Prospettive assistenziali, n. 105, gennaio-marzo 1994

 

 

Notiziario del Centro italiano per l'adozione internazionale

 

 

NORME ETICHE DELL'EURADOPT

 

L'EURADOPT nasce all'Aja nel marzo 1993 con lo scopo di favorire il collegamento, il confronto e lo scambio di informazioni fra gli enti europei, autorizzati dal proprio Stato, a svolgere pratiche di adozioni internazionali.

Da queste esperienze è emersa la necessità di autoregolamentarsi, privilegiando il raggiungimento di un interesse comune allargato, anche a scapito di privilegi propri; il collegamento è sentito inoltre come strumento di correttezza nel modo di proporre e recepire l'adozione, unitamente al tentativo, tutt'altro che semplice, di smussare le diversificazioni che emergono dalle leggi vigenti nei Paesi europei confrontate con quelle dei Paesi di origine dei minori.

Dopo dieci anni di incontri si è deciso di dare un nome a questo organismo e di costituirlo formalmente dotandolo di Statuto e di "norme etiche", così da vincolare le adesioni al rispetto di un codice deontologico comune.

 

Norme etiche

 

I precedenti

Le organizzazioni per l'adozione europee autorizzate (che nel presente testo saranno poi chiamate "organizzazioni"), in qualità di membri dell'Euradopt, hanno convenuto di integrare le norme giuridiche e legislative in vigore nei ri­spettivi paesi con le comuni norme etiche affermate:

- nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino;

- nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui prin­cipi sociali e legali per la tutela ed il benessere dei bambini con particolare riferimento all'affi­damento familiare, all'adozione nazionale ed internazionale;

- nei principi contenuti nella convenzione dell'Aja per la cooperazione internazionale e la tutela dei bambini nell'adozione internazionale;

- nelle linee direttive dell’“International Council of Social Welfare” (ICSW) e cioè del Consiglio in­ternazionale per l'assistenza sociale.

Le norme etiche seguono quanto previsto dal­le linee direttive dell'“International Council of Social Welfare" (ICSW).

Dove vengono richiamate norme alle quali le predette organizzazioni hanno l'obbligo di conformarsi, è stato utilizzato il vocabolo "must" (= si deve), mentre in altri casi è stato adottato il vocabolo "should" (= si dovrebbe, si deve) oppure il vocabolo "ought" (= si dovrebbe, si deve).

Le norme etiche sono suddivise in quattro parti:

1 - I genitori biologici;

2 - Il bambino;

3 - I genitori adottivi;

4 - Le organizzazioni per l'adozione e la coope­razione con gli altri organismi.

 

I genitori biologici

Art. 1 - I genitori che consentono all'adozione del proprio bambino devono usufruire delle ne­cessarie informazioni sulle implicazioni della de­cisione presa e devono altresì disporre di un lasso di tempo ragionevole per riflettere sulla propria scelta. Si devono inoltre suggerire loro delle proposte alternative, qualora vi siano. Fino a quando non intervenga una decisione della Corte, ovvero della corrispondente autorità nel paese di origine del bambino, i genitori devono avere sempre la possibilità di ritornare sulla de­cisione presa. Le spese, che siano state even­tualmente sostenute per l'assistenza ed il man­tenimento del bambino dall'organizzazione o da un suo collaboratore all'estero, non devono pre­giudicare la possibilità di un eventuale ripensa­mento dei genitori. Nessun consenso all'adozio­ne può essere accordato prima della nascita del bambino.

Art. 2 - Non è ammessa alcuna promessa di sostegno finanziario ai genitori biologici così da influire sulla decisione di consentire all'adozio­ne del proprio bambino. Nel caso in cui, in uno stadio successivo, i genitori adottivi desiderino aiutare finanziariamente la famiglia biologica, questo può avvenire unicamente attraverso un'organizzazione idonea, senza che intercorra alcun contatto diretto tra le due famiglie.

