Prospettive assistenziali, n. 127, luglio-settembre 1999

 

 

Ulteriore conferma dell’inesistenza di norme che consentano agli enti pubblici di richiedere contributi economici ai congiunti di assistiti maggiorenni

 

Riportiamo integralmente la nota del Ministero dell’interno, Direzione Generale dei Servizi civili, Ufficio Studi e Affari legislativi, emessa l’8 giugno 1999, prot. 190 e 412 B.5 dal Direttore Generale, Dott. del Mese.

La nota conferma quanto da anni sostiene Prospettive assistenziali (1).

È estremamente preoccupante che, nonostante siano trascorsi 14 anni dalla pubblicazione sulla nostra rivista del primo articolo del Prof. Massimo Dogliotti, e risalga al 1993 la nota del Ministero dell’interno che riconfermava l’illegittimità della richiesta di contributi ai congiunti di assistiti maggiorenni, siano ancora moltissimi i Comuni, le Province e le ASL che non rispettano le leggi vigenti. È, altresì, allarmante che le Regioni, tutte a conoscenza della violazione delle norme vigenti, non facciano nulla per ristabilire la legalità.

Anzi sono numerosi gli amministratori, i funzionari e gli operatori sociali che esercitano un vergognoso ricatto nei confronti degli assistiti (i cui diritti – lo sottolineiamo ancora una volta – non devono mai essere condizionati dai comportamenti dei loro congiunti), rifiutando di intervenire se i parenti non sottoscrivono impegni non previsti dalla legge.

Considerato il colpevole disinteresse delle Autorità pubbliche nei riguardi dei diritti dei cittadini, come si può essere sorpresi se molta gente non va più a votare?

 

Nota del Ministero dell’interno

OGGETTO: Richiesta contributi economici ai parenti tenuti agli alimenti per il ricovero congiunti in istituti.

Si fa riferimento alle note sopraindicate concernenti l’oggetto.

Al riguardo, non si ravvisano ragioni che possano indurre a rivedere l’orientamento espresso da questo Ministero nella nota n. 12287 del 27.12.1993 e condiviso dal Dipartimento Affari Sociali nelle note in data 15.4.1994, 28.10.1995 e 29.7.1997, secondo il quale le pubbliche amministrazioni non potrebbero imporre ai familiari degli utenti dei servizi socio-assistenziali, tenuti per legge agli alimenti, la partecipazione alle relative spese di gestione, in assenza di specifiche norme di legge in tal senso.

Si esprimono inoltre perplessità, nonostante la sentenza n. 481/98 della Corte Suprema di Cassazione - Sez. Prima Civile, in data 24.9.1997, depositata il 20.1.1998, sulla possibilità di individuare tali norme nella legge 3.12.1931, n. 1580, la quale – a prescindere dalla questione della sua perdurante vigenza o meno – si limita a prevedere l’azione di rivalsa nei confronti dei congiunti tenuti per legge agli alimenti da parte degli ospedali, dei Comuni o dei manicomi pubblici, relativamente alle spese di spedalità o manicomiali.

Per spese di spedalità, in particolare, sembra che non possano non intendersi in senso stretto le spese di assistenza ospedaliera (v. tra l’altro artt. 75 e 78 L. 6972/1890, Sent. Corte Costituzionale 7-21 maggio 1975, n. 112, e per la letteratura specializzata, a titolo d’esempio, il libro di Vincenzo Lazzari, “L’assistenza ospedaliera e manicomiale” ed. R. Noccioli, Firenze, 1953, pag. 245 e seguenti).

Sembrerebbe altresì che la formulazione letterale della citata legge 1580/1931 non consenta neppure di ricondurre nel rispettivo ambito applicativo le spese relative ad attività di rilievo sanitario, concernenti in particolare gli anziani, poste in essere da strutture socio-assistenziali.

Eventuali approfondimenti in proposito potranno comunque essere effettuati dal Dipartimento Affari Sociali e dal Ministero della Sanità.

Per quanto concerne poi il quesito relativo ad eventuali aspetti di violazione dei diritti della personalità, con particolare riferimento ai dati personali, nel caso di richieste ai parenti dei soggetti ricoverati in strutture assistenziali di notizie sulla loro condizione economica, sembra che in definitiva tale problema si identifichi con quello della legittimità o meno di tali richieste in base a espresse norme di leggi statali o regionali, salva beninteso l’osservanza – in caso affermativo – delle specifiche norme sul trattamento dei dati personali.

