Prospettive assistenziali, n. 113, gennaio-marzo 1996

 

 

VALIDA INIZIATIVA DEL COMUNE DI TORINO PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI NEONATI

 

 

Riportiamo integralmente la deliberazione as­sunta in data 30 novembre 1995 dalla Giunta co­munale di Torino, avente per oggetto: "Progetto neonati. Aumento quote affidamento per neonati. Maggiore spesa di L. 54.000.000. Incarico per supporto tecnico al progetto. Impegno di spesa L. 12.600.000"; su proposta dell'Assessore Mi­gliasso.

 

 

Sin dal 1976 l'Amministrazione comunale, con la deliberazione del Consiglio comunale del 14 settembre 1976 n. 1398 e successive delibera­zioni del 23 dicembre 1993 (mecc. 9310824/ 19), del 23 giugno 1980 (mecc. 8005335/19) e del 21 marzo 1985 (mecc. 8503614/19) rispetto alla popolazione minorile si è posta le seguenti priorità:

1) aiuto alle famiglie di origine affinché ai mi­nori sia garantito il diritto di essere educati nell'ambito della propria famiglia;

2) inserimento presso famiglie affidatarie, qualora esperiti tutti gli aiuti al nucleo di origine, per la tutela del benessere psico-fisico del mi­nore, si preveda utile l'allontanamento dello stesso dal nucleo familiare;

3) inserimento presso comunità familiari per quei casi di minori più complessi, dove la valuta­zione del servizio sociale pare più tutelante, nel rispetto dei bisogni del minore in un contesto fa­miliare aperto, la presenza di figure genitoriali stabili e con esperienza.

Tali priorità sono ampiamente riprese a livello nazionale dalla legge 184/83 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e dal provvedimento del Ministero per gli affari sociali del 13 luglio 1995 "Documento di linee guida per la realizzazione di interventi urgenti a favore della popolazione minorile", elaborato dalla con­ferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

II concetto portante di tali provvedimenti è il diritto dei minori a crescere in una famiglia, prio­ritariamente la propria, ma, ove questo non sia possibile, in una famiglia affidataria o adottiva.

Rispetto alla realtà torinese, poiché risultano in aumento le situazioni di neonati che non pos­sono crescere nell'ambito della propria famiglia e che in attesa delle determinazioni dell'Autorità giudiziaria sono attualmente inseriti in strutture residenziali, pare urgente dare l'avvio ad un "Progetto neonati" che si ponga come primo obiettivo quello di garantire fin dai primi giorni di vita un ambiente familiare idoneo.

II lavoro di osservazione e riflessione svolto da un gruppo di educatori e i dati relativi a tutti i minori di età compresa tra o e due anni allonta­nati dal loro nucleo familiare negli anni 91-93, ha messo in evidenza che i danni di una perma­nenza prolungata di un neonato in un cosiddetto "ambiente neutro", sia esso ospedaliero o in co­munità alloggio, sono molto gravi e rischiano di compromettere in modo irreversibile il suo nor­male sviluppo psico-fisico.

Di conseguenza emerge la necessità di pro­gettare soluzioni che consentano di evitare o ri­durre al minimo la permanenza dei bambini in comunità, senza interferire tuttavia rispetto allo sviluppo futuro della loro collocazione familiare.

La soluzione che si riterrebbe opportuna è l'inserimento dei neonati in famiglie affidatarie particolarmente preparate, motivate e con espe­rienza, caratteristiche indispensabili al raggiun­gimento dell'obiettivo. Tali famiglie saranno se­lezionate soprattutto in base alla loro capacità di elaborare il distacco da questi bambini, affian­candoli nel loro percorso di rientro nella famiglia di origine o di inserimento presso famiglie adot­tive.

Data la delicatezza della materia si intende ini­ziare con una sperimentazione condotta a livello centrale dall'Ufficio coordinamento interventi per minori che consenta di raggiungere anche l'obiettivo di controllo del fenomeno e di condivi­sione delle decisioni con i diversi interlocutori istituzionali [Tribunale per i minorenni, SERT (Servizio tossicodipendenze), Unità operativa di psichiatria, ecc.].

Trattandosi di inserimenti di minori molto pic­coli che richiedono per la loro cura e alimenta­zione spese notevoli, si ritiene opportuno au­mentare la prevista maggiorazione del 30% al 100% del contributo a titolo assistenziale per l'affidamento familiare dei minori da 0 a 18 mesi, ad esclusione degli affidamenti disposti dal Tri­bunale per i minorenni come affidamenti a ri­schio giuridico e degli affidi a parenti tenuti agli alimenti.

È evidente che l'avvio di questo tipo di affida­menti familiari comporta un lavoro professionale particolarmente attento per quanto riguarda il reperimento di famiglie idonee, la vigilanza e la chiusura dell'affidamento.

A tale scopo risulta assolutamente necessario poter contare sull'apporto professionale di tipo psicologico a titolo di consulenza e, non essen­do reperibile la specifica competenza professionale all'interno dei servizi comunali, avvalersi di un supporto tecnico esterno ai Servizi socio-as­sistenziali centrali e decentrati.

