Prospettive assistenziali, n. 121, gennaio-marzo 1998

 

 

TESTO APPROVATO DAL SENATO PER LA RIFORMA DELLA LEGGE 482/1968

 

 

Riportiamo la proposta di legge della Camera dei Deputati n. 4110 approvata, in un testo unificato, dalla XI Commissione permanente (Lavoro e Previdenza sociale) del Senato della Repubblica e trasmessa alla Camera dei Deputati il 19 agosto 1997.

 

Capo I

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Art. 1 (Collocamento dei disabili)

1. La presente legge ha come finalità la promozione dell’inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi territoriali di sostegno e di collocamento mirato. Essa si applica:

a) a persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, e a portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, accertata sulla base della tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborate dalla Organizzazione mondiale della sanità;

b) alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.  382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive modificazioni;

d) alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.

2. Agli effetti della presente legge si intendono per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono colpiti da sordità dalla nascita o prima dell’apprendimento del linguaggio.

3. Restano ferme le norme per i centralinisti telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio 1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n. 231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113, le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19 maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11 gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non vedenti di cui all’articolo 61 della legge 20 maggio 1982, n. 279. Per l’assunzione obbligatoria dei sordomuti restano altresì ferme le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.

4. L’accertamento delle condizioni di disabilità di cui al presente articolo, che danno diritto di accedere al sistema per l’inserimento lavorativo dei disabili, è effettuato dalle commissioni di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, secondo i criteri indicati nell’atto di indirizzo e coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto atto di indirizzo e coordinamento indica le integrazioni dei componenti delle commissioni medesime, al fine di una valutazione, oltre che delle residue capacità lavorative e delle abilità, anche degli strumenti e delle prestazioni da porre in essere ai fini del sostegno dell’autonomia della persona e delle sue possibilità di inserimento lavorativo. Con il medesimo atto vengono stabiliti i criteri e le modalità per l’effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante.

5. In considerazione dei criteri adottati, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della residua capacità lavorativa derivante da infortunio sul lavoro e malattia professionale, ai fini dell’accertamento delle condizioni di disabilità è ritenuta sufficiente la presentazione di certificazione rilasciata dall’INAIL.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono tenuti a garantire la conservazione del posto di lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al momento dell’assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.

 

Art. 2 (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)

1. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da quindici a trentacinque lavoratori sono tenuti ad avere alle loro dipendenze almeno un lavoratore appartenente alle categorie di cui all’articolo 1.

2. I datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano più di trentacinque lavoratori sono tenuti ad avere alle proprie dipendenze almeno il 7 per cento di lavoratori di cui all’articolo 1.

3. Per i partiti politici e le organizzazioni sindacali la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.

4. Per i servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, il collocamento dei disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.

5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall’articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all’attività lavorativa effettivamente sospesa per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all’assunzione previsto dall’articolo 8, comma 1, della stessa legge.

6. Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.

7. Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.

 

Art. 3 (Criteri di computo della quota di riserva)

1. Agli effetti della determinazione dell’obbligo di assunzione non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale si applicano le norme contenute nell’articolo 18, comma secondo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall’articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.

2. Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità.

3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a domicilio, anche con modalità di telelavoro, ai quali l’imprenditore affida una quantità di lavoro atta a procurare loro una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro in conformità alla disciplina di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale applicato ai lavoratori dell’azienda che occupa il disabile a domicilio, anche attraverso il telelavoro, sono computati ai fini della copertura della quota di riserva.

4. I lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non possono essere computati, dall’azienda presso la quale si è verificato l’infortunio o prodotta la malattia, nella quota di riserva di cui all’articolo 2. Per i predetti lavoratori l’infortunio o la malattia non costituiscono giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto alla conservazione del più favorevole trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora per i predetti lavoratori non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli stessi vengono avviati dalla direzione provinciale del lavoro presso altra azienda, in attività compatibili con le residue capacità lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui all’articolo 6.

5. Nel caso in cui si renda necessaria ai fini dell’inserimento mirato una adeguata riqualificazione professionale, le relative attività potranno essere svolte presso la stessa azienda che effettua l’assunzione con onere a carico delle regioni, oppure essere affidate dalle regioni stesse, mediante convenzioni, alle associazioni nazionali di promozione, tutela e rappresentanza, di cui all’articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, e ai soggetti di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ai fini del finanziamento delle attività di riqualificazione professionale e della corrispondente assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro, l’addizionale di cui al primo comma dell’articolo 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, detratte le spese per l’assegno di incollocabilità previsto dall’articolo 180 dello stesso testo unico, per l’assegno speciale di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti dal Ministero del tesoro.

