Prospettive assistenziali, n. 95, luglio-settembre 1991

 

 

LE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI: ASPETTI GESTIONALI E STRUTTURALI

 

 

Si è svolto a Roma il 6 giugno u.s. il seminario organizzato dal Centro studi e programmi sociali e sanitari sul tema «Residenze sanitarie assistenziali: per chi? Aspetti gestionali, strutturali e operativi».

Il documento che segue, predisposto a conclusione dei lavori e contenente indicazioni che i partecipanti al seminario ritengono rilevanti ai fini della realizzazione delle Residenze sanitarie assistenziali, è stato sottoscritto da: Fulvio Aurora, «Medicina democratica»; Andrea Bartoli, Centro studi e programmi sociali e sanitari; Gianna Bitto, Federazione nazionale Pensionati Cisl; Attilio Calza, Associazione italiana malati di AIzheimer; Luigi Cherubini, Federazione nazionale Pensionati Cisl; Paolo Cozzi-Lepri, Centro diritti del cittadino; Fabrizio Fabris, Cattedra di geron­tologia Ospedale Molinette di Torino; Lore Fazio, Associazione italiana sclerosi multipla; Aurelia Florea, Istituto per gli studi sui servizi sociali; Francesco Florenzano, psicologo, incaricato di ricerca del Consiglio d'Europa; Ivano Giacomelli, Centro diritti del cittadino; Carlo Hanau, Coordi­namento italiano del volontariato; Tiziana Lepore, Centro studi e programmi sociali e sanitari; Gianni Lo Savio, UIL; Silvia Marangoni, Comunità di Sant'Egidio; Mario Martinelli, UIL nazionale; Sil­vano Miniati, Segretario nazionale UIL pensiona­ti; Eugenia Monzeglio, Dipartimento casa-città del Politecnico di Torino; Emma Morin, Ryder Italia; Giovanni Nervo, Presidente Fondazione Zan­can; Costanza Paganelli, Ministero dell'interno; Marilena Piazzoni, Centro studi e programmi so­ciali e sanitari; Francesco Santanera, Coordina­mento sanità e assistenza tra i movimenti di base di Torino; Marco Trabucchi, Cattedra di farmacologia II Università di Roma.

 

 

1) PREMESSA

 

Non negare o ridurre i diritti dei cronici non autosufficienti

Di fronte alla prossima realizzazione delle Re­sidenze Sanitarie Assistenziali, si ritiene oppor­tuno ribadire, prima di qualsiasi considerazione di carattere organizzativo e strutturale, alcuni principi-guida che devono presiedere alla foro de­finizione.

Tali principi-guida si possono così definire:

1) La prevenzione va garantita a tutti.

2) Va garantita soprattutto agli anziani, assieme alle cure e alla riabilitazione; per ogni tipo di malattia, fisica o psichica.

3) Secondo quanto affermato dalla Costituzio­ne italiana, tutte le persone colpite da malattia hanno diritto ai necessari trattamenti curativi e riabilitativi.

4) Hanno altresì diritto a trattamenti sanitari forniti senza omissioni o ritardi. Soprattutto i pa­zienti anziani e più in generale quelli parzialmen­te o totalmente non autosufficienti, hanno diritto a cure che garantiscano la sopravvivenza e una dignitosa vita personale. Non sono tollerabili di­sattenzioni che provochino peggioramenti, aggra­vamenti, nuove patologie.

5) Nessuno può negare la cura con il pretesto che il malato non guarirà più, essendo cronico: inguaribile non significa incurabile. Anche se non si può guarire si può migliorare, continuare, cer­care di non peggiorare la situazione, sperando e lavorando, curando e riabilitando, senza accani­mento terapeutico.

6) Tutte le potenzialità culturali devono essere utilizzate per ridurre al minimo le conseguenze negative degli stati di cronicità e di non autosuf­ficienza.

7) Ogni persona con patologie croniche, come tutti i cittadini, ha diritto, se malata, ad essere curata e riabilitata. Questo diritto è rafforzato dalla condizione di parziale o totale non autosuf­ficienza. Il Servizio Sanitario Nazionale non può negare, in nessun caso - né del tutto, né in parte - obiettivi suoi propri sanciti dalla sua legge isti­tutiva (art. 2, legge 23 dicembre 1978, n. 833). Non è possibile modificare con semplici atti am­ministrativi, quanto stabilito dalla legislazione vigente.

