Prospettive assistenziali, n. 134, aprile-giugno 2001

 

 

Notizie

 

 

LA CORTE COSTITUZIONALE: ILLEGITTIME LE LEGGI REGIONALI CHE ESCLUDONO, IN ASSENZA DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE, IL CONCORSO NELLE SPESE sanitarie PER PRESTAZIONI DI COMPROVATA GRAVITÀ E URGENZA

 

Con sentenza n. 509 del 20 novembre 2000, la Corte costituzionale ha stabilito che sono costituzionalmente illegittimi l’art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia n. 36/1993, nelle parti in cui non prevedono il concorso nelle spese per il ricovero in strutture non convenzionate o, rispettivamente, per l’assistenza ospedaliera in forma indiretta, sostenute per la fruizione di prestazioni di comprovata gravità e urgenza, quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistono le altre condizioni necessarie per il rimborso.

Precisa la Corte costituzionale:

«La previsione legislativa di un sistema autorizzatorio per l’accesso alle forme di assistenza indiretta tende a realizzare, nell’attuale quadro normativo, un adeguato contemperamento tra la necessità, da un lato, di assicurare una tutela piena ed effettiva del diritto alla salute nei casi in cui le struttre sanitarie preposte all’assistenza diretta non siano in grado di erogare le cure indispensabili e, dall’altro lato, le esigenze organizzative e finanziarie che sono alla base della natura eccezionale del regime dell’assistenza indiretta.

«Ma questo stesso sistema appare incongruo e lesivo del diritto alla salute in tutte le iptesi – come quelle in esame – in cui l’assolutezza della previzione del carattere preventivo del provvedimento autorizzatorio, che non ammette comunque deroghe, determina “un vuoto di tutela proprio nei casi nei quali la gravità delle condizioni dell’assistito non consente di adempiere a tale modalità temporale di espletamento della domanda di autorizzazione, senza peraltro che la soluzione legislativamente prescritta appaia imposta da ragioni plausibili” (sentenza n. 267 del 1998).

«Pertanto, anche in riferimento alle norme regionali denunciate, la soluzione costituzionalmente corretta appare quella – già indicata nella citata decisione n. 267 del 1998 – che permette il differimento del controllo sui presupposti essenziali, che condizionano il rimborso, ad un tempo successivo alla fruizione della prestazione sanitaria, qualora comprovate ragioni di gravità ed urgenza, che rendono indispensabile la prestazione stessa, non abbiano permesso di chiedere ed ottenere l’autorizzazione in data anteriore».

 

SPETTANO ANCHE I DANNI MORALI AI CEREBROLESI PER CAUSE MEDICHE

 

La Cassazione ha ampliato la tutela risarcitoria per i neonati venuti al mondo cerebrolesi per colpa dei medici (cfr. Avvenire del 6 aprile 2001).

La Corte di appello di Trento aveva respinto la richiesta dei danni morali subiti dal bambino, cerebroleso a causa dell’équipe medica che aveva fornito l’assistenza al parto, in quanto la sua condizione di handicap non lo poneva «in grado di dolersi per il suo stato» e di avvertire «sofferenze per le condizioni di menomazione».

La Corte di Cassazione, invece, accogliendo il ricorso dei genitori ha affermato che «le alterazioni cerebrali, la cerebropatia e l’ipoevolutismo somatopsichico sono situazioni generiche che non implicano necessariamente la assoluta e permanente impossibilità di avvertire sofferenze fisiche e psichiche».

 

 

CONFORTO RELIGIOSO A PAGAMENTO

 

Come riferisce Romolo Menighetti su Rocca, quindicinale della Pro Civitate Christiana, del 1° maggio 2001, tra la Conferenza episcopale siciliana e l’Assessore regionale alla sanità della Sicilia, Giuseppe Provenzano di An «è stato siglato un accordo in base al quale le Aziende sanitarie dell’isola assumeranno, in qualità di dipendenti, circa duecento sacerdoti, scelti dai vescovi, per l’assistenza ai malati in ospedale».

L’Autore dell’articolo pone giustamente i seguenti interrogativi: «Perché la Regione o lo Stato dovrebbero pagare un servizio per il quale non hanno voce in capitolo circa la scelta del personale?»; «Che ne è dei malati non cattolici? Se vogliono assistenza spirituale dovranno pagare un ticket?»; «Visitare gli infermi non è forse un’opera di misericordia, e perciò gratuita?».

Inoltre, Romolo Menighetti sostiene che i sacerdoti «dacché godono del 4 per mille concordatario, non dovrebbero più avere problemi di sussistenza, e se qualcuno li ha ancora è perché all’interno delle diocesi non c’è abbastanza solidarietà».

Amare le sue valutazioni conclusive: «Se si considerano anche le insistenze per i finanziamenti alle scuole confessionali, se si tiene conto della qualifica di colonnello di cui godrebbero alcuni cappellani militari, si ha una sgradevole impressione di un assalto al “carro del fieno”».

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it