Prospettive assistenziali, n. 104, ottobre-dicembre 1993

 

 

GLI ENTI PUBBLICI NON POSSONO PRETENDERE CONTRIBUTI ECONOMICI DAI PARENTI DI HANDICAPPATI INTELLETTIVI MAGGIORENNI

 

 

In Torino si è svolto il 16 ottobre 1993 un incontro/dibattito sul tema "Perché non devono essere versati contributi dai parenti di handicappati intellettivi maggiorenni ricoverati o assi­stiti da enti pubblici: aspetti etici e giuridici".

Dopo l'ampia esposizione di Don Giannino Piana, Teologo, sui problemi etico-sociali (in un prossimo numero pubblicheremo la relazione), il Prof. Massimo Dogliotti, Docente universitario e giudice del Tribunale di Genova, ha trattato gli aspetti giuridici.

In base alle leggi vigenti - ha concluso il Magistrato - gli enti pubblici non possono preten­dere contributi economici dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, di persone assistite.

Infatti gli artt. 433 e seguenti del codice civile regolamentano i rapporti personali fra colui che ritiene di aver diritto agli alimenti e la o le persone che dovrebbero fornirglieli. La legge non consente che una terza persona (escluso il tuto­re) o enti pubblici o privati possano sostituirsi all'interessato nella richiesta degli alimenti.

Il Prof. Dogliotti, inoltre, ha sostenuto che po­trebbero essere ravvisate ipotesi di reato nel ca­so in cui l'ente pubblico non provveda a fornire le prestazioni assistenziali dovute o le subordini alla sottoscrizione di un impegno a pagare da parte di uno o più familiari.

Infine, ha precisato che la legge stabilisce in modo inequivocabile che, nel caso in cui l'ali­mentando e la persona tenuta a fornire gli ali­menti non raggiungano un accordo sull'importo da corrispondere, detto importo pub essere de­finito esclusivamente dal Giudice.

Al riguardo, nessun valore hanno le delibere che stabiliscono gli importi dovuti dai parenti te­nuti agli alimenti di persone assistite.

Nel caso in cui i familiari abbiano sottoscritto con l'ente pubblico un impegno a versare con­tributi, i familiari stessi possono disdire, come da schema tipo allegato.

L'Assessore all'assistenza, sanità e diritti dei cittadini del Comune di Torino, Angela Miglias­so, è intervenuta ricordando che da anni il Co­mune di Torino non chiede alcun contributo agli interessati e ai loro familiari per la frequenza dei centri diurni per handicappati intellettivi, nem­meno per la mensa ed i trasporti.

Il CSA, a sua volta, ha segnalato di aver predi­sposto la piattaforma che riproduciamo integral­mente, piattaforma che è stata presentata al Co­mune di Torino e alle USL con l'intento di con­cludere accordi precisi in merito.

Informazioni concernenti le contribuzioni eco­nomiche sono gratuitamente fornite, previo ap­puntamento, dal CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti e dall'UTIM (Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali), Via Artisti 36, 10124 Torino, tel. 011-812.23.27-812.44.69, fax 812.25.95.

Per un approfondimento del problema, si ve­dano gli articoli di Massimo Dogliotti:

- "I diritti dell'anziano" in "La rivista trimestra­le di diritto e procedura civile", settembre 1987; - "Gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti tenuti agli ali­menti di persone assistite" in Prospettive assi­stenziali, n. 87, luglio-settembre 1989.

 

Piattaforma sui rapporti economici fra il Comu­ne di Torino (per fuori Torino le USL) e gli han­dicappati intellettivi maggiorenni frequentanti i centri diurni e quelli ricoverati in strutture resi­denziali. Linee guida per le conseguenti con­venzioni con enti pubblici e privati (1).

