Prospettive assistenziali, n. 100, ottobre-dicembre 1992

 

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SULL'OSPEDALIZZAZIONE A DOMICILIO

 

 

Riportiamo il testo della proposta di legge regionale presentata dai Consiglieri Giancarlo Tapparo e Angelo Rossa (PSI) al Consiglio della Regione Piemonte in data 18 giugno 1992 (1).

 

Art. 1 - Finalità

1. La Regione Piemonte istituisce il Servizio di ospedalizzazione a domicilio, sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione e della legge regionale n. 37 del 23.4.1990.

2. L'ospedalizzazione a domicilio è uno stru­mento per assolvere in modo primario e com­piuto il diritto all'assistenza ospedaliera per tutti i cittadini. Essa si propone di favorire il recupero psicofisico del cittadino malato o, comunque bi­sognoso di assistenza sanitaria, in condizioni ambientali e relazionali più favorevoli. Inoltre, es­sa contribuisce ad accrescere l'economicità complessiva del sistema sanitario, per la parte relativa all'ospedalizzazione.

3. II servizio di ospedalizzazione a domicilio deve assicurare una assistenza sanitaria effica­ce in tutto equivalente a quella erogata presso il presidio ospedaliero.

 

Art. 2 - Casi di attuazione del servizio

Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può costituire alternativa al ricovero presso strutture ospedaliere convenzionali nei seguenti casi:

a) terapia della fase post acuta di patologie a lungo decorso o cronicizzanti in genere;

b) assistenza e terapia degli stati patologici di natura geriatrica e del malato anziano, in gene­re;

c) assistenza e terapia degli stati di invalidità e delle patologie insorgenti ed acquisite in conse­guenza di eventi primari di natura traumatica;

d) condizione terminale in pazienti affetti da patologie oncologiche o, comunque, a concla­mato exitus sfavorevole;

e) assistenza ostetrica del parto in condizioni fisiologiche ed assistenza post-partum alla puerpera ed al neonato.

 

Art. 3 - Modalità di accesso al servizio

1. Il paziente o, in caso di inabilità del medesi­mo, i familiari a ciò tenuti per legge, formulano all'USSL la richiesta di ospedalizzazione a domi­cilio tramite il medico di base, ovvero tramite la direzione del reparto ospedaliero che ha in cari­co il paziente.

2. L'accesso al servizio di ospedalizzazione a domicilio è strettamente subordinato alla espli­cita ed inequivocabile manifestazione di volontà del paziente o, in caso di inabilità del medesimo, dei familiari a ciò tenuti per legge: venendo me­no tale volontà, il servizio è immediatamente so­speso e si dà corso, senza indugi, all'ospedaliz­zazione del paziente presso un centro ospeda­liero convenzionale.

 

Art. 4 - Compiti dell'USSL nell'accertamento delle condizioni di assistibilità

1. L'USSL competente per territorio, mediante i propri servizi sociali, accerta che l'accesso al servizio di ospedalizzazione a domicilio avvenga in presenza, contemporanea e contestuale, del­le seguenti condizioni:

a) vantaggi sanitari complessivi per il pazien­te;

b) disponibilità da parte dei familiari o di terze persone a garantire il sostegno materiale e mo­rale al malato;

c) adeguatezza delle condizioni igienico-sani­tarie del domicilio in cui il paziente viene curato;

d) impegno del personale medico-infermieri­stico non superiore a quello occorrente in ospe­dale per il trattamento di quella specifica patolo­gia.

2. La USSL competente per territorio accerta l'autosufficienza o meno del paziente da ospe­dalizzare a domicilio ed è tenuta, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, a far precedere nell'accesso al servizio i soggetti di­chiarati non autosufficienti.

3. In caso di parere sfavorevole all'ospedaliz­zazione a domicilio gli aventi parte possono ri­correre contro il parere al Presidente della Re­gione Piemonte.

 

Art. 5 - Compiti delle USSL nell'organizzazione del servizio

1. Le Unità Socio-Sanitarie Locali, con proprio atto individuano i reparti ospedalieri e la tipolo­gia dei loro ricoverati, realizzano le funzioni di dimissione protetta e di ospedalizzazione a do­micilio, fornendo ad essi tutte le strutture, il per­sonale e i supporti operativi necessari.

