Prospettive assistenziali, n. 111, luglio-settembre 1995

 

 

Specchio nero

 

 

LA CORTE DEI CONTI BOCCIA I COMUNI

 

Da molti anni le richieste di servizi anche es­senziali, in particolare quelli riguardanti la sanità e l'assistenza, sono respinte dalle Regioni, dai Comuni e dalle USL con il pretesto della man­canza delle necessarie disponibilità economi­che.

Abbiamo già trattato più volte l'argomento (*). Riportiamo ora una parte dell'articolo di Agnese Vigna, pubblicato su La Stampa del 4 agosto 1995: «Aumentano le entrate degli enti locali ma diminuisce la loro capacità di spesa. I Comuni ignorano la consistenza reale del loro patrimonio perché non aggiornano le scritture immobiliari e quindi non possono ricavare profitto dai propri beni. Lo rileva la "Relazione annuale sulla gestio­ne finanziaria degli enti locali nel 1993"; presen­tata dalla Sezione enti locali della Corte dei conti al Parlamento.

«Sotto accusa, in particolare, l'attività ammini­strativa nel settore delle opere pubbliche. Nell'edilizia non è ancora stato utilizzato il pla­fond di 1400 miliardi per l'acquisto di alloggi di­sposto da due leggi dell'84 e dell'86. E l'attuazio­ne dei programmi di edilizia agevolata "non mo­stra sostanziali avanzamenti": se i fondi erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti ammontano ad ol­tre 11.776 miliardi, quelli erogati per iniziative concluse od avviate si fermano a 4589 miliardi. Per l'edilizia straordinaria, su 400 miliardi dispo­nibili le erogazioni sono pari a 124,5 miliardi».

 

 

INGIUSTIFICATE DISPARITA DI TRATTAMENTO DEGLI HANDICAPPATI TOTALI (1)

 

Dalla tabella allegata, tratta da "Distrofia mu­scolare", n. 114, aprile 1994, emerge una realtà che dovrebbe essere radicalmente ed urgente­mente cambiata assumendo come principio ba­se la parità di trattamento a parità di condizioni psico-fisiche, indipendentemente quindi dalla causa dell'handicap.

 

 

Importi complessivi

 

Mensili

Annuali

Mutilati e invalidi

civili (2)

1.043.975

12.860.695

Inabili INPS (3)

1.721.980

21.674.760

Mutilati e invalidi

del lavoro (4)

2.551.075

30.612.900

Mutilati e invalidi

di guerra (5)

14.254.121

171.049.452

Vittime civili

di guerra (6)

14.254.121

171.049.452

Mutilati e invalidi

per servizio (7)

13.376.292

160.515.504

 

 

(*) Si veda su Prospettive assistenziali, "La privatizzazio­ne delle IPAB, ovvero i poveri ancora più poveri", n. 90, aprile-giugno; "La nuova legge sulle autonomie locali igno­ra gli assistiti", n. 91, luglio-settembre 1990; "II Governo si è dimenticato dei poveri? Intervista a Mons. Pasini", n. 92, ottobre-dicembre 1990; "Legge finanziaria 1990", n. 96, ottobre-dicembre 1991; "La finanziaria 1993 nega le esigen­ze dei più deboli", n. 100, ottobre-dicembre 1992; "Struttu­re per handicappati: finanziamenti non richiesti da Regioni, Comuni e USL", n. 102, aprile-giugno 1993; "Situazione al 30.6.1993 del programma di interventi per le RSA" (stan­ziati 2.810 miliardi ai sensi della legge 11.3.1988, n. 67, non richiesti 1.080 miliardi, n.d.r.), n. 105, gennaio-marzo 1994; "Inventario dei beni ex ECA e ex IPAB disposto dalla Regione Piemonte e gravi preoccupazioni per le IPAB pri­vatizzate della Regione Campania", n. 110, aprile-giugno 1995. Si vedano inoltre, il capitolo "Quei soldi che non ci sono mai" del volume di F. Santanera, M.G. Breda, F. Dalmazio, Anziani malati cronici: i diritti negati, UTET Libre­ria, Torino, 1994, e l'articolo di Ugo Ascoli, "Le carte truc­cate della politica sociale in Italia: crisi fiscale, privatizza­zione e ristrutturazione dei servizi", La Rivista di servizio sociale, n. 2, giugno 1990.

(1) Tutti i dati si riferiscono al 1993, riguardano una persona con invalidità totale (es. tetraplegico) e comprendono tutte le prestazioni economiche di cui possono godere le diverse categorie.

(2) È una categoria residuale: chi non appartiene alle altre categorie (INPS esclusa) va a far parte di questa (L. 118/71; L. 18/80).

(3) Rientrano in questa categoria coloro che, coperti da assicurazione obbligatoria, non sono in grado di lavorare per cause non imputabili al rapporto di lavoro (L. 222/84; L. 88/89). L'importo si riferisce a 1.500.000 di stipendio netto e 15 anni di contributi e comprende l'indennità di ac­compagnamento per invalidi civili.

(4) Sono persone che hanno riportato mutilazioni e in­fermità sul lavoro durante un regolare rapporto di lavoro dipendente (DPR 1124/65; DPR 1075/79). L'importo com­prende: una rendita di inabilità media, l'indennità di ac­compagnamento, l'assegno di incollocabilità.

(5) Sono coloro che, durante il servizio militare, a causa della guerra, hanno subito menomazioni alla loro integrità (DPR 915/78; L. 261/91). L'importo comprende: pensione, assegno integrativo, assegno di superinvalidità, indennità di assistenza e accompagnamento, speciale indennità ag­giuntiva, la integrazione indennità di accompagnamento, 28 integrazione indennità di accompagnamento, indennità integrativa speciale.

(6) Trattasi di cittadini italiani divenuti invalidi per qual­siasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta e immediata dell'invalidità (DPR 915/78; L. 296/73).

(7) Sono coloro che, alle dipendenze dello Stato e degli Enti locali, territoriali e istituzionali, hanno riportato mutila­zioni e infermità in servizio e per cause di servizio militare o civile (D.Lgs. 74/48; L. 539/50; DPR 1813/60; DPR 748/72; L. 261/91). Alle somme riportate va aggiunta una pensione pari all'ultimo stipendio.

 

 

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