Prospettive assistenziali, n. 134, aprile-giugno 2001

 

 

Valido protocollo di intesa per la costituzione di un servizio intercomunale per l’inserimento lavorativo di soggetti con handicap e per la sperimentazione del collocamento mirato

 

 

Il protocollo d’intesa, che pubblichiamo di seguito, è stato siglato tra i Comuni appartenenti all’area di un Centro per l’impiego della Provincia di Torino per la costituzione di un Servizio intercomunale per gli inserimenti lavorativi (Sil) e la sperimentazione della gestione del collocamento mirato al lavoro delle persone handicappate.

È per noi un atto assai rilevante, in quanto accoglie le posizioni assunte da questa rivista in più occasioni (1). In primo luogo quella di escludere i servizi socio-assistenziali dalla competenza primaria in materia di inserimento lavorativo delle persone handicappate con capacità lavorative.

A nostro avviso, è importante che tutte le iniziative, anche di riqualificazione o preparazione al lavoro, siano assunte dall’ente istituzionalmente preposto al lavoro per tutti i cittadini. In questo modo, oltre a riconoscere concretamente alle persone handicappate con capacità lavorative il diritto a usufruire dei servizi preposti al lavoro al pari degli altri cittadini, si liberano risorse assistenziali per chi invece non è in grado di svolgere attività lavorative proficue a causa della gravità delle sue minorazioni.

Vediamo i punti più salienti del protocollo d’intesa in oggetto:

1. la competenza in materia di lavoro, anche per le persone handicappate, è riconosciuta in capo agli Assessorati al lavoro dei Comuni (2). Nell’arti­colo di Maria Grazia Breda, “Aspetti positivi, negativi e problematici della nuova legge sul collocamento al lavoro delle persone con handicap”, pubblicato su Prospettive assistenziali, n. 126, aprile-giugno 1999, avevamo sottolineato come fosse importante trasferire questa competenza dal settore dell’assistenza a quello del lavoro. D’altronde, è la stessa legge 68/1999 che affida, proprio agli uffici preposti all’organizzazione delle politiche del lavoro di tutti i lavoratori, il compito di intervenire in materia di collocamento obbligatorio delle persone handicappate. Se si parte dal presupposto che le persone handicappate collocabili al lavoro sono cittadini disoccupati, è una logica conseguenza che siano i Comuni con i loro Assessorati al lavoro (e non i Consorzi socio-assistenziali) ad intervenire;

2. si chiarisce che il personale degli attuali servizi per l’inserimento lavorativo, principalmente composto da educatori che hanno operato nell’ambito dei Consorzi socio-assistenziali, dovrà far parte funzionalmente degli uffici del Centro per l’impiego. È una decisione importante, che pone l’operatore di fronte a una scelta di campo precisa: continuare a svolgere il suo ruolo di tutor, finalizzato all’incontro tra la persona handicappata e l’azienda, ma questa volta all’interno del nascente Servizio di inserimento lavorativo del Centro per l’impiego, oppure abbandonare defintivamente questo ambito e rientrare a tutti gli effetti alle dipendenze del Consorzio socio-assistenziale nei servizi rivolti agli handicappati in situazione di gravità e, per questo, non avviabili al lavoro, di cui proprio l’assistenza deve occuparsene.

La predisposizione di un gruppo stabile di operatori, con il compito di realizzare concretamente l’inserimento lavorativo della persona in azienda, è da noi indicata da sempre come la base del collocamento mirato.

A questo proposito, ricordiamo che la legge 68/1999 non prevede l’istituzione obbligatoria di questi servizi.

Per questo motivo, nel citato articolo di Maria Grazia Breda, invitavamo le forze sociali, che si erano impegante per la riforma della legge 482/1968, a premere nei confronti delle Regioni e delle province, per ottenere l’istituzione obbligatoria dei Sil in ogni Centro per l’impiego.

