Prospettive assistenziali, n. 95, luglio-settembre 1991

 

 

PER LA DIFESA E PIENA ATTUAZIONE DELLLA LEGGE 184/1983 «DISCIPLINA DELL'ADOZIONE E DELL'AFFIDAMENTO DEI MINORI»

 

 

Le sottoelencate Associazioni che operano nell'area minorile (1), preoccupate dall'attuale clima in cui stanno maturando alcuni progetti di modificazione della legge 184 del 1983, ritengono indispensabile ribadire alcuni punti fondamentali ed irrinunciabili dell'attuale legislazione e intendono, su questo, aprire un confronto con la pubblica opinione, le forze politiche ed il Parlamento.

A questo scopo hanno dato vita al «Coordinamento per la difesa e piena attuazione della leg­ge 184/83», che si propone come interlocutore competente ed impegnato nella difesa dei diritti dei minori.

 

 

INTRODUZIONE

 

Con l'approvazione da parte del Parlamento italiano della legge 431 del 5.6.1967, che intro­dusse l'adozione speciale (legittimante) nel no­stro Paese, venne giuridicamente sancito il prin­cipio, rivoluzionaria per la cultura dell'epoca, che il minare non è una proprietà dei genitori che ne possono disporre a loro piacimento.

Più specificatamente, furono sottolineati dei punti cardine, di ordine culturale e giuridico, che ponevano il minore al centro di un'area di ga­ranzia, funzionale al suo corretto sviluppo psico­fisico:

a) si è genitori non tanto per aver concepito e procreato, ma anche per saper contribuire, at­traverso l'affettività e la trasmissione di un mo­dello di identificazione positivo, alla struttura­zione di una personalità sana e matura;

b) il minare non è solo «oggetto» di diritto ma anche soggetto e titolare di diritti autonomi;

c) nel caso di conflitto di interessi tra il mi­nore e l'adulto, sono quelli del primo, cittadino in formazione, che devono prevalere.

Can l'approvazione della legge 4 maggio 1983 n. 184 «Disciplina dell'adozione e dell'affida­mento dei minori», è stato consolidato il prin­cipio del diritto del minore a una famiglia e sono state inserite una serie di innovazioni e priorità:

- il diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia prevedendo aiuti sociali alle famiglie in difficoltà;

- l'affidamento a famiglie, persane singole o comunità di tipo familiare per quei minori le cui famiglie non sono in grado, per un periodo più o meno lungo, di provvedere alla loro edu­cazione ed istruzione;

- l'adozione a favore di quei minori che, do­po gli accertamenti e le procedure dell'Autorità giudiziaria minorile, risultano, a vario titolo, pri­vi dell'assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti;

- il riconoscimento dei diritti e della tutela anche del bambino straniero, attraverso la previ­sione di procedure specifiche per l'adozione in­ternazionale;

- la previsione di specifiche sanzioni per chi specula e traffica, direttamente o indirettamen­te, sulla vita dei minori abbandonati.

Il ricovero in istituto è consentito dalla legge solo nei casi in cui non siano praticabili altre soluzioni più favorevoli al minore; il riconosci­mento delle conseguenze negative della istitu­zionalizzazione - al di là dell'impegno e della professionalità degli operatori - è un altro se­gnale di attenzione e di cambiamento della cul­tura rispetto ai problemi minorili.

In sostanza si vuole ribadire l'attualità dei va­lori ispiratori della legge 184/1983, in quanto rappresentano il riconoscimento giuridico e cul­turale di una scelta già delineata dalla nostra Costituzione: il diritto di ogni minore a cresce­re in un ambiente familiare stabile ed idoneo ad adempiere adeguatamente al campito insosti­tuibile di favorirne la crescita personale.

 

 

PRINCIPI IRRINUNCIABILI STABILITI DALLA LEGGE 184/1983 E GARANZIE INDISPENSABILI PER UNA GIUSTA E PIENA ATTUAZIONE DEL DIRITTO DEL MINORE ALLA FAMIGLIA

 

1. Proprio partendo dalle esigenze e dai di­ritti del minore occorre fornire al minore stesso, ai suoi genitori di origine e alla comunità socia­le tutto l'aiuto e il sostegno necessario per far sì che i minori possano continuare a rimanere nella loro famiglia e per impedire che possano essere sottratti ingiustamente, o con l'inganno, ai loro familiari.

