Prospettive assistenziali, n. 119, luglio-settembre 1997

 

 

ASSUNZIONI DI HANDICAPPATI INTELLETTIVI: UN BILANCIO DEL VOLONTARIATO PROMOZIONALE

 

COORDINAMENTO SANITÀ E ASSISTENZA FRA I MOVIMENTI DI BASE (*)

 

 

 

Premessa

È noto che con la legge 482 del 1968 difficilmente si riescono a collocare handicappati intellettivi o handicappati fisici con limitata autonomia.

Scopo di questo breve articolo è di incoraggiare chi si sta adoperando, tra mille difficoltà, per ottene­re l'assunzione di queste persone in normali posti di lavoro. Ci auguriamo che l'esperienza dei CSA, possa essere utile per non demordere di fronte agli ostacoli culturali, politici e burocratici con i quali, ine­vitabilmente, si deve fare i conti.

 

Breve cronistoria di venti assunzioni

Venti handicappati intellettivi saranno presto assunti dal Comune di Torino con contratto a part-­time. Lo prevede la convenzione approvata il 19 dicembre 1996 dalla CRI, Commissione regionale per l'impiego, che ha accolto la richiesta presentata congiuntamente dagli Assessori al personale e al lavoro del Comune di Torino, secondo quanto dispo­sto dall'art. 42 del decreto legislativo n. 29/1993 (allegati 1 e 2).

In base a questa disposizione, le Amministrazioni pubbliche hanno modificato l'assunzione delle cate­gorie protette, passando dall'utilizzo della chiamata nominativa (sovente "clientelare") a quella numeri­ca.

Inoltre, il secondo comma del succitato art. 42 pre­vede altresì un periodo di tirocinio prelavorativo al fine di favorire un collocamento che, considerando le potenzialità dell'handicappato, lo collochi in un posto di lavoro a lui idoneo.

La circolare applicativa emanata a questo riguar­do dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 1 ° dicembre 1993 pone però agli Enti locali il rispetto di alcune procedure alquanto complesse, che di fatto ne scoraggiano l'applicazione (1).

Anche il Comune di Torino non è estraneo a que­sta tendenza e i vari Assessorati al lavoro e al per­sonale si trincerano immediatamente di fronte alle complicazioni burocratiche quando il CSA avanza le prime richieste di assunzioni.

I rappresentanti del coordinamento di associazio­ni non si lasciano però scoraggiare, ben decisi ad ottenere questi posti di lavoro che spettano di diritto agli handicappati con maggiori difficoltà di colloca­mento.

Come prima mossa il CSA sposta l'attenzione sul piano politico, al fine di ottenere al più presto una dichiarazione di intenti da parte dell'Amministrazio­ne comunale.

Per tali ragioni il CSA chiede che sia inserito nel­l'ordine del giorno del Consiglio comunale di Torino del 9 maggio 1991 (2) l'impegno della Giunta comu­nale e dell'Assessore al lavoro a deliberare l'assun­zione presso i propri uffici di persone con handicap fisici o intellettivi aventi una limitata autonomia, pro­muovendo le seguenti iniziative:

a) individuazione nell'ambito della propria pianta organica (da definire entro il 30 giugno 1994) di mansioni idonee per handicappati con limitata auto­nomia, con particolare riguardo agli handicappati intellettivi;

b) attivazione della Convenzione necessaria con I'Ufficio provinciale del lavoro in base a quanto sta­bilito dall'art. 42 del decreto legislativo n. 29/1993 e successiva direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 1993.

Nonostante questo importante impegno scritto, l'Assessore al personale del Comune di Torino si nega a qualunque incontro per molto tempo e costringe il CSA ad agire su più fronti. Mentre il gruppo dei genitori dei giovani che avevano fre­quentato i corsi prelavorativi della formazione pro­fessionale interpella con cadenza regolare il Presidente del Consiglio comunale e, in particolare i Consiglieri della III Commissione - che si occupano espressamente di lavoro - altre iniziative sono intra­prese nei confronti dell'Assessore al lavoro, affinché si attivi e, a sua volta, solleciti l'Assessore al personale. Infine vengono coinvolti i Sindacati provinciali di categoria della funzione pubblica e degli enti loca­li, e i rispettivi delegati dei relativi settori dell'Amministrazione comunale.