Deve essere comunque tenuto presente, al riguardo, il recente Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 109, che individua in via sperimentale, limitatamente a un periodo di tempo che sarà stabilito con regolamento, criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali assistenziali (con talune esclusioni) non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

È in particolare previsto che gli enti erogatori individuino, entro un certo termine, le condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia (art. 1) e che la situazione economica del richiedente sia valutata con riferimento al nucleo familiare composto anche dai soggetti con i quali lo stesso convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF (art. 2).

Le modalità attuative del citato decreto legislativo saranno individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

 

 

(1) Su Prospettive assistenziali sono stati pubblicati i seguenti articoli del Prof. Massimo Dogliotti: “Obbligo alimentare e prestazione assistenziale”, n. 72, ottobre-dicembre 1985; “Illegale l’imposizione da parte degli enti assistenziali di contribuzioni economiche ai parenti tenuti agli alimenti”, n. 81, gennaio-marzo 1988; “Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti tenuti agli alimenti di persone assistite”, n. 87, luglio-settembre 1989; “Poteri delle Regioni in materia di contributi economici richiesti ai parenti degli assistiti”, n. 115, luglio-settembre 1996; “La Cassazione ed i contributi richiesti ai parenti dei ricoverati”, n. 123, luglio-settembre 1998; “Parenti dei ricoverati: sono illegittime la rivalsa dell’ente erogatore e la sottoscrizione dell’impegno a pagare le rette”, n. 125, gennaio-marzo 1999. Cfr., inoltre, i seguenti articoli apparsi su Prospettive assistenziali: “Contributi economici a carico degli handicappati e loro congiunti”, n. 101, gennaio-marzo 1993; “Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti di handicappati intellettivi maggiorenni”, n. 104, ottobre-dicembre 1993; “Enti pubblici: non imbrogliate i parenti degli assistiti”, n. 105, gennaio-marzo 1994; “Contributi economici per la frequenza di centri diurni da parte di handicappati intellettivi adulti”, n. 107, luglio-settembre 1994; “È confermato: i parenti degli assistiti maggiorenni non sono obbligati a versare contributi economici agli enti pubblici”, n. 108, ottobre-dicembre 1994; “Il Consiglio regionale della Lombardia riconosce che gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti di assistiti”, n. 109, gennaio-marzo 1995; “Iniziativa gravemente intimidatoria del Comune di Torino”, n. 110, aprile-giugno 1995; “Il CORECO conferma che gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti degli assistiti”, n. 113, gennaio-marzo 1996; “Anche la Regione Piemonte riconosce che i parenti degli assistiti non sono tenuti a versare contributi economici, ma...”, n. 114, aprile-giugno 1996; “Facciamo il punto sui contributi economici indebitamente richiesti dagli enti pubblici ai parenti degli assistiti maggiorenni”, n. 116, ottobre-dicembre 1996; “Sentenza del Tribunale di Verona sui contributi richiesti dagli enti pubblici ai parenti degli assistiti”, n. 117, gennaio-marzo 1997; “La Regione Valle d’Aosta ed i Comuni di Bologna e di Torino pretendono di aumentare i contributi richiesti agli anziani cronici non autosufficienti e ai loro congiunti”, n. 119, luglio-settembre 1997; “Contributi economici illegalmente richiesti dalla Regione Lombardia”, n. 120, ottobre-dicembre 1997; “Frequenza dei centri diurni per handicappati intellettivi: disposizioni corrette” e “Illegittimi comportamenti degli assistenti sociali”, n. 121, gennaio-marzo 1998; C. Sessano, “Vinta la vertenza contro la Provincia di Torino sui contributi richiesti agli handicappati e alle loro famiglie”, n. 122, aprile-giugno 1998; “Una importante sentenza riguardante i congiunti di anziani cronici non autosufficienti” e “Il difensore civico della Regione Piemonte conferma che gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti di assistiti maggiorenni”; n. 123, luglio-settembre 1998; “Contributi economici imposti agli assistiti e ai loro congiunti: una delibera illecita e vessatoria del Comune di Firenze”, n. 124, ottobre-dicembre 1998.

Si veda, infine, il volume di Massimo Dogliotti, Doveri familiari e obbligazione alimentare, Giuffrè Editore, Milano, 1994.

 

 

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