Prospettive assistenziali, n. 119, luglio-settembre 1997


SANCITO DALLA LEGGE 4 AGOSTO 1955 N. 692 IL DIRITTO DEGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI ALLE CURE SANITARIE, COMPRESE QUELLE OSPEDALIERE (*)

FRANCESCO SANTANERA

Molto interessante e ricco di indicazioni è il dibat­tito svoltosi in Parlamento in merito al disegno di legge n. 727 "Estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia", dibattito che conferma senza ombra di dubbio il diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere.

Come afferma il Sen. Pezzini, Presidente della 10a Commissione del Senato e Relatore del disegno di legge, il provvedimento «viene finalmente a sod­disfare una annosa aspettativa ed a colmare una grave lacuna nel trattamento di previdenza dei vec­chi lavoratori, fino ad oggi sprovvisti di qualsiasi tutela di fronte all'evento di malattia, proprio quando, a causa dell'età avanzata (..) e dalla minore resi­stenza fisica del loro organismo logorato dal lungo lavoro, ne hanno maggior bisogno» (1).

Importantissima la precisazione del Presidente­Relatore, secondo cui con il disegno di legge in esame «si intende riconoscere un "diritto" di assi­stenza a favore di tutti coloro che hanno speso una vita di lavoro per il bene comune, sottraendoli all'u­miliazione di dover ricorrere alle iniziative di soccor­so di istituzioni informate a criteri caritativi e degne, peraltro, del massimo apprezzamento» (2).

II Presidente-Relatore ricorda inoltre che la Commissione per la riforma della previdenza socia­le era pervenuta alle seguenti conclusioni:

«che, se il principio cui deve essere informata la previdenza sociale è quello di liberare il lavoratore dal bisogno, il bisogno in caso di malattia è ancora più grande nei riguardi di coloro che, come i pensio­nati, hanno un reddito minore;

che dovendo avere i pensionati gli stessi diritti degli altri soggetti della previdenza alle prestazioni, non vi è ragione che queste non siano estese anche ai loro familiari, quando ricorrano le condizioni per la loro inclusione tra i beneficiari» (3).

Infine l'On. Pezzini sottolinea quanto segue:

- «altra caratteristica peculiare della soluzione data da questo disegno di legge al problema del­l'assistenza di malattia ai pensionati è che il compi­to di tale assistenza viene conferito agli stessi istitu­ti presso i quali i pensionati erano assicurati duran­te l'attività di servizio;

- «per quanto riguarda le prestazioni, esse com­prendono sia l'assistenza generica e specialistica, ivi compresa quella ostetrica, sia l'assistenza ospe­daliera. Esse sono erogate da ciascun Istituto nei limiti e con le modalità per esso in vigore.

Particolare rilievo assume, come ho già accenna­to, la disposizione con la quale viene rimosso qual­siasi limite di durata per l'assistenza delle malattie specifiche della vecchiaia, accertate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e rese note a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale» (4).

Dall'esame degli atti parlamentari risulta inoltre che vennero respinte le richieste formulate dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, la quale si era pronunciata nei seguenti termini: «La Commissione finanze e tesoro pure esprimendo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, ritiene che:

a) debba escludersi l'assistenza malattia per i cro­nici poveri perché questi devono essere rimanere a carico degli Enti locali che vi hanno provvisto finora, aiutati dalla carità locale, se sono poveri;

b) debba escludersi l'assistenza per coloro che hanno mezzi sufficienti per il proprio sostentamento;

c) debba determinarsi che la cura non possa essere effettuata, perle malattie superiori a giorni ... che in un cronicario, se ve ne sono nella provincia nella quale l'ammalato risiede, e se lo richiede alla cassa che provvede al pagamento della malattia;

d) sia correlativamente diminuita la percentuale sulle rimunerazioni con la quale si vuole provvedere al servizio di cui al disegno di legge» (5).

AI riguardo è interessante l'intervento del Sen. Grava, il quale cita «la società di mutuo soccorso intitolata "Unione tipografica italiana" fondata a Torino il 22 giugno 1738, riordinata ai fini della assi­stenza contro le malattie con atto notarile 16 agosto 1743, riconosciuta giuridicamente con decreto 6 agosto 1890», precisando che «lo statuto di questa Società è assai interessante; mi limito solo a ripor­tare quanto recita l'articolo 2, n. 3: "sovvenzionare a titolo di cronicismo quei soci che per la vecchiaia o per constatata incapacità fisica non possono più attendere al loro normale lavoro"» (6).

Afferma l'On. Grava: «Eravamo nel 1738: oggi, 1955, si vorrebbe escludere dall'assistenza "i croni­cari". Senza commenti!».

Da parte nostra speriamo che questa esclusione non sia attuata oggi, 1986!