Nonostante tutti questi sforzi, trascorrono più di tre anni per riuscire a conoscere dall'Assessore al per­sonale il numero dei posti di lavoro riservati agli han­dicappati (ai sensi della legge 482/1968 sul colloca­mento obbligatorio) non coperti dal Comune di Torino e l'individuazione dei settori lavorativi adatti per l'inserimento di giovani con handicap intellettivo.

Tutto sarebbe stato più semplice e rapido se l'Assessorato al personale fosse stato disponibile a rispettare gli impegni deliberati dal Consiglio comu­nale, ma per stessa ammissione dei dirigenti, la nostra richiesta di assunzione viene infine accolta dall'Assessore solo «per essere lasciato finalmente in pace».

L'assunzione dei 20 handicappati intellettivi, insomma, si ottiene grazie alla pressione che le associazioni di volontariato ed i genitori hanno eser­citato sulle forze politiche e sociali perché venisse riconosciuto il loro diritto al lavoro.

Nulla viene regalato, anzi. L'esperienza insegna che è necessario intervenire anche nei confronti degli enti pubblici per ottenere il rispetto di norme precise, sancite dalle leggi dello Stato e, in questo caso, ribadite dallo stesso Consiglio comunale che aveva deciso le assunzioni.

 

Assunzioni ottenute: un primo bilancio

Con le suddette 20 assunzioni, sono più di 300 gli handicappati intellettivi che il CSA ha fatto assume­re dal 1979 ad oggi nella città di Torino. Di questi, circa 120 solo nel periodo 1995-1997.

Anche le associazioni di volontariato dovrebbero ogni tanto organizzare momenti di riflessione sulle proprie attività, per stabilire se, in base ai risultati conseguiti, le strategie adottate sono state efficaci, e per assumere le iniziative conseguenti.

Vediamo qui di seguito le assunzioni ottenute dal 1979 al 1997 con l'azione di pressione svolta dai volontari del CSA, dalle famiglie e dagli stessi gio­vani handicappati intellettivi.

I dati si riferiscono solo a persone con handicap intellettivo (3).

- 1979-1984: Comune di Torino: 80, Provincia di Torino: 38, Aziende municipalizzate: 5.

- 1985-1991: USL torinesi: 60, Aziende torinesi (tra­mite i corsi prelavorativi): 7, Comune di Torino: 5.

- 1992-1997: Cantieri di lavoro: 30, Cooperative sociali: 70, Aziende municipalizzate: 5, Comune di Torino: 20, Unione industriale e Associazione pic­cole industrie: impegno per l'assunzione in 3 anni di 30 handicappati intellettivi che hanno frequenta­to corsi prelavorativi di formazione professionale.

 

Alcune valutazioni

Ad un prima lettura si potrebbe obiettare che in sostanza si sono ottenute prevalentemente assun­zioni da parte di enti pubblici. Bisogna però partire da un dato di fatto: è indispensabile innanzitutto che gli enti locali applichino per primi la legge 482/1968; solo così possono pretendere - a ragione - che le norme sul collocamento obbligatorio siano rispettate anche dalle aziende private.

Prima dell'intervento del CSA, anche gli enti pub­blici - come i privati - hanno preferito assumere, tra­mite la legge 482/68, profughi, vedove, orfani o inva­lidi aventi piena capacità lavorativa, in quanto la loro minorazione era talmente lieve da lasciare intatta la loro autonomia.

Per questo, da tempo ci si sta adoperando affin­ché la riforma della legge sul collocamento al lavoro (n. 482/68) riguardi solo gli handicappati.

Per le situazioni di difficoltà incontrate dalle altre categorie di persone (i cui problemi sono però di natura sociale e non compromettono la loro capacità lavorativa), si devono prevedere interventi particola­ri (ad esempio percorsi preferenziali, punteggi mag­giori, ecc.), ma nell'ambito del collocamento al lavo­ro ordinario.

