Prospettive assistenziali, n. 126, aprile-giugno 1999

 

Handicappati intellettivi: assunzioni in aziende profit

Coordinamento sanità e assistenza Tra i movimenti di base

 

 

È del 22 dicembre 1998 la deliberazione del Consiglio comunale di Torino che ha per oggetto il regolamento delle procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, delibera che vede coinvolti quattro Assessorati: Lavoro, Assistenza, Formazione professionale e Ambiente e rientra nel complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell’occupazione in base all’articolo 4 della legge 381/1991 e della legge regionale piemontese 18/1994 (1).

Già nel marzo 1995 la Città di Torino aveva firmato un protocollo d’intesa con le associazioni delle cooperative sociali per promuovere iniziative volte a favorire l’occupazione di cittadini in condizioni di svantaggio o di debolezza sul mercato del lavoro che portò alla delibera del 22 marzo 1995 che riservava a queste convenzioni, per il bilancio ’95, una quota non superiore a L. 25 miliardi di lire (circa il 5% della previsione di spesa del Comune di Torino) per l’acquisizione di beni e servizi.

I risultati ottenuti con questa delibera sono stati soddisfacenti: circa 300 persone svantaggiate tra cui 129 handicappati intellettivi e 46 handicappati fisici con limitata autonomia hanno trovato una loro collocazione all’interno delle cooperative sociali, in particolare in quelle che si occupano della pulizia e della piccola manutenzione delle scuole; hanno potuto in questo modo uscire dal circuito assistenziale con conseguente miglioramento delle loro condizioni di vita e di quella delle loro famiglie, e con un minor costo per la collettività (2).

Valutazioni positive sono state date anche sulla qualità e sul costo delle prestazioni rese dalle cooperative: nettamente inferiore il costo rispetto alle precedenti modalità e superiore la resa del servizio di pulizia offerto: le direzioni didattiche si sono dimostrate soddisfatte del lavoro svolto e gli appalti sono stati rinnovati anche negli anni successivi.

Vogliamo ricordare che era stato stipulato anche un protocollo d’intesa con le organizzazioni sindacali confederali e autonome per l’attivazione di un osservatorio per verificare, insieme ai rappresentanti delle associazioni degli handicappati, il buon inserimento dei soggetti svantaggiati all’interno delle cooperative sociali, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle condizioni di lavoro previste dal contratto: a tutt’oggi tale intesa è ancora disappli­cata.

Tutte queste considerazioni hanno portato il Comune di Torino a dare un nuovo impulso all’esperienza in corso allargando le convenzioni per l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate a tutte le imprese profit indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Le associazioni degli handicappati ed il CSA hanno accolto favorevolmente l’iniziativa, ma hanno dovuto battersi richiedendo audizioni in III Commissione consiliare e appoggi all’interno del Consiglio comunale, affinché la prima stesura del regolamento venisse emendata con alcune sostanziali modifiche a tutela degli handicappati intellettivi e fisici con limitata autonomia, senza le quali tali categorie di persone difficilmente avrebbero potuto usufruire di questo percorso.

Infatti, in un primo tempo, il regolamento non menzionava specificatamente gli handicappati intellettivi i quali rientravano genericamente nella categoria dei soggetti svantaggiati, mentre dovrebbe ormai già essere chiaro a tutti che una cosa è lo svantaggio sociale che consente una piena capacità lavorativa ed un’altra cosa è lo svantaggio dovuto ad un handicap fisico grave o intellettivo che non consente un facile ed autonomo ingresso nel mondo del lavoro e che quindi deve essere tutelato con azioni ancora più incisive e mirate.

Il Consiglio comunale ha accolto queste nostre istanze definendo anche la percentuale d’obbligo e l’inserimento mirato. Recita  infatti l’art. 10 del regolamento comunale relativo alle procedure contrattuali:

«Il Settore Lavoro opera un costante monitoraggio delle persone inserite ... al fine di:

a) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese un equilibrato inserimento delle diverse categorie di soggetti svantaggiati;

b) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di impresa l’inserimento di portatori di handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia in misura non inferiore al 20% delle persone inserite;

c) assicurare la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità professionali dei soggetti da inserire».

Non è stato invece accolto l’emendamento che incentivava con un maggior punteggio quelle aziende che avessero inserito handicappati intellettivi, malati psichiatrici e fisici con limitata autonomia rispetto quelle che assumono soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro o con svantaggio sociale.

