Prospettive assistenziali, n. 115, luglio-settembre 1996

 

 

PROPOSTA DI PIATTAFORMA SU ALCUNI SERVIZI ESSENZIALI PER LE PERSONE CON HANDICAP GRAVI

 

In un incontro avvenuto a Milano il 1° giugno 1996 è stata proposta una piattaforma in modo che - finalmente - gli enti locali siano obbligati ad istituire, entro un periodo di tempo prefissato, i più urgenti servizi, indispensabili per le persone con handicap gravi.

L'obiettivo può essere raggiunto preferibilmen­te, mediante una legge nazionale di modifica de­gli articoli 9 e 10 della legge quadro sull'handi­cap 5 febbraio 1992 n. 104, oppure tramite leggi regionali o, in ultima istanza, con delibere dei Co­muni singoli e associati.

Coloro che sono interessati all'iniziativa sono pregati di prendere contatto con Maria Grazia Breda, c/o Prospettive assistenziali.

 

RICHIESTE (*)

 

Le richieste riguardano:

 

1. La prestazioni di sostegno alla singola per­sona o al nucleo familiare, in particolare sotto forma di:

1.1. assistenza economica, finalizzata ad assi­curare il minimo vitale alle persone singole ed ai nuclei familiari presso cui vivano persone handi­cappate che, non potendo accedere ad una atti­vità lavorativa, non dispongano di un reddito sufficiente per vivere autonomamente, tenendo conto che l'assegno di accompagnamento non costituisce reddito.

1.2. assistenza domiciliare e personale, attuata mediante la creazione di servizi specifici o attra­verso la concessione al soggetto handicappato di un contributo economico necessario al paga­mento di una persona addetta all'espletamento di funzioni di assistenza personale e domiciliare, contributo corrispondente ai 2/3 della retta me­dia di ricovero presso una istituzione socio-as­sistenziale.

 

2. Gli interventi di sostituzione, anche solo temporanea, del nucleo familiare ove le iniziati­ve previste al punto precedente risultino asso­lutamente impraticabili:

2.1. segnalazione all'autorità giudiziaria dei mi­nori in situazione di abbandono come previsto dalla legge ,184/1983 e attuazione degli inter­venti previsti;

2.2. affidamenti familiari e inserimenti presso famiglie e persone dei minori e degli adulti in si­tuazione di difficoltà non risolvibile con gli inter­venti di cui sopra e con altre prestazioni psico­sociali;

2.3. inserimenti in appartamenti protetti con un massimo di 4 posti per appartamento, per sog­getti handicappati in grado di autogestirsi con l'appoggio saltuario di idoneo personale, sem­pre che i soggetti interessati non scelgano l'as­segnazione di alloggi individuali dell'edilizia economica e popolare;

2.4. inserimenti in comunità alloggio o in casa­famiglia aventi una capienza massima di 8 posti, non accorpate tra loro ed inserite nel vivo con­testo sociale ed abitativo. II fabbisogno presunto è di almeno 1 comunità ogni 30 mila abitanti.

 

3. Gli inserimenti in centri diurni socio-assi­stenziali a valenza educativa, che perseguano lo scopo di favorire la vita di relazione di perso­ne con grave handicap intellettivo, ultraquattor­dicenni, le cui condizioni o potenzialità non con­sentano alcuna attività lavorativa proficua.

I centri diurni socio-assistenziali debbono essere aperti per un numero di giorni non infe­riori a 5 alla settimana, per un monte ore com­plessivamente non inferiore a 40 ore settima­nali.

La capienza dei centri diurni socio-assisten­ziali non dovrà superare il numero di 25 posti. II fabbisogno presunto è di almeno 1 centro diur­no ogni 30 mila abitanti.

 

4. Le norme relative alla contribuzione degli assistiti ai servizi socio-assistenziali.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 433 e segg. del codice civile per cui spetta esclusiva­mente all'assistito chiedere contributi economici ai propri parenti; in caso di controversia fra i congiunti, solo il giudice può stabilire se i contri­buti devono essere versati dai parenti ed il loro eventuale importo.

Ciò premesso è stabilito quanto segue:

- divieto agli enti pubblici di richiedere ai pa­renti di assistiti maggiorenni il pagamento di contributi per prestazioni assistenziali;

- gratuità delle prestazioni per i soggetti han­dicappati maggiorenni frequentanti i centri diur­ni e aventi un reddito non superiore al minimo vitale (si rammenta che l'indennità di accompa­gnamento non è considerata reddito ai fini del computo);

- pagamento da parte dei soggetti ricoverati a tempo pieno delle rette di ricovero, in base al proprio reddito personale. In questo caso l'in­dennità di accompagnamento spetta all'ente che ricovera, che deve ovviamente provvedere alle necessità del soggetto.

 

Spese di investimento

Circa le spese di investimento si può far riferi­mento a:

- patrimoni delle IPAB (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), riconvertibili, se ne­cessario, a fini assistenziali alternativi al ricove­ro in istituto;

- leggi di finanziamento dell'edilizia residen­ziale pubblica per le comunità alloggio;

- finanziamenti previsti dall'art. 20 della legge 67/1988;

- finanziamenti di cui all'art. 42 della legge 104/1992.

 

 

(*) Per l'individuazione delle richieste è stato fatto riferi­mento al documento "Handicappati e società: principi e proposte da cui ripartire con il prossimo Parlamento", pub­blicato su Prospettive assistenziali, n. 112, ottobre-dicem­bre 1995.

 

 

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