8) Non è accettabile che alle persone malate croniche, o ai loro parenti, siano addossati oneri più gravosi degli altri cittadini. Sarà piuttosto necessario prevedere delle agevolazioni (sussidi economici, servizi gratuiti, agevolazioni nel rap­porto di lavoro, esenzione dal ticket), affinché sia sostenuta l'opera della famiglia e della soli­darietà sociale.

9) Il Servizio Sanitario Nazionale deve istituire l'ospedalizzazione a domicilio delle persone ma­late croniche non autosufficienti. Gli Enti locali, le Regioni, nei loro ambiti di competenza oriente­ranno in tal senso le loro risorse. Tale nuova im­postazione esige un ripensamento articolato dal punto di vista organizzativo, formativo, finanziario.

10) La formazione di base e permanente degli operatori sanitari, l’umanizzazione degli ospedali, degli ambulatori e degli interventi domiciliari devono costituire un impegno costante del Ser­vizio Sanitario Nazionale. Tale formazione deve essere orientata verso i malati cronici in modo adeguato, permettendo l'acquisizione di nuovi comportamenti professionali, più rispondenti alle necessità dei cittadini malati e del sistema.

11) La continuità terapeutica deve essere ga­rantita anche nella fase non acuta della malattia. Le prestazioni ai malati cronici debbono essere fornite del settore sanitario realizzando l'assi­stenza senza soluzioni di continuità tra le fasi acute e croniche. Tale sintesi può essere ottenu­ta ottimamente con la ospedalizzazione a domi­cilio. Nel caso di ospedalizzazione a domicilio non saranno richiesti né tickets né spese aggiun­tive ai cittadini e ai loro familiari.

Deve, contestualmente, essere ribadito il prin­cipio che in nessun caso possono essere realiz­zati travasi impropri dal settore sanitario a quel­lo socio-assistenziale, le cui caratteristiche es­senziali sono, costituzionalmente, divise e distin­te come segue:

 

Settore sanitario

 

La Costituzione estende gli interventi a tutti i cit­tadini senza limitazione alcuna.

 

 

Le prestazioni sono fornite direttamente e a sem­plice richiesta del cittadino.

 

I servizi sono gratuiti, salvo ticket.

 

 

 

Nessuna contribuzione è a carico dei parenti te­nuti agli alimenti.

 

La legge richiede abilitazioni e titoli specifici e prevede mansionari tassativi.

 

 

Gli standard minimi delle strutture pubbliche e private, anche se non soddisfacenti, sono da anni definiti da leggi nazionali.

 

Settore assistenziale

 

La Costituzione limita gli interventi al cittadini «inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere» (art. 38 Cost.).

 

Le prestazioni sono fornite dopo l'effettuazione di inchieste sociali.

 

Agli utenti viene sempre richiesto un contributo, esclusi evidentemente coloro che sono privi di mezzi economici.

 

Molto spesso viene richiesto un contributo eco­nomico anche ai parenti tenuti agli alimenti.

 

La legge non richiede abilitazioni o titoli speci­fici, né prevede mansionari, neppure per la dire­zione dei servizi.

 

Gli standard minimi delle strutture pubbliche e private non sono definiti da nessuna legge na­zionale.

 

 

Si richiede pertanto che il Ministero della Sa­nità, con un atto amministrativo chiarisca che le RSA sono strutture di competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale.

 

Privilegiare gli interventi domiciliari

È opportuno ribadire altresì che, come peral­tro sottolineato nella legislazione fin dalla legge 67/88, il ricovero in RSA non deve essere deter­minato dalla inesistenza o dalla inefficienza degli interventi sanitari nel domicilio.