Noi consideriamo molto positivo il fatto che si allarghi il ventaglio delle opportunità lavorative anche per le persone con handicap intellettivo e che si cerchino altri sbocchi oltre le cooperative sociali che altrimenti rischiano di diventare, anche grazie alla nuova legge sul collocamento obbligatorio, «contenitori del disagio non compatibile con le ferree leggi di mercato e con le regole dell’efficienza aziendale» come giustamente rileva Leonardo Callegarii dell’Associazione Gavroche nel suo articolo “Per le persone svantaggiate: quale integrazione?” (3).

Ribadiamo comunque ancora una volta la necessità che il Comune di Torino non svolga solo un ruolo di mediazione, ma si faccia carico in prima persona dell’assolvimento dell’obbligo di assunzione delle persone delle categorie protette a cui è tenuto come qualsiasi altra azienda: un primo passo è già stato fatto in questa direzione con l’assunzione part-time di 20 ragazzi con handicap intellettivo.

Chiediamo al Comune che non si fermi qui ma che, per esempio, eserciti la sua influenza nei confronti delle aziende in cui ha una partecipazione (municipalizzate, banche, ecc.) ed insieme mettano a punto idonee strategie per assicurare il diritto al lavoro sancito dalla legge, ma finora disatteso.

 

Allegato 1

REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE O APPARTENENTI ALLE FASCE DEBOLI DEL MERCATO DEL LAVORO (*)

La Città di Torino, impegnata in un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell’occupazione, ha come obiettivo prioritario delle politiche attive del lavoro e delle politiche sociali l’inserimento occupazionale delle persone svantaggiate per cui all’art. 4 della legge 381/1991 e, più in generale, dei soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.

Nel perseguimento di tale finalità, a partire dal 1995 l’Amministrazione comunale ha riconosciuto un importante ruolo di collaborazione alle cooperative sociali, dando attuazione alla legge 381/1991 ed alla legge regionale 18/1994 attraverso:

– la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 16 gennaio 1995 (n. mecc. 9410841/23), ove si è previsto di destinare una quota degli stanziamenti per la fornitura di beni e servizi alla stipulazione di convenzioni con cooperative sociali;

– il protocollo d’intesa stipulato in data 27 marzo 1995 tra la Città e le associazioni della cooperazione sociale per la costituzione di una sede di confronto, di dialogo e di promozione di iniziative dirette a sostenere l’occupazione dei cittadini in condizione di svantaggio o di debolezza sul mercato del lavoro;

– la deliberazione del Consiglio comunale n. 151 del 22 maggio 1995 (n. mecc. 9503309/23), che ha riservato alle convenzioni in esame, in relazione al bilancio per il 1995, una quota non superiore a L. 25.000.000.000, corrispondente a circa il 5% della previsione di spesa del Comune di Torino per l’acquisizione di beni e servizi;

– il protocollo d’intesa stipulato in data 10 ottobre 1996 tra la Città, le ASL 1, 2, 3 e 4 e le associazioni della cooperazione sociale, in base al quale le Aziende sanitarie cittadine si sono impegnate a favorire l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati utilizzando gli strumenti offerti dalla legge 381/1991.

Le indagini effettuate per valutare, in termini di convenienza per la Città, le attività svolte dalle cooperative sociali dimostrano la sussistenza di benefici molto rilevanti sia dal punto di vista della qualità della vita dei soggetti svantaggiati e delle loro famiglie, sia da quello dei minori costi sostenuti dalla collettività, in favore delle stesse persone per servizi assistenziali, sanitari e di avviamento al lavoro.

Le convenzioni stipulate in applicazione della legge 381/1991, infatti, hanno reso possibile l’inserimento lavorativo di circa 300 persone svantaggiate (di cui 129 handicappati intellettivi e 46 handicappati fisici con limitata autonomia nella maggior parte in carico ai servizi socio-assistenziali e sanitari della Città), i quali hanno pertanto eliminato o ridotto le prestazioni economiche offerte alle stesse.

In virtù di tali convenzioni si sono inoltre create opportunità di occupazione per circa 400 soggetti appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro (disoccupati di lungo periodo già inseriti nei cantieri di lavoro, persone con età e professionalità non competitive espulse dalle imprese, donne non giovani alla ricerca di prima occupazione) che sono così fuoriusciti dalla condizione di utenti di attività di sostegno al reddito ed avviamento occupazionale.

Va inoltre rilevato come la qualità ed il costo delle prestazioni rese dalle cooperative sociali siano risultati del tutto soddisfacenti, a dimostrazione dell’adeguatezza dei percorsi di inserimento realizzati e della possibilità di integrare nei processi produttivi persone con limitata capacità lavorativa.