In particolare, riteniamo che le Province dovrebbero convenzionarsi con i Comuni capo-fila appartenenti all’area dei Centri per l’impiego per recuperare il personale che sul territorio aveva maturato esperienze nell’inserimento lavorativo delle persone handicappate. Nell’articolo citato veniva però sottolineato come «in questo caso, il personale dovrà rientrare funzionalmente nella pianta organica della Provincia, per poter correttamente lavorare in sintonia con l’ufficio competente». Si era, altresì, affermato che era auspicabile «che il patrimonio di esperienze sviluppato in tanti anni di collocamento mirato, consistente nelle decine e decine di gruppi di lavoro attivati presso i servizi più diversi (servizi aperti presso gli Assessorati al lavoro e/o alla formazione professionale, servizi sanitari delle Asl, servizi assistenziali di Consorzi e dei Comuni, centri di formazione professionale...)» venisse recuperato nell’ambito dei nuovi uffici preposti all’inserimento lavorativo in modo da assicurare la gestione e il coordinamento delle attività inerenti al lavoro degli handicappati in capo all’ufficio competente del Centro per l’impiego. Ed è proprio quanto è previsto nel protocollo d’intesa di cui ci stiamo occupando.

Tutto bene? In realtà restano ancora alcuni problemi aperti.

C’è il rischio che il Sil resti un servizio minore, ai margini o, peggio, escluso dalle politiche attive del lavoro. Ci si dovrà attivare, quindi, per ottenere interventi specifici di politica attiva del lavoro per gli handicappati (in particolare di coloro che hanno una limitata autonomia), sia nelle leggi regionali, sia nell’ambito delle delibere provinciali, con le quali saranno istituiti e regolamentati i servizi preposti al collocamento obbligatorio.

In particolare, sarà bene che i Sindaci e gli Assessori al lavoro dei Comuni ricordino che è nel loro interesse promuovere l’assunzione di tutte le persone handicappate in grado di lavorare, per evitare il più possibile che esse diventino degli assistiti a vita.

Infine, c’è da auspicare che i rapporti istituzionali tra i Comuni del Centro per l’impiego e le Province siano regolamentati al più presto con convenzioni che tutelino il diritto al lavoro delle persone handicappate con una capacità lavorativa ridotta, come gli handicappati intellettivi, gli handicappati fisici con limitata autonomia, i malati psichici con abilità lavorative e in grado comunque di assicurare una resa produttiva certa e continua, anche se inferiore alla media.

I gravi ed ingiustificati ritardi e i continui rinvii nella emanazione delle norme ancora mancanti per la piena attuazione della legge 68/1999, in particolare per la definizione dei criteri di utilizzo del fondo regionale per i disabili e delle convenzioni relative all’integrazione lavorativa, impediscono l’inserimento in azienda delle persone handicappate con maggiori difficoltà.

Anche il protocollo d’intesa tra i Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta, Villarbasse ed i Consorzi Cisa e Cisap di per sé assai valido rischia, da solo, che il legittimo interesse al posto di lavoro delle persone handicappate con maggiori difficoltà di collocazione, venga preso in considerazione solo dopo che sono state soddisfatte le esigenze dei disoccupati handicappati più forti, e cioè delle persone che hanno una minorazione che non preclude la loro piena capacità lavorativa. Si tratta – com’è evidente – di personale molto più interessante per le aziende, che, non si dimentichi, hanno già grandi possibilità di assumere mediante la chiamata nominativa.

Testo del protocollo d’intesa tra i Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta, Villarbasse e Consorzio intercomunale socio-assistenziale (Cisa) e il Consorzio intercomunale per i servizi alla persona (Cisap) per la costituzione di un Servizio intercomunale per gli inserimenti lavorativi (Sil) e la sperimentazione, in collaborazione con il Centro per l’impego di Rivoli, della gestione del servizio del collocamento mirato

 

I Comuni di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Rosta, Villarbasse, il Consorzio intercomunale per i servizi socio-assistenziali (Cisa) di Rivoli, Rosta, Villarbasse e il Consorzio intercomunale per i servizi alla persona (Cisap) di Collegno e Grugliasco

Premesso che

Il decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 ha riformato il sistema delle pubbliche funzioni in materia di mercato del lavoro, trasferendo alle Regioni le funzioni ed i compiti relativi alle politiche attive del lavoro ed ai servizi per l’impiego ed attribuendo ai nuovi “Centri per l’impiego” importanti competenze per favorire l’occupazione di tutti i cittadini (orien­tamento e accompagnamento nella ricerca dell’impiego, preselezione, incontro domanda-offerta di lavoro).