 

Premesso che:

- l'importo delle pensioni di invalidità è dal 1° giugno 1993 di L. 327.430 mensili;

- l'importo dell'indennità di accompagnamen­to è dal 1° gennaio 1993 di lire 710.980 mensili per gli invalidi civili;

- l'indennità di accompagnamento non costi­tuisce reddito;

- gli enti pubblici non possono pretendere contributi dai parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, di persone assistite (cfr. la delibera del­la Giunta della Regione Piemonte 2 agosto 1991, n. 332-8498);

Si propone quanto segue:

A) frequenza gratuita dei centri diurni, com­presi mensa e trasporti, da parte di handicappa­ti intellettivi maggiorenni che non dispongano di altri introiti al di fuori della pensione e dell'in­dennità di accompagnamento. Nel caso in cui dispongano di altri redditi nella misura superiore a L. ...... mensili, devono corrispondere una som­ma pari a L. ...... secondo parametri da definire;

B) versamento al Comune di Torino dell'intero importo della pensione e dell'indennità di ac­compagnamento per gli handicappati intellettivi maggiorenni ricoverati a tempo pieno in comuni­tà alloggio o in istituto, dedotte:

1) la quota di L. ...... mensili, che viene tratte­nuta per i soggetti in grado di gestire il denaro o è assegnata alla cassa della comunità o dell'isti­tuto per coprire le spese personali;

2) la quota di L. ...... mensili assegnata per vestiario, medicinali, ecc. ai soggetti che sono in grado di provvedervi o ai congiunti o ai tutori che forniscono i generi necessari.

Nel caso in cui il soggetto disponga di altri redditi, questi è tenuto a versarli fino alla con­correnza dell'importo della retta di ricovero, de­dotte comunque le quote di cui ai precedenti punti 1 e 2;

C) nel caso in cui i soggetti ricoverati in comu­nità alloggio o in istituto rientrino in famiglia ver­rà dedotta una ulteriore quota di:

- L. ...... per periodi inferiori ai 5 giorni e su­periori a 1 giorno;

- Lire corrispondenti a 1/30 della quota ver­sata di cui al precedente punto B) per periodi superiori ai 5 giorni;

D) le convenzioni stipulate dal Comune di To­rino con enti pubblici e privati gestori di strutture residenziali devono indicare con precisione e in modo dettagliato gli obblighi dell'ente anche per quanto concerne la gestione delle quote di cui al precedente punto B);

E) per tutti i soggetti che ne hanno diritto, il Comune solleciterà i soggetti stessi, i genitori o i tutori ad avanzare la richiesta di corresponsione dell'indennità di accompagnamento. II Comune di Torino si impegna a fornire la necessaria con­sulenza;

F) il Comune di Torino si impegna di istituire controlli adeguati sull'uso delle somme di cui al punto B).

 

 

Allegato

 

FAC-SIMILE DELLA DISDETTA

 

I parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti, che hanno firmato l'impegno di corrispondere contributi economici a Comuni, Province, Usi, ecc., possono in­viare la seguente disdetta.

 

Raccomandata R.R.

 

              Sindaco di          .... .................................. ........................

oppure     Presidente della Provincia di ...........................

oppure     Amministratore straordinario dell'Usl ............

e p.c.      CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti - Via Artisti 36 - 10124 Torino

 

Il sottoscritto ............................................................. abitante in .................... Via ................................... n. ...... in relazione all'impegno sottoscritto per il pagamento di un contributo per il ricovero (oppure: per la fre­quenza del Centro diurno per handicappati intelletti­vi) del Sig. ..................... fa presente di non essere più in grado, né nella disponibilità per continuare ad as­solvere all'onere di garanzia.

Pertanto, l'impegno viene revocato a far tempo dal primo giorno del mese di ..................

Allega alla presente l'articolo del Prof. Massimo Do­gliotti "Gli enti pubblici non possono pretendere con­tributi economici dai parenti tenuti agli alimenti di persone assistite" (1).

 

Con osservanza

data e firma ........................................................................................................

 

Nota bene:

a) per le disdette concernenti IPAB e enti privati chiedere ragguagli;

b) per informazioni (gratuite) rivolgersi al CSA - Comitato per la difesa dei diritti degli assistiti, Via Artisti 36, 10124 Torino, Tel. 011-812.34.27-812.44.69, Fax 011-812.25.95. Si riceve solo per appuntamento.

 

 

(1) L'articolo è pubblicato sul n. 87, luglio-settembre 1989, di Prospettive assistenziali.

 

 

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