Non si può continuare a proteggere in ugual misu­ra persone che hanno una piena potenzialità, ponendole sullo stesso piano di chi, a causa della minorazione, è in una condizione di evidente inferio­rità. Finora, offrire analoghi benefici di legge ha, ovviamente, permesso e favorito l'esclusione dal lavoro degli handicappati rispetto ai profughi, alle vedove e agli orfani.

Per le suddette ragioni, il CSA ha preteso, in primo luogo, che da parte degli enti pubblici e delle azien­de municipalizzate fosse rispettato il diritto al lavoro delle persone handicappate con ridotta capacità lavorativa con assunzioni mirate di giovani con han­dicap intellettivo e di handicappati fisici con limitata autonomia: soggetti che in ogni caso non avrebbero trovato occupazione tramite l'ufficio di collocamento.

Questa fase è stata molto complessa, anche se positiva; ha richiesto uno sforzo continuo per otte­nere dapprima l'approvazione delle delibere e poi la loro attuazione. Sono state necessarie manifesta­zioni, volantinaggi, proteste, campagne stampa, sit-in nei Consigli comunali e provinciali, interrogazioni, ecc.

I mutamenti avvenuti ai vertici delle istituzioni (ad esempio il cambio di assessori e di funzionari e la modifica della zonizzazione delle USL) hanno poi costretto il CSA ad una vigilante azione per portare a termine tutte le assunzioni deliberate.

Per capire che cosa abbia voluto dire l'impegno in termini di tempo, basti ricordare che solo nel 1991 si sono concluse le assunzioni deliberate dalla Provincia di Torino nel 1987 e dalla USL Torino 1-23 nel 1979 (4).

 

La nuova fase aperta dal CSA

II bilancio del lavoro fatto dal 1979 al 1992 può dirsi, tutto sommato, positivo in quanto:

1) l'esperienza delle assunzioni portate a termine (che continua tuttora) ha sgomberato il campo dalle obiezioni pretestuose di coloro che sono contrari all'integrazione lavorativa degli handicappati intellet­tivi e li vorrebbero rinchiudere nei laboratori protetti o in altre strutture assistenziali;

2) le difficoltà che sono state riscontrate in alcuni soggetti nei primi avviamenti lavorativi, anziché rap­presentare un freno al loro inserimento, ha stimola­to il CSA a chiedere la realizzazione nei centri nor­mali di formazione professionale di corsi prelavora­tivi adatti agli handicappati intellettivi (5), la cui isti­tuzione ha promosso la chiusura di tutti i centri spe­ciali di preparazione al lavoro della Città di Torino.

Per una valutazione oggettiva dei risultati conse­guiti non bisogna, peraltro, dimenticare che sul fron­te del lavoro in questi ultimi anni a Torino i problemi sono molto gravi:

a) la crisi dell'occupazione è profonda a seguito di una massiccia esclusione di lavoratori attivi, con quasi nessuna opportunità di rientro. Inoltre, come avviene nel resto d'Italia, questa situazione è aggra­vata dalla mancanza di sbocchi di lavoro per i gio­vani in cerca di prima occupazione;

b) il blocco delle assunzioni negli enti pubblici e, in ogni caso, l'enorme ritardo con cui sono state rea­lizzate le assunzioni precedenti.

A fronte di quanto sopra, il CSA decide a questo punto di impegnarsi sullo stesso terreno dei disoc­cupati "normali" partendo dal presupposto che se c'erano risorse e idee per loro, dovevano esserci anche per chi era disoccupato e handicappato, in grado di svolgere attività lavorative proficue.

Si parte con il coinvolgimento di tutte le forze poli­tiche del Consiglio comunale e non solo dell'Assessorato al lavoro e, a seguito di una sedu­ta molto partecipata di un Consiglio aperto, si ottie­ne l'approvazione dell'ordine del giorno, già citato, del 9 maggio 1994.

