Prospettive assistenziali, n. 109, gennaio-marzo 1995

 

 

SERVIZIO TAXI PER PORTATORI DI HANDICAP MOTORIO E PER CIECHI ASSOLUTI

 

 

Con delibera della Giunta municipale di Torino del 27 luglio 1993, n. 9306280/19, sono state ap­provate le nuove «norme per i beneficiari del ser­vizio di trasporto mediante taxi destinato a perso­ne fisicamente impedite e ciechi assoluti». Que­ste disposizioni sostituiscono quelle deliberate in data 18 maggio 1979. La spesa prevista per il 1994 è di L. 5 miliardi e 150 milioni.

 

Testo della delibera

Art. 1 - II Servizio di trasporto mediante taxi è riservato ai soggetti di età superiore ai 3 anni re­sidenti in Torino, portatori di handicap motorio tale da impedire loro l'accesso e la salita sui mezzi pubblici e a ciechi assoluti.

Art. 2 - La concessione di tale servizio è subor­dinata alla valutazione espressa dalla Commis­sione Medica appositamente istituita con delibe­razione del 18.5.1979 e successive modifica­zioni.

I soggetti che intendono usufruire di questo servizio devono presentare istanze sul modulo predisposto all'ufficio Taxi del XVI Settore Assi­stenza sociale, via Giulio n. 22, orario 9-12.15 dal lunedì al venerdì, corredandole della docu­mentazione richiesta.

In seguito al giudizio della Commissione me­dica, l'Amministrazione, valutando le esigenze, dei soggetti, concede il servizio ed indica il nu­mero dei buoni concessi mensilmente.

Salvo casi eccezionali contro la decisione della Commissione medica non è ammesso ri­corso amministrativo fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda attestando un intervenuto aggravamento.

Contro il provvedimento dell'Amministrazione l'utente del servizio può fare ricorso se ritiene non congruente l'assegnazione motivandolo con adeguata documentazione. Entro 30 giorni l'Amministrazione produce motivata risposta scritta.

Analoga procedura va seguita per eventuali richieste di aumento corse.

L'utente è tenuto a comunicare all'Ammini­strazione il venir meno di esigenze precedente­mente dichiarate.

L'Amministrazione si riserva comunque la scelta di procedere a periodiche revisioni circa la titolarità e le esigenze dei soggetti beneficiari.

Art. 3 - I buoni taxi costano l'equivalente dei biglietto sui mezzi di trasporto pubblici. Un bloc­chetto contiene 60 buoni e costa attualmente L. 72.000.

A variazione delle tariffe dei trasporti urbani, corrisponderà un adeguamento del costo del blocchetto.

L'ufficio preposto al rilascio dei blocchetti è l'Ufficio Cassa (secondo piano) Assistenza socia­le, via Giulio n. 22, tel. 5765.5125, orario: dal lu­nedì al venerdì ore 9-12.15; inoltre mercoledì po­meriggio ore 14-16.

Art. 4 - II ritiro del blocchetto può essere effet­tuato dal beneficiario o da persona da lui dele­gata che presenti all'Ufficio Cassa la delega ed i documenti suoi e del delegante. È ammessa la delega permanente. La consegna del blocchetto scaduto è condizione indispensabile per il rila­scio del nuovo (si può ritirare 1 solo blocchetto per volta). Occorre comunque rispettare la sca­denza del periodo indicato nella lettera di asse­gnazione. Se la data coincide con giorni non la­vorativi (sabato e festivi) o se il servizio viene uti­lizzato per ragioni di lavoro il nuovo blocchetto può essere ritirato nella settimana precedente alla scadenza con l'impegno a consegnare il vecchio nella settimana seguente. In caso di smarrimento del blocchetto, è necessaria la de­nuncia di smarrimento rilasciata dall'Autorità di Pubblica sicurezza per il rilascio del nuovo bloc­chetto. In caso di smarrimento del tesserino di riconoscimento, occorre presentare all'ufficio taxi due fotografie identiche di cui una autenti­cata.

Art. 5 - II beneficiario del servizio può utilizza­re qualsiasi taxi, purché aderente alle seguenti cooperative, firmatarie della Convenzione con il Comune, o aderente singolarmente, che espon­ga sul lunotto posteriore il contrassegno giallo­blu che reca la scritta "Disponibilità al servizio»: Cooperativa "Esercenti Taxi"; Società coopera­tiva "Pronto Taxi"; Società cooperativa "Radio Taxi" Torino; Società cooperativa "Avvenire"; Cooperativa "Taxi President"; Cooperativa "Tas­sisti Torinesi"; Associazione "Lavoratori del tra­sporto"; Cooperativa "La Rinascita"

II tassista non aderente alla Convenzione è comunque tenuto ad effettuare il servizio, se ri­chiesto, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento co­munale del servizio pubblico da piazza con au­tovettura, ma può rifiutare il pagamento della corsa mediante il buono, e pretendere il paga­mento ordinario da parte dell'utente. Pertanto è opportuno accertarsi, prima dell'effettuazione del servizio, che il tassista aderisca alla Con­venzione.