La valutazione positiva di quanto sinora realizzato induce la Città a dare un nuovo impulso all’esperienza in corso.

A tal fine si reputa opportuno, da un lato, individuare una specifica figura contrattuale (i contratti per il servizio di inserimento lavorativo) idonea a perseguire finalità di promozione occupazionale in favore di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro; dall’altro, stabilire regole generali da seguire nell’espletamento delle procedure di applicazione della legge 381/1991.

Relativamente ai contratti per il servizio di inserimento lavorativo, disciplinati nel titolo primo dell’allegato regolamento, va osservato come essi si caratterizzino per un oggetto peculiare costituito congiuntamente dall’inserimento occupazionale di persone in condizioni di esclusione dal mercato del lavoro (con la predisposizione di programmi personalizzati di recupero ed inserimento) e dalla fornitura di beni o servizi o dall’esecuzione di lavori. In tali contratti è peraltro da considerarsi prevalente l’aspetto del collocamento lavorativo.

Le gare in esame sono da effettuare in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, nazionali o comunitarie a seconda dell’importo, e quindi secondo i principi dell’evidenza pubblica e del libero accesso delle imprese in possesso dei prescritti requisiti.

Per quanto riguarda gli affidamenti di importo pari o superiore a 200.000 ECU, la norma di riferimento è il decreto legislativo 157/1995. L’allegato 2 di tale decreto annovera infatti sia i servizi di collocamento di personale (cat. 22, CPC 872), sia i servizi sociali (cat. 25, CPC 93).

È interesse della Città che cooperative sociali ed imprese “profit” sviluppino quanto più possibile la capacità di offrire il prodotto congiunto qui descritto: sarà quindi periodicamente concordato dal­l’Am­ministrazione con le organizzazioni di rappresentanza delle diverse realtà imprenditoriali in quale misura ed in quali settori estendere la stipulazione di contratti per il servizio di inserimento lavorativo nel rispetto della percentuale minima degli stanziamenti di bilancio fissata nell’art. 2 dell’allegato regolamento.

La volontà di coinvolgere tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, nella realizzazione di inserimenti lavorativi non esclude il riconoscimento di un ruolo specifico alle cooperative sociali, in applicazione di quanto disposto dalla legge 381/1991 e dalla legge regionale 18/1994.

A questo riguardo si precisa che la percentuale indicata negli artt. 4 e 18 dell’allegato regolamento intende promuovere il coinvolgimento delle imprese “profit” in questa iniziativa.

Il Comune di Torino, nel perseguimento dell’obiettivo della massima occupazione per i soggetti svantaggiati e per le fasce deboli del mercato del lavoro, effettuato un monitoraggio sulla applicazione della presente deliberazione, valuterà la possibilità di modificare le percentuali di cui agli articoli citati.

La Città di Torino opererà inoltre un costante monitoraggio delle persone inserite, indicando nei capitolati, tra le categorie di cui all’art. 3 dell’allegato regolamento, quelle destinatarie di specifici interventi, al fine di:

a) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese un equilibrato inserimento delle diverse categorie di soggetti svantaggiati;

b) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l’inserimento di portatori di handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia in misura non inferiore al 20% delle persone inserite;

c) offrire adeguate risposte a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;

d) assicurare la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità professionali dei soggetti da inserire.

Sotto questo profilo, si rende necessario fissare regole generali per la stipulazione delle convenzioni di cui all’art. 5, comma 1, legge 381/1991, le quali costituiscono oggetto del titolo II del presente regolamento.

Un’analoga esigenza sussiste in ordine alle procedure di aggiudicazione di cui all’art. 5, comma 4, della medesima legge, disciplinate nel titolo III dell’allegato regolamento.

Al riguardo, è infine opportuno rilevare che – come affermato dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (Corte Giust. Com. Eur. 20 agosto 1988, causa 31/87, Gebroeders Beentjes BV c. Stato dei Paesi Bassi) – la possibilità di inserire nei bandi di gara clausole di inserimento lavorativo sussiste anche in ordine all’esecuzione di lavori.

La Città di Torino, al fine di realizzare l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, nel rispetto dei principi affermati nella legge 125/1991, si dota quindi di tre strumenti: contratti per il servizio di inserimento lavorativo; convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 381/1991; contratti di cui all’art. 5, comma 4, legge 381/1991, disciplinandoli nel regolamento allegato.

