Prospettive assistenziali, n. 132, ottobre-dicembre 2000

 

 

Strumentalizzati dal senato i bambini senza famiglia:

sono prevalse le pretese degli adulti

associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

 

Il Senato ha approvato il 6 dicembre 2000 il disegno di legge «Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” nonché al titolo VIII del libro primo del Codice civile».

Alla fine di novembre la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Parlamentari del Senato aveva disposto l’assegnazione del suddetto disegno di legge in sede redigente alla Commissione speciale per l’infanzia che ha concluso con poche e rapidissime riunioni il riesame di tutto l’articolato, apportando al già inaccettabile testo precedentemente approvato dalla stessa Commissione in sede referente, modifiche in gran parte ulteriormente peggiorative.

Numerose le prese di posizione nettamente contrarie dal mondo dell’associazionismo (Forum delle associazioni familiari, Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie, Associazione amici dei bambini, ecc.) sia sui contenuti e sia sulla procedura velocissima adottata che ha portato il testo in Aula per l’approvazione finale nel giro di una decina di giorni.

L’accelerazione, determinata da motivi elettorali, è stata favorita anche dalla presentazione nel giugno scorso del preoccupante disegno di legge del Governo in materia (1) e dalla campagna pubblicitaria dallo slogan: «Per dare a ogni bambino una famiglia - Adozioni più semplici» lanciata in tutta Italia all’inizio di novembre dall’on. Berlusconi.

In questo articolo intendiamo illustrare le modifiche più significative apportate dalla Commissione speciale in materia di infanzia in sede redigente e integrare le considerazioni in merito al testo approvato esposte nell’articolo “La Controriforma dell’adozione proposta dalla Commissione infanzia del Senato” (2).

L’art. 1 giustamente riafferma, al primo comma, il principio che «il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia» precisando ai commi successivi quanto segue:

«2. Quando la famiglia non è in grado di provvedere convenientemente alla crescita e all’educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

«3. Le condizioni di povertà dei genitori o del genitore esercenti la potestà genitoriale non possono essere d’ostacolo all’esercizio del diritto di cui al comma 1. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e aiuto.

«4. L’ente locale, nell’ambito delle proprie competenze e nel limite delle proprie risorse, interviene con misure specifiche atte a rimuovere le cause economiche, personali e sociali che impediscono alla famiglia di svolgere i propri compiti».

Va però sottolineato che quest’ultima disposizione non ha rilevanza sul piano operativo in quanto non prevede alcuno strumento per rendere esigibile da parte delle famiglie il diritto ad usufruire degli interventi di cui necessita per superare le proprie difficoltà.

Tale diritto non è previsto neppure dalla legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” (vedi l’editoriale di questo numero). Significativo è, al riguardo, l’inciso «nell’ambito delle proprie risorse», introdotto anche su richiesta della Commissione Bilancio, al comma 4, a ulteriore conferma che purtroppo queste disposizioni non hanno alcun valore prescrittivo.

Gli articoli riguardanti l’affidamento, rispetto al testo della legge n. 184/1983, hanno subito alcune sostanziali modifiche: ne segnaliamo le più significative.

Il comma 4 dell’art. 4 prevede che l’affidamento familiare consensuale a scopo educativo, disposto dal servizio sociale locale in accordo con la famiglia d’origine o col tutore, non possa «superare la durata di ventiquattro mesi», trascorsi i quali è prorogabile solo dal Tribunale per i minorenni «qualora la sospensione dell’affidamento rechi pregiudizio al minore».

Riteniamo preoccupante e negativo, in base anche alle esperienze realizzate, l’intervento del Tribunale, dopo solo due anni, con la conseguente trasformazione dell’affidamento da consensuale in giudiziario.

Vi è il rischio reale che in tal modo l’affidamento si caratterizzi sempre più come un intervento “punitivo” nei confronti della famiglia d’origine e non come prestazione di aiuto al bambino e alla sua famiglia.

Sarebbe stato invece auspicabile prevedere, nei casi di proroga, la semplice segnalazione al Tribunale per i minorenni degli affidamenti, il che avrebbe giustamente consentito un “monitoraggio” della situazione da parte dell’autorità giudiziaria, anche allo scopo di scongiurare la possibilità di precostituzione di situazioni dirette ad “aggirare” la normativa sull’adozione.

Nessun limite di permanenza è stato, invece, previsto per quanto riguarda il ricovero dei minori in istituto o in comunità di tipo familiare.

