Prospettive assistenziali, n. 132, ottobre-dicembre 2000

 

Notizie

 

UTILIZZARE LA LEGGE 241/1990

SULLA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

 

A.  Si ricorda che, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto all’accesso ai documenti amministrativi”, gli enti pubblici (Comuni, Comunità montane, Province, Asl, ecc.) sono obbligati a comunicare ai cittadini:

– le notizie relative ai procedimenti che li riguardano;

– il nominativo del funzionario responsabile del procedimento stesso;

– l’ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti.

Allo scopo, è indispensabile che la persona interessata rivolga al responsabile dell’ente pubblico (Sindaco, Presidente della Provincia, Direttore generale dell’Asl, ecc.) istanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, inserendo la seguente frase: «Ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990, lo scrivente chiede che gli venga fornita una risposta scritta, di conoscere il nominativo del funzionario incarico del procedimento e di sapere presso quale ufficio deve rivolgersi per prendere visione degli atti».

La mancata risposta da parte del responsabile dell’ente pubblico, che deve essere fornita in genere entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui l’istanza è stata recapitata, costituisce reato.

 

B.  Si segnala, altresì, che la legge 241/1990 stabilisce che: «Al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti ammi­nistra­tivi».

Ai sensi dello stesso articolo: «È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell’attività amministra­tiva».

Il diritto di accesso è previsto «nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi».

Infine si ricorda che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi».

Mentre l’esame è gratuito, il rilascio della copia «è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e visura».

Le notizie sopra riportate sono tratte dal volume “A scuola di diritti - Come difendersi da inadempienze e abusi della burocrazia sociosanitaria”, di Roberto Carapelle e Francesco Santanera, UTET Libreria, Torino, L. 12.000, di cui consigliamo vivamente la lettura.

 

 

CRITERI PER LA LOCAZIONE

DEGLI ALLOGGI EX IPAB

 

Il Csa, Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, ha inviato all’Assessore al patrimonio e all’edilizia pubblica del Comune di Torino la seguente nota:

Questo Coordinamento fa presente la necessità che il Comune di Torino assuma un provvedimento specifico in merito al patrimonio immobiliare pervenuto al Comune stesso a seguito della estinzione di Ipab e dello scioglimento di enti assistenziali.

Ad avviso di questo Coordinamento detto provvedimento dovrebbe stabilire quanto segue:

1. tutte le volte che ciascuno dei locali appar­tenenti al suddetto patrimonio si rende libero, vie-ne fatta una tempestiva segnalazione all’Asses­sorato all’assistenza il quale, entro un periodo di tempo massimo prefissato (ad esempio 10 giorni lavorativi) può vincolarne l’utilizzo per le proprie esigenze (comunità alloggio per minori o per handicappati o per anziani o per altri soggetti, convivenze guidate, centri diurni per handicappati intellettivi, uffici, ecc.) o per necessità riguardanti altri settori, in particolare comunità alloggio, centri diurni, convivenze guidate, ecc. per pazienti psichiatrici e altri soggetti di competenza del Servizio sanitario nazionale;

2. i locali non destinati ad uso abitativo devono essere locati in base ai prezzi di mercato. Analogamente si dovrà procedere per gli appartamenti di pregio, il cui elenco verrà proposto dall’Assessorato al patrimonio, all’esame del Csa e delle altre organizzazioni interessate;

3. qualora ne ravvisi l’opportunità, l’Assessorato al patrimonio, sentito l’Assessorato all’assistenza, promuoverà la vendita dei beni di cui al prece­-dente punto 2, fermo restando il vincolo, stabilito dalle leggi vigenti, di destinazione dei beni all’assistenza;

4. per quanto riguarda gli appartamenti da assegnare in locazione a persone singole e nuclei familiari, verrà assunto come riferimento di base il minimo vitale che, a partire dal 1° gennaio 2000, dovrebbe essere calcolato dal Comune di Torino nella misura di L. 800.000 mensili circa per 13 mensilità e quindi di L. 10.400.000 annue circa. A questa cifra occorre aggiungere le altre quote (affitti, ecc.) calcolate per la determinazione del minimo vitale;

5. per i nuclei familiari il minimo vitale dovrebbe essere calcolato in base alla scala di equivalenza adottata dal Comune di Torino;

6. dovrebbero essere individuate tre fasce di reddito:

fascia A

– persone singole: reddito fino al minimo vitale calcolato dal Comune di Torino per le persone singole;

– 2 componenti del nucleo familiare: reddito fino al minimo vitale calcolato dal Comune di Torino per 2 persone;

– 3 componenti del nucleo familiare: reddito fino al minimo vitale calcolato dal Comune di Torino per 3 persone;

– 4 componenti del nucleo familiare: reddito fino al minimo vitale calcolato dal Comune di Torino per 4 persone, ecc.

fascia B

– persone singole e nuclei familiari: reddito dal minimo vitale al doppio del suo importo.

fascia C

– persone singole e nuclei familiari: reddito dal doppio del minimo vitale al triplo del suo importo.

