Prospettive assistenziali, n. 117, gennaio-marzo 1997

 

 

APPROVATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA LA CONVENZIONE SULLA BIOETICA

 

 

Nell'ambito del "Progetto per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere uma­no in merito alle applicazioni della biologia e del­la medicina; il Consiglio d'Europa ha approvato il 20 settembre 1996 la Convenzione sulla bioeti­ca che riportiamo.

 

 

TESTO DELLA CONVENZIONE SULLA BIOETICA (*)

 

Premessa

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, gli al­tri Stati e la Comunità europea firmatari della presente Convenzione,

considerando la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea ge­nerale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

considerando la Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

considerando la Carta sociale europea del 18 ottobre 1961;

considerando il Patto internazionale sui diritti civili e politici e il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicem­bre 1966;

considerando la Convenzione per la protezio­ne dell'individuo in riferimento al trattamento in­formatico dei dati a carattere personale del 28 gennaio 1981;

considerando parimenti la convenzione relati­va ai diritti del bambino del 20 novembre 1989; considerando che scopo del Consiglio d'Eu­ropa è realizzare una più stretta unione fra i suoi membri, e che uno dei mezzi per raggiungere questo scopo è la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;

coscienti dei rapidi sviluppi della biologia e della medicina;

convinti della necessità di rispettare l'essere umano sia come individuo sia nella sua apparte­nenza alla specie umana e riconoscendo l'im­portanza di assicurarne la dignità;

coscienti degli atti che potrebbero mettere in pericolo la dignità umana per mezzo di un uso improprio della biologia e della medicina;

affermando che i progressi della biologia e della medicina devono essere utilizzati per il be­neficio delle generazioni presenti e future; sottolineando la necessità di una cooperazio­ne internazionale affinché l'umanità tutta intera benefici dell'apporto della biologia e della medi­cina;

riconoscendo l'importanza di promuovere un dibattito pubblico sulle questioni poste dall'ap­plicazione della biologia e della medicina e sulle risposte da dare;           

desiderosi di ricordare a ciascun membro del corpo sociale i suoi diritti e le sue responsabili­tà;

prendendo in considerazione i lavori dell'As­semblea parlamentare in questo campo, com­presa la Raccomandazione 1160 (1991) sull'ela­borazione di una Convenzione di bioetica;

risoluti a prendere, nel campo delle applica­zioni della biologia e della medicina, le misure adatte a garantire la dignità dell'essere umano e i diritti e libertà fondamentali della persona; hanno convenuto quanto segue:

 

1. Disposizioni generali

 

Art 1 (Oggetto e finalità)

Le parti della presente Convenzione proteg­gono l'essere umano nella sua dignità e identità e garantiscono a ogni persona, senza discrimi­nazione, il rispetto della sua integrità e degli altri suoi diritti e libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina.

Art 2 (Primato dell'essere umano)

L'interesse e il bene dell'essere umano devo­no prevalere sul solo interesse della società e della scienza.

 

Art 3 (Accesso equo alle cure sanitarie)

Tenuto conto delle necessità di salute e delle risorse disponibili, le parti prendono le misure adatte al fine di assicurare, nella propria sfera di giurisprudenza, un accesso equo a cure sanita­rie adeguate.

 

Art 6 (Obblighi professionali e regole di condotta)

Ogni intervento nel campo della sanità, com­presa la ricerca, deve essere effettuato nel ri­spetto delle norme e degli obblighi professionali, come pure delle regole di condotta applicabili nello specifico.

 

2. Consenso

 

Art. 5 (Regola generale)

Un intervento nel campo della sanità non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato il suo libero e informato consenso.

Tale persona riceve preventivamente un'infor­mazione adeguata in merito allo scopo e alla na­tura dell'intervento come pure alle sue conse­guenze e ai suoi rischi.

La persona interessata può in ogni momento liberamente ritirare il suo consenso.

 

Art. 6 (Protezione delle persone che non hanno capacità di prestare consenso)

1. Sotto riserva degli articoli 17 e 20, un inter­vento non può essere effettuato su una persona che non abbia la capacità di prestare consenso, se non per suo diretto beneficio.

2. Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di prestare consenso a un inter­vento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di una autorità o di una persona o soggetto designato dalla legge.

L'opinione del minore è presa in considera­zione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo grado di ma­turità.

3. Quando, secondo la legge, un adulto non ha, in ragione di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, la capacità di prestare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione dei suo rappresentante, di una autorità o di una persona o soggetto designato dalla legge.

La persona interessata deve, nella misura del possibile, essere associata alla procedura di autorizzazione.

