Prospettive assistenziali, n. 134, aprile-giugno 2001

 

 

corsi prelavorativi per handicappati intellettivi: una risposta formativa sempre attuale

 

In data 6 marzo 2000 è stata siglata la quinta intesa tra la Città di Torino, l’ANFFAS, il CSA e il CSEA - Consorzio Sviluppo Elettronica e Automazione di Torino relativo agli interventi formativi per handicappati intellettivi.

Ricordiamo che l’esperienza torinese dei corsi prelavorativi è stata recepita dall’art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, il cui punto 2 prevede che «i corsi di formazione professionale tengono conto delle diverse capacità ed esigenze della persona handicappata che, di conseguenza, è inserita in classi comuni o in corsi specifici o in corsi prelavorativi».

L’intesa, siglata il 6 marzo 2000, contiene i seguenti aspetti di novità rispetto a quelle precedenti (1):

– la garanzia da parte del Comune di assicurare, quando necessario, il servizio di accompagnamento e/o di trasporto, per il tragitto casa/agenzia formativa;

– l’impegno a progettare corsi di avvio al lavoro rivolti ai giovani che, terminate le attività formative, necessitano di una particolare formazione in situazione, mirata al raggiungimento dell’assunzione definitiva.

L’intesa si inserisce in un quadro normativo che ha visto di recente importanti aperture proprio nei confronti delle attività formative. Ci riferiamo in particolare all’innalzamento dell’obbligo scolastico a 15 anni di età (legge 9/1999 e decreto 323/1999) e soprattutto all’introduzione dell’obbligo della frequenza formativa fino ai 18 anni (legge 144/1999).

Osserviamo che, proprio in base all’art. 68 di quest’ultima legge, l’obbligo di frequenza fino al 18° anno di età «può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema di formazione professionale di competenza regionale; c) nell’esercizio dell’apprendistato».

Ancora, secondo il Regolamento attuativo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 25 febbraio 2000 «gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all’orientamento e al riorientamento, previste dagli articoli 4 e 6 del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323 anche nelle classi successive alla prima».

Infine, in base alle leggi 68/1999 sul collocamento al lavoro delle persone con handicap e 196/1997, che regolamenta i tirocini formativi e l’apprendistato, sono previsti momenti di raccordo con il sistema formativo regionale, raccordo che dovrà essere attivato mediante gli appositi centri per l’impiego e i relativi SIL, servizi di inserimento lavorativo.

Ci sono quindi tutti gli elementi perché le Regioni programmino e finanzino attività formative, quali i corsi prelavorativi di cui all’intesa che pubblichiamo di seguito, per permettere anche ai giovani con handicap intellettivo (non in grado di raggiungere la qualifica, ma con potenzialità che possono essere rese valide per l’avviamento al lavoro) di essere preparati ugualmente per un futuro lavorativo, anche se in mansioni semplici.

I corsi prelavorativi finora sono stati realizzati all’interno dei normali centri di formazione professionale, ma come previsto anche dall’art. 10 della legge 845/1978, è possibile utilizzare anche le sedi degli istituti di istruzione superiore, mediante convenzioni tra le scuole superiori statali e i centri di formazione professionale.

 

 

testo della quinta intesa

 

Premessa

Il Comune di Torino attraverso il Progetto speciale lavoro, nell’ambito degli interventi attuati a favore delle fasce di utenza più deboli, ha interesse a favorire l’integrazione formativa e lavorativa degli handicappati intellettivi che hanno potenzialità lavorative spendibili sul mercato del lavoro.

Le Associazioni CSA ed ANFFAS, impegnate a tutela del diritto al lavoro degli handicappati intellettivi, hanno interesse alla loro adeguata preparazione al lavoro dopo la scuola dell’obbligo. A tal fine considerano i corsi di formazione professionale attività indispensabili a cui devono avere accesso anche i giovani con handicap intellettivo nel rispetto dell’obbligo formativo ai 18 anni introdotto dalla legge 144/99 art. 68.

Dal 1° maggio 1997 il Comune di Torino ha affidato, in convenzione, la gestione delle attività formative della Città alla Società Consortile CSEA.

Nella suddetta convenzione, all’art. 4, si dice che: «(...) il concessionario si impegna a mantenere l’attività formativa a sostegno dei soggetti appartenenti alle fasce più deboli, almeno, nella misura del 15% del monte ore-corsi a convenzione regionale, fatti salvi gli adeguamenti agli indirizzi definiti in materia della Regione Piemonte e dalla Unione Europea».