2. Tutto il procedimento adozionale - aper­tura dello stato di adottabilità, accertamento della situazione di abbandono materiale e mora­le, dichiarazione di adottabilità, affidamento pre­adottivo, ecc. - deve essere espletato in modo rigoroso sia per l'adozione nazionale che per quella internazionale, e deve fondarsi su precise e universali garanzie di tutela degli interessi del minore, assicurate dall'Autorità giudiziaria mi­norile, che deve poter cantare sulla fattiva col­laborazione dei servizi sociali locali.

Si ritiene assolutamente inaccettabile la ri­proposizione di una concezione privatistica e contrattualistica dell'adozione, nazionale ed in­ternazionale (adozione consensuale), sia perché non è neppure pensabile che ai genitori venga riconosciuto il diritto di proprietà sul figlio, sia per evitare ulteriori forme di mercato dei bam­bini, sia per escludere la possibilità di adozione da parte di persone inidonee al compito. L'ado­zione consensuale, oltretutto, costituirebbe un incentivo alla deresponsabilizzazione di tutte le famiglie che hanno invece bisogno di un aiuto qualificato e costante da parte delle strutture locali per sviluppare pienamente la propria ca­pacità genitoriale.

Va anche sottolineato che con il ripristino dell'adozione consensuale prenderebbe maggior forza la possibilità di revocabilità dell'atto adot­tivo, mentre si ritiene che, stabilendo l'adozione un rapporto di filiazione, le eventuali difficoltà di rapporti genitori-figli vadano affrontate come nei casi di filiazione biologica.

3. Il minore, sia italiano che straniero, ha di­ritto ad essere adottato da parte di coniugi la cui idoneità educativa ed affettiva all'adozione sia preventivamente ed accuratamente valutata e che abbiamo un'età compatibile con i bisogni del minore stesso e con gli impegni che il ruolo genitoriale comporta (mantenimento degli at­tuali vincoli di differenza di età massima e mi­nima).

Va pertanto respinto ogni tentativo volto ad allargare la possibilità di adozione, nazionale e internazionale, a persone inidonee per capacità educativa e per eccesso di differenza di età. Va tenuto conto che, nell'adozione nazionale, il nu­mero di coppie o famiglie disponibili supera di gran lunga il numero dei minori adottabili, e si ritiene determinante il privilegiare quelle situa­zioni in cui il bambino non è privato di quelle garanzie che gli derivano dal poter contare su di un padre ed una madre, che lo possano segui­re adeguatamente lungo tutto il percorso che lo separa dal raggiungimento dell'autonomia per­sonale. Per ciò che concerne l'adozione interna­zionale, pur essendo differente il rapporto quan­titativo fra minori in stato di abbandono e aspi­ranti all'adozione, valgono le stesse riflessioni di ordine psico-pedagogico.

4. L'adozione internazionale deve essere con­siderata un efficace ma estremo intervento a favore di quei minori che versano effettivamen­te in situazioni di abbandono e che non possono trovare collocamento familiare nel loro Paese di origine.

Si ritiene altresì che l'idoneità dei coniugi aspiranti all'adozione di un minore straniero debba essere valutata con particolare attenzio­ne e professionalità, in considerazione delle dif­ferenti condizioni di vita pregresse, dei relativi bisogni ad esse connessi e del futuro inseri­mento nella nostra società.

Vi è la necessità che l'art. 38 della legge 184 1983 sia reso cogente e che venga, pertanto, prevista l'assoluta obbligatorietà del ricorso all'intervento di organismi appositamente ricono­sciuti, autorizzati e controllati dai Ministeri com­petenti italiani ed esteri, quali tramiti respon­sabili della correttezza delle procedure utilizza­te nell'adozione di minori stranieri.

In considerazione dei gravi abusi già perpetra­ti e che potranno verificarsi in futuro ai danni di minori stranieri e delle loro famiglie, deve essere vietata qualunque forma di ricerca per­sonale, diretta o indiretta, con o senza mediato­ri, da parte delle famiglie aspiranti.

5. L'affidamento familiare è una risposta al diritto del bambino a crescere in una famiglia, un aiuto alla famiglia in difficoltà e una concre­ta alternativa al ricovero in istituto dei minori. Condizione indispensabile per lo sviluppo e il potenziamento dell'affidamento è la realizzazio­ne di una politica da parte delle Regioni e degli Enti locali che riconosca il ruolo sociale dell'af­fidamento e che preveda servizi adeguati di aiu­to al minore e alla sua famiglia d'origine e di preparazione e sostegno alle famiglie affidatarie.