4. II rappresentante, l'autorità, la persona o il soggetto menzionati nei paragrafi 2 e 3 ricevo­no, nelle stesse condizioni, la medesima infor­mazione di cui all'articolo 5.

5. L'autorizzazione di cui ai paragrafi 2 e 3 può, in ogni momento, essere ritirata nell'inte­resse della persona implicata.

 

Art 7 (Protezione delle persone affette da turbe mentali)

La persona che soffre di una turba mentale grave non può essere sottoposta, senza suo personale consenso, a un intervento avente per oggetto il trattamento di tale turba se non quan­do la mancanza di un tale trattamento rischi di essere gravemente pregiudizievole per la sua salute e sotto riserva delle condizioni di prote­zione previste dalla legge, ivi comprese le pro­cedure di sorveglianza e di controllo come pure azioni di ricorso.

 

Art. 8 (Situazioni di urgenza)

Quando, a causa di una situazione di urgenza, non può essere ottenuto il consenso appropria­to, si potrà procedere immediatamente a ogni intervento indispensabile dal punto di vista me­dico per il beneficio della salute della persona interessata.

 

Art. 9 (Desideri precedentemente espressi)

Saranno presi in considerazione i desideri espressi in precedenza in merito a un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà.

 

3. Vita privata e diritto all'informazione

 

Art. 10 (Vita privata e diritto all'informazione)

1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata nel trattamento di informazioni relati­ve alla sua salute.

2. Ogni persona ha diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla sua salute. Tuttavia, deve essere rispettata la volontà di una persona di non essere informata.

3. A titolo eccezionale, la legge può prevede­re, nell'interesse del paziente, delle restrizioni all'esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.

 

4. Genoma umano

 

Art. 11 (Non discriminazione)

È vietata ogni forma di discriminazione verso una persona a causa del suo patrimonio geneti­co.

 

Art. 12 (Test genetici predittivi)

Non si potrà procedere a test predittivi di malat­tie genetiche o che permettano sia di identificare il soggetto come portatore di un gene responsa­bile di una malattia sia di scoprire una predisposi­zione o una suscettibilità genetica a una malattia se non a fini medici o di ricerca medica, e sotto ri­serva di un consiglio genetico appropriato.

 

Art 13 (Interventi sul genoma umano)

Un intervento avente per oggetto la modifica del genoma umano non può essere intrapreso se non per ragioni preventive, diagnostiche o te­rapeutiche e soltanto se esso non ha lo scopo di introdurre una modifica nel genoma della di­scendenza.

 

Art. 14 (Non selezione del sesso)

Non è permesso l'utilizzo delle tecniche di as­sistenza medica alla procreazione per scegliere il sesso del nascituro, salvo che al fine di evitare un malattia ereditaria grave legata al sesso.

 

5. Ricerca scientifica

 

Art. 15 (Regola generale)

La ricerca scientifica nel campo della biologia e della medicina si esercita liberamente sotto ri­serva delle disposizioni della presente Conven­zione e delle altre disposizioni giuridiche che assicurano la protezione dell'essere umano.

 

Art. 16 (Protezione delle persone che si prestano a una ricerca)

Nessuna ricerca può essere intrapresa su una persona a meno che non si abbia la conco­mitanza delle seguenti condizioni:

I) non esiste metodo alternativo alla ricerca su esseri umani, di efficacia comparabile;

II) i rischi in cui può incorrere la persona non sono sproporzionati in rapporto ai benefici po­tenziali della ricerca;

III) il progetto di ricerca è stato approvato dall'istanza/soggetto competente dopo essere stato oggetto di un esame indipendente sul pia­no della sua pertinenza scientifica, compresa l'importanza dell'obiettivo della ricerca, e sul piano etico;

IV) la persona che si presta a una ricerca è in­formata dei suoi diritti e delle sue garanzie pre­viste dalla legge per la sua protezione;

V) il consenso di cui all'articolo 5 è stato dato espressamente, specificamente ed è rilasciato per iscritto. Tale consenso può essere libera­mente ritirato in ogni momento.

 

Art. 17 (Protezione delle persone che non hanno la capacità di prestare consenso a una ricerca)

1. Una ricerca non può essere intrapresa su una persona che non abbia, conformemente all'articolo 5, la capacità di consentirvi se non si abbia la concomitanza delle seguenti condizio­ni:

I) le condizioni enunciate nell'articolo 16, punti da I) a IV) sono soddisfatte;

II) i risultati attesi dalla ricerca comportano un beneficio diretto per la sua salute;

III) la ricerca non si può effettuare con un'effi­cacia comparabile su soggetti capaci di pre­starvi consenso;

IV) l'autorizzazione prevista nell'articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto, e

V) la persona non vi oppone rifiuto.