Alla data odierna (giugno 1997), possiamo dire con una certa soddisfazione di aver ottenuto la rea­lizzazione dei seguenti obiettivi:

- un unico servizio di inserimento lavorativo in capo all'Assessorato al lavoro, con il trasferimento delle funzioni e del personale dal settore assisten­ziale a quello del lavoro. Si tratta di un traguardo per noi importante perché si riconosce che il cittadino handicappato in grado di lavorare è considerato nel­l'ambito delle politiche del lavoro e quindi può e

deve usufruire delle risorse e dei mezzi a disposi­zione per tutti i disoccupati; inoltre non si sottraggo­no risorse al settore assistenziale (ad esempio le borse di lavoro), che può quindi dedicarsi adeguata­mente ai soggetti handicappati non avviabili al lavo­ro a causa delle gravità delle loro condizioni intellet­tive;

- l'assunzione di 70 handicappati intellettivi nelle cooperative sociali (6);

- l'approvazione dell'intesa con l'Unione industria­le e l'Associazione piccole imprese (API) che preve­de l'assunzione di 30 handicappati intellettivi, in tre anni, con incentivi del Comune di Torino (lo stanzia­mento è di 740 milioni);

- 5 assunzioni nelle Aziende municipalizzate;

- l'assunzione, citata all'inizio, di 20 handicappati intellettivi a part-time nei ruoli del Comune di Torino.

 

La nota dolente: dov'è il Sindacato?

Non si può certo dire che le organizzazioni sinda­cali abbiano sostenuto le assunzioni degli handicap­pati, salvo che in certi passaggi obbligati. Non sem­pre poi hanno agito in appoggio alle nostre richieste. Vediamo alcuni fatti che devono far riflettere:

1) nel 1989 i Sindacati CGIL, CISL e UIL hanno fir­mato un accordo con l'API, che prevede l'assunzio­ne di 32 handicappati intellettivi in cambio di alcune deroghe sulle assunzioni di lavoratori normali. Tutte le deroghe sono utilizzate dalle aziende, ma nessu­no degli handicappati viene assunto. II Sindacato non ha mai compiuto alcuna azione nei confronti dell'API;

2) nel 1995 il Sindacato imposta un analogo accordo con l'Unione industriale e l'API, chiedendo al Comune di Torino di garantire una sostanziosa copertura del costo del lavoro. II CSA ha interessa­to la Commissione lavoro del Consiglio comunale perché riteneva ingiusto che la Città di Torino stan­ziasse fondi elevati (740 milioni) solo per le aziende aderenti all'Unione industriale e all'API, con l'esclu­sione della possibilità di avviamento negli altri setto­ri: commercio, artigianato, servizi, ecc. Anche in questo caso il Sindacato rappresenta l'ostacolo più duro da superare. Non solo si oppone alla presenza dei rappresentanti degli utenti nella commissione della valutazione dei casi, ma non vuole nemmeno estendere l'accordo agli altri soggetti, benché si trat­ti di denaro messo a disposizione dalla Città di Torino. Inoltre, punta esclusivamente sull'erogazio­ne di contributi per incentivare le aziende.

Forse non crede nella produttività degli handicap­pati, anche se i soggetti avviati al lavoro hanno già dimostrato la loro collocabilità e resa produttiva in anni di tirocinio! Eppure, con un'azione seria di con­trattazione sindacale, si potrebbe risolvere parte dei problemi che si incontrano per l'avvio di persone handicappate.

Ad esempio, i delegati sindacali-possono:

- individuare nell'azienda le mansioni adatte agli handicappati con limitata autonomia;

- verificare i posti scoperti con un controllo incro­ciato con l'Ufficio di collocamento.

Infine, più in generale, anche il Sindacato deve interrogarsi a fondo sulla necessità di combattere lavoro nero, doppio-lavoro e la piaga dei falsi invali­di. Non si può dire che mancano i posti di lavoro se non si fa nulla per affrontare questi tre nodi cruciali di fondo.