Il Comune di Torino si impegna a istituire una sede di confronto e verifica con le organizzazioni di rappresentanza coinvolte nell’applicazione del presente atto, attraverso incontri a scadenze periodiche programmate, promuovendo inoltre annualmente momenti di formazione per dirigenti e funzionari dell’Amministrazione responsabili dei Servizi che segnalano i destinatari dell’inserimento lavorativo, responsabili ed operatori delle imprese rappresentanti delle associazioni dei destinatari degli inserimenti predetti.

La Città si impegna inoltre a promuovere il rispetto della disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie (legge 482/1968 ed eventuali leggi di modifica della stessa), anche attraverso l’inserimento nei capitolati di gara di apposite clausole in tal senso.

Si dà atto che il presente provvedimento è stato trasmesso in data 8 luglio 1998 alle Circoscrizioni per acquisire il parere previsto dall’art. 43 del vigente Regolamento per il decentramento.

Entro il termine, stabilito per il 14 settembre 1998, sono pervenuti i pareri delle Circoscrizioni 2, 3, 6 e 7.

Le Circoscrizioni 3 e 7 hanno espresso parere favorevole.

Le Circoscrizioni 2 e 6 hanno espresso parere favorevole ma condizionato ad una più puntuale individuazione dei destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo. Tali indicazioni sono state ritenute meritevoli di considerazione e risultano recepite con apposito emendamento.

Dopo la scadenza del termine sopra dato sono inoltre pervenuti i pareri:

– della Circoscrizione 10, che ha espresso parere favorevole;

– della Circoscrizione 1, che ha espresso parere favorevole, chiedendo peraltro integrazioni analoghe a quelle richieste dalla Circoscrizione 2, che sono state recepite con apposito emendamento;

– della Circoscrizione 4, che ha formulato alcune osservazioni che non paiono incidere sul testo deliberativo (quale la raccomandazione ad un puntuale controllo relativamente a quanto previsto all’art. 7, comma 1), esprimendo comunque conclusivamente un parere favorevole.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990 n. 142 sull’ordinamento delle autonomie locali con la quale, fra l’altro, all’art. 32 sono indicati gli atti rientranti nella competenza del Consigli comunali;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e sue successive modificazioni: favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto; favorevole sulla regolarità contabile;

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

A maggioranza dei voti, espressi in forma palese e con l’astensione dell’Assessore Alberione;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di approvare il regolamento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

 

 

Regolamento delle procedure contrattuali per l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro

 

 

Art. 1 (Strumenti per la realizzazione degli inserimenti lavorativi)

1. Nell’ambito di un complesso di iniziative volte a favorire la crescita dell’occupazione, la Città di Torino, attraverso i contratti per la fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, promuove l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzando i seguenti strumenti:

a) contratti per il servizio di inserimento lavorativo;

b) convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 381/1991;

c) contratti di cui all’art. 5, comma 4, legge 381/1991.

TITOLO I

Contratti per il servizio di inserimento lavorativo

 

Art. 2 (Individuazione di beni, servizi e lavori)

1. Il Comune di Torino destina, alla stipulazione di contratti per il servizio di inserimento lavorativo, una quota non inferiore al 3% degli stanziamenti del bilancio per l’insieme degli affidamenti a terzi (forniture di beni e servizi ed esecuzione lavori).

2. I Servizi centrali e le Divisioni individuano annualmente in sede di approvazione del P.E.G. un elenco di beni, servizi e lavori destinati alla stipulazione dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo, con la relativa previsione di spesa.

3. Il settore lavoro coordina le scelte dei diversi settori dell’Amministrazione al fine di assicurare il rispetto della quota di cui al comma 1.

4. Il Settore lavoro promuove, riceve, istruisce e valuta proposte di imprese indicanti gli ambiti in cui stipulare contratti per il servizio di inserimento lavorativo, verificandone la realizzabilità con i Servizi centrali e le Divisioni interessati.

 

Art. 3 (Destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo)

1. Sono destinatari dei contratti per il servizio di inserimento lavorativo:

a) le persone svantaggiate di cui all’art. 4, legge 381/1991;

b) le persone appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.

2. Si considerano appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro:

a) le persone assistite dai Servizi socio-assistenziali della Città di Torino che percepiscono contributi economici in base al criterio del minimo alimentare o del minimo vitale fino al limite previdenziale nonché gli ospiti maggiorenni dei presidi residenziali socio-assistenziali;

b) le persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, legge 381/1991, che siano fuoriuscite da non più di due anni dalla condizione di svantaggio;

c) i detenuti e gli ex-detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre cinque anni;

d) i lavoratori di età superiore ai quarantacinque anni iscritti da almeno dodici mesi nella prima classe delle liste di collocamento di cui alla legge 56/1987;

e) i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell’indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;

f) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore o di area.

