Prospettive assistenziali, n. 118, aprile-giugno 1997

 

 

UNA IMPORTANTE DELIBERA DEL COMUNE DI ROMA SUL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEGLI HANDICAPPATI

 

 

Il Comune di Roma ha deliberato un interes­sante provvedimento, che prevede - tra l'altro - il rispetto degli obblighi previsti dalla legge 482/ 1968 sul collocamento obbligatorio degli handi­cappati da parte delle aziende che partecipano a gare d'appalto e/o licitazioni private indette dal Comune stesso.

La delibera segna un passo significativo nel­I'ambito del rispetto delle norme in materia di collocamento, norme che devono essere rispet­tate in primo luogo - dagli enti pubblici.

Tuttavia, l'atto di cui sopra non è ancora suffi­ciente per assicurare che siano avviate al lavoro le persone disabili, compresi coloro che hanno una riduzione della capacità lavorativa, come è il caso degli handicappati intellettivi e degli handi­cappati fisici con limitata autonomia.

Infatti, tra le persone "protette" nell'ambito del­la legge 482 del 1968 troviamo ancora (purtrop­po!) gli orfani, i profughi, le vedove. Si tratta di la­voratori perfettamente idonei al lavoro, per i quali dovrebbero essere eventualmente previsti per­corsi o punteggi preferenziali, ma nell'ambito del collocamento ordinario.

Mentre si auspica una riforma della legge 482/ 1968, riteniamo che i Comuni, i loro Consorzi, le USL, le Province, le Regioni e gli altri enti pubblici dovrebbero assumere iniziative analoghe a quel­la del Comune di Roma prevedendo altresì l'as­segnazione degli appalti, a parítà delle altre con­dizioni, alle aziende che non solo hanno assolto agli obblighi previsti dalla legge 482/1968, ma hanno anche assunto lavoratori con handicap.

 

Delibera del Comune di Roma n. 160

II Comune di Roma in data 22 luglio 1996 ha approvato la seguente deliberazione, presentata dai Consiglieri Galeota, Laurelli, Foschi, Barto­lucci, Francese, Anderson, Borghesi, Ricciotti, Tosi, Lobefaro, Esposito, Agostini e Augello:

«Premesso che la legge 2 aprile 1968, n. 482 all'art. 1 disciplina l'assunzione obbligatoria presso le Aziende private e le Amministrazioni dello Stato "... ed Istituti soggetti a vigilanza go­vernativa degli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, de­gli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex-tubercolotici e dei profughi";

«Premesso che all'art. 11 della medesima leg­ge si disciplina l'aliquota di invalidi che le Azien­de private con più di 35 dipendenti sono obbli­gati ad assumere;

«Premesso che in base alla legge n. 142 dell'8 giugno 1990 art. 22, nonché in attuazione dello Statuto di questa Amministrazione, il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici e alla realizzazione delle proprie finalità sociali o in maniera diretta o tramite concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni a prevalente capi­tale pubblico locale;

«Premesso che questa Amministrazione co­munale è da sempre impegnata nella tutela dei diritti dei cittadini portatori di handicap ed, in particolare, favorisce l'integrazione lavorativa degli stessi nell'ambito della medesima Ammini­strazione e delle aziende concessionarie;

«Che la VIII Commissione consiliare perma­nente nella seduta del 6 marzo 1996 ha espres­so all'unanimità parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento;

«Che la VII Commissione consiliare perma­nente nella seduta del 12 marzo 1966 ha espresso all'unanimità parere favorevole all'ul­teriore corso del provvedimento;

 

il Consiglio comunale

 

«preso atto di quanto esposto in narrativa de­libera che tutte le concessionarie e le aziende pubbliche, private e a capitale misto, che intrat­tengono rapporti contrattuali con il Comune di Roma trasmettano con cadenza trimestrale elenco nominativo dei lavoratori appartenenti al­le categorie soggette a collocamento obbligato­rio distinte per le singole categorie di riservatari (art. 9 legge n. 482/68) con cura di indicare il to­tale di dipendenti appartenenti alle medesime.

«A partire dall'entrata in vigore della presente deliberazione il Comune di Roma si riserva di chiedere tra i documenti necessari alla parteci­pazione a gare di appalto e/o licitazioni private una dichiarazione del legale rappresentante con firma autenticata attestante, sotto la propria re­sponsabilità, di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge n. 482/68 e successive per la disciplina delle assunzioni obbligatorie.

«II Comune di Roma si impegna a prevedere nelle convenzioni la più ampia facoltà di control­lo sul rispetto delle disposizioni in materia di collocamento obbligatorio attraverso propri fun­zionari ed in collaborazione con gli uffici dell'Ispettorato provinciale del lavoro.

«L'accertata inadempienza del rispetto di tali norme, previa diffida dell'Amministrazione co­munale rimasta senza esito, provocherà la riso­luzione di diritto del contratto o del rapporto convenzionale intercorso, con l'obbligo di conti­nuare l'esecuzione dell'opera o del servizio fino a che l'Amministrazione comunale non abbia provveduto alle necessarie sostituzioni.

 

Il Consiglio comunale

 

«preso atto di quanto esposto in narrativa de­libera quanto segue:

«1) a partire dall'entrata in vigore della pre­sente deliberazione il Comune di Roma farà ri­chiesta tra i documenti necessari alla partecipa­zione a gare d'appalto e/o licitazioni private di una dichiarazione del legale rappresentante con firma autenticata attestante, sotto la propria re­sponsabilità, di essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 482/68 e successive per la disciplina delle assunzioni obbligatorie.

«2) L'accertata inadempienza del rispetto di tali norme, previa diffida dell'Amministrazione comunale rimasta senza esito, provocherà la ri­soluzione di diritto del contratto o del rapporto convenzionale intercorso.

«3) In ottemperanza di quanto su esposto in ogni convenzione o contratto stipulato tra l'Am­ministrazione comunale e terzi dovrà essere prevista la clausola che faccia obbligo ai terzi di rispettare gli obblighi previsti dalla legge 482 e successive modificazioni».

 

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