2. A titolo eccezionale e nelle condizioni di protezione previste dalla legge, una ricerca i cui risultati attesi non comportano beneficio diretto per la salute della persona può essere autoriz­zata se si verifica la concomitanza delle condi­zioni enunciate ai punti I, III, IV e V del paragrafo 1 di cui sopra come pure delle seguenti condi­zioni supplementari:

I) la ricerca ha per oggetto di contribuire, con un miglioramento significativo della conoscenza scientifica dello stato della persona, della sua malattia o della sua turba, a ottenere, alla con­clusione, risultati che permettano un beneficio per la persona interessata o per altre persone nella stessa categoria d'età o sofferenti della stessa malattia o turba o presentanti le stesse caratteristiche;

II) per la persona la ricerca non presenta che un rischio minimale e una costrizione minimale.

 

Art. 18 (Ricerca sugli embrioni in vitro)

1. Quando la ricerca sugli embrioni in vitro è ammessa dalla legge, questa assicura una pro­tezione adeguata dell'embrione.

2. È vietata la costituzione di embrioni umani ai fini della ricerca.

 

6. Prelievo di organi e di tessuti da donatori viventi a fini di trapianto

 

Art. 19 (Regola generale)

1. II prelievo di organi o tessuti a fini di tra­pianto non può essere effettuato su un donatore vivente se non nell'interesse terapeutico del ri­cevente e allorché non si disponga di organo o di tessuto adatto di persona deceduta né di me­todo terapeutico alternativo di efficacia compa­rabile.

2. II consenso di cui all'articolo 5 deve essere stato dato espressamente e specificamente, sia per iscritto sia dinanzi a una istanza ufficiale.

 

Art. 20 (Protezione delle persone incapaci di prestare consenso al prelievo d'organo)

1. Nessun prelievo di organo o di tessuto può essere effettuato su una persona che non abbia la capacità di prestare il proprio consenso con­formemente all'articolo 5.

2. A titolo eccezionale e nelle condizioni dì pro­tezione previste dalla legge, il prelievo di tessuti rigenerabili su una persona che non abbia la ca­pacità di prestare il proprio consenso può essere autorizzata in presenza delle seguenti condizioni:

I) non si dispone di un donatore compatibile in possesso della capacità di prestare consenso; II) il ricevente è un fratello o una sorella del donatore;

III) il dono deve essere di natura tale da pre­servare la vita del ricevente;

IV) l'autorizzazione prevista ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 6 è stata data specificamente e per iscritto come previsto dalla legge;

V) il donatore potenziale non vi oppone rifiuto.

 

7. Interdizione del profitto e utilizzazione di una parte del corpo umano

 

Art 21 (Interdizione del profitto)

II corpo umano e le sue parti non devono es­sere, come tali, fonte di profitto.

 

Art 22 (Utilizzo di una parte del corpo umano prelevato)

Quando una parte del corpo umano è stata prelevata nel corso di un intervento, essa non può essere conservata e utilizzata per altro sco­po se non quello per il quale essa è stata prele­vata e in conformità alle procedure di informa­zione e di consenso appropriate.

 

8. Attentato alle disposizioni della Convenzione

 

Art 23 (Attentato ai diritti o principi)

Le parti assicurano una protezione giuridica adeguata al fine di impedire o far cessare in breve tempo un attentato illecito ai diritti e prin­cipi riconosciuti nella presente Convenzione.

 

Art 24 (Riparazione di un danno ingiustificato)

La persona che abbia subito un danno ingiu­stificato risultante da un intervento ha diritto a una riparazione equa secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge.

 

Art 25 (Sanzioni)

Le parti prevedono sanzioni appropriate in caso di mancanza alle disposizioni della pre­sente Convenzione.

 

9. Relazione della presente Convenzione con altre disposizioni

 

Art. 26 (Restrizioni all'esercizio dei diritti)

1. L'esercizio dei diritti e le disposizioni di pro­tezione contenute nella presente Convenzione non possono essere oggetto di altre restrizioni se non di quelle che, previste dalla legge, costi­tuiscono misure necessarie, in una società de­mocratica, alla sicurezza pubblica, alla preven­zione degli illeciti penali, alla protezione della salute pubblica o alla protezione di diritti e liber­tà altrui.

2. Le restrizioni di cui al punto precedente non possono essere applicate agli artt. 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21.

 

Art 27 (Protezione più estesa)

Nessuna delle disposizioni della presente Con­venzione sarà interpretata come limitante o por­tante attentato alla facoltà per ciascuna parte di concordare una protezione più estesa di quella prevista dalla presente Convenzione in merito al­le applicazioni della biologia e della medicina.