3. L’individuazione dei soggetti è effettuata nel rispetto dei principi di cui alla legge 125/1991.

Art. 4 (Contenuto del capitolato speciale di gara relativamente al progetto sociale)

1. Il capitolato speciale di gara contiene, in ordine al progetto sociale, l’indicazione della percentuale di soggetti da inserire in misura non inferiore al 25% dei lavoratori utilizzati per l’esecuzione della prestazione. Il capitolato definisce altresì le specifiche tipologie di soggetti da inserire al fine di assicurare il rispetto dei criteri di cui all’art. 10, comma 1.

2. Per quanto concerne le forniture di beni e servizi in precedenza affidate a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 381/1991, la percentuale di soggetti svantaggiati da inserire non è inferiore al 30%. In tal caso l’aggiudicatario è tenuto ad assumere le persone svantaggiate già utilizzate dalle cooperative sociali, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore.

 

Art. 5 (Modalità di gara)

1. I contratti per il servizio di inserimento lavorativo sono conclusi in esito a gara pubblica, in applicazione delle vigenti norme nazionali od europee a seconda dell’importo, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito nell’art. 8 del presente regolamento.

2. Le imprese partecipanti alla gara devono attestare, sotto forma di dichiarazione successivamente verificabile, di essere in regola con la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (legge 482/1968 e successive modificazioni e integrazioni).

 

Art. 6 (Contenuto delle offerte relativamente al progetto sociale ed alle potenzialità operative dell’impresa)

1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le seguenti indicazioni:

a) numero, tipologia e residenza dei soggetti da inserire;

b)  obiettivi perseguiti con l’inserimento lavorativo e modalità organizzative per il loro raggiungimento;

c) modalità di organizzazione del lavoro, sistema di gestione delle risorse umane e monte ore complessivo dei lavoratori inseriti;

d) mansioni e condizioni contrattuali dei lavoratori inseriti (tipo di contratto, livello, regime previdenziale, monte ore complessivo per le forniture di beni e settimanale per le forniture di servizi e per l’esecuzione di lavori);

e) metodologia applicata nelle fasi di reclutamento, selezione e collocazione dei lavoratori inseriti;

f) metodologia di accompagnamento delle persone inserite durante lo svolgimento del lavoro;

g) percorsi formativi, con l’indicazione degli obiettivi perseguiti;

h) referenti dell’inserimento lavorativo, con i relativi curricula;

i) soluzioni per garantire la continuità del rapporto di lavoro.

2. Nel caso in cui non si effettuino nuovi inserimenti, ma si ampli l’orario di lavoro di persone già inserite, senza superare i limiti di orario previsti dal contratto nazionale di riferimento, l’offerta è corredata da una relazione illustrante lo stato di attuazione del progetto individuale relativamente alle persone interessate.

3. Le offerte possono contenere, in ordine alle potenzialità operative dell’impresa, dichiarazioni di positiva collaborazione con enti pubblici.

4. L’offerta può essere presentata da imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o da consorzi. In tal caso essa contiene specificazione in ordine al progetto sociale ed alle potenzialità operative di ciascuna impresa.

 

Art. 7 (Inquadramento dei destinatari dell’inserimento lavorativo nell’ambito delle cooperative)

1. Qualora risulti aggiudicataria una cooperativa, essa può inquadrare le persone inserite come soci lavoratori purché lo statuto od il regolamento prevedano:

a) condizioni retributive e previdenziali non peggiorative rispetto al contratto nazionale applicato ai lavoratori dipendenti (nel caso in cui la cooperativa contempli il solo inquadramento attraverso patti societari, le condizioni retributive e previdenziali non possono essere peggiorative rispetto a quelle previste dal contratto nazionale delle cooperative sociali, i titolari di borse lavoro, i lavoratori in formazione e gli studenti in tirocinio, gli obiettori di coscienza, i volontari o comunque coloro che prestano la loro attività alla cooperativa o all’ente a titolo gratuito sono da considerarsi apporto aggiuntivo e non sostitutivo dei lavoratori addetti al servizio);

b) che il mancato pagamento di tasse di ammissione e la mancata sottoscrizione di quote sociali eccedenti il minimo previsto per le società cooperative non possano costituire causa di risoluzione del rapporto.

