Prospettive assistenziali, n. 107, luglio-settembre 1994

 

 

DISTRIBUZIONE DIRETTA DI FARMACI ALLA POPOLAZIONE

 

 

La Giunta della Regione Umbria ha approvato la deliberazione n. 4242 del 14 luglio 1993 "Spe­rimentazione sul territorio regionale di una dispensazione diretta alla popolazione di alcuni farmaci per uso ospedaliero per terapie mirate tramite le farmacie convenzionate" che riprodu­ciamo integralmente insieme al "Documento istruttorio n. 188".

 

 

Testo della deliberazione n. 4242

 

La Giunta regionale su proposta dell'Assesso­re relatore,

Acquisito il documento istruttorio formulato dall'Ufficio III avente per oggetto "Sperimenta­zione sul territorio regionale di una dispensazione diretta alla popolazione di alcuni farmaci per uso ospedaliero per terapie mirate tramite le far­macie convenzionate";

Ritenuto di farne proprio il contenuto che di­venta parte integrante e sostanziale del presen­te atto;

Verificata la conformità del documento stesso rispetto al Regolamento interno della Giunta re­gionale approvato con propria deliberazione del 3 dicembre 1992, n. 9674 con particolare ri­guardo alle sottoscrizioni prescritte dall'art. 19 dello stesso atto;

A voti unanimi espressi con le modalità di legge,

delibera:

- di attivare su tutto il territorio regionale la sperimentazione di cui al documento istruttorio che prevede:

a) l'acquisto da parte delle ULSS dei farmaci ad uso ospedaliero con lo sconto non inferiore al 50 per cento;

b) l'assunzione in carico di detti farmaci da parte delle farmacie convenzionate per la di­spensazione ai pazienti in dimissione protetta o in assistenza a ciclo diurno negli ospedali dietro presentazione della prescrizione dello speciali­sta ospedaliero;

- di riservare alle farmacie un compenso re­munerativo dei costi che in ogni caso non potrà essere superiore al 10 per cento della media - prescrizione per ciclo di cura;

- di incaricare l'Assessore ai servizi socio-sa­nitari di stipulare l'apposito protocollo d'intesa con gli Amministratori straordinari delle ULSS e le Organizzazioni sindacali dei farmacisti pubbli­ci e privati convenzionati con il S.S.N. per dare inizio alla sperimentazione;

- di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 13 febbraio 1993, n. 40;

- di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Il Relatore                                                                                                                                                         Il Presidente

Piccioni                                                                                                                                                             Carnieri

 

 

 

Documento istruttorio n. 188

 

Nell'ambito del riordino delle attività socio-sa­nitarie di base che interessano i cittadini in mo­do più comune e frequente, va posta in evidenza l'assistenza farmaceutica.

In primo luogo perché il farmaco è un bene per la salute a cui i cittadini si rivolgono fre­quentemente e in secondo luogo perché non sempre l'uso è razionale. Negli ultimi anni la ri­cerca farmacologica ha reso disponibili moleco­le, destinate alla cura di gravi patologie, che per la loro alta specificità e selettività richiedono l'intervento di medici specialisti e il cui uso deve essere quindi ricondotto in ambiente ospedalie­ro o di Day Hospital. Poiché il ricorso al Day Ho­spital e all'assistenza domiciliare sta entrando nella pratica quotidiana, sembra opportuno, al di là della regolamentazione degli accessi già adottata dalla G.R. con atto 18 novembre 1992, n. 9121, rendere uniforme su tutto il territorio re­gionale l'impiego dei farmaci in questo regime di assistenza. Alcune ULSS della regione hanno attivato meccanismi di distribuzione diretta di detti farmaci, destinati ad alcune patologie spe­cifiche (tumori, AIDS, ecc.), utilizzando le struttu­re dei distretti sanitari; in tal modo, tuttavia, i cit­tadini possono usufruire dell'assistenza farma­ceutica solo in alcuni giorni della settimana e per poche ore. D'altro canto, risulta vantaggioso per il S.S.N., l'acquisto dei medicinali in parola attraverso le ULSS poiché, in base all'art. 9 della legge 17 agosto 1974, n. 386, è consentito agli Enti ospedalieri di acquistare farmaci dalle im­prese produttrici con uno sconto non inferiore al 50 per cento. Si ritiene quindi opportuno attivare su tutto il territorio regionale una sperimentazio­ne gestionale, così come previsto dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che consenta di accumulare il vantaggio del ri­sparmio sugli acquisti delle confezioni ad uso ospedaliero, con quello di una distribuzione ca­pillare in tutta la regione.

La sperimentazione che si propone individua quindi nelle farmacie convenzionate dei veri e propri presidi territoriali delle ULSS in grado di assolvere a quella funzione di distribuzione or­ganica, sancita dall'art. 28 della L. 833/78, che altrimenti sarebbe di difficile ed onerosa realiz­zazione.

Ovviamente le organizzazioni sindacali dei farmacisti fanno presente che l'utilizzazione di questi medicamenti può avvenire in ambiente ospedaliero ovvero al domicilio del paziente sot­to la diretta responsabilità del reparto che ha in cura il malato. In quest'ottica va vista la speri­mentazione per cui le ULSS acquistano i farma­ci (ad uso ospedaliero con lo sconto non infe­riore al 50 per cento) e le farmacie convenzio­nate le assumano in carico e li dispensano sol­tanto ai pazienti in dimissione protetta o in assi­stenza a ciclo diurno negli ospedali, dietro pre­sentazione della prescrizione dello specialista ospedaliero.

La sperimentazione si prefigge lo scopo di va­lutare i seguenti possibili vantaggi:

1) Per i cittadini: la possibilità di reperire facil­mente i medicinali per il ciclo di cura durante l'orario di apertura delle farmacie;

2) Per il S.S.N.: la possibilità di acquistare i farmaci con lo sconto riservato agli Enti ospeda­lieri (50 per cento) con il vantaggio di una distri­buzione capillare.

3) Per la farmacia: di svolgere il ruolo di unico presidio della ULSS per l'assistenza farmaceuti­ca.

Per quanto riguarda le spese di gestione, la farmacia provvederà a rimettere alle ULSS una nota spese remunerativa dei soli costi, che in ogni caso non potrà essere superiore al 10 per cento della media-prescrizione per ciclo di cura.

Le modalità operative della sperimentazione saranno regolate da apposito protocollo d'inte­sa tra le parti.

Viste le leggi 386/74, 833/78, 412/91;

Visto il D.P.R. 20 ottobre 1992;

Vista la L.R. 46/82;

Quanto sopra premesso si propone il seguen­te dispositivo di deliberazione:

 

(Omissis)

 

(vedasi testo delibera)

F.to Il responsabile del procedimento

 

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