 

 

 

Allegato 1

Città di Torino - Deliberazione della Giunta comunale 5 feb­braio 1997

 

Oggetto: Stipula convenzione con la Commissione regionale per l'impiego per l'avvio di tirocini prelavorativi finalizzati all'as­sunzione di 20 lavoratori portatori di handicap intellettivo ai sensi dell'art. 42 decreto legislativo n. 29/83

Proposta dell'Assessore Donna di concerto con l'Assessore Baffert:

II Consiglio comunale, nella seduta aperta del 9 maggio 1994, ha assunto una serie di impegni per avviare al lavoro cittadini/e con handicap.

In particolare si è posta attenzione alle difficoltà delle persone portatrici di disabilità intellettiva e fisici gravi con ridotta capacità lavorativa, ma in grado di assicurare una resa produttiva certa e continua, comprovata dall'esperienza maturata nei tirocini di lavoro.

In tal senso il Consiglio impegnava la Giunta comunale a deli­berare l'assunzione nell'organico comunale, in ottemperanza alla legge 482/68, di persone con handicap fisici o intellettivi con par­ticolare riguardo verso questi ultimi.

Tale scelta è motivata dalla volontà di dare un'opportunità lavorativa ad una fascia di popolazione, gli insufficienti mentali particolarmente svantaggiati e spesso esclusa dal mercato del lavoro sia a causa di pregiudizi, che al ritardo del riconoscimento del diritto all'avviamento obbligatorio.

Per l'avvio del programma di assunzione, come previsto dal­l'art. 42 del decreto legislativo n. 29/93 e successive direttive, si è individuato lo strumento della convenzione con la Commissione regionale per l'impiego degli artt. 5 e 17 della legge n. 56/87.

Occorre pertanto procedere alla stipula della suddetta Convenzione per l'avvio di 20 tirocini finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato, con contratto part-time, nel profilo ausiliario della 2a qualifica.

Si allega la Convenzione oggetto dell'approvazione al presen­te provvedimento, divenendone parte integrante.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sostituito dall'art. 17 della legge 25 marzo 1993 n. 81, la Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale o che non rientrino nella com­petenza di altri organi o del Segretario generale o dei funzionari dirigenti.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142 sono:

- favorevoli sulla regolarità tecnica e correttezza amministrati­va dell'atto;

-favorevole sulla regolarità contabile;

- favorevole conclusivo sotto il prcfi!o della legittimità formale dell'atto.

delibera

1) di approvare la Convenzione con la Commissione regionale per l'impiego che qui integralmente si richiama. II presente atto non comporta impegno di spesa;

2) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della legge 8 giugno 1990 n.142, al fine di poter al più presto siglare la convenzione suddetta.

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e corret­tezza amministrativa dell'atto.

 

 

Allegato 2

Convenzione tra il Comune di Torino e la Commissione regionale per l'impiego

 

Tra la Città di Torino e la Commissione regionale per l'impie­go:

Vista la legge 2 aprile 1968 n. 482, e successive modificazioni recante norme in materia di assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visti gli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987 n. 56 rela­tivi ai compiti delle commissioni regionali per l'impiego, intese a promuovere programmi di assunzioni per portatori di handicap.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, recante norme sulla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impie­go, con particolare riferimento all'art. 42, comma 2, disciplinante le assunzioni obbligatorie delle categorie protette mediante tiroci­nio prelavorativo per portatori di handicap;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 dicembre 1993;

si stipula e conviene quanto segue:

La Città di Torino, intende assumere nei propri organici, nel ruolo di esecutore di 2° livello, 20 persone portatrici di handicap intellettivo, con contratto a tempo parziale.

Tale scelta è motivata dalla volontà di dare un'opportunità lavorativa ad una fascia di popolazione, gli insufficienti mentali, particolarmente svantaggiata e spesso esclusa dal mercato del lavoro.

La Civica Amministrazione provvederà a dare adeguata pub­blicità all'iniziativa mediante apposito bando pubblico.

I requisiti previsti per l'ammissione al bando sono: - età compresa tra i 18 e 55 anni;

- invalidità a partire dal 46% -diagnosi di insufficienza mentale

- iscrizione all'Ufficio di Collocamento obbligatorio - residenza nel Comune di Torino

- aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo

- aver frequentato percorsi formativi di tipo prelavorativo e/o integrato o il biennio delle scuole superiori.