La Regione Piemonte, nell’attuare il disposto del decreto legislativo 469/1997, ha affidato, con la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 41, alle Province il compito di costituire ed organizzare proprie strutture denominate “Centri per l’impiego” al fine di erogare i servizi definiti dalla stessa legge (art. 15, comma 3°).

La legge regionale prevede che le Province definiscano opportuni strumenti di raccordi con gli Enti locali presenti sul territorio per garantire la loro partecipazione alla individuazione degli obiettivi dei servizi ed alla loro organizzazione e che, a tal fine, possano stipulare convenzioni con Comuni singoli o associati.

In tal senso la Provincia di Torino, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 26975/1999 del 24.03.1999, ha definito i criteri generali per l’organizzazione e l’articolazione territoriale del servizio provinciale per la gestione del mercato del lavoro.

In particolare al punto 2, lettera e) del dispositivo della suddetta deliberazione si precisa che il coinvolgimento delle Amministrazioni locali nello sviluppo di efficaci politiche del lavoro avviene, nel rispetto delle reciproche prerogative e nell’ambito dei compiti assegnati dalla legge alle Province, secondo convenzioni-contratto stabilite per ogni specifico bacino provinciale. Con tali convenzioni la Provincia affida ai Comuni la predisposizione e la gestione di prestazioni specialistiche secondo gli indirizzi della legge regionale 41/1998, fermo restando il compito di supervisione, controllo e coordinamento di tali prestazioni da parte degli organi provinciali.

La legge 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, in particolare all’art. 6, comma 1, stabilisce che gli «uffici competenti, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite», provvedono «alla programmazione, all’attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l’inserimento dei soggetti, nonché all’avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle convenzioni e all’attuazione del collocamento mirato».

I Comuni di Alpignano, Buttigliera Alta, Collegno, Druento, Grugliasco, Pianezza, Rivoli, Rosta, San Gillio, Venaria e Villarbasse hanno dato vita ad un “Patto territoriale per lo sviluppo e l’occupazione”, e a un Patto specializzato per l’agricoltura, con l’intento di individuare ed attuare comuni politiche per lo sviluppo sociale ed economico dell’area Ovest di Torino.

Le esperienze sinora condotte fanno ritenere di grande interesse il coordinamento delle politiche a sostegno dello sviluppo delle attività produttive con quelle inerenti le politiche attive del lavoro, quali versanti di unitarie politiche di sviluppo delle comunità locali.

Considerato che

il nuovo assetto istituzionale pone in ambito locale problemi di razionalizzazione e di collegamento tra funzioni e servizi esistenti e l’individuazione di modelli organizzativi nuovi, di valorizzazione e collegamento con le esperienze di “area” effettuate.

Tra queste particolare rilievo deve attribuirsi all’esperienza realizzata nell’ambito del Progetto Horizon-Itinera attraverso il quale sono stati sperimentati interventi globali per l’integrazione sociale, scolastica e professionale di soggetti disabili psico-fisici.

Tale esperienza è coerente con le linee tracciate dal decreto legislativo 469/1997 “Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro” e con lo spirito e le finalità della legge 68/1999 di cui anticipa gran parte dei contenuti.

In particolare attraverso l’Agenzia reperimento risorse, attivata presso il Centro per l’impiego di Rivoli, si è sperimentata concretamente la gestione di un servizio di ricerca di opportunità di lavoro per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili psico-fisici appartenenti alle categorie protette ex legge 482/1968 e 68/1999; questa può costituire, con gli opportuni adeguamenti che si renderanno necessari, la base attraverso cui avviare i servizi di sostegno al collocamento mirato.

I significativi risultati ottenuti con il Progetto Itinera e le consistenti aspettative indotte nelle imprese e nei soggetti potenziali utenti del servizio di collocamento mirato fanno ritenere opportuno proseguire nella sua globalità il Progetto Itinera.

Particolare importanza riveste la possibilità di mantenere attiva una rete locale tra enti/operatori che sia garante della consequenzialità e della connessione tra i diversi interventi dell’azione educativa e riabilitativa, finalizzandoli puntualmente all’obiettivo dell’integrazione economica e sociale delle persone svantaggiate e collegando conseguentemente i percorsi di orientamento (scuola, servizi e formazione professionale) all’attività di inserimento lavorativo e sperimentando il servizio in favore della globalità degli iscritti al collocamento obbligatorio.

