Prospettive assistenziali, n. 113, gennaio-marzo 1996

 

 

COME TUTELARE I PROPRI CONGIUNTI GRAVEMENTE HANDICAPPATI E PRIVI DI AUTONOMIA

 

 

Come abbiamo segnalato più volte (1), i Co­muni sono obbligati in base alle leggi vigenti ad assistere anche mediante ricovero le persone minorenni, adulte e anziane prive di sostegno fa­miliare e non in grado, a causa delle loro condi­zioni intellettive, di provvedere a loro stesse (2).

Ovviamente, invece del ricovero in istituto do­vrebbe essere privilegiata l'accoglienza presso comunità alloggio.

Per poter vigilare sulla qualità delle prestazioni fornite dagli enti pubblici e privati alle persone ri­coverate (come è noto le carenze sono numero­se e, spesso, molto gravi), proponiamo la costitu­zione di apposite associazioni di cui forniamo una bozza dello statuto. Sarebbe preferibile che la bozza fosse preventivamente sottoposta all'esame dei competenti uffici regionali, in modo da poter apportare le eventuali modifiche e inte­grazioni occorrenti per ottenere l'iscrizione nel registro delle organizzazioni di volontariato (3).

 

 

BOZZA DI STATUTO PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ

 

 

Art. 1 - È costituita con sede in .......................... Via ................................................................. n. ............. l'Associazione di volontariato denominata "Unio­ne per la tutela dei diritti delle persone in diffi­coltà" (o altra denominazione).

Art. 2 - L'Associazione ha lo scopo di assicurare ai propri associati ed ai loro congiunti di­chiarati interdetti o inabilitati la difesa dei diritti personali, familiari e sociali, a condizione che il soggetto stesso od i suoi congiunti non siano in grado, per motivi di salute o di altro genere, di provvedervi di loro iniziativa.

L'Associazione si propone, inoltre, la promo­zione di una idonea regolamentazione giuridica dell'interdizione, inabilitazione, tutela e curatela ed una adeguata attuazione delle relative norme.

Art. 3 - La difesa dei diritti di cui all'articolo precedente viene effettuata soprattutto median­te l'intervento diretto degli associati, intervento che è opportunamente coordinato dagli organi statutari.

Art. 4 - I Soci possono proporre al Giudice tu­telare di affidare la propria tutela e quella dei lo­ro congiunti al Presidente o a un Socio dell'As­sociazione.

Inoltre possono essere affidati ai soggetti di cui sopra altri compiti specifici: esecutore testa­mentario, curatore, ecc.

II Presidente e i Soci possono proporre al Giu­dice tutelare di affidare a loro stessi la tutela di soggetti non Soci non congiunti sia adulti, sia minorenni purché dichiarati interdetti.

Art. 5 - L'Associazione non ha qualificazione sindacale e confessionale; non ha fini di lucro; tutte le prestazioni dei Soci sono a titolo gratui­to, salvo il rimborso delle spese vive sostenute purché previamente autorizzate.

Art. 6 - I Soci si distinguono in:

- Fondatori: sono coloro che hanno parteci­pato alla costituzione dell'Associazione;

- Ordinari: per essere ammessi, devono es­sere presentati da un altro Socio, accettare lo statuto e ottenere il parere favorevole all'ammis­sione, da deliberarsi dall'assemblea.

I Soci devono essere in regola con il paga­mento delle quote sociali, fissate annualmente dall'assemblea.

II numero massimo di Soci è di 20 (venti). I soci non possono né appartenere allo stesso nucleo familiare, anche se costituito di fatto, né essere fra di loro in rapporto di affinità o di pa­rentela entro il quarto grado.

Si può recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata al Presidente; tale reces­so ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché comunicato almeno tre mesi prima.

II Socio dimissionario non ha alcun diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 7 - Gli organi sociali sono l'assemblea dei Soci ed il Presidente dell'Associazione.

Art. 8 - In via ordinaria l'assemblea dei Soci si riunisce una volta all'anno su convocazione del Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno.

L'assemblea dei Soci è convocata inoltre quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati; essa deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta di convocazio­ne.