A tal fine con il presente atto si prevede di affi­dare un incarico alla dottoressa Maria Massari, medico specialista in neuropsichiatria e in psi­cologia, già consulente per l'età evolutiva pres­so Enti pubblici ed in particolare presso l'Ufficio unico adozioni e già Giudice onorario presso il Tribunale per i minorenni di Torino.

I titoli e il curriculum della dott.ssa Maria Mas­sari paiono idonei ad impostare una sua funzio­ne di supporto all'Ufficio coordinamento inter­venti per minori per la realizzazione del progetto suesposto. Tale incarico viene attivato per ora in una forma sperimentale dal 1° dicembre 1995 fi­no al 30 giugno 1996 per un monte ore non su­periore alle 24 ore mensili a partire dal 1° di­cembre 1995, con l'intendimento a verificare in corso d'opera l'efficacia e l'opportunità di un'eventuale prosecuzione.

Per il pagamento dell'intervènto si fa riferi­mento alla normativa della Regione Piemonte (deliberazione della Giunta regionale n. 157/ 26934) che individua le tariffe da corrispondere al personale medico per tali tipi di prestazione, di conseguenza si prevede per l'incarico ogget­to del presente provvedimento un compenso orario di L. 75.000 (esente da IVA, in quanto pre­stazione sanitaria ai sensi dell'art. 10, comma 1°, par. 18 Dpr 633/72) al lordo delle ritenute di legge, con un impegno complessivo di spesa di L. 12.600.000.

L'attività della dott.ssa Massari rispetto al ser­vizio interessato verrà coordinata dall'Ufficio coordinamento minori - Settore amministrativo XVI.

Come già precisato l'attività in oggetto non è espletabile con personale comunale, data la specificità dell'intervento e la professionalità ri­chiesta e pertanto l'incarico in oggetto viene at­tribuito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.L.vo n. 29/93 e sue successive modifica­zioni.

Tutto ciò premesso, la Giunta comunale:

- visto che ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno  1990 n. 142, quale sostituito dall'art. 17 della legge 25 marzo 1993 n. 81, la Giunta com­pie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale o che non rientrino nella competenza di altri organi o del Segretario generale o dei funzionari dirigen­ti,

- dato atto che i pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142, sono: favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza ammini­strativa dell'atto; favorevole sulla regolarità con­tabile; favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell'atto;

- viste le disposizioni legislative sopra richia­mate;

Con voti unanimi, espressi a scheda segreta, delibera:

1) di autorizzare l'avvio del "Progetto neonati" secondo le modalità indicate in narrativa;

2) di autorizzare l'aumento della prevista mag­giorazione dal 30% al 100% del contributo a tito­lo assistenziale per l'affidamento familiare dei minori da 0 a 18 mesi, ad esclusione degli affi­damenti a rischio giuridico e degli affidi a paren­ti tenuti agli alimenti, per le motivazioni espresse in narrativa, a far data dal 1° gennaio 1996. La maggior spesa presunta per l'anno 1996 am­monta a Lire 54.000.000 e sarà fronteggiata con utilizzo dei fondi che saranno impegnati con se­parato provvedimento deliberativo;

3) di autorizzare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'affidamento di un incarico di sup­porto tecnico all'Ufficio coordinamento interventi per minori alla dott.ssa Maria Massari, medico specialista in neuropsichiatria e in psicologia, già consulente per l'età evolutiva presso enti pubblici ed in particolare presso l'Ufficio unico adozioni del Tribunale per i minorenni e già Giu­dice onorario dello stesso, codice fiscale: MSSMRA26E52F205R, P. iva 01662820065 per un massimo di 24 ore mensili dal 1° dicembre 1995 al 30 giugno 1996, con pagamento di L. 75.000 orarie (esente IVA in quanto prestazione sanitaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1°, par. 18 Dpr 633/72) al lordo delle ritenute di legge, per una spesa complessiva di L. 12.600.000, da ero­gare su presentazione di documentazione con­tabile, previa attestazione della regolarità delle prestazioni.

L'attività in oggetto non è espletabile con per­sonale comunale, data la specificità dell'inter­vento e della professionalità richiesta e pertanto l'incarico in oggetto viene attribuito nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 del D.L. 29/93 e sue successive modificazioni.

Detta spesa complessiva di L. 12.600.000 è da imputare:

- per L. 1.800.000 al cap. 76200 art. 2 del bi­lancio 1995 "Servizi socio-assistenziali centrali - Altre spese - Formazione di base e aggiorna­mento personale in servizio" (disp. L. 99.148.820);

- per L. 10.800.000 al capitolo del bilancio 1996 corrispondente al capitolo 76200 art. 2 del bilancio 1995 "Servizi socio-assistenziali cen­trali - Altre spese - Formazione di base e aggior­namento personale in servizio".

Si attesta l'osservanza dell'art. 6 della legge n. 155/89;

4) di dare atto che esiste la copertura finan­ziaria come da attestazione agli atti rilasciata dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 55, comma 5°, della legge 142/1990;

5) di dichiarare, attesa l’urgenza; in conformi­tà del distinto voto palese ed unanime, il presen­te provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della legge 8 giu­gno 1990 n. 142, onde consentire l'avvio dei progetto.

 

 

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