2. L’impresa aggiudicataria si impegna a non applicare ai lavoratori impegnati nell’esecuzione della prestazione il regime previdenziale di cui alla legge 602/1970 ed il salario medio convenzionale.

 

Art. 8 (Criteri di scelta del contraente)

1. Il contratto è stipulato con l’impresa che abbia presentato l’offerta migliore sotto il profilo tecnico-economico, tenendo conto dei seguenti elementi, esaminati nell’ordine:

1) qualora non si richieda la presentazione di un progetto tecnico:

- progetto sociale: fino a 40 punti,

- ‑potenzialità operative dell’impresa: fino a 10 punti,

- prezzo: fino a 50 punti;

2) qualora si richieda la presentazione di un progetto tecnico:

- progetto tecnico: fino a 20 punti,

- progetto sociale: fino a 30 punti,

- ‑potenzialità operative dell’impresa: fino a 10 punti,

- prezzo: fino a 40 punti.

2. La valutazione del progetto sociale è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

a) incidenza occupazionale relativamente ai soggetti di cui all’art. 3 del presente regolamento: fino a 12 punti nell’ipotesi sub 1); fino a 9 punti nell’ipotesi sub 2);

b) progetto di inserimento lavorativo: fino a 12 punti nell’ipotesi sub 1); fino a 9 punti nell’ipotesi
sub 2);

c) organizzazione del lavoro e sistema di gestione delle risorse umane: fino a 10 punti nell’ipotesi sub 1); fino a 7 punti nell’ipotesi sub 2);

d) curricula dei responsabili degli inserimenti lavorativi: fino a 6 punti nell’ipotesi sub 1); fino a 5 punti nell’ipotesi sub 2).

3. La valutazione delle potenzialità operative dell’impresa è effettuata sulla base dei seguenti elementi:

a) precedenti esperienze e risultati nell’ambito degli inserimenti lavorativi, corredati da dichiarazioni dei servizi assistenziali e sanitari che eventualmente abbiano in carico le persone interessate: fino a 7 punti;

b) occasioni di integrazione sociale offerte alle persone inserite: fino a 3 punti.

4. Della commissione di gara fa parte un esperto in inserimenti lavorativi designato all’interno dell’Amministrazione comunale, dal Direttore del Settore lavoro.

5. Per quanto concerne il prezzo, il punteggio massimo è assegnato all’offerta con il prezzo più basso, la quale costituisce parametro per la valutazione proporzionale delle restanti offerte secondo le seguenti equazioni:

1) qualora non si richieda la presentazione di un progetto tecnico: punteggio = 50 A/B, dove A = offerta economicamente più vantaggiosa; B = offerta in esame;

2) qualora si richieda la presentazione di un progetto tecnico: punteggio = 40 A/B, dove A = offerta economicamente più vantaggiosa; B = offerta in esame.

 

Art. 9 (Rinnovi e nuovi affidamenti)

1. Nei casi previsti dall’art. 44 della legge 724/1994, il contratto può essere rinnovato per un massimo di due anni.

2. Qualora l’attuazione del progetto di inserimento lavorativo non sia conclusa, l’impresa chiamata ad eseguire una prestazione già oggetto di un contratto per l’inserimento lavorativo è tenuta ad assumere le persone svantaggiate e appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro utilizzate dall’impresa precedente, garantendo la continuità dei progetti di inserimento lavorativo ed il mantenimento delle condizioni contrattuali di maggior favore.

Art. 10 (Monitoraggio degli inserimenti)

 1. Il  Settore  lavoro opera un costante monitoraggio delle persone inserite, contribuendo ad indicare nei capitolati, tra le categorie di cui all’art. 3, quelle destinatarie di specifici interventi, al fine di:

a) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese un equilibrato inserimento delle diverse categorie di soggetti svantaggiati;

b) garantire che si realizzi annualmente in tutte le tipologie di imprese l’inserimento di portatori di handicap intellettivo e fisico con limitata autonomia in misura non inferiore al 20% delle persone inserite;

c) offrire adeguate risposte a specifiche situazioni di emergenza occupazionale;

d) assicurare la corrispondenza tra le mansioni da svolgere e le capacità professionali dei soggetti da inserire.

2. I Servizi centrali e le Divisioni inviano al Settore lavoro copia del progetto sociale presentato dall’aggiudicatario, del contratto e delle determinazioni dirigenziali ad esso conseguenti, al fine di consentire l’effettuazione di azioni di monitoraggio, controllo e verifica.

