Prospettive assistenziali, n. 116, ottobre-dicembre 1996

 

 

CONVENZIONE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA DI TORINO PER LA GESTIONE UNITARIA DI SERVIZI ASSISTENZIALI

 

 

Le norme vigenti in materia di assistenza all'in­fanzia sollevano gravissimi problemi essendo in molti casi difficile e spesso impossibile sapere se gli interventi devono essere forniti dai Comuni o dalle Province. Infatti le competenze assistenziali delle Province concernono:

- i minori riconosciuti dalla sola madre, a con­dizione che la prima richiesta di assistenza sia stata presentata prima del compimento dei 60 an­no di vita del bambino. Nel caso di riconoscimen­to da parte del padre, la competenza passa al Comune. Invece nel caso di disconoscimento materno o paterno, le funzioni sono trasferite dai Comuni alle Province;

- i bambini esposti e cioè quelli di cui non si conoscono i genitori. La competenza resta alla Provincia solo fino al momento in cui vengono rintracciati i congiunti. Poi, la responsabilità degli interventi può restare alla Provincia o essere as­sunta dai Comuni;

- i minori figli di ignoti.

Per quanto riguarda le competenze ex ONMI nei confronti dei minori legittimi e di quelli rico­nosciuti anche o solo dal padre, continua a sussi­stere l'irrisolto e irrisolvibile conflitto di compe­tenza fra Comuni e Provincia, conflitto che per­mane dal 1925 (anno di entrata in vigore della legge istitutiva dell'ONMI).

Un altro scontro di competenze è sorto con l'entrata in vigore del DPR 61611977 il quale sta­bilisce all'art. 23 che, fra le funzioni assegnate ai Comuni, sono comprese quelle relative «agli in­terventi in favore di minorenni soggetti a provve­dimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'am­bito della competenza amministrativa e civile».

Al riguardo vi sono interpretazioni diverse circa la competenza nei confronti dei minori assistiti dalle Province nei casi in cui intervenga l'autorità giudiziaria minorile: secondo alcuni l'obbligo di provvedere continua ad essere delle Province, secondo altri sono state trasferite ai Comuni.

Per evitare conflitti di competenza - le cui con­seguenze sono sempre deleterie per gli utenti - il Comune e la Provincia di Torino hanno sotto­scritto la convenzione che riportiamo integral­mente. È molto importante che l'accordo riguardi anche l'assistenza alle gestanti e madri. È, inve­ce, negativo che la Provincia di Torino continui a _ gestire le comunità alloggio per minori, poiché si crea in tal modo una frattura fra gli interventi di ricovero e quelli alternativi.

Inoltre, per gli stessi motivi, non è condivisibile il fatto che la Provincia continui a gestire le attivi­tà assistenziali concernenti i ciechi ed i sordomu­ti "poveri rieducabili" (1).

È auspicabile che l'accordo venga esteso a tut­ti gli enti locali, nell'attesa che una legge assegni ai Comuni singoli o associati le funzioni assisten­ziali attualmente svolte dalle Province.

L'On. Livia Turco in data 27 luglio 1995 aveva presentato alla Camera dei deputati una valida proposta di legge (la n. 2983). Confidiamo che l'iniziativa sia ripresa dalla Parlamentare, attual­mente Ministro per la solidarietà sociale (2).

 

Testo della convenzione tra la Provincia di Torino e il Comune di Torino per la gestione indiretta delle funzioni in favore della maternità e infanzia

Premesso che ai sensi dell'art. 5 del DL 18.1.1993 n. 9, convertito nella legge 18.3.1993 n. 67, e delineata l'opportunità di temporanea­mente unificare l'esercizio delle funzioni assi­stenziali del servizio materno infantile - con esclusione della gestione delle comunità allog­gio di Viale Thovez, Via Lodi e Via Dina, gestite direttamente dalla Provincia di Torino - in capo ad un unico organismo gestore - Comune di To­rino - per conseguire l'integrazione ed il gover­no unitario dei servizi socio-assistenziali;

Quanto sopra premesso, tra la Provincia di Torino, di seguito denominata semplicemente Provincia, rappresentata dal Presidente Prof. Mercedes Bresso, nata a Sanremo (IM) il 12.7.1944, ed ivi domiciliata per la carica - Via Maria Vittoria n. 12, autorizzato alla presente sti­pulazione dal Consiglio provinciale con delibe­razione n. 14-146263/1995 in data 21.9.1995, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e il Comune di Torino, di seguito denominato semplice­mente Comune, in persona del Sindaco Prof. Valentino Castellani, nato a Varno (UD) il 19.3.1940, e domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Torino in Piazza Palazzo di Città 1; autorizzato alla stipula della presente convenzione dal Consiglio comunale con deli­berazione n. 95 08892/19 del 18.12.1995, dive­nuta esecutiva ai sensi di legge;

Si conviene e si stipula:

Art 1 (Esercizio delle funzioni)

La Provincia di Torino affida al Comune di To­rino - affinché le gestisca per suo conto e limi­tatamente all'ambito territoriale di competenza comunale - l'esercizio delle funzioni di cui è ti­tolare ai sensi di legge in ordine alla maternità e infanzia, così come definite all'art. 2 della pre­sente convenzione, ad esclusione della gestione dei presidi di Viale Thovez 9, Via Lodi 10 e Via Dina 47, che verranno gestiti direttamente dalla Provincia di Torino, restando invariato l'attuale bacino provinciale di utenza.