Conseguentemente, l’Ente CSEA deve assicurare la predisposizione di progetti per l’avvio di corsi prelavorativi e di formazione al lavoro in misura sufficiente a soddisfare la domanda nell’ambito della suddetta percentuale.

 

Finalità

Le attività formative di cui al presente protocollo sono mirate all’inserimento lavorativo dei soggetti handicappati intellettivi con potenzialità lavorative spendibili in seguito sul mercato del lavoro.

In particolare, i corsi prelavorativi preparano a mansioni che non richiedono qualifiche specifiche e comportano attività prevalentemente coordinate e gestite con altri lavoratori.

Le attività formative saranno svolte nell’ambito delle disposizioni normative previste dalle seguenti leggi:

– n. 845/1978: legge quadro sulla formazione professionale;

– n. 104/1992: legge quadro sull’handicap;

– n. 63/1995: legge regionale sulla formazione professionale;

– n. 196/1997: norme in materia di occupazione (art. 17 - Riordino della formazione professionale);

– n. 9/1999: legge sull’innalzamento dell’obbligo scolastico;

– n. 144/1999: legge finanziaria 1999 - Collegato sul lavoro (art. 68 - Obbligo formativo fino ai 18 anni);

e dalle disposizioni emanate dalla direttiva regionale annuale del piano corsi.

In particolare:

1. vanno assicurati e sostenuti gli inserimenti nei corsi normali di formazione professionale per gli allievi che ne hanno le potenzialità;

2. vanno evitate le concentrazioni di corsi per handicappati in un’unica sede di agenzia formativa;

3. i corsi oggetto della presente intesa dovranno essere effettuati all’interno di strutture formative ove si svolgano anche corsi per normodotati in orario di compresenza.

 

Obiettivi ed organizzazione dei corsi prelavorativi

 

I corsi prelavorativi hanno finalità formative e pre-professionalizzanti ed interessano gli handicappati intellettivi con potenzialità che hanno assolto l’obbligo scolastico.

Fatte salve diverse disposizioni regionali, hanno durata triennale per un totale di 2400 ore.

L’organizzazione didattica dei corsi prevede una suddivisione degli interventi formativi per Aree:

area delle competenze di base (abilità linguistiche, abilità logico-matematiche ed autonomia personale). I contenuti dell’area sono finalizzati a fornire conoscenze e strategie di base atte alla gestione di attività legate alla vita quotidiana ed al lavoro;

area delle competenze trasversali (orientamento, cultura generale e vita di relazione). I contenuti dell’area sono finalizzati ad:

- acquisire consapevolezza di sé, delle proprie capacità ed attitudini;

- stabilire e gestire relazioni interpersonali positive nella vita sociale e nelle situazioni lavorative;

area delle competenze tecnico-operative (laboratorio pratico polivalente). I contenuti dell’area sono finalizzati al potenziamento ed alla costruzione di abilità tecniche polivalenti ed alla verifica di competenze inerenti l’assunzione del ruolo lavorativo (tempi, affidabilità, ecc.);

tirocini formativi in aziende pubbliche e private. Assume particolare rilevanza, nella metodologia dell’alternanza, l’esperienza di tirocinio effettuata direttamente in situazione lavorativa, che permette di valutare le reali capacità di lavoro e relazionali dei soggetti handicappati. I tirocini verranno reperiti a cura dell’Ente CSEA e inizieranno già dal primo anno di corso prelavorativo. Le attività esterne, compresi i tirocini, copriranno almeno il 40% delle ore corso.

Per quanto riguarda le altre tipologie corsuali, si seguiranno le indicazioni previste dalle direttive regionali annuali.

Si utilizzeranno, inoltre, le opportunità di inserimento formativo con sbocchi occupazionali derivanti dalle politiche attive del lavoro promosse sia dalla Città che dagli istituendi uffici competenti (legge 68/99 - art. 6), nonché dalle politiche dell’Unione Europea per la formazione e l’inserimento al lavoro di persone con handicap intellettivo.

 

Ammissione ai corsi

Occorre un’attenta valutazione degli handicappati intellettivi per un orientamento mirato che tenga conto delle capacità, potenzialità, motivazioni ed aspettative del soggetto.