3. Individuate le persone che saranno inserite, l’impresa aggiudicataria invia al Settore lavoro i progetti individuali di inserimento lavorativo approvati dai Servizi assistenziali e sanitari che eventualmente abbiano in carico le persone interessate.

4. L’impresa invia al Settore lavoro relazioni entro il 30 giugno di ciascun anno sugli inserimenti realizzati approvate dai Servizi di cui al comma 2.

5. Il Settore lavoro verifica l’adempimento degli obblighi relativi agli inserimenti lavorativi, anche attraverso colloqui sul luogo di lavoro con le persone interessate. L’impresa aggiudicataria fornisce al Settore lavoro per iscritto le informazioni richieste a tale scopo.

6. La violazione dell’obbligo di inserire la prevista percentuale di soggetti svantaggiati o appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro comporta la risoluzione del contratto.

7. Su richiesta del Settore lavoro, l’impresa aggiudicataria fornisce i seguenti dati:

a) elenco di tutti i lavoratori (con indicazione delle sole iniziali) e relativo numero di matricola INPS;

b) copia del modello DM 10;

c) copia del modello 01/M.

8. La violazione degli altri obblighi relativi alla realizzazione del progetto sociale comporta l’applicazione di una penale da determinarsi ad opera del Dirigente del settore interessato, di concerto con il Direttore del Settore lavoro, nella misura non inferiore al 2‰ (due per mille) e non superiore al 2% dell’importo del contratto. Il permanere dell’inadempimento per più di due trimestri comporta la risoluzione del contratto.

9. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto della disciplina generale delle assunzioni obbligatorie (legge 482/1968 e successive modificazioni e integrazioni). Le penalità indicate nei commi precedenti si applicano anche in caso di violazione di tale disciplina accertata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

TITOLO II

Convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 381/1991

 

Art. 11 (Individuazione di beni e servizi)

1. In applicazione dell’art. 13, comma 1, legge regionale 18/1994, una quota non inferiore al 3% e non superiore al 5% degli stanziamenti del bilancio del Comune di Torino per le forniture di beni e servizi, in aggiunta a quella prevista nell’art. 2, comma 1, del presente regolamento, è destinata alla stipulazione di convenzioni con cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 381/1991, per importi stimati al netto dell’IVA di valore inferiore alle somme stabilite dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.

2. I Servizi centrali e le Divisioni che intendono stipulare tali convenzioni individuano annualmente in sede di relazione previsionale e programmatica un elenco di beni e servizi da affidare a cooperative sociali, con la relativa previsione di spesa.

3. Tale elenco è concordato con il Settore lavoro al fine di coordinare le scelte dei diversi settori dell’Amministrazione e di mantenere nei limiti previsti al comma 1 la quota degli stanziamenti per le convenzioni con cooperative sociali.

4. Il Settore lavoro riceve, istruisce e valuta proposte di cooperative sociali indicanti gli ambiti in cui stipulare le suddette convenzioni, verificandone la realizzalibità con i Servizi centrali e le Divisioni interessati.

5. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di beni di qualsiasi natura.

6. Possono essere affidate a cooperative sociali forniture di servizi che presentino uno dei seguenti connotati:

a) alta incidenza di manodopera;

b) mansioni e/o caratteristiche del lavoro adatte ad alcune tipologie di persone svantaggiate, anche sotto il profilo delle possibilità di qualificazione professionale;

c) idoneità a consentire l’ingresso, lo sviluppo e la permanenza nel mercato della cooperativa sociale affidataria.

7. Fornitura di beni e servizi precedentemente aggiudicate in applicazione della ordinaria disciplina sui contratti dell’Amministrazione possono essere affidate a cooperative sociali solo nel caso in cui la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 381/1991 non comporti una diminuzione dei livelli occupazionali presso le imprese già aggiudicatarie.

 

Art. 12 (Individuazione delle cooperative sociali da interpellare)

1. I Servizi centrali e le Divisioni inviano la richiesta di offerta ad almeno cinque cooperative sociali in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione all’albo della Regione Piemonte;

b) esperienza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;

c) sede operativa in Torino o nei Comuni limitrofi specificamente indicati nella richiesta di offerta.

2. È possibile interpellare un’unica cooperativa sociale qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) il valore dei beni o dei servizi non superi L. 40.000.0000;

b) la fornitura di beni o servizi sia attinente ad uno specifico progetto realizzato dalla Città in collaborazione con la cooperativa stessa.

 

Art. 13 (Elementi della richiesta di offerta e condizioni di ammissione alla gara)

1. La richiesta di offerta indica i tempi e le modalità di pagamento delle prestazioni eseguite dalla cooperativa sociale.