Molte persone, per le loro condizioni di salute, familiari, abitative etc., potrebbero, anche se non autosufficienti, restare a casa loro se ci fosse un servizio domiciliare adeguato. La mancanza di tali servizi può costringere molti ad una istitu­zionalizzazione che non vorrebbero e che subi­scono come ultima ratio. L'assenza di servizi ter­ritoriali potrebbe, dunque, aumentare il bisogno di RSA oltre il dovuto. È necessario quindi che sia data una assoluta priorità di principio e nor­mativa agli interventi domiciliari. Sarebbe in que­sto senso indispensabile che i livelli locali non av­viino spese per le RSA se non laddove sono stati avviati (o almeno previsti) i servizi domiciliari. La ricerca scientifica internazionale ha ampia­mente dimostrato quanto la possibilità di rima­nere a casa propria abbia un alto valore terapeu­tico e quanto, viceversa, i soggetti istituzionaliz­zati si trovino a vivere una condizione «di rischio. maggiore, per l'interagire di numerose concause. È quindi necessario che tutti gli interventi pos­sibili siano attivati prima di ricorrere a soluzioni istituzionalizzanti. Fra questi vanno ricordati, ac­canto alle cure sanitarie domiciliari (che vanno assicurate da una équipe ospedaliera o da una équipe territoriale attraverso la «medicina di gruppo») gli ospedali di giorno e gli ospedali di notte e tutti quei servizi sanitari territoriali che possono rappresentare un valido supporto alla permanenza nel proprio ambiente di vita.

Le RSA non devono rappresentare un interven­to sostitutivo di quello domiciliare o territoriale, ma piuttosto un intervento aggiuntivo quando tut­ti gli altri servizi siano stati ipotizzati e tentati.

In questo senso è particolarmente importante la programmazione dei posti letto in RSA: essa, infatti, appare specialmente in alcune regioni; del tutto sovradimensionata, tale da presentare il rischio di creare un esubero di offerta di solu­zioni residenziali, destinato a far lievitare la do­manda, in assenza di altri interventi.

 

Non isolare le RSA dal resto dei servizi

Un'ultima nota va dedicata al rischio che per le RSA si preveda una «medicina d'istituto», una sorta di guardia medica interna (si tornerà più avanti su questo aspetto), del tutto indipendente e scollegata dagli altri servizi sanitari ospedalie­ri e territoriali. Ciò è da respingere onde evitare la creazione di «isole di abbandono» sia pur par­zialmente medicalizzato. Le RSA, al contrario, non possono che essere parti integrate di un organico piano di interventi che realizzi quel continuum di cui hanno bisogno tutti i cittadini, in particolare quelli gravemente non autosuffi­cienti.

Vanno sottolineati, infine, gli attuali ritardi nel­la programmazione e realizzazione delle RSA, che devono essere urgentemente superati.

 

2) CHE COSA SONO LE RSA NELLA ATTUALE NORMATIVA

L'art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 pre­vede al 1 comma «la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti». Al punto f) la «realizzazione di 140.000 posti in strut­ture residenziali per anziani che non possono es­sere assistiti a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che richiedano trattamenti con­tinui».

Il punto e) a sua volta si riferisce alla «rete dei presidi poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni».

La dizione «Residenze Sanitarie Assistenziali» compare per la prima volta nel decreto del Mini­stro della Sanità del 29 agosto 1989 n. 321.

In detto decreto, inoltre, all'art. 1 lettera b), l'utenza è individuata in «anziani prevalentemen­te non autosufficienti» e «handicappati e disabili psichici e sensoriali».

Il successivo decreto del Presidente del Con­siglio dei Ministri del 22 dicembre 1989 definisce la RSA «una struttura extra-ospedaliera finalizza­ta a fornire accoglimento, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero a persone anziane pre­valentemente non autosufficienti». E all'art. 3 recita: «I requisiti di cui all'art. 1, in quanto ap­plicabili si estendono alle strutture per soggetti non autosufficienti».

Si tratta quindi, come evidente, di una norma­tiva che necessita di ulteriori precisazioni.

 

3) AFFERMARE NELLE RSA IL DIRITTO ALLE CURE, ALLA RIABILITAZIONE, ALLA PRE­VENZIONE

La citata normativa deve essere interpretata alla luce della Costituzione (art. 32) e delle leggi vigenti, in particolare della legge 132/68, della legge 833/78 e della legge 595/85.

