dell’azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l’adozione dei provvedimenti conseguenti; all’approvazione delle modifiche statutarie ed i regolamenti interni.

 

Art. 9

(Gestione dell’azienda di servizi e responsabilità

del direttore)

1. La gestione dell’azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all’esperienza professionale e tecnica del prescelto. Può essere incaricato della direzione dell’azienda anche un dipendente dell’azienda stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza professionale e
tecnica, per tipologie di aziende individuate in sede di formulazione dei criteri generali di cui all’articolo 5, comma 3.

2. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato, eventualmente rinnovabile, il cui onere economico è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7, comma 5.

3. La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro, dipendente o autonomo, e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.

4. Il direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’azienda, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari.

5. Il consiglio di amministrazione, servendosi degli strumenti di valutazione di cui al successivo articolo 10, adotta nei confronti del direttore i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell’attività amministrativa posta in essere ed al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di grave reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio grave di un risultato negativo il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi.

 

Art. 10

(Verifiche amministrative e contabili)

1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona, nell’ambito della loro autonomia, si dotano degli strumenti di controllo di regolarità amministrativa e contabile, di gestione, di valutazione della dirigenza, di valutazione e controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Lo statuto prevede un apposito organo di revisione, ovvero l’affidamento dei compiti di revisione a società specializzate, nei casi individuati dalle Regioni.

 

Art. 11

(Personale)

1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime.

2. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all’articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dei contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall’articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.

3. Gli statuti debbono garantire l’applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

 

Art. 12

(Adeguamento e approvazione degli statuti

e dei regolamenti di organizzazione)

1. Gli statuti delle aziende pubbliche di servizi alla persona, ferme restando le originarie finalità statutarie, sono adeguati, al fine della trasformazione, dagli organi di amministrazione delle istituzioni stesse e sono inviati agli organi regionali competenti, che li approvano nel termine e con le modalità previste dalle leggi regionali. Successive modifiche degli statuti sono sottoposte alla stessa procedura. Con la stessa procedura è altresì adottato e approvato il regolamento di organizzazione dell’azienda di cui all’articolo 7, comma 5.

 

Art. 13

(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell’esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.

2. All’atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.

3. I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell’articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell’indisponibilità dei beni va a gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.

4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti – limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi – entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell’efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l’atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell’azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il termine predetto.

5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all’espletamento di pubblici servizi.

 

Art. 14

(Contabilità)

1. Le Regioni, a norma dell’articolo 10, comma 3, della legge, definiscono i criteri generali in materia di contabilità delle aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendo la possibilità di utilizzare procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l’acquisizione di forniture di beni e di servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria e di quella interna di recepimento, nonché disposizioni per la loro gestione economico-finanziaria e patrimoniale, informate ai principi di cui al codice civile, prevedendo, tra l’altro:

a) l’adozione del bilancio economico pluriennale di previsione nonché del bilancio preventivo economico annuale relativo all’esercizio successivo;

b) le modalità di copertura degli eventuali disavanzi di esercizio;

c) la tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

d) l’obbligo di rendere pubblici, annualmente, i risultati delle proprie analisi dei costi, dei rendimenti e dei risultati per centri di costo e responsabilità;

e) il piano di valorizzazione del patrimonio immobi­-liare anche attraverso eventuali dismissioni e conferimenti.

2. Alle aziende pubbliche di servizi alla persona si applica l’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono sottoposte ai controlli successivi sull’amministrazione e ai controlli sulla qualità delle prestazioni disciplinati dalle leggi regionali.

4. Per conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali e dei conti consuntivi annuali, nonché omogeneità ai valori inseriti in tali voci e per consentire alle Regioni rilevazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, è predisposto, entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, apposito schema, con decreto interministeriale emanato di concerto fra i Ministri del tesoro e della famiglia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sentite le associazioni nazionali di rappresentanza delle aziende pubbliche e di servizi alla persona.

5. Le Regioni disciplinano le procedure per la soppressione e la messa in liquidazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.

 

Art. 15

(Ipab che svolgono attività indiretta in campo

socio-assistenziale mediante destinazione

delle rendite derivanti dall’amministrazione)

1. Le istituzioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l’erogazione, ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall’attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine, ed hanno natura originariamente pubblica possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l’erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in azienda di servizi. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo ed attivano gli interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.

