Prospettive assistenziali, n. 98, aprile-giugno 1992

 

 

CAUSA VINTA CON IL COMUNE DI TORINO IN MATERIA DI ANZIANI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI

 

 

In data 11 novembre 1991 il Giudice Conciliatore di Torino ha emanato la seguente sentenza, diventata esecutiva non avendo il Comune di Torino interposto appello.

 

Il Giudice Conciliatore di Torino, Avv. Michele Bouvet, ha pronunciato la seguente sentenza nella lite fra A.R. res. in Torino, ed ivi elettivamente domiciliato in via Sacchi 44, presso l'Avv. Santilli G., che lo rappresenta e difende in causa per delega in atti, Attore, contro Comune di Torino, rappresentato e difeso dall'Aw. Sabbatini, presso l'Avvocatura comunale, Palazzo Civico, Convenuto.

Conclusioni definitive dell'attore in opposizio­ne: Accertarsi e dichiararsi che l'attore nulla de­ve corrispondere, quale parente, a titolo di quo­ta alberghiera per la cura della malata anziana non autosufficiente ricoverata presso l'istituto di Riposo per la Vecchiaia e, pertanto, dichiararsi nulla e/o di nessun giuridico effetto l'opposta in­giunzione. Vinte le spese.

Conclusioni del convenuto in opposizione: In via principale dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva; in subordine, in via pre­giudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice adito; in subordine, nel merito, di­chiarare infondate le pretese attoree. Con vitto­ria di spese e di onorari.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato il 13/7/1987 A.R. proponeva opposizione avverso l'ingiunzio­ne di coazione resa esecutiva dal Pretore di Torino del 3/6/1987, che ordinava di pagare a favore della Tesoreria del Comune di Torino la somma di L. 750.000, a titolo di retta ricovero c/o Istituto Riposo Vecchiaia di C.E., per il perio­do 114 - 30/4/1987.

Assumeva a motivi di opposizione:

- che sussiste una inesistenza dell'obbligo di pagamento, in quanto l'assistenza sanitaria de­ve essere erogata senza limiti di tempo;

- che la persona malata ha diritto all'assistenza sanitaria e questa non è distinguibile in parte al­berghiera e sanitaria.

Si costituiva nella causa di opposizione il Co­mune di Torino, contestando la narrativa attorea e chiedendo la reiezione dell'opposizione pro­posta.

Con Ordinanza in data 15/12/1987, questo Giudice sospendeva l'esecuzione provvisoria dell'ingiunzione di coazione.

Successivamente la causa, istruita con la sola produzione di documenti, su richiesta concorde delle parti, veniva assegnata a decisione, sulla base delle conclusioni riportate in premessa.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

L'opposizione è fondata e merita accoglimen­to. Risulta che la Signora C.E. - ricoverata pres­so l'istituto di Riposo per la Vecchiaia di Torino, corso Unione Sovietica - è una anziana malata cronica non autosufficiente. Il Comune di Torino, attraverso l'istituto di Riposo per la Vecchiaia, svolge funzione sanitaria in luogo e sostituzione del ricovero ospedaliero. La distinzione operata tra quota - cosiddetta alberghiera - posta a ca­rico della malata e quota sanitaria a carico del fondo sanitario regionale gestito dal Comune non ha alcun senso logico e ragionevole. Se una persona è malata ha il diritto all'assistenza sanitaria e questa assistenza non è distinguibile in parte alberghiera e in parte sanitaria. In buo­na sostanza l'istituto di Riposo per la Vecchiaia svolge una funzione sostitutiva degli Ospedali.

Ritiene questo Giudice - formulando un ra­gionamento di chiusura della soluzione giuridica come sopra scelta - che meriti di rilevare e di affermare che il grado di civiltà di un popolo si misura anche dalla maniera con la quale si trat­tano e si curano gli anziani malati non autosuffi­cienti. In tale senso completando il ragionamen­to di Francesco Carnelutti, secondo il quale il grado di civiltà di un popolo va innanzitutto valu­tato alla luce del Codice penale che questo po­polo si è dato. D'altro canto nell'antica Roma si onoravano e si rispettavano e si curavano i vec­chi. Anche alla luce di quanto sopra, l'opposizio­ne va accolta.

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Il Giudice Conciliatore accoglie l'opposizione proposta da A.R, contro l'ingiunzione di coazio­ne del 3/6/1987 - N° 191 di Registro - che per­tanto revoca. Condanna il Comune di Torino a rifondere all'attore in opposizione le spese del presente giudizio che liquida in complessive L. 300.000 di cui L. 150.000 per onorari, Lire 100.000 per i diritti e L. 50.000 per spese, oltre IVA e CPA, oltre successive occorrende.

 

 

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