 

Art. 4 (Esclusioni, esoneri parziali e contributi

compensativi)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili istituita ai sensi dell’articolo 12 della presente legge, sono individuate le mansioni che in relazione all’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici non economici non consentono l’occupazione di lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta. Il predetto decreto determina altresì la misura della eventuale riduzione.

2. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 15 un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura prevista dall’articolo 5, comma 3.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la predetta Sottocommissione centrale per il collocamento dei disabili sono disciplinati la procedura relativa agli esoneri parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione, che deve essere rilasciata solo in presenza di adeguata motivazione.

4. In caso di omissione totale o parziale del versamento dei contributi di cui al presente articolo, la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per cento su base annua. La riscossione è disciplinata secondo i criteri previsti al comma 6.

5. Gli importi dei contributi e della maggiorazione di cui al presente articolo ed all’articolo 5, comma 3, sono adeguati ogni cinque anni con le medesime modalità di cui all’articolo 16, comma 2.

6. Con provvedimento della regione, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento, al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 15, delle somme di cui al presente articolo e all’articolo 5, comma 3.

7. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad assumere in un’unità produttiva un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive. Gli uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni devono tener conto, oltre che delle effettive necessità produttive dei datori di lavoro, anche della situazione occupazionale dei soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle località interessate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati gli uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni e sono disciplinate le relative procedure.

 

Capo II

AVVIAMENTO AL LAVORO

Art. 5 (Modalità delle assunzioni obbligatorie)

1. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 2 i datori di lavoro assumono i lavoratori facendone richiesta di avviamento alla direzione provinciale del lavoro ovvero attraverso la stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 9. La richiesta è numerica per il 40 per cento delle assunzioni ed è sempre nominativa per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e sociali e per gli enti da essi promossi.

2. I datori di lavoro pubblici effettuano le assunzioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 36, comma 1, lettere a) e c), 41 e 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalle relative norme di attuazione. Per le assunzioni di cui al predetto articolo 36, comma 1, lettera a), i lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 2, della presente legge hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d’obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso.

3. Per ogni giorno lavorativo di attesa dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2, al di fuori dei casi disciplinati dall’articolo 16, le imprese private e gli enti pubblici economici sono tenuti a versare al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili di cui all’articolo 15 la somma di lire 25.000, per ciascun lavoratore non occupato.

 

Art. 6 (Elenchi e graduatorie)

1. Le persone di cui al comma 1 dell’articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dalla direzione provinciale del lavoro; per ogni persona, il Comitato tecnico di cui all’articolo 14 annota in una apposita scheda le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, nonché la natura e il grado della minorazione. La direzione provinciale del lavoro, in collaborazione con i servizi di cui all’articolo 11, provvede al collocamento delle persone di cui al primo periodo del presente comma alle dipendenze dei datori di lavoro. La predetta direzione, in collaborazione con i servizi preposti alla formazione professionale, con i servizi di cui all’articolo 11 e con le agenzie per l’impiego, promuove, attua ovvero concorre alla promozione e all’attuazione di ogni iniziativa utile a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all’articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

2. Presso ogni direzione provinciale del lavoro è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati; l’elenco e la graduatoria sono pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui al comma 4.

3. Dagli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2 sono escluse le prestazioni a carattere risarcitorio percepite in conseguenza della perdita della capacità lavorativa.

4. Le Commissioni regionali per l’impiego fissano criteri uniformi di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria di cui al comma 2, tenendo conto anche della capacità lavorativa degli interessati.

5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, mantengono la posizione in graduatoria acquisita all’atto dell’inserimento nell’azienda.

 

Art. 7 (Richieste di avviamento)

1. I datori di lavoro devono presentare alla direzione provinciale del lavoro la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili. La richiesta ha validità per dodici mesi.

2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori con la qualifica richiesta, o con altra concordata con il datore di lavoro, le direzioni provinciali del lavoro avviano lavoratori di qualsiasi qualifica secondo l’ordine di graduatoria.

3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l’invio ai competenti uffici dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro.

4. I disabili psichici vengono avviati di norma su richiesta nominativa ovvero su proposta e progetto dei servizi di cui all’articolo 11, mediante le convenzioni di cui all’articolo 9. I datori di lavoro che effettuano le assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto alle agevolazioni di cui all’articolo 10.

5. La Commissione regionale per l’impiego può determinare procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; la chiamata per avvio pubblico può essere definita anche per singoli ambiti territoriali e per specifici settori.