L'On. Grava precisa inoltre che il diritto alle pre­stazioni nei casi di malattia e di vecchiaia è sancito «dall'articolo 38 della Costituzione la quale stabili­sce che: "I lavoratori hanno diritto che siano preve­duti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vec­chiaia"» (7).

Secondo l'On. Grava il campo di applicazione del disegno di legge può essere definito nei seguenti termini: «Le provvidenze stabilite con questo dise­gno di legge abbracciano una vasta e numerosa categoria di vecchi lavoratori che dopo aver trasci­nato una dura vita "fra triboli e spine" si trovano esposti, dolorosamente esposti, nella loro vecchiaia a tutte le conseguenze morbose che essa porta con sé, senza protezione e tutela.

«Era giusto e doveroso che il legislatore provve­desse anche a costoro, anche se sono, per ipotesi, "cronicari" per rendere loro meno triste e più giocon­do il periodo del tramonto.

«E coloro che beneficieranno di queste provviden­ze sono appunto i pensionati della Previdenza sociale, di Enti locali e dell'EN.P.A.S., i pensionati di invalidità e vecchiaia e superstiti nonché i con­giunti del ristretto nucleo familiare i quali continue­ranno a godere, a riposo, le prestazioni che hanno goduto durante il servizio attivo.

«È una linea continua che li guida nella vita: è un'assistenza ininterrotta che li accompagna dalla culla, si può dire, alla tomba anche se, per ipotesi sono "cronicari", e che si estende dall'individuo alla famiglia evitando bruschi cambiamenti negli organi preposti all'assistenza e che questa devono presta­re, commisurare, disporre e moderare. Saranno infatti gli stessi Istituti, che avevano in carico i pen­sionati durante il servizio attivo, i quali continueran­no a tenerli per tutto il periodo di quiescenza, ciò che rappresenta non piccoli vantaggi come appare evi­dente.

«Quanti saranno coloro che beneficieranno del­l'assistenza malattie?

«Non è mio intendimento tediarvi con delle cifre tanto più che sono state esposte e nella relazione ministeriale e in quella fattaci dal nostro diligente relatore.

«lo voglio richiamare piuttosto la vostra attenzio­ne, quella deh Governo e quella dei preposti al ser­vizio di erogazione delle prestazioni sul numero sempre crescente di codesti lavoratori pensionati affinché si prendano in tempo le misure atte a garantire l'assistenza continua a tutti coloro, anche se per ipotesi sono dei "cronicari'; perché non avvenga che si debba poi togliere parte di ciò che era concesso o restringere il campo di applicazione. Ecco perché ho detto "quanti saranno" e non "quan­ti sono".

«Oggi sono all'incirca un milione e mezzo, cifra che andrà aumentando sensibilmente, a mio giudi­zio, di anno in anno» (8).

Aggiunge l'On. Grava: «Tutti i pensionati di invali­dità e vecchiaia debbono fruire dell'assistenza e per tutte le affezioni morbose e tutti senza limiti di tempo. Non voglio dire con ciò che gli eventi morbo­si di lieve entità, i cronicari e via dicendo debbano avere lo stesso trattamento terapeutico che deve essere praticato ai sofferenti di malattie più gravi: tutt'altro! Anche in questi casi deve soccorrere 1'0­pera del medico, la sua abilità, i suoi saggi consigli e avveduti accorgimenti in relazione alla qualità e alla particolare psicologia del paziente».

Da notare che nessun parlamentare, sia al Senato, sia alla Camera dei deputati, prende posi­zione contro l'estensione dell'assistenza sanitaria, compresa quella ospedaliera, ai pensionati malati cronici non autosufficienti ed ai loro familiari. Dunque essi sono sicuramente fra i beneficiari.

Lo ribadisce il relatore On. Rubinacci, che, nell'in­tervento svolto alla 11 a Commissione della Camera dei deputati in data 26 luglio 1955, non deduce i cro­nici dal numero dei pensionati per invalidità e vec­chiaia per calcolare il costo derivante dall'approva­zione del disegno di legge.

La conferma che il provvedimento viene approva­to in base ai diritti previdenziali dei lavoratori (sanci­ti dal 2° comma dell'art. 38 della Costituzione) e non in base al diritto all'assistenza degli inabili al lavoro (10 comma dell'art. 38), emerge in tutta evidenza a seguito della presentazione di un emendamento da parte dell'On. Grava, emendamento che prevede che «i cittadini affetti da cecità congenita o contratta (..) vengano a fruire dei vantaggi offerti da questo provvedimento» (9).

II Presidente-Relatore chiede: «Possiamo noi inserire una categoria di questo genere in un dise­gno di legge che riguarda l'assistenza malattia ai lavoratori non più in attività di servizio, cioè agli ex lavoratori?» (10).