6. La normativa vigente prevede severe san­zioni volte a contrastare il drammatico e cre­scente fenomeno dei traffico di bambini. Queste sanzioni prevedono anche l'inidoneità all'affida­mento e all'adozione da parte delle persone in ogni modo coinvolte, non tanto e non salo per­ché vi sia un'esigenza punitiva fondata su prin­cipi di puro diritto, ma perché la violazione di norme poste esclusivamente a tutela dei minore ha un senso rilevante nella stessa valutazione di 'idoneità delle persone che se ne sono rese responsabili.

Il fenomeno del traffico dei minori, che coin­volge bambini italiani e stranieri, ha assunto, in questi ultimi anni, una grande rilevanza, preoccupante per chi si occupa e preoccupa ef­fettivamente dei bisogni dei minori. Va pertanto respinto con veemenza ogni tentativo tendente a banalizzare il problema e ad indebolire quelle norme che, già can difficoltà, si pongono come freno e deterrente; anzi, si ritiene che le stesse debbano essere ampliate e rese più efficaci.

 

 

RACCOMANDAZIONI E RICHIESTE

 

Alla luce di quanto proposto alla riflessione, i maggiori motivi di preoccupazione non trova­no una loro origine nella formulazione della leg­ge 184/1983, ma nella sua parziale applicazione.

A riguardo si ritiene necessario formulare le seguenti richieste:

 

Al Parlamento

- Rafforzamento delle norme tese a contra­stare il mercato dei minori, italiani e stranieri, adoperandosi in modo più incisivo anche nella lotta ai falsi riconoscimenti.

- Equiparazione a pieno titolo tra paternità e maternità biologica e quella adottiva ed esten­sione ai genitori adottivi e affidatari dei diritti previsti dalla legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, indipen­dentemente dall'età del bambino al momento del suo ingresso in famiglia.

 

Al Governo

- Stipula di accordi bilaterali e/o multilate­rali in materia di adozione internazionale, nei quali sia prevista, tra l'altro, l'obbligatorietà del ricorso ad organismi riconosciuti ed autorizzati dai Ministeri competenti italiani.

- Emanazione di un atto di indirizzo e coor­dinamento alle Regioni per l'attuazione della legge 184/1983 che preveda in particolare:

- richiamo alle priorità previste dalla legge stessa;

- incentivazioni di servizi primari e assisten­ziali di aiuto socio-economico alle famiglie in difficoltà;

- sollecitazione agili Enti locali per una mag­giore diffusione, applicazione e regolamen­tazione, anche coordinata, dell'affidamento familiare, per un più attivo sostegno alle fa­miglie in difficoltà, al minore, alle famiglie affidatarie, ivi compreso un rimborso spese agli affidatari.

- Richiesta di una maggiore incisività alle istituzioni preposte negli interventi previsti dal­la legge in materia di segnalazione dei minori in situazione di abbandono, accertamenti psico­sociali, valutazione e sostegno delle coppie aspiranti all'adozione, nazionale e internaziona­le, supporto e verifica degli affidamenti pre­adottivi, ecc.

 

Al Ministero di grazia e giustizia

Nel merito della Commissione per la riforma della legge 184/1983, istituita dal Ministro di grazia e giustizia Vassalli, appare necessaria la integrazione della Commissione con rappresen­tanti delle Associazioni che operano nel settore da anni e di rappresentanti degli Enti locali.

 

 

 

(1) Hanno finora aderito al Coordinamento le seguenti organizzazioni: Associazione Amici dei Bambini (Ai.Bi.), Associazione Famiglie per l'Accoglienza, Associazione La Primogenita, Associazione Moncenisio 4, Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie (ANFAA), Asso­ciazione Papa Giovanni XXIII, Centro Ausilio Minorile (CAM), Centro Internazionale Famiglie Pro Adozione (CIFA), Centro Italiano per l'Adozione Internazionale (CIAI), Comunità S. Egidio, Coordinamento Genitori De­mocratici (CGD), Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA) - Commissione Minori, Istituto La Casa, Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS), Movimento di Volontariato Italiano (MO.V.I.), Servizio So­ciale Internazionale, Telefono Azzurro, NOVA.

Chi intende aderire al Coordinamento e/o al documen­to si rivolga alla Segreteria costituita presso il Centro Nazionale per il Volontariato, Via Catalani 158, 55100 Luc­ca, Tel. 0583-419.500, fax 0583-419.501.

 

 

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