Prospettive assistenziali, n. 125, gennaio-marzo 1999

 

 

Notizie

 

 

i mass media rispettino la dignità dei neonati abbandonati

 

Riportiamo integralmente l’ottima lettera inviata nel dicembre 1998 ai mass-media da Luigi Fadiga e Livia Pomodoro, Presidenti dei Tribunali per i minorenni di Roma e Milano.

«Non si può certo dire che un bambino abbandonato in un cassonetto sia nato con la camicia.

«Eppure subito dopo gli capita un’altra disgrazia, certo minore, ma a pensarci bene assai fastidiosa. È costretto a diventare suo malgrado una marionetta per il teatrino quotidiano dei mass media e senza nemmeno essere pagato. Lo hanno dimostrato i quotidiani e i notiziari televisivi dei giorni scorsi in occasione dell’abbandono di una bambina asiatica, ma non è una novità.

«Le testate nazionali più importanti sembrano in gara; Roma e Milano cercano anche quindi di superarsi a vicenda. Quale cronista saprebbe rinunciare al pezzo strappalacrime sulla madre snaturata; quale direttore di giornale rifiuterebbe una foto del bimbetto in braccio al poliziotto o nella culla termica dell’ospedale? E quale commissario o maresciallo si negherebbe agli onori della cronaca, una volta tanto che non si parla di mafia o di droga e i superiori comandi osservano compiaciuti? E così, via con lo spettacolo.

«Eppure quel bimbetto è una persona; ha una sua indifesa dignità; ha diritto – come si dice oggi – alla sua privacy. Le leggi (articoli 114 e 115 del codice di procedura penale) e gli impegni solenni dei giornalisti (“Carta di Treviso”) gliela assicurano, vietando e punendo la pubblicazione dell’immagine di minorenni vittime di reato. E fanno bene a vietarla e punirla: questi sono casi molto delicati, che vanno trattati con grande riserbo e discrezione per non nuocere al bambino e per assicurargli al più presto una famiglia.

«Tutto quel clamore, tutta quella gara a farsi fotografare e a chiedere l’adozione, tutti quei coloriti articoli sulla “madre sciagurata”, sono altrettanti ostacoli alla rapida soluzione del caso. Possono anzi provocare ripensamenti dell’ultima ora e forzare la madre, cui pure va riconosciuto il diritto ad eventuali scelte di rinunciare al figlio purché in situazione protetta, a ricerche tardive di un bambino ormai felicemente inserito nella nuova famiglia. E, in ogni caso, sono vietati dalla legge.

«Le leggi ci sono, dunque: ma non vengono rispettate né applicate. E noi, che operiamo nei tribunali per i minorenni più frequentemente toccati dalla gara, assistiamo impotenti e un po’ frustrati a queste sistematiche e impunite violazioni e a queste aggressioni alla dignità di un bambino che non può protestare. E continuiamo a vedere, suo malgrado, le foto del povero bimbetto che per esser nato senza camicia può tranquillamente venire usato come un burattino senza che nessuno protesti e soprattutto senza nessuno che paghi».

 

 

indennità di accompagnamento: una positiva presa di posizione dell’assessore alla sanità della regione marche

 

Riportiamo la lettera inviata in data 9 settembre 1998 dall’Assessore alla sanità, Giuseppe Mascioni, al Ministero del tesoro, ai Prefetti delle Marche, alle Commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e invalidi civili del Ministero del tesoro e all’ANCI regionale avente per oggetto “Legge 11 febbraio 1980, n. 18 - Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili”.

Vengono segnalate a questo Servizio parecchie lamentele riguardo agli accertamenti sanitari effettuati nei confronti dei portatori di handicap psichici e finalizzati alla corresponsione dell’assegno di accompagnamento.

In particolare alcuni interessati lamentano che le Commissioni preposte all’accertamento dei requisiti evidenziano che i malati psichici, avendo una autonoma deambulazione, non dovrebbero beneficiare di tale assegno.

Al riguardo si ritiene invece che in base alla vigente normativa l’indennità di accompagnamento spetta non solo a coloro che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore ma anche a coloro che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua.

Molti soggetti, malati mentali, come riferiscono gli esperti del settore, si trovano proprio nelle condizioni di assoluta dipendenza, pur essendo in grado di deambulare.

D’altra parte la giurisprudenza (Cassazione, sentenza n. 4664 del 21.4.1993) ha chiarito che l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita è riferibile anche alla mancanza di autocontrollo che rende il soggetto pericoloso per sé e per gli altri.

In relazione a quanto sopra si invitano gli Organi in indirizzo a tenere nella debita considerazione le situazioni di bisogno assistenziale prospettate.

 

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