L'art. 29 della legge 132/68 stabilisce, infatti, che i posti letto ospedalieri debbano essere pro­grammati tenendo conto delle esigenze dei ma­lati «acuti, cronici, convalescenti e lungodegen­ti». A sua volta l'art. 41 della legge suddetta pre­cisa che le ammissioni e le dimissioni degli in­fermi dagli ospedali devono «ispirarsi al princi­pio della obbligatorietà del ricovero nel caso in cui ne sia accertata !a necessità».

L'art. 2 della legge 833/78 stabilisce, dal canto suo, che a tutti i cittadini devono essere assicu­rati «diagnosi e cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata».

La legge 595/85 fissa, inoltre, il numero otti­male dei posti letto in 6,5 per mille abitanti (ove i posti letto convenzionati con l'ospedalità priva­ta vengono contati solo per metà) e prevede, all'interno di questa dotazione un posta letto per mille abitanti dedicato alla «riabilitazione», cioè a «sezioni di degenza per la riabilitazione di ma­lati lungodegenti ad alto rischio di invalidità» (art. 10, punto 6, lettera a).

Pertanto il ricovero ospedaliero spetta, senza limiti di durata, a tutti i cittadini colpiti da ma­lattie acute o croniche, ai convalescenti e ai lun­godegenti, ancorché non autosufficienti.

Tale diritto deve essere tenuto in considera­zione dal Ministero della Sanità nella program­mazione dei servizi, ivi comprese le RSA.

 

4) AFFERMARE NELLE RSA IL DIRITTO ALLA TUTELA DEI DIRITTI

Agli utenti delle RSA, come a ogni altra perso­na, va garantito dunque il diritto alla salute me­diante prestazioni di prevenzione, cura e riabi­litazione di pari livello e qualità rispetto a quelle fornite da altri presidi sanitari.

Devono inoltre essere garantiti i diritti con­cernenti la dignità nel rispetto della individualità dei soggetti assistiti (nome, privacy, intimità, libertà di movimento, corrispondenza, visite...).

Fra i diritti da garantire va compreso, inoltre, quello al ricovero ospedaliero, qualora fosse ne­cessario.

Spetta all'ente gestore (pubblica o privato) delle RSA garantire il rispetto dei diritti stessi degli utenti e assicurare l'idoneità delle presta­zioni. Compete invece al Ministero della Sanità definire, nel rispetto della normativa statale, gli standards quantitativi e qualitativi minimi riguar­danti le strutture, il personale e la qualità delle prestazioni.

Lo stesso Ministero deve affidare agli organi competenti la vigilanza e il controllo sul rispetto delle norme e degli standard e sull'adeguatezza della qualità della vita degli ospiti.

Vanno, in questo senso, favorite forme di con­trollo sociale da parte dei cittadini, anche nella forma di commissioni autorizzate al controllo sulle strutture e di comitati di tutela.

Agli utenti delle RSA e ai loro familiari va este­sa, infine, l'applicabilità dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 (1).

 

5) DEFINIRE L'UTENZA

Si ritiene di fondamentale importanza che il Ministero della Sanità superi le ambiguità attual­mente contenute nella legislazione e definisca l'utenza delle RSA.

Tali strutture devono, infatti, essere destinate esclusivamente ai soggetti anziani (o adulti) che presentino contemporaneamente le seguenti ca­ratteristiche:

- presenza di patologie o pluripatologie cro­niche invalidanti il cui trattamento presso altri servizi e strutture sanitarie sia inidoneo rispetto alle esigenze del soggetto;

- non autosufficienza;

- comprovata mancanza di un idoneo suppor­to di tipo familiare (criterio n. 1 del citato decre­to del Presidente del Consiglio dei Ministri).

Per soggetto non autosufficiente deve inten­dersi chi, in seguito ad un intervento morboso, o comunque per grave decadimento fisico legato all'età, non è in grado di provvedere a se stesso se non con l'aiuto totale, continuo e permanente di altre persone.

Si ritiene, inoltre, che debba essere esaminata la possibilità che un congiunto convivente possa, se lo richiede, continuare a vivere con il familia­re accolto nella RSA.