I Comuni e i Consorzi suddetti concordano nell’affermare il principio del “diritto al lavoro” delle categorie svantaggiate quale problematica da affrontare nell’ambito delle politiche attive del lavoro secondo una logica di connessione, e l’attività di inserimento lavorativo quale competenza specifica dei Servizi per l’impiego, come tale riconducibile all’ambito di operatività dei Centri per l’impiego.

Fra questi e la Provincia di Torino, attraverso il Centro per l’impiego di Rivoli, sono stati avviati contatti ed effettuati incontri finalizzati a definire le modalità della collaborazione, concordando sull’opportunità di integrare funzionalmente e progressivamente le attività e iniziative in materia di inserimenti lavorativi.

Convengono

1. Di garantire, nel quadro della convenzione che il Comune di Rivoli stipulerà con la Provincia di Torino per la gestione integrata dei Servizi per l’impiego, la continuità dell’esperienza, della metodologia acquisita e l’utilizzo delle professionalità formatesi e disponibili nell’ambito del Progetto Itinera, fornendo il servizio specialistico per il collocamento mirato nel quadro della normativa citata, per un periodo sperimentale di anni uno a decorrere dal 1° gennaio 2001 o da altra data successiva che i firmatari concorderanno, eventualmente prorogabile.

2. Di individuare negli Assessorati al lavoro e negli “Uffici lavoro” gli organismi competenti sotto i profili politici e tecnici per il coordinamento delle azioni dirette al sostegno del collocamento al lavoro e del superamento delle diseguaglianze e discriminazioni nel mercato del lavoro.

3. Di istituire a tale scopo un Servizio intercomunale per gli inserimenti lavorativi (Sil) quale emanazione degli Assessorati al lavoro, individuando il Comune di Rivoli quale soggetto capofila per il coordinamento e la gestione delle attività.

4. Di individuare tra gli operatori già adibiti dai Consorzi per i servizi socio-assistenziali alle attività in oggetto le unità di personale da distaccare funzionalmente, per la fase di avvio, al Comune capofila per la costituzione del nuovo servizio, secondo quanto descritto al successivo punto 8.

5. Di considerare tale struttura incardinata nel sistema locale dei servizi all’impiego e quindi quale servizio da erogarsi nell’ambito delle attività del Centro per l’impiego di Rivoli, in continuità con l’esperienza del Progetto Itinera e dell’Agenzia reperimento risorse.

6. Di dare atto che il Sil viene individuato come struttura operativa preposta a dare continuità alla sperimentazione avviata con il progetto “Itinera”, prefigurando inoltre un possibile modello di collocamento obbligatorio e del collocamento mirato, in coerenza con l’evoluzione dell’assetto istituzionale di riferimento, e la sua progressiva estensione alle altre fome di svantaggio.

7. Di individuare quali competenze di base del Servizio le seguenti attività:

a) identificazione, analisi, descrizione delle caratteristiche personali, professionali e i bisogni connessi all’inserimento lavorativo degli utenti iscritti al collocamento obbligatorio, in raccordo con la Commissione accertamento dell’Asl 5, ai sensi dell’art. 4, legge 104/1992;

b) definizione del progetto di inserimento lavorativo, secondo modalità da concordare con i competenti organismi provinciali e, ove necessario, in raccordo con i servizi sociali consortili ed i servizi sanitari dell’Asl 5;

c) partecipazione al gruppo di lavoro permanente sul tema della transizione tra scuola e lavoro;

d) supporto all’inserimento lavorativo, anche nell’ambito di tirocini, secondo le seguenti modalità:

- realizzando attività di sostegno ed accompagnamento “in situazione”;

- individuando le mansioni idonee e disponibili in azienda al fine di abbinarle alle reali capacità dei soggetti da inserire, dove necessario in collaborazione con gli operatori dei servizi sociali e sanitari;

e) marketing del servizio: promuove il servizio di inserimento lavorativo presso le aziende dell’area, in particolare contattando quelle soggette ad obbligo, per concordare una visita finalizzata alla presentazione del servizio di collocamento mirato, alla promozione dell’inserimento e dell’integrazione lavorativa dei disabili;

f) consulenza alle aziende su normativa, incentivi, tipologie di assunzione di disabili, assistenza e supporto sugli aspetti organizzativi dell’inserimento;

g) gestione della banca dati delle aziende del territorio presso le quali effettuare stages, tirocini e inserimenti finalizzati all’assunzione;

h) coordinamento delle borse lavoro;

i) monitoraggio e valutazione in itinere della sperimentazione.