Art. 3 - Fatto salvo il caso in cui l'adozione si realizzi nell'ambito della famiglia allargata, nes­sun contatto diretto deve intercorrere tra la fa­miglia biologica e il bambino da un lato e la futu­ra famiglia adottiva dall'altro, prima che i richie­sti consensi all'adozione siano stati accordati e siano divenuti irrevocabili, secondo la legge del paese di origine del bambino. Nel caso in cui, in uno stadio successivo, si ritenga opportuno un contatto tra la famiglia biologica e la famiglia adottiva, questo si deve instaurare attraverso le autorità o le organizzazioni competenti. Dette autorità ed organizzazioni devono far uso della propria esperienza, nonchè conoscenza, per tu­telare il diritto alla riservatezza della famiglia biologica e della famiglia adottiva, tenuto conto del concorrente diritto del bambino ad avere in­formazioni sulla propria storia individuale (1).

 

Il bambino

Art. 4 - Prima di decidere dell’opportunità di proporre il bambino per una sistemazione all'estero a scopo di adozione, l'organizzazione deve essere certa che non vi sia altra soluzione alternativa soddisfacente nel paese di origine e che l'adozione internazionale realizzi il miglior in­teresse del bambino. Prima che il rappresentante legale del bambino possa decidere della even­tualità di una adozione, un operatore specializza­to in assistenza sociale deve redigere una rela­zione informativa che esponga nei particolari la storia personale del bambino, il motivo per cui sia stato reso disponibile per l'adozione, le sue ca­ratteristiche ed esigenze particolari. La redazione di questa relazione informativa non è un compito che deve adempiere l'organizzazione, sebbene essa debba adoperarsi per la sua realizzazione.

Art. 5 - L'incaricato di un'organizzazione che intrattenga un contatto diretto con la famiglia di un bambino che potrebbe necessitare di un'adozione, non deve prendere parte attiva alla sua sistemazione; le autorità responsabili ne de­vono essere informate.

Art. 6 - I bambini proposti per l'adozione tra­mite una organizzazione devono essere sotto­posti ad un controllo sanitario. L'organizzazione deve adoperarsi per far sì che, nel periodo dell'attesa, i bambini ricevano una buona assi­stenza. I bambini che hanno superato l'età dell'infanzia devono essere preparati al cambia­mento che li attende. Nel caso in cui la legge del paese ricevente consenta di adottare bambini che abbiano già compiuto il decimo-dodicesimo anno di età, è necessario che il bambino dia il proprio consenso all'adozione.

Art. 8 - Durante il viaggio dal paese di origine al paese ricevente, l'organizzazione deve adope­rarsi per la salvaguardia del benessere del bam­bino. L'organizzazione deve, quando ciò sia pos­sibile, incoraggiare i futuri genitori adottivi ad an­dare a prendere il bambino nel suo paese d'origi­ne, in particolare quando il bambino abbia supe­rato il periodo d'infanzia. Sarebbe opportuno che l'accompagnatore non viaggiasse con più di due bambini per volta. L'organizzazione deve evitare di accompagnare contemporaneamente gruppi numerosi di bambini. Durante il viaggio dal paese di origine al paese ricevente deve essere evitato l'alternarsi degli accompagnatori.

Art. 9 - I fratelli biologici dovrebbero essere inseriti nella stessa famiglia adottiva. Qualora ciò non sia possibile, l'organizzazione deve ado­perarsi per il mantenimento dei contatti tra i fra­telli ed incoraggiare i futuri genitori adottivi ad affrontare con atteggiamento positivo questi contatti.

Art. 10 - Il bambino ha diritto alla sua identità etnica e culturale. L'organizzazione deve mette­re a disposizione dei genitori adottivi le informa­zioni concernenti la specifica identità etnica e culturale del bambino.