 

6) DEFINIRE I PARAMETRI DEL PERSONALE

II Ministero della Sanità deve altresì affrontare con la massima urgenza il problema del perso­nale delle RSA, in quanto le stesse non possono e non devono essere attivate se preliminarmente non sia stato definito il modello organizzativo e di funzionamento per ciascuna tipologia.

Pertanto devono essere indicati gli organici minimi, in numero tale da evitare la necessità di ricorrere, per le prestazioni dovute, a forme so­stitutive di assistenza a carico dell'utenza o dei familiari.

Possono essere, in questo senso, presi come riferimento gli standard di personale previsti dal decreto del Ministero della sanità del 13 settem­bre 1988 che prevede, per un modulo tipo di 32 posti letto per lungodegenti, 3 medici, 13 infer­mieri, 4 riabilitatori. A dette figure vanno aggiun­te quelle degli addetti alla assistenza e degli au­siliari in numero congruo.

Vanno contestualmente definiti i profili pro­fessionali necessari.

Per far fronte alla carenza di personale infer­mieristico vanno ipotizzate, fra l'altro, forme di incentivazione del personale stesso, come quelle tese a ritardare il pensionamento o a permettere il ritorno in servizio dei pensionati. Va inoltre definito, nelle opportune sedi sindacali, l'aspetto relativo alla mobilità.

Sempre in via preliminare vanno previste ini­ziative vincolanti di formazione e riqualificazione professionali per quanti (ai diversi livelli) saran­no chiamati ad operare nelle RSA. Fra i destina­tari della formazione vanno ricompresi anche gli amministratori (pubblici e privati), il volontaria­to e altri soggetti della comunità locale. La for­mazione stessa, infine, va assunta come moda­lità corrente per garantire qualità al servizio.

Vanno altresì previsti momenti di informazione alla comunità locale.

 

7) DEFINIRE LE DIVERSE TIPOLOGIE

Considerato che i soggetti malati cronici non autosufficienti presentano esigenze molto diver­se in relazione alla loro specifica condizione, è opportuno che a tali diversità corrispondano mo­delli organizzativi differenziati e professionalità idonee.

Accanto alle RSA per anziani (e adulti) non autosufficienti, vanno, quindi, ipotizzate strutture per handicappati nettamente separate da esse. Pur utilizzando gli appositi fondi previsti all'art. 20 della legge 67/78, si ritiene preferibile che le strutture residenziali per handicappati non siano denominate «RSA» bensì «comunità alloggio».

Si ritiene Inoltre che, in considerazione della particolare condizione di tali soggetti, il funzio­namento delle strutture debba essere assicurato dal settore socio-assistenziale.

Una terza tipologia, di competenza del settore sanitario, andrebbe ipotizzata per i pazienti psi­chiatrici.

Per i soggetti, infine, colpiti da morbo di Alzheimer e da altre forme di demenza, che pre­sentano problematiche particolari, connesse al proprio deficit cognitivo, appare consigliabile la ricerca di soluzioni specifiche nell'ambito delle RSA, tenendo conto, per esempio, della preferen­za nei confronti di strutture non superiori ai 6/8 posti letto, ferma restando, evidentemente la competenza sanitaria. Sarà, comunque, necessa­rio un successivo approfondimento della materia.

Si ritiene, infine, opportuno che nelle RSA sia­no previsti alcuni posti per consentire accerta­menti diagnostici ai soggetti con patologie cro­niche e non autosufficienti non istituzionalizzati e per garantire adeguati periodi di riposo ai fa­miliari che li accolgono in casa.

 

8) DEFINIRE GLI STANDARD ABITATIVI

I ripetuti riferimenti alla necessità di dotare le RSA di caratteristiche sanitarie non vogliono sup­porre la tesi che tali strutture debbano essere più simili all'ospedale che alla casa. Vanno, al contrario, studiate specifiche caratteristiche ti­pologiche ed ambientali che, all'interno di strut­ture gestite dalla sanità, offrano una residenzia­lità ospitale, confortevole, solidale, che è requi­sito indispensabile ed inderogabile, specie nei casi in cui la degenza sia prolungata o continua.