Restando impregiudicata la competenza fi­nanziaria per le funzioni di cui sopra, il Comune accetta di esercitarle per conto della Provincia, nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le mo­dalità descritte nei successivi articoli.

 

Art. 2 (Individuazione delle funzioni)

Le funzioni della Provincia in materia sono de­finite dalle seguenti leggi:

- RDL dell'8.5.27 n. 798 modificato dalla leg­ge 13.4.33 n. 312 e dalla legge 8.6.42 n. 826 (ex IPIM);

- legge 10.12.25 n. 2287; RD del 24.12.34 n. 2316, modificato dal FIDI- del 5.9.38 n. 2008, dal­la legge 22.5.39 n. 961 e dalla legge 19.7.41 n. 936 (ex ONMI);

- legge 23.12.75 n. 698 (scioglimento ONMI); TULCP del 3.3.34 n. 383; legge 142/90; legge 67/93; legge regionale 19/95; legge regionale 62/95.

In base ai predetti riferimenti la presente con­venzione individua come di competenza provin­ciale, fino al compimento del 6° anno di età:

- i minori figli di ignoti;

- i minori esposti (rinvenuti, abbandonati sul territorio provinciale);

- i minori riconosciuti dalla sola madre;

- i minori legittimi in situazione di abbandono morale e materiale;

- i minori bisognosi di assistenza, ancorché portatori di handicaps sensoriali (audiolesi e vi­deolesi di competenza provinciale).

Sono altresì di competenza provinciale le ge­stanti e madri in situazione di pregiudizio fino al limite, di norma, di un anno dopo il parto.

Si individuano invece come di competenza del Comune:

- i minori orfani di lavoratori (ex ENAOLI); - i minori figli di detenuti;

- i minori ex detenuti;

- i minori dediti alla prostituzione;

- i minori bisognosi di assistenza dal compi­mento del 6° anno fino al raggiungimento della maggiore età.

Relativamente ai minori e alle gestanti e madri stranieri si applica l'art. 21, comma 3 della legge regionale 62/95, fatte salve le azioni amministra­tive per la definizione delle relative competenze finanziarie.

Afferiscono inoltre al Comune le funzioni am­ministrative di cui all'art. 25 del DPR 616/77, re­lative alle attività di inchiesta, di presa in carico, di diagnosi e di progettazione di intervento per i minori soggetti e non soggetti a provvedimenti civili ed amministrativi dell'autorità giudiziaria minorile, fatta salva l'eventuale richiesta di rim­borso in favore del Comune. Tali funzioni vengo­no esercitate tramite la rete dei servizi sociali territoriali.

Afferiscono altresì al Comune le funzioni rela­tive al conferimento delle tutele di minori. Fanno invece capo alla Provincia le tutele di minori figli di genitori ignoti.

 

Art. 3 (Criteri generali per l'esercizio delle funzioni e prestazioni riconosciute)

L'attuazione degli interventi socio-assisten­ziali del Comune e della Provincia di Torino deve ispirarsi ai principi definiti nella legislazione ed in particolare secondo le seguenti priorità:

- promozione delle azioni di politica sociale e prevenzione del bisogno socio-assistenziale;

- sviluppo degli interventi alternativi all'istitu­zionalizzazione e avvio dei processi di deistituzionalizzazione, con priorità alle iniziative tese a favorire l'inserimento sociale e la permanenza nel nucleo familiare;

- integrazione degli interventi socio-assisten­ziali con quelli sanitari già di competenza del Servizio sanitario nazionale nonché con tutti gli interventi di altri servizi (abitativi, lavorativi, di istruzione, di tempo libero, ecc.), il cui coinvolgi­mento è necessario per organiche politiche di sicurezza sociale;

- predisposizione di ipotesi progettuali indivi­dualizzate e di intervento ai fini della concorde approvazione dei medesimi da parte degli Enti contraenti.

Nella gestione dell'attività il Comune provve­derà ad attivare, secondo i propri programmi e criteri - di cui si impegna a trasmettere ogni successiva variazione - le modalità organizzati­ve ed operative necessarie per l'integrazione delle diverse prestazioni, nonché per adeguare l'organizzazione del lavoro alle esigenze specifi­che di ogni territorio.