Art. 11 - Ogni bambino adottato ha diritto ad avere accesso alle informazioni che riguardano la sua storia personale. È compito dell'organiz­zazione procurare le informazioni disponibili sulla sua storia individuale e far sì che i suoi ge­nitori adottivi possano accedere alle informazio­ni. Dette informazioni, eccetto quelle che risulti­no contrarie al suo miglior interesse, devono es­sere comunicate al bambino tenendo conto del­la sua età e della sua capacità di comprensione. L'organizzazione è tenuta a conservare a tempo indeterminato le copie di tutte le informazioni scritte che concernano il bambino.

 

I genitori adottivi

Art. 12 - La capacità di adottare dei futuri ge­nitori adottivi deve essere accertata espletando le opportune verifiche psico-sociali. Questa ve­rifica deve essere effettuata, conformemente al­le differenti leggi statali, dalle competenti autori­tà nazionali o dalle stesse organizzazioni che siano state autorizzate ad operare nel campo dell'adozione. In ogni caso, deve essere redatta una relazione psicologica, sanitaria e sociale dettagliata. L'organizzazione risponde, nei con­fronti dell'adottato e del suo rappresentante le­gale nel paese di origine, dei futuri genitori adot­tivi e della loro capacità di prendersi cura di un figlio adottivo.

Art. 13 - L'organizzazione deve far sì che i fu­turi genitori adottivi possano usufruire di un'adeguata preparazione all'adozione. A detta preparazione devono provvedere la stessa or­ganizzazione o gli altri organismi competenti.

Art. 14 - L'organizzazione deve informare tutti i futuri genitori sugli sviluppi procedurali della lo­ro pratica di adozione e, nel caso in cui la do­manda presentata sia stata respinta, comunica­re i motivi che ne hanno determinato il rifiuto. L'organizzazione deve informare i futuri genitori adottivi dei costi che l'adozione comporta e de­ve conservare le ricevute che documentino le spese sostenute. L'organizzazione deve inco­raggiare i genitori adottivi a mantenere durante la procedura un contatto continuo con l'organiz­zazione e, dopo l'arrivo del bambino, deve assicurarsi che la famiglia possa usufruire di un so­stegno e di un servizio di consulenza adeguati.

Art. 15 - L'organizzazione deve adoperarsi per far sì che i futuri genitori adottivi possano perfe­zionare l'adozione al più presto; deve inoltre espletare le formalità necessarie al bambino per il conseguimento della nuova cittadinanza e pre­sentare i rapporti periodici conformemente alle richieste del rappresentante del bambino nel paese di origine. In attesa del perfezionamento della procedura adottiva, il bambino deve essere tutelato finanziariamente (testamento, copertura assicurativa, etc.). 1 genitori adottivi che non adempiano ai propri doveri non possono contare su alcuna assistenza nella eventualità della pre­sentazione di una nuova domanda di adozione.

 

Le organizzazioni per l'adozione e la cooperazione con gli altri organismi

Art. 16 - L'organizzazione deve lavorare sem­pre per il conseguimento del miglior interesse del bambino. L'organizzazione deve negare la propria collaborazione non appena vi siano dei dubbi in proposito.

Art. 17 - L'organizzazione che si adopera a fa­vore dei bambini in stato di abbandono deve procedere alla individuazione di nuove famiglie prioritariamente nel paese di origine degli stessi e, secondariamente, negli altri paesi. La preven­zione dell'abbandono ed il mantenimento dei bambini per i quali non sia stato possibile trova­re una nuova famiglia devono rientrare nel pro­gramma delle attività svolte dall'organizzazione.

Art. 18 - I contatti di collaborazione che l'orga­nizzazione intrattiene nel paese di origine del bambino devono essere autorità, organizzazioni od istituzioni autorizzate ad operare nel campo dell'adozione internazionale secondo le leggi in vigore nel paese interessato. L'organizzazione deve fornire informazioni esaurienti sulle attività svolte dal suddetto contatto e confermare la in­dubbia conformità del suo operato alle linee di­rettive dell'ICSW sull'adozione internazionale.

Art. 19 - L'organizzazione deve notificare alle autorità competenti nel paese di origine del bambino i principi e la procedura sulla base dei quali intende lavorare.