Art. 6 - L'utente può farsi accompagnare, sen­za ulteriore spesa, da una o due persone, ma queste devono viaggiare insieme all'utente dall'inizio alla fine della corsa. È possibile richie­dere l'eventuale trasporto di una carrozzella, purché sia pieghevole, ma in tal caso il tassista deve esserne informato preventivamente. Non compete al taxista il sollevamento del disabile, ma solo quello della carrozzella. L'utente deve sempre portare con sé il tesserino di riconosci­mento e da tenere unitamente al blocchetto.

II buono deve essere correttamente compilato dall'utente su ciascuna delle due parti, anche su quella che viene staccata dal tassista, con l'indi­cazione del cognome, nome, giorno, ora (di fine corsa), percorso, numero del taxi, nonché dell'importo della corsa quale si rileva alla lettura del tassametro.

Entrambe le parti di cui è costituito il buono devono risultare firmate dal beneficiario e dal tassista.

La mancata compilazione anche parziale dei buoni, rilevata a posteriori nei controlli periodici che l'ufficio preposto effettua potrà dare luogo ad un richiamo scritto e, in caso di ripetizione, alla riduzione temporanea del servizio, comun­que non superiore ai tre mesi.

Art. 7 - L'uso del blocchetto è strettamente personale e pertanto non può assolutamente essere utilizzato da altra persona che non sia il beneficiario. Tale grave infrazione comporta la revoca immediata del servizio. L'utente del ser­vizio inoltre non può:

- utilizzare 1 solo buono per effettuare la cor­sa di andata e ritorno;

- utilizzare il buono per percorsi fuori dal Co­mune di Torino (salvo autorizzazione per motivi;

- farsi attendere dal tassista durante l'effet­tuazione tra una corsa e l'altra (attesa).

Tali infrazioni possono comportare la sospen­sione ed, in caso di ripetizione, anche la revoca del servizio.

Art. 8 - II prezzo del servizio è quello che risul­ta dal tassametro. In caso di diversa richiesta da parte del tassista, l'utente è tenuto a segnalare tale irregolarità, per iscritto, al VI Settore Ammi­nistrativo, Polizia amministrativa, Ufficio taxi, Lungo Dora Colletta n. 113/9, 10153 Torino, tel. 85.40.74 e per conoscenza a questo ufficio. In caso di gravi scorrettezze nel comportamento dell'autista, l'utente potrà sporgere reclamo co­municando per iscritto seguendo l'identica pro­cedura sopracitata.

Art. 9 - Qualora le infrazioni nell'utilizzo del servizio comportino violazioni del codice penale, l'Amministrazione può in seguito all'avvio di in­dagini giudiziarie sospendere il servizio ed in seguito a condanna definitiva revocarlo.

Art. 10 - Si è individuato per ogni blocchetto di buoni (n. 60) un valore massimo non superabile paria L. 1.500.000, stabilendo cioè in L. 25.000 il valore medio di ogni corsa. Tale valore verrà an­nualmente aggiornato unitamente alla revisione del tariffario dei taxi, mediante comunicazione affissa all'ufficio Cassa. Sono escluse da questo valore le corse effettuate per ragioni di lavoro per percorsi extraurbani o urbani, per i benefi­ciari preventivamente autorizzati.

Art. 11 - Nel caso in cui avvenisse uno sfora­mento del valore massimo consentito a bloc­chetto (L. 1.500.000), l'assegnazione subirà un successivo ritardo secondo il periodo indicato nella tabella riportata in calce al regolamento.

Art. 12 - In caso di cambio di residenza (in cit­tà e in altro Comune) occorre comunicarlo tem­pestivamente all'ufficio. Nel caso di trasferimen­to fuori Torino, decade automaticamente la pos­sibilità di utilizzazione del servizio.

Art. 13 - I familiari debbono denunciare il de­cesso dell'utente e debbono riconsegnare il li­bretto in corso ed il tesserino di riconoscimento. Analogamente chi intenda rinunciare al servizio deve comunicarlo per iscritto e riconsegnare blocchetto in corso e tesserino.

Art. 14 - È ammesso il rimborso del costo dei buoni non utilizzati in seguito a decesso del beneficiario o revoca del servizio decisa in sede di visita di revisione o a rinuncia dello stesso da parte del beneficiario. In tal caso il beneficiario (ed in caso di decesso i suoi eredi) può farne ri­chiesta al momento della consegna dei buoni non utilizzati compilando l'apposito modulo all'ufficio Taxi.

 

 

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