Risponde l'On. Sabatini, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale: «Qui stiamo discutendo di un disegno di legge che dà delle pre­stazioni ai lavoratori pensionati sotto forma di pre­stazioni assicurative, mentre per la categoria cui si riferisce l'emendamento del Sen. Grava vi è una forma di assistenza pubblica. Se inserissimo anche . questa categoria nel disegno di legge in discussione finiremmo per non mantenere una coerenza di indi­rizzo. Non è quindi per l'onere finanziario che ci opponiamo a questo emendamento, ma per una questione di principio» (11).

Questa argomentazione viene riconosciuta valida da tutti i parlamentari: il Sen. Grava ritira quindi l'e­mendamento.

Infine va precisato che l'estensione dell'assisten­za di malattia ai pensionati è approvata ponendo a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori gli oneri contributivi di cui agli art. 5 e 6 della legge 4 agosto 1955, n. 692.

Escludere i cronici dalle cure ospedaliere e costringerli a pagare i ricoveri assistenziali, costitui­sce pertanto non solo una violazione delle leggi vigenti, ma anche una truffa nei riguardi di coloro che hanno versato contributi per essere certi di essere curati anche nelle situazioni di cronicità.

Come abbiamo documentato nell'editoriale di que­sto numero e in quello precedente, la situazione degli anziani malati cronici non autosufficienti e dei loro familiari è gravissima: a nostro avviso spetta in primo luogo ai Sindacati pretendere dal Parlamento, dal Governo, dalle Regioni, dai Comuni e dalle Unità sanitarie locali il rispetto delle leggi vigenti e la tute­la dei diritti degli ex lavoratori.

 

Allegato 2

Testo del decreto del Ministro del lavoro e della previ­denza sociale del 21 dicembre 1956 "Determinazione delle malattie da considerarsi specifiche della vec­chiaia"

 

Articolo unico

Sono considerate malattie specifiche della vecchiaia, ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, le manifestazioni morbose qui di seguito elencate:

1) Malattie dell'apparato cardio circolatorio:

Sequele morbose dell'arteriosclerosi senile (come emor­ragia e trombosi cerebrale, trombosi cerebrale, trombosi coronaria, gangrena, ecc.);

Flebosi senile e sue complicazioni; Ipertensione essenziale senile;

Miocardiopatia senile con manifestazioni di insufficienza cardiaca.

2) Malattie del sistema nervoso:

Parkinsonismo senile;

Corea senile.

3) Malattie degli organi dei sensi:

Cataratta senile;

Otosclerosi senile.

4) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio:

Gastrite atrofica senile;

Diabete senile.

5) Malattie dell'apparato respiratorio:

Enfisema essenziale senile e sue complicazioni bron­chiali.

6) Malattie dello scheletro:

Artrosi senile e sue complicazioni (radicoliti, ecc.).

7) Malattie dell'apparato emopoietico:

Emopatia da aplasia midollare senile;

Leucemia linfatica della vecchiaia;

Porpora senile.

8) Malattie delle ghiandole endocrine:

Disendocrinopatie senili.

9) Malattie degli apparati urinario e genitale:

Nefrosclerosi senile;

Ipertrofia prostatica e sue complicazioni;

Endometrite senile.

10) Neoplasmi.

Le manifestazioni morbose di cui al precedente elenco sono assistibili senza limiti di durata, dopo l'età pensiona­bile, purché siano suscettibili di cure ambulatoriali e domi­ciliari.

Per tali forme morbose è analogamente concessa l'assi­stenza ospedaliera, quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche o chirurgiche non siano normalmente prati­cabili a domicilio, ma richiedono apprestamenti tecnici e scientifici ospedalieri.

Gli Istituti ed enti indicati dall'art. 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, provvederanno, con propria deliberazione, ad adottare le modalità di attuazione del presente decreto.

II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta uffi­ciale della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

 

  

(`) Questo articolo era già stato pubblicato sul n. 73, gennaio­-marzo 1986 di Prospettive assistenziali.

(1) Senato della Repubblica, 10a Commissione, gennaio 1985.

(2) Ibidem.

(3) Ibidem.

(4) II decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 dicembre 1956 "Determinazione delle malattie da consi­derarsi specifiche della vecchiaia" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1957, n. 1 ed è riportato in alle­gato.

(5) Senato della Repubblica, 10a Commissione, seduta del 20 gennaio 1955.

(6) Senato della Repubblica, 10a Commissione, seduta del 24 marzo 1955.

(7) Ibidem.

(8) Ibidem.

(9) Senato della Repubblica, 10' Commissione, seduta del 25 maggio 1955.

(10) Ibidem.

(11) Ibidem.

  

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