Prospettive assistenziali, n. 111, luglio-settembre 1995

 

 

LA REGIONE MARCHE GHETTIZZA GLI HANDICAPPATI FISICI

 

 

Con la legge 12 aprile 1995 n. 36 la Regione Marche ha deciso la «Realizzazione di residenze sanitarie assistenziali denominate "Casa allog­gio per giovani disabili affetti da sclerosi multipla o distrofia muscolare" nell'azienda sanitaria n. 2 e nell'azienda sanitaria 3».

Ai sensi dell'art. 3, l'unità di base «è il modulo o nucleo composto da 15 posti». A sua volta la capacità ricettiva dell'unità di base «è composta in media da 2 moduli ad un massimo di 3 moduli di 15 soggetti ciascuno».

In sostanza le strutture hanno una capienza media di 30 posti e massima di 45. Le camere possono, addirittura, essere di 4 letti. Sono quindi, veri e propri istituti che nulla hanno a che fare con le vere "case alloggio".

Che le strutture previste dalla Regione Mar­che siano i sorpassati ricoveri (peraltro quelli di arcaica concezione), lo si ricava non solo dalla capienza, ma anche dalle prescrizioni strutturali e organizzative.

Infatti, in ciascun centro sono previsti un in­gresso con portineria, un ufficio amministrativo, l'angolo bar, la lavanderia e la stireria, i locali per attività occupazionali, il parrucchiere e il barbiere.

In sostanza, ghetti al cui interno i ricoverati dovrebbero trovare tutto ciò che le persone nor­mali non hanno in casa.

Ma le persone con handicap non hanno, se non soprattutto, bisogno di vivere insieme agli altri? Perché questi soggetti non devono andare come tutti i cittadini al bar, dal parrucchiere e dal barbiere? Perché non possono frequentare ambulatorialmente i centri di riabilitazione quan­do non necessitano della degenza in ospedale?

È assurdo, è inaccettabile, è immorale che oggi, alle soglie del terzo millennio, gli handicap­pati siano considerati come gli appestati del medio evo che venivano rinchiusi in appositi ghetti.

D'altra parte, com'è noto (ma i legislatori della Regione Marche non l'hanno ancora capito), la creazione di concentrazioni di 30-45 soggetti colpiti da sclerosi multipla o da distrofia musco­lare, allontana i soggetti stessi dalla loro fami­glia, dai loro amici, dal loro ambiente: una cru­deltà inutile e dannosa anche sotto il profilo economico.

Le associazioni costituite per la tutela delle persone colpite da sclerosi multipla o da distro­fia muscolare che cosa hanno fatto o intendono fare per evitare la segregazione dei loro ade­renti?

Da parte nostra, come viene fatto da trent'anni con risultati estremamente positivi nelle zone in cui operano gruppi che hanno assunto l'obietti­vo della promozione sociale, continuiamo a so­stenere la validità delle comunità alloggio di 8-10 posti, non raggruppate fra di loro, inserite nel normale contesto abitativo e con un funzio­namento di tipo parafamiliare.

AI riguardo, ricordiamo che il primo comma dell'art. 4 della legge 17 febbraio 1992 n. 179 "Norme per l'edilizia residenziale pubblica" sta­bilisce quanto segue: «Le Regioni, nell'ambito delle disponibilità loro attribuite, possono riserva­re una quota non superiore al 15 per cento dei fondi di edilizia agevolata e sovvenzionata per la realizzazione di interventi da destinare alla solu­zione di problemi abitativi di particolari categorie sociali individuate, di volta in volta, dalle Regioni stesse, anche in deroga a quelli previsti dalla leg­ge 5 agosto 1978 n. 567, e successive modifica­zioni».

Dunque, la Regione Marche ha il potere-dove­re di definire i criteri per la costruzione e asse­gnazione di appartamenti da destinare:

- a soggetti in difficoltà e alle loro famiglie;

- a convivenze fra handicappati e non;

- a comunità alloggio (1).

Un'ultima annotazione. Nella legge della Re­gione Marche 36/1995 è previsto il concorso dei familiari per il pagamento della retta di rico­vero dei congiunti maggiorenni.

Si tratta di una richiesta chiaramente illegitti­ma, al limite truffaldina (2).

Anche su questo aspetto attendiamo di cono­scere le iniziative dei gruppi di volontariato e delle associazioni di difesa dei diritti degli han­dicappati.

Da osservare, infine, che tutte le norme della legge 36/1995 si applicano anche «per le RSA degli anziani di età superiore a sessantacinque anni non autosufficienti o disabili, istituite, da isti­tuire o da ristrutturare nella regione» (3).

 

 

 

(1) Cfr. l'articolo "Norme in materia di appartamenti e di comunità alloggio per persone e nuclei familiari in difficol­tà", Prospettive assistenziali, n. 109, gennaio-marzo 1995.

(2) Cfr. l'editoriale del n. 108, ottobre-dicembre 1994 di Prospettive assistenziali "È confermato: i parenti degli assi­stiti maggiorenni non sono obbligati a versare contributi economici agli enti pubblici".

(3) È inoltre previsto che «le RSA per anziani devono es­sere formate da almeno 2 nuclei o moduli di 20 posti sino ad un massimo di 6 nuclei».

 

 

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