Le strutture dovranno, in questo senso, essere totalmente accessibili, prive di barriere architet­toniche. Particolare attenzione dovrà, poi, essere posta: all'impianto distributivo dell'edificio che dovrà essere facilmente individuabile, control­labile, riconoscibile in condizioni di sicurezza e, per quanto possibile, di autonomia (pavimenta­zione, mancorrenti, illuminazione, riconoscibilità dei percorsi verticali e delle porte); allo spazio residenziale privato che deve essere strutturato per permettere un comodo, sicuro, confortevole soggiorno, con una superficie delle stanze, esclu­so il bagno, non inferiore ai 24 mq (12 mq a per­sona); agli spazi per la vita di relazione; agli spazi sanitari per la cura e la riabilitazione.

 

9) DEFINIRE LE COMPETENZE GESTIONALI

La definizione delle competenze dell'organo tenuto ad intervenire è di fondamentale impor­tanza ai fini dell'individuazione dei diritti del cittadino utente e della esigibilità dei diritti stessi.

Per quanto riguarda le RSA, nelle diverse tipo­logie di utenti, si ritiene che, trattandosi di per­sone malate, il funzionamento debba essere as­sicurato dal Servizio Sanitario Nazionale, sia di­rettamente sia tramite strutture convenzionate.

Al fine di soddisfare le esigenze degli ospiti delle RSA, è assolutamente indispensabile che il SSN assuma tutte le valenze relazionali, uma­nizzanti e sociali necessarie affinché la qualità della vita degli utenti sia la migliore possibile.

L'assunzione di dette valenze comporta altresì l'assunzione da parte del SSN del necessario per­sonale, fermo restando che tutti gli operatori de­vono essere impegnati a soddisfare, per quanto di loro competenza, le esigenze di cura e di vita degli ospiti. In questo modo si evita che vengano create discriminazioni fra malati con malattie acute e malati con patologie croniche e non auto­sufficienti.

 

10) DEFINIRE IL COLLEGAMENTO CON GLI AL­TRI SERVIZI

In primo luogo è opportuno ricordare di nuovo che, in base a quanto previsto dall'art. 20 legge 67/88, il ricovero in RSA dovrebbe essere consen­tito esclusivamente nei casi in cui non sia possi­bile intervenire a livello domiciliare o tramite presidi poliambulatoriali e ospedali diurni. È per­tanto campito del Ministero della sanità provve­dere prioritariamente alla istituzione dei servizi sanitari domiciliari e territoriali al fine di rispon­dere correttamente alle esigenze delle persone realizzando nel contempo le condizioni previste dalla norma.

L'art. 20 della citata legge stabilisce inoltre che le RSA «devono essere integrate con i ser­vizi sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di ricovero e cura in grado di provvedere al rie­quilibrio di condizioni deteriorate».

L'ultima bozza di Piano Sanitario Nazionale interpreta la prevista integrazione stabilendo che «le RSA operano in collegamento con una o più unità ospedaliere, preferibilmente geriatriche».

Per rispondere alle diverse esigenze degli utenti le RSA devono, infine, far parte di una rete articolata di servizi.

 

11) DEFINIRE I CRITERI DI AMMISSIONE E DI­MISSIONE

Il Ministero della sanità deve definire e pub­blicizzare i criteri di ammissioni nelle RSA, in modo che i cittadini e gli operatori possano tro­vare in essi un punto di riferimento.

Per l'attuazione delle ammissioni, delle dimissioni e dei trasferimenti presso altri servizi, oc­corre che vengano costituiti appositi gruppi mul­tidisciplinari.

Per quanto concerne le RSA per anziani (e adulti) con patologie croniche e non autosuffi­cienti si propone la costituzione di Unità valu­tative geriatriche, con competenze sanitarie e sociali. Dovrebbero altresì essere previste for­me di ricorso e revisione delle decisioni su istan­za degli interessati o del loro legale rappresen­tante e dei familiari.

Va, infine, prevista la possibilità che i ricoveri in RSA non siano definitivi, ma vengano comun­que ricercate le opportune soluzioni per consen­tire ai soggetti l'eventuale rientro nel proprio domicilio.

