Prospettive assistenziali, n. 118, aprile-giugno 1997

 

PER ASSISTERE I BENESTANTI I SOLDI CI SONO

 

 

Nello scorso numero di Prospettive assisten­ziali abbiamo risollevato il problema dei finanziamenti assai rilevanti che lo Stato versa ai bene­stanti a titolo assistenziali.

Nell'editoriale avevamo affermato che «sia allo scopo di destinare le risorse disponibili solo alle persone e ai nuclei familiari veramente in difficoltà, sia per incontrovertibili motivazioni di equità, dovrebbero al più presto essere eliminati gli attuali privilegi clientelari concernenti l'erogazione di emolumenti economici a carattere continuativo (pensioni e assegni sociali, integrazioni al mi­nimo delle pensioni, ecc.) o di natura transitoria (ad esempio sussidi di Enti locali) a coloro che dispongano di patrimoni immobiliari o mobiliari».

Nello stesso numero avevamo chiesto al Pre­sidente ed ai componenti della Commissione nazionale di indagine sulla povertà e l'emargina­zione per quali motivi non è mai stato preso in considerazione «il possesso di beni immobiliari (terreni, alloggi, negozi, ecc.) e di beni mobili (titoli di Stato, ecc.)» per individuare l'insieme delle persone e dei nuclei familiari del nostro Paese che dispongono di risorse economiche suffi­cienti per vivere.

Nello stesso numero (cfr. la rubrica "Interro­gativi") avevamo anche chiesto ai suddetti esperti (e confidiamo tuttora in una risposta) se erano in grado di stimare il numero dei falsi poveri (e cioè delle persone con bassi redditi dichiarati, ma in possesso dì beni mobili e/o immobili) che ricevono dallo Stato e/o dagli Enti locali sussidi a carattere continuativo o saltuario.

 

Alcuni esempi di sussidi statali a favore di benestanti

a) Trattamento minimo di pensione

L'importo minimo di L. 685.400 mensili per 13 mensilità (8.910.2000 annue) è corrisposto agli ex lavoratori dipendenti, ai commercianti, agli artigiani, ecc., a condizione che:

- il reddito personale sia inferiore a due volte il trattamento annuo e cioè a L. 17.820.400;

- il reddito personale cumulato con quello del coniuge (per le pensioni con decorrenza suc­cessiva all'anno 1994) sia inferiore a quattro volte il trattamento minimo e cioè a L. 35.640.800;

- per le pensioni con decorrenza nell'anno 1994, il limite di reddito cumulato con coniuge sia inferiore a cinque volte il trattamento minimo e cioè a L. 44.551.000.

Inoltre, per le pensioni con decorrenza suc­cessiva al 1994 dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione, le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché l'im­porto della pensione a calcolo da integrare al minimo.

b) Limiti di reddito annuo per I'integrazione al mi­nimo dell'assegno di invalidità

L'importo dell'assegno di invalidità è di L. 390.600 al mese per 13 mensilità e cioè L. 5.077.800 all'anno:

- per il pensionato solo, il limite di reddito an­nuo è di L. 10.155.600, e cioè il doppio della pensione sociale;

- per il pensionato coniugato, il limite è di L. 15.233.400, e cioè il triplo della pensione socia­le.

c) Limiti di reddito annuo per la pensione sociale

L'importo della pensione sociale è di L. 390.600 mensili per 13 mensilità e cioè di L. 5.077.800 all'anno.

I limiti di reddito annuo sono: - reddito personale L. 5.077.800; - reddito coniugale L. 21.110.900.

Non fanno parte del reddito calcolato: la stes­sa pensione sociale, l'assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra '15-'18, l'assegno per il nucleo familiare, il reddito della casa di abitazio­ne.

d) Limiti di reddito per l'assegno sociale

L'importo è di L. 498.250 al mese per 13 mesi e cioè L. 6.477.250 all'anno.

Limiti di reddito:

- pensionato solo L. 6.477.250

- pensionato coniugato L. 12.944.500 (il doppio del valore annuo dell'assegno sociale).

Non concorrono alla formazione del reddito: l'assegno sociale, il trattamento di fine rapporto e le sue anticipazioni, il reddito della casa di abi­tazione, la pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo nella misura di 113 e co­munque non oltre 1/3 dell'importo dell'assegno.

 

Un esempio significativo

Un ex lavoratore ha acquisito nel 1995 il dirit­to alla pensione di L. 250.000 mensili, avendo svolto per un lungo periodo una attività imprenditoriale in proprio. È proprietario dell'alloggio in cui abita, il cui valore è stimato in 300 milioni. Poiché i redditi suoi e della moglie (esclusi quelli dell'abitazione) ammontano a L. 33 milioni annui, lo Stato lo considera una persona da assistere e gli versa la pensione minima. II sussidio è dunque di L. 435.400 (685.400 - 250.000) per 13 mesi e cioè L. 5.660.200.

Da notare che il suddetto contributo annuo statale di L. 5.660.200 è superiore all'importo (L. 5.077.800) della pensione sociale agli ultrases­santacinquenni e dell'assegno di invalidità corri­sposto a coloro che sono totalmente privi di reddito e pertanto costretti a vivere con 390.600 lire al mese!

Le somme erogate nel 1995 dallo Stato sono state (1):

- per l'integrazione al minimo delle pensioni                                                                  29.163 miliardi

- per le pensioni sociali                                                                                                 3.482 miliardi

- per le pensioni agli invalidi civili

(escluse le indennità di accompagnamento) (2)                                                               6774 miliardi

- pensioni ai ciechi e ai sordomuti                                                                                 1.724 miliardi

Totale                                                                                                                       38.113 miliardi

Se ai falsi poveri non venissero più erogati dallo Stato i sussidi assistenziali, dall'enorme esborso di cui sopra (ricordiamo si tratta di 34 mila miliardi per il solo 1995), molto probabilmente ai veri poveri potrebbero essere versati contributi di importo sufficiente per vivere.

 

 

 

(1) I dati sono stati tratti da "La spesa per l'assistenza - Documento di base n. 3 della Commissione Onofri per l'analisi delle compatibilità macroeconomiche della spesa sociale", redatto da F. Bimbi, P. Bosi, F. Ferrera e C. Sara­ceno.

(2) A titolo di indennità di accompagnamento, nel 1995 sono stati versati 7.737 miliardi. AI riguardo riconfermia­mo che, a nostro avviso, la suddetta indennità deve essere erogata indipendentemente dai redditi e dai beni possedu­ti, in quanto è diretta a compensare (in parte) le maggiori spese sostenute dalle persone che, a causa del grave han­dicap che le ha colpite, necessitano dell'aiuto dì terzi per compiere atti fondamentali della vita quotidiana.