2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora a norma dell’articolo 5 debba escludersi la loro trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al capo III.

 

Art. 16

(Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato)

1. Le istituzioni per le quali siano accertati i caratteri o l’ispirazione di cui all’articolo 5, comma 1, quelle per le quali i criteri di cui all’articolo 5, comma 1, e il presente decreto legislativo escludano la possibilità di trasformazione in azienda pubblica di servizi alla persona, provvedono alla loro trasformazione in associazioni o fondazioni di diritto privato, disciplinate dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo, nel termine di due anni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. La trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le Regioni nominano un commissario che provvede alla trasformazione; per le Ipab che operano in più Regioni la nomina è effettuata d’intesa dalle Regioni interessate. Decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1 senza che le Regioni abbiano provveduto alla nomina del commissario, essa è effettuata dal prefetto del luogo in cui l’istituzione ha la sede legale.

3. Le associazioni e fondazioni di cui al comma 1 sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica.

4. La Regione, quale autorità governativa competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.

5. Ai procedimenti per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l’esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, disciplinati dalle Regioni, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l’atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente.

 

Art. 17

(Revisione statutaria)

1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall’organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che può disciplinare anche:

a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio;

b) la possiblità del mantenimento, della nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza;

c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione, che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;

d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall’assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.

2. Nello statuto sono altresì indicati i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l’adozione delle delibere concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell’acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.

3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell’ente.

 

Art. 18

(Patrimonio)

1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente Capo è costituito dal patrimonio esistente all’atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Ciascuna istituzione, all’atto della trasformazione, è tenuta a provvedere alla redazione dell’inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.

2. I beni di cui all’articolo 17, comma 2, restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 17, comma 2.

3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione, di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati alle Regioni, che ove ritengano la deliberazione in contrasto con l’atto costitutivo o lo statuto, la inviano al pubblico ministero per l’esercizio dell’azione di cui all’articolo 23 del codice civile.

 

Art. 19

(Rinvio alla disciplina regionale)

1. Le Regioni, al fine di incentivare e potenziare la prestazione di servizi alla persona nelle forme dell’azienda pubblica di servizi alla persona di cui al presente decreto, stabiliscono, nell’ambito di livelli territoriali ottimali previamente individuati nelle sedi concertative di cui all’articolo 2, comma 3, i criteri per la corresponsione di contributi ed incentivi alle fusioni di più istituzioni.

2. Allo scopo di favorire il processo di riorganizzazione, le Regioni possono disciplinare procedure semplificate di fusione e istituire forme di incentivazione anche iscrivendo nel proprio bilancio un apposito fondo a cui destinare una quota delle risorse di cui all’articolo 4 della legge.

3. In caso di fusione, lo statuto dell’azienda che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi e dell’ambito territoriale di riferimento.

4. Lo statuto dell’azienda derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sono nominati dagli enti locali sui quali l’azienda insiste.

5. Le fusioni, gli accorpamenti, le trasformazioni e l’estinzione delle aziende pubbliche di servizio alla persona sono soggetti ai controlli stabiliti dalle Regioni.

 

Art. 20

(Poteri sostitutivi)

1. Qualora la Regione rilevi una accertata inattività che comporti sostanziale inadempimento alle previsioni che dispongono la trasformazione delle istituzioni, assegna al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere in tal senso, decorso infruttuosamente il quale, sentito il soggetto medesimo, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.

2. Le Regioni disciplinano l’intervento sostitutivo nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale delle aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché di irregolare costituzione dell’organo di governo.

 

Art. 21

(Disposizione transitoria)

1. A norma dell’articolo 30 della legge, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è abrogata la disciplina relativa alle Ipab prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dai relativi provvedimenti di attuazione. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, ad esse seguitano ad applicarsi le disposizioni previgenti, in quanto non contrastanti con i principi della libertà dell’assistenza, con i principi della legge e con le disposizioni del presente decreto legislativo.

 

Art. 22

(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

 

 

 

(*) Decreto legislativo 4 maggio 2001 n. 207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328”, Gazzetta ufficiale, n. 126 del 1° giugno 2001

 

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