Per quanto riguarda i corsi integrati e la formazione al lavoro si terrà conto anche delle risorse formative e degli sbocchi occupazionali esistenti sul territorio.

Per l’ammissione ai corsi prelavorativi i soggetti dovranno risultare in possesso dei requisiti previsti dalle leggi, ovvero:

– attestazione dell’handicap così come previsto dalla legge 104/92 art. 12 comma 5 e 6 del DPR 24.2.1994 - Atto di indirizzo e di coordinamento relativo ai compiti delle ASL in materia di alunni portatori di handicap ove si specifica la richiesta dei seguenti documenti: diagnosi funzionale, profilo dinamico funzionale, piano educativo individualiz­zato.

Per l’ammissione ai corsi per adulti:

– verbale di invalidità rilasciato dalla medicina legale dell’ASL di appartenenza.

In analogia con le procedure adottate dal Provveditorato agli studi di Torino per l’accesso agli istituti tecnici professionali degli allievi handicappati, l’Agenzia di formazione ospitante richiederà, all’atto dell’iscrizione ai corsi “Integrati” e di “Formazione al lavoro” e solo se necessario, l’attestazione di idoneità in relazione all’incolumità dell’allievo (Circolari ministeriali n. 262/1988, paragrafo 3 e n. 400 del 31.12.1991, art. 8, comma 3).

La valutazione di ammissione verrà effettuata dalle Agenzie formative CSEA attraverso procedure preventivamente concordate tra SIL, CSEA, CSA, ANFFAS.

Dell’esito verrà dato tempestivo riscontro al SIL - Ufficio coordinamento formazione disabili.

In presenza di allievi del primo anno dei corsi prelavorativi che non abbiano ancora la necessaria autonomia negli spostamenti, sulla base delle indicazioni degli uffici, le parti firmatarie si impegnano a valutare i singoli casi ed a trovare, di volta in volta, le soluzioni più opportune al fine di consentire ai singoli soggetti il raggiungimento dell’autonomia.

I soggetti che non saranno ritenuti idonei a percorsi formativi potranno presentare ricorso al direttore del progetto speciale lavoro che provvederà al riesame dei casi congiuntamente ai rappresentanti degli enti firmatari.

In caso di conferma del giudizio di non idoneità, i soggetti verranno indirizzati ai servizi di compe­tenza.

 

Impegni dei firmatari

Comune di Torino - Progetto Speciale Lavoro e Formazione

L’Amministrazione cittadina, in considerazione dell’interesse generale affinché queste persone siano inserite nel mondo del lavoro e non siano a carico dell’assistenza con costi maggiori per la collettività:

– si impegna ad attivare iniziative nei confronti della Regione perché vengano finanziati annualmente corsi prelavorativi ed altre tipologie corsuali di cui si evidenzi la necessità. In caso di mancato finanziamento da parte della Regione i firmatari della presente si impegnano congiuntamente a trovare di volta in volta una soluzione al problema;

– in seguito alla valutazione dei singoli casi, il Comune di Torino mette a disposizione, se necessario, il servizio di accompagnamento per il tragitto casa/agenzia formativa;

– per garantire all’utenza:

• sufficiente ampiezza nelle informazioni;

• approfondimento nell’analisi dei casi;

• imparzialità;

il Comune di Torino, salvaguardando le attuali professionalità e competenze, s’impegna a mantenere, nell’ambito del Servizio inserimento lavorativo ed in connessione con le nuove strutture per l’impiego, il Coordinamento formazione disabili (ex Ufficio fasce deboli).

L’Ufficio svolge un compito di “trait-d’union” tra la formazione ed il lavoro favorendo sia gli inserimenti nel contesto produttivo che l’attuazione di nuovi corsi di formazione richiesti dal mercato del lavoro.