Art. 20 - L'organizzazione risponde dell'opera­to dei propri rappresentanti e collaboratori. I rappresentanti ed i collaboratori che possono influire sul numero dei bambini collocati per l'adozione non devono essere remunerati sulla base dei casi trattati. La remunerazione dei rap­presentanti e collaboratori deve essere ragione­vole, tenuto conto del costo della vita nel paese nonché delle attribuzioni e del lavoro svolto.

Art. 21 - La remunerazione che i professionisti addebitano alle organizzazioni deve essere pro­porzionata al lavoro svolto.   ,

Art. 22 - I rappresentanti ed i collaboratori re­sponsabili della procedura adottiva devono es­sere in possesso di una adeguata preparazione professionale o di altra formazione idonea.

Art. 23 - Le organizzazioni devono fornire alle autorità competenti del paese di origine e del paese ricevente tutte le informazioni concernen­ti il traffico di bambini, gli arricchimenti indebiti o gli altri abusi di cui siano a conoscenza. Dette organizzazioni devono promuovere la realizza­zione dell'adozione attraverso organismi ricono­sciuti o autorizzati.

Art. 24 - Le organizzazioni devono adoperarsi per sviluppare la reciproca collaborazione così da incrementare le possibilità di inserimento in famiglie adottive idonee di bambini che necessi­tano di attenzioni particolari. Dette organizzazio­ni devono altresì promuovere la reciproca colla­borazione per la ricerca, per le consulenze di gruppo, per le riunioni di gruppi di genitori adot­tivi, per l'attivazione di servizi sociali, etc., e dif­fondere le informazioni.

Art. 25 - L'attività per la realizzazione dell'ado­zione deve essere condotta in modo da non su­scitare competizione per i bambini.

Art. 26 - Le organizzazioni, che abbiano od in­tendano stabilire contatti, in un determinato paese con gli stessi enti o persone, devono con­sultarsi e scambiarsi le informazioni.

Art. 27 - L'organizzazione, che in uno dei pae­si d'origine interrompa la propria collaborazione con l'ente o la persona contattata, perché sem­bra che il suo operato violi le linee direttive dell'ICSW, o contravvenga alle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino, o sia altrimenti dubbio dal punto di vi­sta etico, deve darne comunicazione alle altre organizzazioni.

Art. 28 - L'organizzazione che voglia sollevare obiezioni sull'operato di un'altra organizzazione deve comunicarle direttamente all'organizzazio­ne interessata e, se necessario, deve sottoporre la questione all'attenzione del Comitato dell'Eu­radopt. Nel caso in cui si siano verificate gravi, ovvero ripetute violazioni, l'eventuale esclusione dell'organizzazione stessa dall'Euradopt deve essere considerata e inserita per la discussione della successiva sessione plenaria dell'Eura­dopt.

 

Lage Vuursche, marzo 1993

 

 

Firme di adesione: "Children of the Hope", Belgio; NICWO, Olan­da; Adoption Center, Danimarca; Interpedia, Finlandia; Icelandic Adoption Society, Islanda; Ai.Bi. (Ass. Amici dei Bambini), Italia; CIAI (Centro Italiano per l'Adozione Internazionale), Italia; Inor Adopt, Norvegia; Sourires D'Enfants, Belgio; Enfants du Monde, Belgio; DANADOPT, Danimarca; Interadoptie, "Hogar Para Todos", Belgio; Children of the World, Norvegia; Terre des Hommes, Dani­marca; AMARNA, Belgio; S.L.B.V., Sry Lanka Barns Vanner, Sve­zia; Stichling Kind a Toekorst, Olanda; Le Rayon De Soleil de L'En­fant Etranger, Francia; Adopsjonsforum, Norvegia; Adoption Cen­tre, Svezia.

 

 

 

(1) Il CIAI interpreta le norme etiche concernenti le infor­mazioni relative all'adottato nel senso che esse non devo­no in alcun caso riguardare le generalità dei suoi genitori d'origine, né fornire elementi per la loro individuazione.

 

 

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