Inoltre l’art. 5 prevede che il servizio sociale solo «se richiesto dagli interessati o disposto dal giudice» svolga «opera di sostegno educativo e psicologico», agevoli «i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore, curando che esso avvenga nel modo più opportuno».

Le esperienze realizzate e tutta la letteratura esistente confermano invece il ruolo essenziale che hanno i servizi sociali sul buon esito degli affidamenti (informazione alla famiglia d’origine e al minore, reperimento, preparazione e valutazione degli affidatari, elaborazione del progetto specifico, sostegno degli affidatari, della famiglia d’origine e dell’affidato fino alla conclusione dell’intervento).

L’art. 9 attribuisce al giudice tutelare il compito di vigilare e fare ispezioni ordinarie ogni sei mesi e straordinarie «in ogni tempo» negli istituti di assistenza pubblici o privati e nelle comunità di tipo familiare.

Purtroppo, per ammissione degli stessi giudici tutelari, sappiamo che queste importanti funzioni non vengono quasi mai svolte e che spesso non viene effettuato il controllo sugli elenchi dei minori ricoverati loro inviati.

Era stato per questi motivi da più parti (Anfaa compresa) richiesto al Senato che copia degli elenchi suddetti fosse inviata anche ai Tribunali per i minorenni.

Invece i Senatori della Commissione speciale in materia di infanzia hanno deciso di attribuire ai giudici tutelari una ulteriore importantissima competenza: quella di valutare le segnalazioni dei minori in presunto stato di adottabilità per poi riferire, dopo aver disposto «i necessari accertamenti» tramite i servizi sociali locali e gli organi di pubblica sicurezza, al Tribunale per i minorenni «per il definitivo accertamento dell’eventuale stato di abbandono del minore». Questo ulteriore appesantimento della procedura, nella delicatissima fase della segnalazione, se mai dovesse diventare legge, comporterà nella migliore delle ipotesi gravi ritardi e una dilatazione ulteriore dei tempi per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti da parte del Tribunale a tutela dei bambini.

Va anche precisato che nel testo varato dal Senato è carente la tutela giuridica del minore nel procedimento di adottabilità: infatti mentre è prevista all’art. 10, giustamente, la nomina di un difensore per la famiglia di origine del minore fin dal momento dell’apertura del procedimento stesso, è solo stabilito che il tribunale possa (non debba) disporre la sospensione della potestà dei genitori sul minore e la nomina di un tutore provvisorio.

In merito ai requisiti degli adottanti, si è molto dibattuto in Commissione. Il preoccupante risultato è stato l’introduzione di ulteriori deroghe sulla loro età. Infatti l’art. 6 è così stato riformulato:

«1. L’articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 - 1. L’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni o che prima del matrimonio abbiano stabilmente convissuto per un eguale periodo. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.

«2. I coniugi devono essere ritenuti affettivamente idonei e capaci di educare, istruire ed adeguatamente mantenere i minori che intendano adottare.

«3. L’età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.

«4. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati previa valutazione, caso per caso, da parte del Tribunale per i minorenni della idoneità affettiva e della capacità di educare, istruire, mantenere i minori, di coloro che intendono adottare qualora dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

«5. Non è preclusa l’adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

«6. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce criterio preferenziale ai fini dell’adozione l’aver già adottato un fratello dell’adottando o il far richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all’adozione di minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992».

La possibilità di adottare da parte di coniugi che si sono sposati dopo aver convissuto almeno tre anni è stata al centro di un dibattito che ha visto contrapposti quanti considerano (e condannano) questa disposizione come accettazione, seppure indiretta, della convivenza e quelli che ne ritengono necessario invece il riconoscimento giuridico (e prendono quindi le distanze dal matrimonio “riparatore” e propedeutico all’adozione).

Noi vogliamo rimarcare che questa disposizione servirà solo ad aumentare inutilmente il numero degli aspiranti genitori adottivi, ulteriormente dilatato dalla previsione contenuta nel 5° comma che consentirà anche ad un sessantenne (se ha sposato una quarantacinquenne) di aspirare all’adozione di un neonato!

Ricordiamo, ancora una volta, che è contrario all’interesse dei bambini adottabili elevare la differenza massima di età fra adottanti e adottati a 45 anni, differenza che può ulteriormente aumentare a discrezione del Tribunale per i minorenni, quando già adesso ci sono moltissime domande rispetto al numero dei minori adottabili.

Nel 1999 i bambini dichiarati adottabili sono stati 1.246 a fronte di 23.807 domande giacenti; 2.186 sono stati i provvedimenti di adozione di bambini stranieri a fronte di 17.663 domande!!!