La Civica Amministrazione nominerà un'apposita Com­missione per la valutazione dei requisiti e predisporrà apposita graduatoria sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria al collocamento obbligatorio.

II progetto di inserimento lavorativo, predisposto dal Servizio inserimenti lavorativi (SIL) in collaborazione con la Divisione Gestione e Risorse del personale prevede un tirocinio di 6 mesi in situazione lavorativa così articolato:

1° fase della durata di 2 mesi per n. 18 ore settimanali ha l'o­biettivo di:

- orientare alla figura professionale,

- osservare le attitudini, le capacità e le motivazioni,

- valutare l'autonomia e le capacità relazionali e di integrazio­ne.

2° fase della durata di 4 mesi per 98 ore settimanali ha come obiettivo generale:

- l'apprendimento di specifiche attività che il ruolo comporta compreso l'utilizzo di eventuali strumenti.

Per ogni soggetto avviato in tirocinio, verrà individuato un edu­catore di riferimento con compiti di accompagnamento, verifica e valutazione del raggiungimento degli obiettivi indicati. Verrà altre­sì individuato all'interno dell'unità operativa il nominativo di un referente.

II SIL avrà il compito di monitorare ]'andamento dei tirocini, coordinare gli operatori di territorio, individuare nuove sedi dl tiro­cinio qualora il primo abbinamento non risulti adeguato.

AI termine del tirocinio, per i soggetti dichiarati idonei alla man­sione lavorativa la Civica Amministrazione provvederà all'assun­zione nominativa a tempo determinato nella 28 qualifica funzio­nale del Contratto Enti locali.

 

 

 

(`) CSA, Via Artisti 36, 10124 Torino, Tel. 011-812.44.69, fax 011-812.25.95.

(1) Cfr. M.G. Breda, "L'assunzione delle categorie protette nel­l'amministrazione pubblica: introdotta la chiamata numerica", Prospettive assistenziali, n. 103, luglio-settembre 1993 e "Collocamento al lavoro degli handicappati: tre provvedimenti che possono creare occupazione", Ibidem, n. 105, gennaio-marzo 1994.

(2) Cfr. "Un ordine del giorno del Consiglio comunale di Torino sull'inserimento lavorativo degli handicappati", Prospettive assistenziali, n. 106, aprile-giugno 1994.

(3) II CSA ha richiesto e ottenuto anche l'assunzione di handi­cappati fisici con limitata autonomia nelle seguenti misure:

1979-1984: Comune di Torino: 10, Provincia di Torino: 4, Aziende municipalizzate: 5.

1985-1991: Comune di Torino: 100, con le assunzioni nell'am­bito della legge 482/68.

1992-1997: Progetto Unione Europa: 10.

(4) Si vedano le delibere del Comune di Torino e dell'USL Torino 1-23 che sono riportate nel volume di M.G. Breda - M. Rago, Formare per l'autonomia. Strumenti per la preparazione professionale degli handicappati intellettivi, Rosenberg & Sellier, Torino, 1991.

(5) I corsi puntano a sviluppare e perfezionare la potenzialità di questi giovani attraverso il consistente impegno del tirocinio, che si svolge direttamente in azienda, e l'effettuazione di varie attività formative, realizzate in classe con gli insegnanti, volte allo svi­luppo dell'autonomia necessaria e a sostenere adeguatamente il ruolo di lavoratore. Cfr. F. Santanera, "Esperienze in materia di formazione professionale e di inserimento lavorativo di handicap­pati", in Prospettive assistenziali, n. 70, aprile-giugno 1985; "I corsi prelavorativi: parlano i lavoratori", in E. De Rienzo - C. Saccoccio - M.G. Breda, Il lavoro conquistato. Storie di inseri­menti di handicappati intellettivi in aziende pubbliche e private, Rosenberg & Sellier, Torino, 1991.

(6) Cfr. Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base, "Handicappati intellettivi assunti da cooperative sociali", in Prospettive assistenziali, n. 112; ottobre-dicembre 1995.

 

 

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