2. Il legale rappresentante della cooperativa sociale invitata attesta sotto la propria responsabilità l’assenza delle cause di esclusione e la presenza dei requisiti di ammissione indicati nella richiesta di offerta. La documentazione comprovante la sussistenza di tali condizioni è fornita al momento della stipulazione della convenzione.

 

Art. 14 (Contenuto delle offerte relativamente al progetto sociale ed alle potenzialità operative della cooperativa)

1. Le offerte contengono, in ordine al progetto sociale, le indicazioni di cui all’art. 6 del presente regolamento, nonché l’eventuale disponibilità all’inserimento di persone appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.

 

Art. 15 (Valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa)

1. Per la valutazione del progetto sociale e delle potenzialità operative della cooperativa il Dirigente del Servizio centrale o della Divisione può avvalersi della consulenza di un esperto in inserimento lavorativo designato, all’interno dell’Amministrazione comunale, dal Direttore del Settore lavoro.

 

Art. 16 (Subappalto)

1. La cooperativa sociale può subappaltare anche ad imprese ordinarie lo svolgimento di attività a scarsa incidenza occupazionale che comportino l’uso di macchinari o attrezzature di particolare complessità, purché il valore di tali attività non superi il 10% dell’importo complessivo della convenzione.

2. Il subappalto è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.

 

Art. 17 (Norme applicabili)

1. Per quanto concerne l’inquadramento delle persone inserite, i criteri di scelta del contraente, i rinnovi ed i nuovi affidamenti, il monitoraggio degli inserimenti, si applicano, rispettivamente, gli artt. 7, 8 (commi 1, 2, 3, 5), 9 e 10 del presente regolamento.

 

TITOLO III

Contratti di cui all’art. 5, comma 4, legge 381/1991

 

Art. 18 (Bandi di gara e capitolati)

1. Per le forniture di beni e servizi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore alle somme stabilite dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, il Comune di Torino, nel bando di gara e nei capitolati d’oneri, può introdurre tra le condizioni di esecuzione l’obbligo per l’aggiudicatario di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate ai sensi dell’art. 4, comma 1, legge 381/1991 e con l’adozione di specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo delle stesse.

2. Il capitolato speciale di gara contiene l’indicazione della percentuale di soggetti da inserire in misura non inferiore al 20% dei lavoratori utilizzati per l’esecuzione della prestazione. In caso di forniture di beni e servizi in precedenza affidate a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 381/1991, si applica il disposto dell’art. 4, comma 2, del presente regolamento.

 

Art. 19 (Progetto sociale e monitoraggio degli inserimenti)

1. L’impresa aggiudicataria presenta un progetto sociale contenente le indicazioni di cui all’art. 6 del presente regolamento.

2. Un esperto in inserimenti lavorativi, designato, all’interno dell’Amministrazione comunale, dal Direttore del Settore lavoro, valuta la congruità del progetto sociale rispetto alle indicazioni contenute nel capitolato speciale di gara, indicando all’impresa le integrazioni e le modifiche eventualmente necessarie.

3. Il mancato accoglimento di tali indicazioni entro il termine indicato è condizione ostativa alla stipulazione del contratto. In tal caso, si procede alla valutazione delle ulteriori offerte secondo l’ordine della graduatoria di gara.

4. Per quanto concerne il monitoraggio degli inserimenti, si applica l’art. 10 del presente regola­mento.

 

Art. 20 (Esecuzione di lavori)

1. Sulla base di un espresso richiamo contenuto nel capitolato speciale di gara, la disciplina di cui agli artt. 18 e 19 del presente regolamento può applicarsi anche all’esecuzione di lavori di qualsiasi importo.

 

 

 

 

(1) Il testo integrale è riportato in allegato.

(2) Cfr. COORDINAMENTO SANITÀ E ASSISTENZA TRA I MOVIMENTI DI BASE, “Assunzioni di handicappati intellettivi: un bilancio del volontariato promozionale”, Prospettive assistenziali, n. 119, luglio-settembre 1997 e E. BUFFA, “Far emergere le potenzialità e le capacità degli handicappati intellettivi”, Ibidem, n. 124.

(3) Cfr. L. CALLEGARI, “Per le persone svantaggiate: quale integrazione?”, in Lente di ingrandimento, n. 2, marzo-aprile 1994.

(*) Testo della deliberazione assunta dal Consiglio comunale di Torino il 22 dicembre 1998.

 

 

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