Prospettive assistenziali, n. 118, aprile-giugno 1997

 

 

DISEGNO DI LEGGE N. 3238 SULL'INFANZIA E L'ADOLESCENZA PRESENTATO DAL GOVERNO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

 

Riproduciamo l'articolato del disegno di legge n. 3238 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" presentato in data 19 febbraio 1997 alla Camera dei deputati dal Presidente del Consiglio dei Mi­nistri, Romano Prodi, e dal Ministro per la solida­rietà sociale, Livia Turco.

 

Art. 1 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. È istituito, presso la Presidenza del Consi­glio dei ministri, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adole­scenza, in attuazione dei principi della Conven­zione internazionale sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e degli articoli 1 e 5 della legge 5 feb­braio 1992, n. 104, recante norme per l'assi­stenza, l'integrazione sociale e i diritti delle per­sone handicappate.

2. Una quota pari ai 70 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è ripartita tra le re­gioni e le province autonome di Trento e di Bol­zano. Una quota pari al 30 per cento delle risor­se del Fondo di cui al comma 1 è riservata al fi­nanziamento di interventi da realizzarsi nelle cit­tà di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Reggio Ca­labria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizio­ne delle suddette quote avviene, per il 50 per cento sulla base dell'ultima rilevazione della po­polazione minorile rilevata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secon­do i seguenti criteri:

a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia della Presidenza del Consi­glio dei ministri;

b) numero di minori presenti in istituti educati­vo-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;

c) percentuale di evasione dell'obbligo scola­stico come accertata dal Ministero della pubbli­ca istruzione;

d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così co­me stimata dall'ISTAT;

e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Mi­nistero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emana­to di concerto con i Ministri dell'interno, del te­soro, di grazia e giustizia e con il Ministro dele­gato per le pari opportunità, sentita la Conferen­za permanente per, i rapporti tra lo Stato, le re­gioni e le province autonome di Trento e di Bol­zano, provvede a determinare le modalità di ri­partizione e di erogazione delle risorse del Fon­do di cui al comma 1.

4. È autorizzata la spesa di lire 127 miliardi per l'anno 1997 e di lire 322 miliardi a decorrere dal 1998 per il finanziamento del Fondo di cui al comma 1.

 

Art. 2 (Ambiti territoriali d'intervento)

1. Le regioni nell'ambito della programmazio­ne regionale definiscono, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento e procedono annualmen­te al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia degli inter­venti e la partecipazione di tutti i soggetti coin­volti. Ai fini della presente legge, possono esse­re individuati ambiti di intervento coincidenti con il territorio di comuni, di comuni associati ai sen­si degli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di comunità montane e di province.

2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territo­riali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell'arti­colo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, nonché con l'azione integrata e coordinata delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, approvano ogni anno piani an­nuali territoriali d'intervento, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finan­ziaria. I piani d'intervento sono trasmessi alle re­gioni, che provvedono all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanzia­mento a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, nei limiti delle disponibilità asse­gnate ad ogni singola regione, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5 per cento delle ri­sorse loro trasferite per la realizzazione di pro­grammi interregionali di scambio e di formazio­ne in materia di servizi per l'infanzia e l'adole­scenza.

3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani annuali di interven­to ad integrazione delle quote di competenza re­gionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonché per il finanziamento di interventi non cofinanziati dallo stesso Fondo nazionale.

 

Art. 3 (Azioni ammesse al finanziamento)

1. Sono ammesse al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 le seguenti azioni:

a) servizi di sostegno della relazione genitore­figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei mi­nori in istituti educativo-assistenziali;

b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;

c) servizi ricreativi ed educativi per il tempo li­bero;

d) azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali e per il miglioramen­to della fruizione dell'ambiente urbano da parte dei minori.

 

Art 4 (Servizi di sostegno della relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono finalizzati al contrasto della po­vertà, alla prevenzione del disagio e al supera­mento del ricovero dei minori negli istituti edu­cativo-assistenziali, anche in relazione alla con­dizione dei minori stranieri. Tali interventi sono realizzati mediante progetti personalizzati inte­grati con le azioni previste nei piani socio-sani­tari regionali, ed in particolare attraverso:

a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di famiglie in particolare stato di bisogno, finalizza­to al soddisfacimento delle esigenze dei figli mi­nori a carico;

b) l'attività di informazione e sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando la comprensione dei diritti e l'accesso ai servizi di­sciplinati dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, re­cante istituzione dei consultori familiari, e suc­cessive modificazioni;

c) le azioni di sostegno alla famiglia ed al mi­nore al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;

d) gli affidamenti familiari sia diurni che resi­denziali;

e) l'accoglienza e il trattamento di minori, an­che sieropositivi, handicappati psichici e affetti da gravi patologie, in comunità di accoglienza temporanea;

f) l'attivazione di residenze per donne agli ar­resti domiciliari con figli minori;

g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà anche con figli minori, nonché la promozione di accoglienze per nuclei madre­figli minori da parte di famiglie;

h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso sessuale, maltrattamento e violenza;

i) i servizi di consulenza per famiglie e minori orientati al superamento delle difficoltà relazio­nali;

I) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.