 

12) DEFINIRE LA DISTRIBUZIONE DEGLI ONERI ECONOMICI

In base alle leggi vigenti, le prestazioni sanitarie, comprese quelle fornite in strutture resi­denziali, sono gratuite.

Eventuali compartecipazioni devono, nel caso, essere decise dal Parlamento attraverso la mo­difica dell'attuale legislazione. Tali ipotetiche mo­difiche dovrebbero recepire istanze di solidarie­tà ed equità ed essere concepite al fine di favo­rire lo sviluppo, e l'eventuale finanziamento, de­gli interventi domiciliari.

Per evitare discriminazioni tra malati o tra fa­si diverse della malattia questa misura dovrebbe, inoltre, eventualmente riguardare le spese di ri­levanza alberghiera di tutte le strutture sanitarie.

In ogni caso nessuna contribuzione dovrebbe essere richiesta ai familiari.

 

13) PROGRAMMAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE RSA

Per l'individuazione del numero di posti letto da prevedere per le diverse tipologie delle RSA occorre, in primo luogo, tener conto della preve­dibile riduzione dell'utenza ottenibile mediante:

- l'azione di prevenzione della cronicità e del­la non autosufficienza;

- istituzione di idonei servizi sanitari e so­ciali domiciliari.

È opportuno quindi non sovradimensionare la stima del fabbisogno di posti letto.

Per la localizzazione delle RSA e il loro dimen­sionamento è inoltre necessario che siano rispet­tati i seguenti principi:

- le comunità locali devono essere messe in condizione di avere un ruolo attivo, anche attra­verso il volontariato e il vicinato, nei confronti degli ospiti e del funzionamento della struttura. A questo riguardo si fa riferimento agli spazi ga­rantiti dalle leggi 142/90 e 241/90;

- il mantenimento dei rapporti degli ospiti con i familiari e con il loro ambiente di vita.

Per soddisfare dette condizioni, si ritiene deb­bano essere individuati bacini di utenza minimi al fine di garantire la funzionalità del servizio, in conformità al decreto del Presidente del Consi­glio dei Ministri del 22 dicembre 1989 che non pone limiti minimi alla capacità ricettiva delle RSA. Detti bacini, anche resistendo alle eventua­li pressioni del mercato, vanno individuati in ba­se alle condizioni geomorfologiche del territorio e alla rete dei servizi pubblici di trasporto.

La normativa dovrebbe prevedere 20 posti let­to come tetto massimo per ogni nucleo di RSA. Si ritiene, però, quantificabile in 10 persone il numero ottimale di utenti per ogni nucleo RSA per anziani (e adulti) con patologie croniche e non autosufficienti al fine di garantire un rappor­to più personalizzato fra gli utenti e fra gli uten­ti stessi e gli operatori.

Sarà, in ogni caso, opportuno definire i) nume­ro massimo di nuclei abbinabili in ogni struttura, che non dovrà comunque superare la cifra di 60 persone complessivamente per ogni RSA, tenen­do in considerazione l'opportunità di evitare la realizzazione di strutture troppo grandi.

In questo senso andranno anche previsti tempi e modalità perla riconversione e il ridimensiona­mento delle attuali mega-strutture.

Per quanto concerne le comunità alloggio per handicappati, si ritiene che il numero massimo complessivo (e non per nucleo) di utenti debba essere 6-8 persone, analogamente a quanto an­drebbe previsto per le RSA che ospiteranno ma­lati di Alzheimer o con altre forme di demenza.

 

 

 

(1) L'art. 4 della legge 23 ottobre 1985 n. 595 prevede quanto segue: «Avverso gli atti con cui si nega o si limita ai cittadini la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria, sono ammesse osservazioni ed opposizioni in via am­ministrativa redatte in carta semplice, da presentarsi, en­tro quindici giorni dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza dell'atto contro cui intende osservare od opporsi, al comitato di gestione della unità sanitaria locale, che decide in via definitiva entro quindici giorni.

«La presentazione delle anzidette osservazioni ed opposi­zioni non impedisce né preclude la proposizione di impu­gnative in via giurisdizionale».

 

 

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