7. L’assegnazione degli alloggi dovrebbe essere disposta prioritariamente alla fascia A, privilegiando le richieste abitative avanzate quale alternativa al ricovero in strutture a carattere di internato, confermate da relazioni dei servizi dell’Assessorato all’assistenza.

Al suo esaurimento si dovrebbe passare alla fascia B e successivamente alla fascia C.

8. Dovrebbero essere previste le stesse norme del minimo vitale per quanto concerne le esclusioni dovute al possesso di proprietà immobiliari e di beni mobili registrati non necessari per lo svolgimento di attività lavorative. La dichiarazione di non aver venduto o donato immobili nei cinque anni precedenti la richiesta, ecc.)

9. La locazione dei box dovrebbe essere fatta secondo quanto previsto al punto 2.

Se viene accettata l’impostazione di cui ai punti precedenti, il Csa avanzerà una proposta in merito all’ammontare degli affitti.

Questo Csa, infine, ritiene, allo scopo di una effettiva tutela della fascia più povera della popolazione, che i criteri di cui ai punti precedenti dovrebbero essere adottati anche per quanto riguarda gli altri alloggi di proprietà del Comune non vincolati all’assistenza.

 

 

QUATTROCENTOMILA MINORI ITALIANI

OBBLIGATI A LAVORARE

 

Quattrocentomila ragazzi italiani minori di 15 anni lavorano in nero, più di otto ore al giorno e con una paga inferiore alle 200 mila lire mensili: senza regole, senza sicurezza, senza legge. Di più: 100 mila di loro sono in una condizione di semischiavitù, quasi sempre con la complicità delle famiglie. E 160 mila hanno abbandonato la scuola dell’obbligo, se mai l’hanno frequentata.

È il quadro che emerge da una ricerca della Cgil sul lavoro minorile, presentata a Roma, con l’auspicio che si approvi al più presto la legge sul “marchio sociale”: una norma per garantire che nessun prodotto sia stato realizzato ricorrendo allo sfruttamento.

E così, dunque, sfogliando il volume “Lavoro e lavori minorili” edito da Ediesse, si scopre che di questa massa di minori italiani al lavoro, il 10% (quarantamila) ha meno di 10 anni, il 25% è ridotto quasi in schiavitù al punto che il 13% ha già subito un infortunio sul lavoro, prontamente messo a tacere – in nove casi su dieci – da un accomodamento economico con la famiglia.

Nel 30% dei casi è proprio la famiglia a indurre il bambino al lavoro, spinta non dalla cattiveria ma dall’indigenza, al Sud, ma anche – in questo caso al Nord  – da una eclatante provertà culturale che fa ritenere prefereibile la scelta del «lavoro subito» allo studio. La scuola, infatti – rileva la Cgil – è stata abbandonata totalmente dal 42% degli intervistati, mentre il restante 58% continua a frequentarla nei ritagli di tempo.

(da La Stampa  dell’8 novembre 2000)

 

 

L’ON. ANTONIO GUIDI E IL RISPETTO DELLE PERSONE ANZIANE

 

Su TV Sorrisi e Canzoni del 18-24 giugno 2000, l’On. Antonio Guidi, già Ministro per la famiglia del Governo Berlusconi, mentre riconosce che molti anziani hanno una gran voglia di vivere e «purtroppo sono soggetti all’egoismo delle famiglie e all’incuria delle politiche di sostegno di queste culture», si rivolge agli stessi usando termini a nostro avviso inaccettabili: “nonno”, “vecchietta”, “nonnina”.

Che direbbe l’On. Guidi se lo chiamassero “omino” o “ometto”?

Anche gli anziani hanno diritto al pieno rispetto della loro dignità, che è pari a quella di tutte le persone.

 

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