6. I datori di lavoro, pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare ai competenti uffici un prospetto dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all’articolo 2, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all’articolo 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce con proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la periodicità dell’invio dei prospetti ed individua gli uffici competenti a riceverli e può altresì disporre che i prospetti contengano altre informazioni utili per l’applicazione della disciplina delle assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.

7. Ove l’inserimento richieda misure particolari, il datore di lavoro può far richiesta di collocamento mirato alla Commissione regionale per l’impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso in cui non sia stata stipulata una convenzione d’integrazione lavorativa di cui all’articolo 9, comma 4, della presente legge.

8. Qualora l’azienda rifiuti l’assunzione del lavoratore invalido ai sensi dei commi precedenti, l’ispettore del lavoro, presidente del Comitato tecnico di cui all’articolo 14, redige un verbale che trasmette alla direzione provinciale del lavoro ed all’autorità giudiziaria per i provvedimenti di loro competenza.

 

Art. 8 (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti)

1. Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2. Il datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni.

3. Nel caso di variazioni dell’organizzazione del lavoro o di aggravamento delle condizioni di salute, il disabile può chiedere che venga accertata la compatibilità delle mansioni a lui affidate con il proprio stato di salute. Il datore di lavoro può chiedere che vengano accertate le condizioni di salute del disabile per verificare se, a causa delle sue minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato presso l’azienda. Il rapporto di lavoro si risolve nel caso in cui, anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro, non risultino disponibili all’interno dell’azienda mansioni che il disabile possa svolgere. Gli accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che valuta, sentito anche il Comitato tecnico di cui all’articolo 14 della presente legge. La richiesta di accertamento e il periodo necessario per il suo compimento non costituiscono causa di sospensione del rapporto di lavoro.

4. Il recesso di cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista all’articolo 2 della presente legge.

5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione, nel termine di dieci giorni, alla competente direzione provinciale del lavoro, al fine della sostituzione del lavoratore con altro avente diritto all’avviamento obbligatorio.

6. La direzione provinciale del lavoro, sentita la Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio di cui all’articolo 13, dispone la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria e la cancellazione dalle liste di collocamento per un periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte consecutive, senza giustificato motivo, non risponda alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all’atto della iscrizione o  reiscrizione nelle predette liste.

Capo III

CONVENZIONI E INCENTIVI

Art. 9 (Convenzioni e convenzioni di integrazione

lavorativa)

1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disabili, la Commissione regionale per l’impiego e la direzione provinciale del lavoro, sentiti il Comitato tecnico di cui all’articolo 14 e i servizi di cui all’articolo 11, possono stipulare anche disgiuntamente con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. La direzione provinciale del lavoro dà comunicazione alla Commissione regionale per l’impiego della stipula della convenzione. Analoga comunicazione fornisce la Commissione regionale per l’impiego alla direzione provinciale del lavoro.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro e gli altri soggetti indicati al comma 1 si impegnano ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l’assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. Sentiti i servizi di cui all’articolo 11, è concesso l’esonero dal pagamento della somma prevista dall’articolo 5, comma 3, per le giornate che vengono dedicate allo svolgimento di tirocini.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. La direzione provinciale del lavoro può stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l’avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, previa approvazione della Commissione regionale per l’impiego.

5. Il Comitato tecnico di cui all’articolo 14 può proporre l’adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

6. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;

b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte dei servizi di cui all’articolo 11 della presente legge o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l’adattamento al lavoro del disabile;

c) prevedere verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

 

Art. 10 (Agevolazioni per le assunzioni)

1. Attraverso le convenzioni di cui all’articolo 9, gli organi competenti alla stipulazione delle convenzioni stesse possono concedere ai datori di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di tre anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);

c) il rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50 per cento o per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa del disabile.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1, sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all’assunzione di disabili.

3. Il datore di lavoro che, attraverso le convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 9, assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 la possibilità di svolgere attività di tirocinio finalizzata all’assunzione, per un periodo fino ad un massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola volta, assolve per la durata relativa l’obbligo di assunzione. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro, mediante convenzioni con l’INAIL, e per la responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a carico del Fondo di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l’anno 1998, lire 40 miliardi per l’anno 1999 e lire 60 miliardi a decorrere dall’anno 2000.

5. Dopo cinque anni, la direzione provinciale del lavoro, il datore di lavoro, i servizi di cui all’articolo 11 e il Comitato di cui all’articolo 14 sottopongono a verifica la prosecuzione delle agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 30 miliardi per l’anno 1998, a lire 40 miliardi per l’anno 1999 e a lire 60 miliardi per l’anno 2000, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Con il regolamento di cui all’articolo 20 sono indicati i criteri e le modalità per l’attribuzione alle regioni delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 del presente articolo.