Indicativamente si elencano di seguito le possibili tipologie di intervento attivabili e riconosci­bili ai fini della presente convenzione:

- sussidi di assistenza economica continuati­va;

- sussidi di assistenza economica su proget­to o una tantum;

- interventi economici per affidamenti di mi­nori;

- interventi diurni finalizzati al mantenimento del minore nel proprio nucleo familiare (custodia minori, assistenza domiciliare, educativa territo­riale, semiconvitti o centri diurni);

- interventi residenziali: inserimenti di minori in comunità alloggio o istituti.

 

Art 4 (Risorse finanziarie messe a disposizione del Comune)

Per le finalità di cui alla presente convenzione la Provincia, sulla scorta di valutazioni congiunte sull'andamento e sulle esigenze di sviluppo dei servizi connessi alle funzioni provinciali eserci­tate dal Comune, provvede a stanziare risorse fi­nanziarie annuali nella misura prevista dal 2° comma dell'art. 5 della legge 67/93 ed integrate, per la parte di competenza, dai trasferimenti re­gionali di cui all'art. 6 della legge regionale 19/95.

AI fine di garantire la liquidità necessaria per far fronte tempestivamente alle prestazioni assi­stenziali, entro i termini dei trasferimenti erariali agli Enti locali di ciascun anno, la Provincia ver­serà al Comune nei primi 6 mesi dell'esercizio fi­nanziario un acconto pari ai 6/12 del fondo di dotazione finanziaria iscritta a bilancio.

A fine dell'esercizio finanziario, il Comune pre­senterà alla Provincia un rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute per svolge­re le funzioni oggetto della presente convenzio­ne e su tale base si provvederà al completa­mento dei versamenti della Provincia o ad even­tuali restituzioni da parte del Comune che si rendessero necessarie.

 

Art. 5 (Adempimenti amministrativi)

Gli organi e i servizi del Comune dovranno, per ogni nuova persona da assistere e relativa­mente alle funzioni esercitate in base alla pre­sente convenzione, predisporre l'istruttoria e svolgere gli adempimenti necessari ad accerta­re i requisiti per poter usufruire dell'intervento assistenziale, secondo quanto richiesto dalle normative vigenti.

Le modalità di accertamento, così come le procedure per le conseguenti erogazioni di pre­stazioni, saranno quelle determinate dal Comu­ne, fermi restando i criteri concordati di cui al precedente art. 2.

Per ogni avente diritto, i servizi del Comune manterranno aggiornata la documentazione re­lativa ai requisiti che consentono l'accesso all'intervento assistenziale, nonché quella relati­va alle prestazioni fornite, anche al fine di even­tuali riscontri da parte della Provincia.

Fanno carico al Comune gli adempimenti con­nessi alle disposizioni di cui alla legge 241/90.

 

Art. 6 (Diritto di rivalsa)

II diritto di rivalsa nei confronti di Enti diversi, competenti per legge o per domicilio di soccor­so, è esercitato dalla Provincia sulla base della documentazione istruttoria di cui agli articoli precedenti, fornita dai servizi territoriali comu­nali.

In ogni caso gli organi della Provincia hanno l'obbligo di accertare lo stato di necessità eco­nomica degli assistiti.

 

Art. 7 (Procedure di programmazione congiunta)

Rispetto alle funzioni individuate all'art. 2 si realizzano momenti di confronto e verifica degli interventi almeno bimestrali tra funzionari tecnici del Comune e della Provincia al fine di elaborare progettualità comuni e promuovere l'efficienza e la razionalizzazione degli interventi, anche in re­lazione ad iniziative congiunte per nuovi servizi e/o strutture di accoglienza nel settore materno infantile.

AI termine di ogni esercizio finanziario, il Co­mune invierà alla Provincia una relazione di sin­tesi, per illustrare l'andamento delle attività ad esso affidate dalla presente convenzione.

 

Art. 8 (Attività di controllo della Provincia)

La Provincia può in ogni momento esercitare attività di controllo sullo svolgimento delle pro­prie competenze assistenziali affidate al Comu­ne, al fine di accertare l'applicazione di quanto stabilito nella presente convenzione.

Le modalità di tale controllo sono comunicate al Comune e possono comportare, previa infor­mazione ai rispettivi organi amministrativi e tec­nici, incontri e sopralluoghi nei servizi.

 

Art 9 (Decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte del Comune e durata della convenzione)

La presente convenzione ha efficacia per gli esercizi 1995 e 1996. La sua scadenza è fissata al 31.12.1996. In caso di gravi inadempienze ri­spetto a quanto previsto dalla presente conven­zione, ciascuno dei due Enti si riserva la facoltà di concludere anticipatamente con un preavviso di 60 giorni la presente convenzione.

 

Art 10 (Spese)

Le spese d'atto e di registrazione della presen­te convenzione sono a carico della Provincia.

 

 

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