In via straordinaria l'assemblea dei Soci è convocata nei casi in cui sia necessario interve­nire a difesa di un associato.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti e con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, che potrà aver luo­go almeno 24 ore dopo la prima, la deliberazio­ne è valida qualunque sia il numero degli inter­venuti, osservata la maggioranza dei voti.

I Soci dispongono ciascuno del proprio voto, che potranno delegare per iscritto e con indica­zione dell'assemblea cui si riferiscono, a qual­siasi altro associato.

Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

L'assemblea dei Soci delibera l'orientamento generale dell'attività sociale;

- decide in merito alla difesa degli associati:

- assume le determinazioni di cui all'art. 4;

- ammette i nuovi Soci;

- nomina il Presidente;

- approva il bilancio;

- determina le quote sociali.

Per le modifiche statutarie è necessaria in pri­ma convocazione la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convoca­zione, da tenersi non prima di 24 ore, la delibe­razione è valida con il voto favorevole della mag­gioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazio­ne e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli asso­ciati.

In caso di scioglimento l'assemblea designa a maggioranza dei presenti o rappresentati uno o più liquidatori che dovranno realizzare l'attivo e regolare il passivo e destinare l'eventuale attivo residuo ad una Associazione scelta dall'assem­blea.

I verbali dell'assemblea vengono firmati dal Presidente.

Le elezioni si fanno e le deliberazioni si pren­dono per alzata di mano.

Art. 9 - II Presidente ha la rappresentanza le­gale dell'Associazione, convoca e presiede l'as­semblea, firma gli atti ufficiali e cura la regolare attività del sodalizio; adotta in caso di necessità i provvedimenti necessari nell'interesse dell'As­sociazione informandone l'assemblea nella pri­ma riunione successiva; con firma disgiunta con un Socio appositamente designato dall'assem­blea, apre ed opera sui conti intestati all'Asso­ciazione; tiene il registro dei Soci e quello rela­tivo alle entrate e uscite.

 

 

 

 

(1) Si veda il volume di M.G. Breda e F. Santanera, Han­dicap, oltre la legge quadro - Riflessioni e proposte, UTET Libreria, Torino, 1995.

(2) Per i soggetti minorenni deve essere data attuazione alla legge 4 maggio 1983 n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori".

(3) Come avevamo segnalato sul n. 110 di Prospettive assistenziali, coloro che intendono costituire una Associazione di volontariato possono farlo senza l'esborso di alcu­na somma.

Occorre solo che predispongano l'atto costitutivo e lo statuto.

Nel primo sono indicate le generalità, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale di coloro che partecipano alla costituzione dell'organizzazione e che sottoscrivono sia l'atto costitutivo che lo statuto.

Nell'atto costitutivo devono, inoltre, essere precisati gli scopi (riportando quelli inseriti nello statuto), le cariche so­ciali: presidente, eventuali vice-presidenti, segretario, te­soriere (queste due cariche possono essere attribuite ad una sola persona), la composizione del collegio dei reviso­ri dei conti (presidente e componenti in genere due).

Lo statuto deve contenere: il riferimento alla legge 11 agosto 1991 n. 266, la denominazione dell'Associazione, la sede, gli scopi, i mezzi previsti per il raggiungimento delle finalità sociali (quote, sovvenzioni da parte di soggetti pubblici e privati ecc.), gli organi (assemblea dei Soci, consiglio direttivo, presidente ecc.) ed i loro compiti. La legge 266/1991 prevede che, per poter essere iscrit­te nei registri regionali, le organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle attività devono avvalersi «in modo de­terminante delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti»; inoltre nello statuto «devono essere espressamente previsti l'assenza dei fini di lucro, la demo­craticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ul­timi, i loro obblighi e diritti. Debbono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risul­tare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assembea degli aderenti».

Infine, segnaliamo che l'atto costitutivo e lo statuto de­vono essere riportati su carta uso bollo.

La registrazione è fatta gratuitamente (entro il termine massimo di 20 giorni dall'effettuazione dell'assemblea co­stituente) dall'Ufficio del registro, Atti privati, a condizione che risulti che l'Associazione è stata costituita ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1991 n. 266 sul volonta­riato e che verrà richiesta l'iscrizione nei registri regionali.

Possono essere registrate, sempre gratuitamente, più copie dell'atto costitutivo e dello stesso purché ognuna di esse sia sottoscritta da tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it