Prospettive assistenziali, n. 96, ottobre-dicembre 1991

 

 

LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO (*)

 

 

Art. 1 - Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarie­tà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salva­guardandone l'autonomia e ne favorisce l'appor­to originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autono­me di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono atte­nersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato non­ché i criteri cui debbono uniformarsi le ammi­nistrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

 

Art. 2 - Attività di volontariato

1: Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuita, tramite l'organizzazione di cui il volontariato fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusiva­mente per fini di solidarietà.

2. L'attività di volontariato non può essere re­tribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsa­te dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle orga­nizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporta di lavoro subor­dinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

 

Art. 3 - Organizzazioni di volontariato

1. È considerato organizzazione di volontaria­to ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini; salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidari­stico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costi­tutivo o nello statuto: oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro; la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gra­tuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Debbono essere: altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilan­cio, dal quale devono risultare i beni, i contribu­ti o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di ap­provazione della stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funziona­mento oppure accorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme o nei modi previsti dalla legge, nell'ambi­to di strutture pubbliche o con queste conven­zionate.

 

Art. 4 - Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano atti­vità di volontariato, contro gli infortuni e le ma­lattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile ver­so terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre­sente legge, sono individuati meccanismi assi­curativi semplificati, con polizze anche numeri­che o collettive, e sono disciplinati i relativi con­trolli.

 

Art. 5 - Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento

e per lo svolgimento della propria attività da:

a) contributi degli aderenti;

b) contributi di privati;

c) contributi dello Stato, di enti o di istituzio­ni pubbliche finalizzati esclusivamente al soste­gno di specifiche e documentate attività o pro­getti;

d) contributi di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) rimborsi derivanti da convenzioni;

g) entrate derivanti da attività commerciali é produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili re­gistrati e beni immobili occorrenti per lo svolgi­mento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventa­rio, lasciti testamentari, destinando i beni rice­vuti e le loro rendite esclusivamente ai conse­guimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei rela­tivi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In casi di scioglimento, cessazione avvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridi­ca, i beni che residuano dopo l'esaurimento del­la liquidazione sono devoluti ad altre organizza­zioni di volontariato operanti in identico o ana­logo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice, civile.

 

Art. 6 -  Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome discipli­nano l'istituzione e la tenuta dei registri gene­rali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione neces­saria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizio­ni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegano alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello sta­tuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determi­nano i criteri per la revisione periodica dei regi­stri, al fine di verificare il permanere dei requi­siti e l'effettivo svolgimento dell'attività di vo­lontariato da parte delle organizzazioni iscritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego della iscrizione o contro il provvedimento di cancella­zione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale ammi­nistrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difen­sori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Con­siglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e !e province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Os­servatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti ero­ganti.

 

Art. 7 - Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di vo­lontariato iscritte da almeno sei mesi nei regi­stri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitu­dine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposi­zioni dirette a garantire l'esistenza delle condi­zioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il ri­spetto dei diritti e della dignità degli utenti. De­vono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità non­ché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente can il qua­le viene stipulata la convenzione medesima.

 

Art. 8 - Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclu­sivamente per fini di solidarietà, e quelli connes­si allo svolgimento delle loro attività sono esen­ti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalie organizzazio­ni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si con­siderano cessioni di beni né prestazioni di servi­zi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; le do­nazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle orga­nizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati:

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990 n. 408, come modificato dall'articolo 1 della leg­ge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter. Con i decreti legislativi di cui al com­ma 1, e secondo i medesimi principi e criteri di­rettivi, saranno introdotte misure volte a favo­rire le erogazioni liberali in denaro a favore del­le organizzazioni di volontariato costituite esclu­sivamente ai fini di solidarietà, purché le attivi­tà siano destinate a finalità di volontariato, rico­nosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza inter­ruzione da almeno due anni negli appositi regi­stri. A tal fine, in deroga alle disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere previ­sta la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decre­to del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e inte­grazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma ero­gata entro il limite del 2 per cento degli utili di­chiarati e fino ad un massima di lire 100 milioni».

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia documentato il lo­ro totale impiego per i fini istituzionali dell'or­ganizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

 

Art. 9 - Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'ar­ticolo 2 del decreto del Presidente della Repub­blica 28 dicembre 1982, n. 954.

 

Art. 10 - Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono sal­vaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le orga­nizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di struttu­re convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'ar­ticolo 5 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convEnzioni, anche in relazio­ne ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto prevista dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti al­le organizzazioni iscritte nei registri di cui all'ar­ticolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

 

Art. 11 - Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 ago­sto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma l sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinen­ti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

 

Art. 12 - Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e compo­sto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rap­presentanti delle organizzazioni sindacali mag­giormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizza­zioni di volontariato ed alla diffusione della co­noscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all’estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promo­zione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodo­logie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'anda­mento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione del­le regioni, iniziative di formazione ed aggiorna­mento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di infor­mazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti l'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla qua­le partecipano tutti i soggetti istituzionali, i grup­pi e gli operatori interessati.

2. È istituito, presso la Presidenza del Consi­glio dei Ministri - Dipartimento per gli affari so­ciali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

 

Art. 13 - Limiti di applicabilità

1. È fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo svi­luppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

 

Art. 14 - Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio na­zionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede me­diante corrispondente riduzione dello stanzia­mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991­1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accan­tonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

3. Le minori entrate derivanti dall'ap~plicazio­ne dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascu­no degli anni 1991, 1992 e 1993. AI relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stan­ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previ­sione del Ministero del tesoro per l'anno finan­ziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organiz­zazioni di volontariato».

 

Art. 15 - Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quo­ta non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga desti­nata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gesti­ti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristruttu­razione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle som­me destinate ad opere di beneficenza e di pub­blica utilità ai sensi dell'articolo 35, terza com­ma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme dl cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Mini­stro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 16 - Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, le regioni provvedono ad ema­nare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

 

Art. 17 - Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organiz­zazioni iscritte nei registri di cui all'artIcolo 6, per poter espletare attività di volontariato, han­no diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibil­mente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell’ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita a favore di organiz­zazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di tur­nazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

 

 

(*) Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”.

 

 

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