2. Il servizio di ospedalizzazione a domicilio può essere assicurato altresì da équipes opera­tive territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali, funzionalmente collegato con l'unità operativa ospedaliera, le quali devono essere in grado di fornire le prestazioni di cui al comma 1. Nelle Unità Socio-Sanitarie Locali prive di strutture ospedaliere e di équipes territoriali il servizio di ospedalizzazione a domicilio è istituito tramite convenzione con Unità Socio-Sanitarie Locali li­mitrofe o, qualora ciò non sia possibile, median­te convenzioni apposite con privati.

 

Art. 6 - Équipes di ospedalizzazione a domicilio

1. Ogni équipe di ospedalizzazione a domicilio è costituita dal medico specialista, da uno o più infermieri professionali, da terapisti della riabili­tazione, e da assistenti sociali e si avvale della collaborazione dei medici di base. Essa può es­sere integrata da altri addetti, a seconda delle esigenze medico-sociali del paziente, sulla base di un programma individuale di ospedalizzazio­ne a domicilio del paziente.

2. Il programma di ospedalizzazione a domici­lio del paziente, redatto dal medico responsabile dell'équipe, è parte integrante della cartella cli­nica del paziente e, di esso, nonché degli ag­giornamenti, deve essere trasmessa copia al medico di base. Il programma consiste in una sommaria descrizione delle circostanze legate all'anamnesi del paziente che hanno portato alla ospedalizzazione domiciliare, degli interventi te­rapeutici e delle figure professionali, sia facenti parte dell'équipe, sia esterne ad essa, di cui si richiede l'intervento. Da essa deve potersi rico­struire, attraverso periodici aggiornamenti, il percorso terapeutico svolto.

3. Qualora le circostanze dell'intervento lo ri­chiedano, l'équipe di ospedalizzazione a domi­cilio svolge altresì i compiti di unità valutativa geriatrica (UVG), consistenti nell'accertamento e valutazione funzionale delle condizioni psico-fi­siche del paziente e dei fattori familiari e socio­ambientali.

 

Art. 7 - Volontariato

Il servizio di ospedalizzazione a domicilio sol­lecita e favorisce l'apporto del volontariato per le attività di supporto materiale e sociale del pa­ziente e dei suoi familiari.

 

Art. 8 - Programmazione

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale predispone un'apposita direttiva per la formazione di pro­grammi mirati per alcune esperienze pilota di ospedalizzazione a domicilio da parte delle USSL e per il relativo finanziamento. Superata questa fase di sperimentazione, della durata massima di un anno, la Giunta Regionale predi­spone il programma generale di ospedalizzazio­ne a domicilio sull'intero territorio regionale.

2. Negli adempimenti di cui al precedente comma, la Giunta Regionale è tenuta a destinare le risorse attribuendo il criterio di priorità agli in­terventi di cui ai punti b) e c) dell'art. 2.

3. Dopo una fase di sperimentazione di un an­no dall'entrata in vigore della legge, anche con iniziative pilota in USSL in cui la ospedalizzazio­ne a domicilio può trovare le condizioni sociali e strutturali più idonee, tutte le Unità Socio Sanita­rie della Regione Piemonte istituiscono il Servi­zio di ospedalizzazione a domicilio.

 

Art. 9 - Spese a carico degli assistiti

Per il servizio di ospedalizzazione a domicilio, le eventuali quote a carico dell'assistito, le esen­zioni, totali o parziali, vengono definite dalla nor­mativa generale del Servizio Sanitario Naziona­le.

 

Art. 10 - Norma finanziaria

1. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui alla presente legge è riservata, per il corrente eser­cizio finanziario, un'aliquota pari all'1% della spesa sanitaria regionale.

2. Nei successivi esercizi finanziari si provve­de con gli stanziamenti stabiliti in sede di appro­vazione del Bilancio regionale.

 

 

 

(1) Al Consiglio regionale del Lazio, il Consigliere Laura Scalabrini del gruppo Verdi Federalisti ha depositato in data 13 marzo 1992 una proposta di legge sull'ospedaliz­zazione a domicilio. Ricordiamo, inoltre, che in data 18 maggio 1992 l'On. Gabriele Salerno ha presentato alla Ca­mera dei deputati la proposta di legge sull'ospedalizzazio­ne a domicilio che abbiamo riportato sul n. 99, luglio-set­tembre 1992, di Prospettive assistenziali.

 

 

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