9. Il Governo della Repubblica, decorsi non più di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti commi e ad una valutazione dell’adeguatezza delle risorse finanziarie ivi previste.

 

Capo IV

SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

Art. 11 (Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili)

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre a provvedere ai sensi dell’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro dell’organizzazione dei servizi socio-sanitari e dei servizi per le politiche del lavoro, definiscono i servizi cui affidare le attività di inserimento lavorativo mirato, le attività di addestramento e di preparazione al lavoro che prevedono l’utilizzazione del sistema produttivo pubblico e privato, nonché gli strumenti atti a favorire l’inserimento lavorativo di determinate categorie di disabili.

 

Art. 12 (Sottocommissione centrale per il collocamento

dei disabili)

1. Presso la Commissione centrale per l’impiego di cui all’articolo 3-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Sottocommissione centrale composta:

a) dal direttore generale per l’impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la presiede;

b) da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti dei lavoratori facenti parte della Commissione centrale per l’impiego e da essa designati;

c) da sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente riconosciute, maggiormente rappresentative sul piano nazionale e che tutelano globalmente ciascuna delle categorie di cui alla presente legge, cui è affidata istituzionalmente la tutela dei soggetti di cui all’articolo 1;

d) da tre rappresentanti delle regioni, scelti fra il personale addetto ai servizi di cui all’articolo 11.

2. La Sottocommissione centrale dura in carica tre anni ed esprime pareri al Ministro del lavoro e della previdenza sociale su questioni di ordine organizzativo, tecnico e amministrativo inerenti alla disciplina del collocamento obbligatorio dei disabili, anche ai fini del coordinamento delle modalità di applicazione della presente legge su tutto il territorio nazionale e in merito ai criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie, tenendo conto anche delle capacità residue dei lavoratori interessati. La Sottocommissione raccoglie ed elabora dati e informazioni scientifiche sulle esperienze regionali relative al collocamento mirato.

 

Art. 13 (Commissione provinciale per il collocamento

obbligatorio)

1. Presso ciascuna direzione provinciale del lavoro è istituita, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, una Commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, di seguito denominata Commissione, composta da:

a) il direttore della direzione provinciale del lavoro o un suo delegato, che la presiede;

b) quattro rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle rispettive organizzazioni territoriali sindacali e imprenditoriali, aderenti alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano provinciale;

c) sei rappresentanti delle associazioni giuridicamente riconosciute dei soggetti di cui all’articolo 1, più rappresentative sul piano provinciale.

2. Per ogni membro effettivo di cui alle lettere b)  e c) è nominato un supplente.

3. La Commissione è nominata con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro e dura in carica tre anni.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi oppure su richiesta di un terzo dei componenti ed ha il compito di:

a) formulare proposte sulla formazione dell’elenco e della graduatoria per il collocamento obbligatorio;

b) vigilare sulla regolarità dei prospetti di cui all’articolo 7, comma 6, sulla tenuta degli elenchi di cui all’articolo 6, comma 2, e sulla regolare attuazione del collocamento obbligatorio;

c) raccogliere ogni semestre, tramite gli uffici periferici del collocamento, i dati relativi all’applicazione della presente legge e trasmetterli alla direzione regionale del lavoro e all’osservatorio regionale del mercato del lavoro;

d) esprimere parere sulle richieste di esonero dalle assunzioni;

e) esprimere parere sulla irrogazione delle sanzioni.

5. Con legge regionale possono essere definite ulteriori competenze della Commissione in relazione a specifiche esigenze, nonché le modalità di raccordo e di coordinamento di quest’ultima con i servizi regionali e locali per l’impiego ed in particolare con i servizi di cui all’articolo 11.

6. Tra le direzioni provinciali del lavoro e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono essere stipulati accordi di programma ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.  142, al fine di verificare i registri delle imprese e individuare le aziende soggette all’obbligo di assunzione di cui all’articolo 2 della presente legge.

 

Art. 14 (Comitato tecnico)

1. In ogni provincia, con provvedimento del direttore della direzione provinciale del lavoro, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un Comitato tecnico per l’inserimento lavorativo dei soggetti di cui alla presente legge, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è composto da:

a) un ispettore del lavoro, nominato dal direttore della direzione provinciale del lavoro, che lo presiede;

b) un medico del lavoro;

c) un assistente sociale

d) un esperto in formazione professionale;

e) un esperto in riabilitazione;

f) un rappresentante degli operatori dei servizi di cui all’articolo 11.