In riferimento alle finalità della presente intesa, l’Ufficio svolgerà le seguenti attività:

– attivazione dei contatti col territorio e le istituzioni scolastiche per l’orientamento;

– raccolta delle segnalazioni per nuove iscrizioni in formazione professionale;

– prima valutazione delle capacità e delle attitudini dei richiedenti per l’inserimento mirato nei corsi di formazione professionale attraverso:

- l’analisi della documentazione;

- colloqui con i soggetti interessati, le famiglie, i servizi di neuropsichiatria infantile, gli insegnanti preposti;

- la definizione del “progetto orientativo individualizzato”, in collaborazione con i soggetti ed i servizi di cui sopra a seguito di condivisa valutazione sulle potenzialità;

– proposta dei casi alle Agenzie formative CSEA per l’inserimento degli handicappati intellettivi nei corsi prelavorativi, integrati o corsi per adulti;

– segnalazione dell’utenza ad altri Enti di formazione professionale qualora gli indirizzi merceologici richiesti non siano presenti all’interno delle attività corsuali della Società CSEA, oppure, se viene richiesto espressamente dal progetto orientativo individualizzato;

– monitoraggio sugli allievi disabili intellettivi che svolgono i corsi attraverso la raccolta di dati, relazioni sulle capacità acquisite e/o schede di ingresso e percorrenza inviate dalle singole Agenzie forma­tive;

– a conclusione del percorso formativo, ove ne sussistano le condizioni, attivazione di percorsi di inserimento mirato al lavoro, per favorire la transizione dal percorso formativo all’inserimento lavorativo. Attualmente le condizioni sono:

- capacità lavorative spendibili sul mercato del lavoro;

- intenzionalità al lavoro;

- residenza in Torino;

- riconoscimento dell’invalidità civile dal 46%;

- iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio (legge 482/1968 che verrà sostituita, dal 17 gennaio 2000, dalla legge 68/1999);

         promozione e coordinamento degli incontri di verifica delle attività oggetto della presente intesa.

 

CSA ed ANFFAS

Le Associazioni firmatarie si impegnano a:

– promuovere il diritto alla formazione professionale degli handicappati intellettivi in ogni ambito;

– in caso di mancato finanziamento dei corsi da parte della Regione, si impegnano, congiuntamente agli altri firmatari della presente, a trovare, di volta in volta, una soluzione al problema;

– partecipare agli incontri:

- di definizione delle prove di ammissione ai corsi prelavorativi;

- di valutazione dei casi non ritenuti idonei;

- di verifica delle attività oggetto della presente intesa;

– rispettare la necessaria riservatezza sulle informazioni riguardanti situazioni individuali (disabili, ditte, operatori, ecc.) ottenute partecipando alle attività di cui sopra.

 

Consorzio CSEA

L’Ente di formazione, a conferma degli impegni assunti nell’art. 4 della convenzione:

– comunica al SIL - Coordinamento formazione disabili le opportunità formative attivabili per l’anno formativo successivo;

– valuta, attraverso suoi tecnici qualificati e per mezzo di prove precedentemente concordate, i soggetti proposti dal servizio al fine di attuare inserimenti formativi mirati;

– invia tempestivamente l’esito delle prove di ingresso al Coordinamento formazione disabili;

– fornisce annualmente al servizio le informazioni richieste per il monitoraggio dei percorsi formativi e per le attività propedeutiche all’inserimento lavorativo ove ne sussistano le condizioni:

- elenchi allievi frequentanti;

- relazioni individuali sulle capacità e/o schede SIP regionali (schede ingresso e percorrenza);

– prende parte alle riunioni di verifica sulle attività oggetto della presente intesa;

– collabora col SIL all’attivazione di percorsi per l’inserimento lavorativo mirato ove sussitano le condizioni sopra elencate.

 

Verifiche

Le riunioni per la verifica delle attività oggetto della presente intesa avranno cadenza quadrimestrale ed orientativamente:

- ad avvenuto inizio corsi (ottobre/novembre);

- alla fine delle preiscrizioni e valutazioni (febbraio/marzo);

- alla fine dell’anno scolastico (giugno).

La presente intesa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fatta salva la facoltà dei contraenti di proporre modifiche ed integrazioni nel corso delle riunioni di verifica.

Torino, 6 marzo 2000

 

 

 

(1) La prima e la seconda intesa sui corsi prelavorativi sono state stipulate il 10 febbraio 1986 e il 23 novembre 1989. Cfr. M.G. Breda e M. Rago, Formare per l’autonomia - Strumenti per la preparazione professionale degli handicappati intellettivi, Rosenberg & Sellier, Torino, 1991. Il testo della terza intesa è stato riportato su Prospettive assistenziali, n. 110, aprile-giugno 1995. Le prime tre intese sono state sottoscritte anche dalle Associazioni sindacali CGIL, CISL e UIL. L’ultima intesa è riportata sul n. 113, gennaio-marzo 1996 di Prospettive assistenziali.

 

 

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