 

Art. 5 (Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Le azioni di cui all'articolo 3, comma 1, let­tera b), devono essere orientate all'offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia e per i genitori, non sostitutivi degli asili nido tradi­zionali, anche autorganizzati dalle famiglie, e si configurano come:

a) servizi con caratteristiche educative, ludi­che, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, accompagnati da ge­nitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della cura dei minori, organizzati se­condo criteri di flessibilità;

b) servizi con caratteristiche educative e ludi­che finalizzati all'assistenza a bambini di età compresa tra i diciotto mesi ed i tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.

 

Art. 6 (Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero)

1. Le azioni di cui all'articolo 3, comma 1, let­tera c), realizzate mediante operatori educativi con specifica competenza professionale, sono rivolte al sostegno ed allo sviluppo di servizi, an­che nei periodi di sospensione delle attività di­dattiche, con le seguenti finalità:

a) promuovere e valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e ge­stionale in esperienze aggregative;

b) promuovere occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile.

2. Le azioni di cui al comma 1 possono essere realizzate anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.

 

Art. 7 (Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Ai fini della presente legge, per «azioni posi­tive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza» si intendono quelle azioni orientate a migliorare il benessere e la qualità della vita dei minori, a promuoverne l'autonomia e la creatività, nonché a valorizzare, nel rispetto di ogni diversità, le caratteristiche di genere, culturali ed etniche. In particolare, le azioni posi­tive devono prevedere:

a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani, rimuovono ostacoli nella mo­bilità, ampliano la fruizione dei beni e servizi am­bientali, culturali, sociali e sportivi;

b) misure orientate alla promozione della co­noscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adole­scenza presso tutta la cittadinanza ed in parti­colare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità;

c) misure volte a promuovere la partecipazio­ne dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale.

 

Art. 8 (Servizio di consulenza e informazione per l'infanzia)

1. II Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Centro nazionale per la tutela dell'infanzia ed, in caso di rilevata necessità, enti ed istituzioni all'uopo convenzionati, attiva un servizio di con­sulenza e informazione per l'infanzia. II servizio, previa richiesta, assiste gli enti locali e territoria­li, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento. Provvede, altresì, alla creazione dì una banca dati dei servizi ai mi­nori, allo scopo di fav9rire la diffusione delle co­noscenze e la realizzazione dei migliori pro­grammi nelle aree di cui all'obiettivo 1 come de­finite dalla Commissione delle Comunità euro­pee.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, defini­sce le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio di cui al comma 1.

3. Per il funzionamento del servizio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

 

Art. 9 (Valutazione dell'efficacia della spesa)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni, sulla base di una dettagliata relazione, comuni­cano al Ministro per la solidarietà sociale lo sta­to di attuazione degli interventi di cui alla pre­sente legge e la loro efficacia, gli obiettivi con­seguiti nonché le misure urgenti da attuare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel ter­ritorio regionale. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all'articolo 1 ed all'individuazione dei sog­getti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, senti­ta la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Tren­to e di Bolzano, provvede alla riprogrammazione delle risorse assegnate ed alla conseguente ri­destinazione delle stesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell'interno, con pro­prio decreto, emanato di concerto con il Mini­stro per la solidarietà sociale, provvede a defini­re le funzioni delle prefetture competenti per ter­ritorio per il sostegno e l'assistenza ai comuni ri­compresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all'articolo 2.

 

Art. 10 (Conferenza nazionale per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e statistiche ufficiali sull'infanzia)

1. II Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente la Conferenza nazionale per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, organiz­zata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale per la tutela dell'infanzia e della Con­ferenza dei presidenti delle regioni e delle pro­vince autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, an­che attraverso i soggetti che operano all'interno del sistema statistico nazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodi­cità adeguata sulla qualità della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.

 

Art. 11 (Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216)

1. II Fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificata e integrata dal decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, recante primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose, è rifinanziato, relativamente al triennio 1997-1999, nella misura di lire 40 mi­liardi per ciascun anno. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 della legge 19 luglio 1991, n. 216, è assegnata, al Ministero di grazia e giustizia, una somma pari a lire 10 miliardi per ogni esercizio finanziario in detrazione al pre­detto rifinanziamento. AI relativo onere si prov­vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previ­sione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine utilizzando l'accantona­mento relativo al Ministero dell'interno.

2. I prefetti trasmettono i rendiconti delle som­me accreditate per i finanziamenti di cui all'arti­colo 3, comma 2, della legge 19 luglio 1991, n. 216, agli uffici regionali di riscontro amministra­tivo del Ministero dell'interno.

 

Art. 12 (Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione degli arti­coli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 130 miliardi per l'anno 1997 e a lire 325 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan­ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previ­sione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. II Ministro del tesoro è autorizzato ad ap­portare, con propri decreti, le occorrenti varia­zioni di bilancio.

 

 

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