Prospettive assistenziali, n. 98, aprile-giugno 1992

 

 

RESIDENZA ANAGRAFICA DELLE PERSONE SENZA-DIMORA

FRANCESCO DANTE (*)

 

 

La Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora, FIOPDS, è una associazione sorta nel novembre 1990 e raggruppa molteplici organismi pubblici e privati che operano nei confronti dell'emarginazione grave ed, in particolare, delle persone cosiddette "senza dimora". Aderiscono alla Federazione, fra gli altri, diverse Amministrazioni comunali (Brescia, Bologna, Padova, Torino), Caritas diocesane (Roma, Milano, Torino), Cooperative di solidarie­tà sociale, associazioni di volontariato (MOVI) ed altri servizi interessati.

La federazione, che rappresenta l'Italia anche nell'ambito europeo facendo parte della FEANT­SA (Federazione Europea delle Associazioni che lavorano per le persone senza dimora), si pone i seguenti obiettivi:

- promuovere il coordinamento tra tutte le realtà pubbliche, private e di volontariato, asso­ciate e non, che operano al fianco delle persone senza-dimora e nel campo dell'emarginazione grave, sull'intero territorio nazionale;

- sollecitare l'attenzione al problema da parte di tutti gli interlocutori sociali, istituzionali e non, garantendo il proprio contributo alla elaborazio­ne di nuove ed adeguate politiche sociali;

- aggregare e rappresentare, nelle sedi op­portune, i bisogni e gli obiettivi degli organismi, dei servizi e di quanti si attivano nei confronti dei senza-dimora;

- promuovere momenti di studio e formazione sul problema.

Nello specifico per l'anno in corso la federa­zione ha posto, tra i suoi obiettivi operativi priori­tari, l'analisi del problema "residenza anagrafi­ca", diritto riconosciuto a tutti i cittadini, ma nei fatti negato ad un significativo numero di utenti dei servizi che la federazione rappresenta, al fi­ne di elaborare soluzioni idonee a tutelare di fat­to e non solo ex iure, tale diritto civile.

Infatti l'operatività dei servizi di cui si tratta (e cioè uffici comunali, dormitori, case di ospitalità, mense, centri di ascolto, cooperative di lavoro) consiste in attività di accoglienza e di segreta­riato sociale, volti al reinserimento sociale o la­vorativo degli utenti (persone senza dimora, di­messi dal carcere, giovani disadattati, alcoolisti, ex-tossicodipendenti, dimessi dagli ospedali psichiatrici).

Presupposto di questi progetti finalizzati, là dove è possibile, è l'uscita dallo stato di emargi­nazione attraverso il pieno godimento dei diritti costituzionalmente riconosciuti: avviamento al lavoro, tutela della salute e dell'integrità fisica, previdenza sociale, ed il cui accesso è spesso interdetto dalla mancanza della residenza anagrafica e, conseguentemente, dei docu­menti di identità, del tesserino sanitario, e così via.

A questo proposito gli uffici anagrafici delle diverse città, in cui operano i servizi che si rico­noscono nella federazione, forniscono risposte non omogenee circa la richiesta o la regolariz­zazione della posizione anagrafica delle perso­ne senza dimora.

Esaminando il vigente ordinamento anagrafi­co (legge 24 dicembre 1954 n. 1228, DPR 30 maggio 1989 n. 223), si può notare che il legi­slatore ha espressamente previsto la fattispecie della persona «che non ha fissa dimora», di cui si tratta all'art. 2 della citata legge e all'art. 1 del regolamento di attuazione. A questo proposito si possono, in sostanza, configurare due casi:

- chi, per ragioni connesse con la mancanza di alloggio stabile, si sposta frequentemente nell'ambito dello stesso comune: è evidente che in tale circostanza l'unico problema che sorge è quello di stabilire l'indirizzo da riportare negli atti anagrafici;

- chi non ha in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accer­tamento della residenza (ad es. girovaghi, com­mercianti e artigiani ambulanti e categorie simi­li): per tali persone, in effetti «senza fissa dimora (abituale)», è stato adottato il criterio della iscri­zione anagrafica nel comune di domicilio (art. 2 della legge 1228/1954). Infatti il domicilio, e cioè il luogo in cui una persona stabilisce la sede dei propri affari e interessi, è l'unico elemento che possa legare il "senza fissa dimora" a un deter­minato comune: l'iscrizione anagrafica nel co­mune viene così incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel co­mune che possa essere considerato come quel­lo cui più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti e non solo quello in cui ha interessi commerciali o negozi di altra natura.

A questo punto, se si accetta questa interpre­tazione del "domicilio", il problema rimane quel­lo di stabilire, nell'ambito del comune individua­to, l'indirizzo da riportare negli atti anagrafici. A questo proposito in alcune città si utilizzano le case di ospitalità pubbliche e private a cui fanno riferimento queste persone.

Pertanto, alla luce di quanto sopraesposto, pare possibile richiedere agli enti competenti (Ministero dell'interno, ISTAT, Comuni) di fare applicare la legge anagrafica in modo da garan­tire ad ogni cittadino, anche se "senza fissa di­mora", l'iscrizione anagrafica. A tale fine si sug­gerisce:

- l'emanazione di una circolare applicativa da inviare a tutti gli uffici anagrafici comunali che specifichi quanto sopra richiesto e che autorizzi i comuni a riportare il recapito di istituzioni pub­bliche e private per l'iscrizione anagrafica dei senza-dimora;

- la previsione di idonee identificazioni da inserire nelle istruzioni previste per l'effettua­zione del censimento generale della popola­zione (legge 9 gennaio 1991 n. 11) per scongiu­rare la cancellazione anagrafica dei senza-di­mora.

La federazione s'impegna, per propria com­petenza, a coinvolgere gli organismi ed i servizi di questo settore a sensibilizzare gli utenti, favo­rendo il loro accesso e la loro registrazione nel­le liste del censimento, eventualmente effettuan­dola là dove queste persone possano essere contattate (mense, dormitori, ecc.) ed intervi­state.

La predisposizione di tali procedure garantirebbe sicuramente alle persone senza dimora una migliore situazione socio-economica e sarebbe un segno di solidarietà significativo, in sintonia con l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri costituzionalmente garantiti a tutti i citta­dini.

 

 

(*) Presidente della Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora.

 

 

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