Se dovesse essere approvata l’elevazione della differenza massima di età non sarà adottato un solo bambino in più rispetto agli attuali, ma:

– crescerà il numero delle domande e quindi il numero delle coppie illuse ed escluse (incrementando, peraltro inutilmente, il carico di lavoro dei servizi e dei tribunali);

– sarà più difficile l’adozione dei bambini grandicelli, perché gli ultraquarantacinquenni premeranno per avere un bambino piccolo.

A parità di requisiti affettivo-educativi non si capisce perché i bambini adottabili dovrebbero avere dei genitori-nonni invece di genitori giovani, in grado di seguirli fino al loro inserimento autonomo nella società.

Fortunatamente, rispetto al testo precedente, è stata soppressa all’art. 24 la possibilità di adozione nei casi particolari da parte degli affidatari, scaduti i due anni di affidamento. Sono state però introdotte alcune modifiche e pertanto le riportiamo integralmente:

«1. L’articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

«Art. 44 - I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 7:

a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando questi è orfano di padre e di madre, o anche quando sia figlio di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute;

b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio adottivo dell’altro coniuge;

c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sia organo di padre e di madre;

d) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall’art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed entrambi i genitori prestino il proprio assenso, ovvero quando essendo orfano di uno solo dei genitori l’altro presti il proprio assenso;

e) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.

«2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli legittimi.

«3. Nei casi in cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1, l’adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.

«Nei casi di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare».

Rispetto a quanto previsto al punto c), si osserva che se un minore portatore di handicap (3) è orfano dovrebbe essere dichiarato adottabile, come tutti gli altri minori in questa situazione, solo se non ha parenti che si occupano di lui – e che, se credono, possono adottarlo in base al punto a) –; in questo caso, se non è possibile l’adozione legittimante, si dovrebbe giustamente prendere in considerazione anche per questi minori l’adozione “nei casi particolari” prevista al punto e) del suddetto articolo.

Preoccupante è la formulazione del punto d) che introduce nel nostro ordinamento il principio dell’assenso dei genitori biologici all’adozione indipendentemente dalla sussistenza dello stato di adottabilità.

Questo punto è stato introdotto probabilmente con l’intenzione di ampliare le possibilità di adozione per i bambini che più difficilmente trovano una famiglia e, in questo senso, potrebbe essere considerato positivo.

Due però sono le preoccupazioni: la prima è che la definizione del comma 1 della legge 104/1992 è molto generica (quale bambino deprivato non ha problemi di apprendimento?) e quindi potrebbe essere invocata questa deroga anche per bambini che non presentano gravi handicap (4).

La seconda è che il Senato, ignorando anche in questo caso le precise richieste in merito avanzate da più parti, non ha previsto nessun sostegno socio-economico specifico per quanti accolgono bambini handicappati o malati: infatti si è limitato a riconfermare all’art. 46 quanto previsto già dall’art. 80 della legge 184/1983 che non vincola in nessun modo le Regioni, come abbiamo purtroppo potuto constatare in questi anni. Pertanto, visto anche che la legge n. 328/2000 già citata non prevede alcun diritto esigibile, continuerà ad essere facoltativo per i servizi locali, ad esempio, versare i rimborsi delle spese sostenute dagli affidatari.

Per quanto riguarda poi i congedi parentali il Senato ha perso una buona occasione per rime­diare ai grossi limiti contenuti nella legislazione vigente (v. al riguardo l’articolo “Congedi parentali e astensione dal lavoro di genitori adottivi e affi­datari” pubblicato nel notiziario Anfaa di questo numero).

Concludendo, non ci resta che augurare, nell’interesse dei bambini, che la Camera dei Deputati non approvi il testo varato dal Senato, in considerazione anche del fatto che, purtroppo, è anche previsto l’accesso all’identità dei procreatori da parte dei figli adottivi.

 

 

(1) Cfr. l’articolo “Le domande di adozione sono già troppo numerose. I Ministri Fassino e Turco: aumentiamole”, Prospettive assistenziali, n. 130, aprile-giugno 2000.

(2) Riportiamo solo gli articoli modificati. Per gli altri si fa riferimento al testo pubblicato sul n. 131 di Prospettive assistenziali.

(3) Il comma 1 dell’art. 3 della legge 104/92 precisa: «È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa è tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione».

(4) Cfr. il paragrafo “La precostituzione truffaldina di condizioni favorevoli per la propria adozione” dell’articolo “La controriforma dell’adozione proposta dalla Commissione infanzia del Senato” (vedere la nota 2).

 

 

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