 

10. Dibattito pubblico

 

Art. 28 (Dibattito pubblico)

Le parti della presente Convenzione vigilano affinché le questioni fondamentali poste dagli sviluppi della biologia e della medicina siano og­getto di un adeguato dibattito pubblico alla luce, in particolare, delle implicazioni mediche, socia­li, economiche, etiche e giuridiche pertinenti, e che le loro possibili applicazioni siano oggetto di appropriate consultazioni.

 

11. Interpretazione e seguito della Convenzione

 

Art. 29 (Interpretazione della Convenzione)

La Corte europea dei diritti dell'uomo può for­nire, al di fuori di ogni disputa concreta in svol­gimento davanti ad una giurisdizione, pareri consultivi sulle questioni giuridiche riguardanti l'interpretazione della presente Convenzione su istanza:

- del governo di una parte, dopo averne infor­mato le altre parti,

- del Comitato istituito dall'articolo 32, nella sua composizione ristretta ai rappresentanti delle parti della presente Convenzione, per de­cisione presa con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

 

Art. 30 (Rapporti sull'applicazione della Convenzione)

Ogni parte fornirà, su domanda del segretario generale del Consiglio d'Europa, le spiegazioni richieste in merito alle modalità secondo cui il suo diritto interno assicura l'applicazione effetti­va di tutte le disposizioni di questa Convenzione.

 

12. Protocolli

 

Art 31 (Protocolli)

Possono essere elaborati, conformemente al­le disposizioni dell'articolo 32, dei protocolli al fine di sviluppare, nei campi specifici, i principi contenuti nella presente Convenzione.

I protocolli sono aperti alla firma dei firma­tari della Convenzione. Saranno sottoposti a ra­tifica, accettazione o approvazione. Un firmata­rio non può ratificare, accettare o approvare i protocolli senza avere in precedenza o allo stes­so tempo ratificato, accettato o approvato la Convenzione.

 

13. Emendamenti alta Convenzione

 

Art 32 (Emendamenti alla Convenzione)

1. I compiti affidati al "Comitato" nel presente articolo e nell'articolo 29 sono svolti dal Comita­to direttivo per la bioetica (CDBI), o da ogni altro comitato designato a questo fine dal Comitato dei ministri.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni specifi­che di cui all'art. 29, ogni Stato membro del Consiglio d'Europa come pure ogni parte della presente Convenzione che non è membro del Consiglio d'Europa non può farsi rappresentare in seno al Comitato, quando questa svolge i compiti affidati dalla presente Convenzione, evi dispone di un voto.

3. Ogni Stato di cui all'art. 33 o invitato ad aderire alla Convenzione conformemente alle disposizioni dell'art. 34, che non è parte della presente Convenzione, può designare un osser­vatore in seno al Comitato. Nel caso in cui la Co­munità europea non sia parte, essa può desi­gnare un osservatore in seno al Comitato.

4. AI fine di tener conto delle evoluzioni scien­tifiche, la presente Convenzione sarà oggetto di un esame in seno al Comitato entro un periodo massimo di cinque anni dalla sua entrata in vi­gore, e in seguito a intervalli che il Comitato po­trà determinare.

5. Ogni proposta d'emendamento alla presen­te Convenzione come pure ogni proposta di protocollo o d'emendamento a un protocollo, presentata da una parte, dal Comitato o dal Co­mitato dei ministri, è comunicato al segretario generale del Consiglio d'Europa e trasmessa a sua cura agli Stati membri del Consiglio d'Euro­pa, alla Comunità europea, a ogni firmatario, a ogni parte, a ogni Stato invitato a firmare la pre­sente Convenzione conformemente alle disposi­zioni dell'art. 33 e a ogni Stato invitato ad aderir­vi conformemente alle disposizioni dell'art. 34.

6. II Comitato esamina la proposta al più pre­sto due mesi dopo che essa è stata trasmessa dal segretario generale conformemente al para­grafo 5. II Comitato sottopone il testo adottato con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi all'approvazione del Comitato dei mini­stri. Dopo la sua approvazione, tale testo è co­municato alle parti in vista della sua ratifica, ac­cettazione o approvazione.

7. Ogni emendamento entrerà in vigore, per quanto riguarda le parti che l'hanno accettato, il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dalla data alla quale cin­que parti, compreso almeno quattro Stati mem­bri del Consiglio d'Europa, avranno informato il segretario generale di averlo accettato.

Per ogni altra parte che l'avrà in seguito ac­cettato, l'emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di un mese dalla data alla quale detta parte avrà informato il segretario generale della sua accettazione.

 

 

(*) II testo è stato tratto da "II Regno-documenti", n. 1, 1997.

 

 

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