Prospettive assistenziali, n. 107, luglio-settembre 1994

 

 

Interrogativi

 

 

NEGARE LE CURE SANITARIE AGLI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI SIGNIFICA LEGITTIMARE LE FUNZIONI DELL'ASSISTENTE SOCIALE?

 

Sul n. 7, gennaio-giugno 1994 di "La professio­ne sociale - Rivista di studio, analisi e ricerca", pubblicazione del Centro Studi di Servizio socia­le, la pessima legge della Regione Emilia-Roma­gna 3 febbraio 1994 n. 5 "Tutela e valorizzazione delle persone anziane - Interventi a favore di an­ziani non autosufficienti" è presentata con il se­guente positivo commento: «Si pubblica la legge della Regione Emilia-Romagna n. 5/94 per intero, perché ci preme sottolinearne l'importanza, in quanto i principi ispiratori degli obiettivi sono i medesimi del servizio sociale professionale. La legge ha colto contributi, esperienze operative, riflessioni che gli assistenti sociali hanno condotto e conducono nell'ambito della Regione. Ci riser­viamo pertanto di ampliare questo tema in un nu­mero successivo perché riteniamo che il contenu­to di questa esperienza debba essere massima­mente divulgato e socializzato a coloro che si oc­cupano del settore in quanto è la prima volta che una legge in modo chiaro e inequivocabile ricono­sce e legittima le funzioni specifiche dell'assisten­za sociale».

Anche in riferimento a quanto abbiamo docu­mentato nei nn. 105 e 106 di Prospettive assisten­ziali, rivolgiamo le seguenti riflessioni:

- la Regione Emilia-Romagna riconosce e le­gittima le funzioni specifiche dell'assistenza so­ciale assegnando a questo operatore compiti to­talmente al di fuori di ogni sua competenza. A questo proposito l'art. 18 della legge 5/1994 pre­vede che «al fine di garantire all'anziano non auto­sufficiente o a rischio di non autosufficienza un corretto e completo svolgimento del necessario percorso assistenziale», l'assistente sociale «as­sume la responsabilità del controllo degli interven­ti previsti nel programma assistenziale personaliz­zato». Se l'anziano è non autosufficiente a causa di neoplasie, di malattie cardiovascolari, di frattu­re, come può l'assistente sociale assumere re­sponsabilità, se non ha - né deve avere - alcuna competenza sanitaria?;

- si ispira agli «obiettivi del servizio sociale pro­fessionale» la prassi della Regione Emilia-Roma­gna che non considera come malattie, ma condi­zioni di disagio le neoplasie, l'ictus, la demenza, le sindromi psichiatriche? (1);

- la legge 5/1994 «ha colto contributi, esperien­ze operative, riflessioni che gli assistenti sociali hanno condotto e conducono nell'ambito della Regione» negando di fatto agli anziani cronici non autosufficienti il diritto alle cure sanitarie compre­se quelle ospedaliere nelle forme previste dalle leggi per tutti i cittadini malati?;

- infine, la negazione di diritti esigibili (come quello della salute) e il dirottamento degli utenti ai servizi assistenziali (la cui caratteristica è la di­screzionalità) è la conseguenza del riconosci­mento e legittimazione delle funzioni specifiche dell'assistente sociale?

 

 

PERCHÉ LA REGIONE PIEMONTE DIVULGA NOTIZIE SBAGLIATE?

 

Il Consiglio d'Europa, Conferenza permanente dei poteri locali e regionali ha pubblicato (Stra­sburgo, 7 settembre 1992) un rapporto sulle poli­tiche concernenti l'invecchiamento della popola­zione, rapporto che si basa sulle informazioni raccolte attraverso un questionario inviato nel 1992 alle autorità locali dalla Commissione per gli affari sociali e la sanità.

Dalle risposte fornite dalla Regione Piemonte risulta che «essendo stata da anni avviata l'inte­grazione dei servizi sociali e sanitari con la costi­tuzione delle Unità locali socio-sanitarie, vi è una vivace attività di queste ultime nel campo delle ri­sposte agli anziani: servizio di assistenza domici­liare integrata (...). Alla domanda su quale sia la so­luzione più di frequente adottata per gli anziani che non possono o non vogliono rimanere nella propria abitazione la risposta è: strutture residen­ziali di comunità alloggio».

Chiediamo:

- com'è possibile che la Regione Piemonte ab­bia fornito risposte tanto smaccatamente false? Nel 1992 non c'era in Piemonte un solo servizio di assistenza domiciliare integrata. I finanziamenti statali (quasi 9 miliardi) ricevuti dalla Regione Pie­monte in data 16 febbraio 1990 non erano stati ancora trasferiti alle USSL al momento dell'effet­tuazione dell'indagine del Consiglio d'Europa;

- per quale motivo nel rapporto del Consiglio d'Europa si osannano le comunità alloggio per anziani, quando la Giunta regionale (e anche l'As­sessore all'assistenza del Comune di Torino) nel periodo 1985/1993 hanno sempre e duramente boicottato questo servizio?­

- per quale motivo la Regione Piemonte non ha fornito alcuna notizia circa il trattamento fatto agli anziani malati cronici non autosufficienti? Si ver­gognava, forse, di far conoscere che non ne rico­nosceva nemmeno lo status dei malati?

 

 

(1) Cfr. la scheda predisposta dall'Assessorato ai servizi sociali della Regione Emilia-Romagna per la valutazione della non autosufficienza, in Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre 1993, pag. 3.

 

 

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