3. I componenti di cui alle lettere b), c), d) e) ed f) del comma 2 sono designati dal presidente della Giunta regionale. Il Comitato può avvalersi di altri esperti qualora ne ravvisi l’opportunità. Per ogni membro di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2 è nominato un supplente.

4. Il Comitato dura in carica tre anni e ha il compito di:

a) valutare, annotandola in un’apposita scheda, la capacità lavorativa dei soggetti iscritti nell’elenco di cui all’articolo 6, in relazione ai risultati dell’accertamento delle commissioni di cui al comma 4 dell’articolo 1 ed alle effettive attitudini ed abilità del soggetto, indicando le misure necessarie per il suo inserimento lavorativo, tenuto conto delle indicazioni dei servizi di cui all’articolo 11;

b) esprimere, anche di propria iniziativa, alla direzione provinciale del lavoro e alla Commissione regionale per l’impiego pareri sulle questioni di carattere tecnico e organizzativo attinenti alle strutture preposte al collocamento;

c) osservare il percorso di inserimento di ciascun lavoratore disabile, suggerendo, qualora se ne ravvisi la necessità, particolari interventi di sostegno riabilitativo-formativo e di accompagnamento.

 

Art. 15 (Fondo regionale per l’occupazione dei disabili)

1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per l’occupazione dei disabili, di seguito denominato Fondo, da destinare al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi.

2. Le modalità di funzionamento del Fondo e gli organi amministrativi sono determinati con legge regionale, in modo tale che sia assicurata una rappresentanza dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei disabili.

3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati.

4. Il Fondo eroga:

a) contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all’integrazione lavorativa dei disabili;

b) contributi previsti all’articolo 10, comma 1, lettera c);

c) ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge.

 

Art. 16 (Sanzioni)

1. Le imprese private e gli enti pubblici economici, che non adempiano agli obblighi di cui all’articolo 7, comma 6, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 1.000.000 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di lire 100.000 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

2. Alle imprese private e agli enti pubblici economici, che essendo obbligati ad assumere lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio ne rifiutino l’inserimento in azienda, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto di lavoro riservato e non coperto. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all’articolo 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, e successive modificazioni, sono adeguati ogni cinque anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

3. Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono disposte dall’Ispettorato provinciale del lavoro e sono destinate al Fondo di cui all’articolo 15.

4. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, di inadempienze delle amministrazioni pubbliche alle disposizioni della presente legge, si applicano le sanzioni penali, amministrative e disciplinari previste dalle vigenti norme sul pubblico impiego.

5. Per ogni giornata di lavoro durante la quale risulti non coperta, per qualsiasi motivo, l’aliquota stabilita ai sensi della presente legge per il collocamento obbligatorio, il datore di lavoro è tenuto al versamento, al Fondo di cui all’articolo 15, di una sanzione pari alla retribuzione giornaliera spettante all’operaio di terzo livello della categoria di lavoratori metalmeccanici privati, moltiplicato per il numero dei lavoratori invalidi che risultano non occupati nella medesima giornata. La predetta somma è versata entro la data di presentazione del prospetto di cui all’articolo 7, comma 6, e copia della ricevuta del relativo versamento è allegata al prospetto.

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17 (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.

2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 2, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abolite le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego.

 

Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali)

1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio anche se superano il numero di unità da occupare in base alle aliquote stabilite dalla presente legge.

2. Fino alla individuazione, con legge regionale, dei servizi abilitati a partecipare alla stipula delle convenzioni di cui all’articolo 9, la concessione dei benefici previsti all’articolo 10 è operata dalla Commissione regionale per l’impiego.

3. In attesa di una disciplina organica del diritto al lavoro degli orfani e delle vedove di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause, è attribuita in favore di tali soggetti una quota di riserva sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati pari a un punto percentuale e determinata secondo la disciplina di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 6, e all’articolo 3, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari ad un’unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da trentasei a centocinquanta dipendenti. Il regolamento di cui all’articolo 20 stabilisce le relative norme di attuazione.

 

Art. 19 (Regioni a statuto speciale e province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze legislative nelle materie di cui alla presente legge delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 20 (Regolamento di esecuzione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate le norme di esecuzione della presente legge.

 

Art. 21 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;

b) l’articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n. 466;

c) l’articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n. 763;

d) l’articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79;

e) l’articolo 9 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638;

f) l’articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.

 

Art. 22 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

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