8. Di avviare il Servizio dotandolo delle seguenti competenze professionali nelle seguenti minime dotazioni:

Educatore/Coordinatore                                        (distaccato dai Consorzi)       (n. 1 unità)

Psicologo                      (incarico di consulenza)  (n. 1 unità)

Educatori/tutor              (distaccati dai Consorzi) (n. 4 unità con

orario non inferiore al 70% di­staccate in pari numero da Cisa e Cisap)

Consulente del lavoro   (incarico di                       (n. 1 unità)

                                      collaborazione/contratto)

prevedendo, altresì, di integrare la dotazione organica con competenze amministrative.

9. Di utilizzare per il perseguimento di tali obiettivi i seguenti strumenti comuni di programmazione:

a) il presente protocollo d’intesa che delinea il quadro degli intenti;

b) la convenzione tra Comune di Rivoli e Comuni di Collegno, Grugliasco, Rosta, Rivoli e Villarbasse per la partecipazione alla gestione del Centro per l’impiego di Rivoli, che regoli i reciproci rapporti e fornisca il quadro entro il quale il comune capofila attua gli intenti del presente protocollo;

c) la convenzione tra Comune di Rivoli e la Provincia per la gestione integrata dei servizi per l’impiego, che definisce in concreto il contenuto del lavoro comune, particolarmente sui servizi di orientamento e di collocamento mirato;

d) il piano annuale di lavoro, contenente il quadro di sviluppo del servizio, con il quale i firmatari del presente protocollo individueranno, altresì, i beni e servizi necessari al suo espletamento, nonché eventuali forme di incentivazione per il personale distaccato ed il loro finanziamento.

10. Di farsi carico, in via sperimentale e transitoria per la durata del presente protocollo, degli oneri relativi a tale servizio, secondo quanto definito dalle convenzioni che saranno sottoscritte per regolamentare la gestione integrata dei servizi all’impiego, dando mandato al Comune di Rivoli di negoziare con l’Amministrazione provinciale la compartecipazione alle spese sostenute dalle Ammini­strazioni.

11. Di prevedere l’eventuale rimborso delle spese sostenute, nel caso si ottengano finanziamenti a valere su fondi europei, nazionali, regionali e provinciali.

12. Di dare mandato al Comune di Rivoli, comune capofila, nell’ambito delle convenzioni da stipulare per l’avvio ed il funzionamento del servizio oggetto del presente protocollo d’intesa per:

a) definire con la Provincia di Torino i rapporti funzionali ed il quadro delle competenze dei rispettivi organismi così come previsti dalla normativa, salvaguardando e promuovendo il decentramento territoriale delle funzioni del Comitato tecnico provinciale;

b) definire i rapporti di collaborazione e di partecipazione al servizio con l’Asl 5.

13. Di costituire conferenze di monitoraggio tra i dirigenti e direttori competenti e tra gli assessori al lavoro degli enti firmatari.

 

 

 

(1) A questo riguardo nell’articolo di Maria Grazia Breda, “Prime valutazioni sull’attuazione della legge 68/1999 concernente il collocamento al lavoro delle persone con handicap”, pubblicato su Prospettive assistenziali, n. 131, luglio-settembre 2000, abbiamo suggerito una nostra proposta di accordo di programma tra la Provincia e il Comune capofila dei Comuni che appartengono all’area del territorio del Centro per l’impiego.

   (2) Nei Comuni piccoli in cui non ci sono Assessorati al lavoro, è necessario coinvolgere gli Assessori che hanno competenza nelle attività lavorative della zona per gli altri cittadini: commercio, agricoltura, turismo, ecc.

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it