Prospettive assistenziali, n. 95, luglio-settembre 1991

 

 

IL FATEBENEFRATELLI DI VENEZIA VIOLA IL DIRITTO ALLA CURA DI UNA ANZIANA CRONICA NON AUTOSUFFICIENTE: LA MAGISTRATURA NON PROCESSA L'ENTE MA I FAMILIARI

 

 

Come ripetiamo da anni, gli anziani cronici non autosufficienti, alla pari di tutti i cittadini malati, hanno diritto - occorrendo - al ricovero ospedaliero senza limiti di durata (1).

 

Una anziana gravemente malata... ma non per il Fatebenefratelli

Una illegale e mortificante discriminazione fra le persone malate è compiuta dall'ospedale San Raffaele Arcangelo di Venezia, ospedale appartenente all'Ordine Fatebenefratelli, che, in data 27 luglio 1988, comunica ai familiari della Signora R.F., nata nel 1902, la dimissione della stessa dalla divisione di lungodegenza.

In primo luogo va osservato che non risulta che la richiesta di dimissioni sia stata comunicata alla paziente, la quale, non essendo inabilitata o interdetta, era nel pieno possesso della capacità di agire (art. 2 della Costituzione e art. 2 del codice civile).

I tre figli della Signora R.F. non accettano le dimissioni in quanto, come scrive uno di essi, la situazione è la seguente:

- lo scrivente è vedovo, vive da solo e non può provvedere alla madre, soprattutto perché essa è gravemente malata;

- un fratello è ricoverato in ospedale a Padova in attesa di intervento chirurgico per l'a­sportazione di un tumore;

- l'altro fratello è stato di recente operato alle gambe e la di lui moglie ha subito una emi­paresi che le impedisce di muoversi.

Dichiara inoltre che «i vigili urbani venuti a controllare le condizioni della mia famiglia le giudicarono disperate» (2).

Le dimissioni non vengono attuate ma, come vedremo in seguito, la retta dal 27 luglio al 14 settembre 1988, per un importo di oltre 11 mi­lioni, viene posta a carico della paziente. Successivamente, a partire dal 15 settembre 1988, a causa - come afferma il Fatebenefratelli - di un aggravamento delle condizioni di salute della Signora R.F., la degenza prosegue con oneri interamente a carico dell'Unità sanitaria locale.

A partire dall'aprile 1989, vengono nuovamen­te esercitate pressioni sui familiari perché ac­cettino le dimissioni della propria congiunta, mentre non risulta che la paziente venga inter­pellata in merito.

Secondo quanto dichiarato dai figli, le dimissioni dal Fatebenefratelli con trasferimento dell'interessata all'IRE (Istituzioni di ricovero e di educazione) sono attuate senza il consenso della malata, dei figli stessi e di altri congiunti.

Da notare che nel frattempo l'ospedale Fate­benefratelli era stato informato dall'Unione per la lotta contro l'emarginazione sociale con let­tera del 4 novembre 1988 circa le norme vigenti di legge.

Circa le dimissioni della Signora R.F., va osservato che nella relazione del Dr. Luigi Maria Pernigotti, Aiuto dell'Istituto di Geriatria della Università di Torino, viene precisato che, men­tre nel foglio di dimissione dell'ospedale Fate­benefratelli «non sono segnalate limitate indicazioni terapeutiche e sulla salute della paziente», il trasferimento nella casa di riposo dell'IRE (che fa parte del comparto assistenziale e non di quello sanitario) è stato effettuato «in condizioni di gravità e con necessità immediata e continuativa di assistenza medica ed infermie­ristica. Dalla cartella clinica della casa di ripo­so risultava all'ingresso, aprile 1989, aspetto sofferente, dispnea, murmure vescicolare diminuito e rumori umidi alle basi ed ai campi medi polmonari, succulenza agli arti inferiori, masse muscolari ipotoniche ed ipotrofiche. prescrizio­ne immediata di ossigenoterapia, cardiocinetici, diuretici, antiuricemici, analettici. Il giorno suc­cessivo, 8 aprile 1989, sono riportati accerta­menti ematochimici di lieve insufficienza rena­le (Creatininemia 1,74 mg/dl, iperpotassiemia, iperuricemia) ed ipotensione arteriosa».

La relazione del Dr. Pernigotti prosegue se­gnalando che: «durante tutto il periodo di de­genza nella casa di riposo, anche dopo l'ingres­so sino ad ora si rilevano segnalazioni di patologie ulteriormente aggravanti: infezioni, mico­si, iniziali decubiti, resoconti di visite mediche e specialistiche, variazioni frequenti della tera­pia farmacologica, prescrizione di presidi anti­decubito, accertamenti ematochimici periodici che testimoniano una costante necessità di as­sistenza medica ed infermieristica del tipo ero­gato in ospedale. Le condizioni della malata seguono andamento alterno, con miglioramenti e riacutizzazioni delle patologie presenti. In meri­to alle condizioni mentali e comportamentali si può rilevare la presenza di fasi di agitazione, con spunti aggressivi di rifiuto delle terapie che Indicano la persistenza ed il progressivo, anche se lento, avanzamento di un deterioramento del­le funzioni cognitive. (...) La paziente è costretta al letto, presenta una diffusa rigidità neuro­muscolare ed una rigidità articolare agli arti inferiori, In particolare al destro che presenta fissità anchilotica in semiflessione».

Per quanto riguarda la valutazione complessiva della paziente, il Dr. Pernigotti dichiara quanto segue: «Si tratta di una donna molto anziana affetta da polipatologia. Di rilievo:

- mutilazione chirurgica del tratto gastrico da 16 anni, condizione predisponente ad insorgenza di cerebropatia cronica secondaria a carenze nutrizionali (ac. folico, vit. 812);

- cancro della mammella con segni di diffusione sistemica;

- cardiopatia da coronaropatia ischemica cronica;

- broncopneumopatia cronica

- sindrome da immobilizzazione;

- deterioramento cognitivo.

«Tali condizioni morbose, pur non essendo soggette a guarigione, determinano la necessità dl cure attive con assistenza medica ed infermieristica di tipo continuativo anche se non intensivo.

«In conseguenza l'assistenza ad una malata di tale tipologia può effettuarsi, di norma, solo in ambienti con caratteristiche funzionali di tipo ospedaliero (ospedali, istituti di ricovero quali quelli configurati nelle nuove norme legislative con il nome di Residenze sanitarie assistenziali (RSA), in ospedalizzazione a domicilio quando a casa della malata possono essere trasferite risorse ed organizzazione di cura di tipo ospe­daliero e preesistendo condizioni della famiglia o del volontariato che permettano il controllo continuo del malato).

«Nell'evoluzione clinica si rilevano momenti di acutizzazione delle patologie esistenti, can condizioni di gravità in cui era necessaria una intensificazione della cura ospedaliera; una con­dizione siffatta si presentò nel periodo in cui la malata fu trasferita dall'ospedale alla casa di riposo, secondo una logica che non trova giu­stificazione medica. Dai rilievi raccolti, infatti, si evince che in un momento di aggravamento, quando devono essere impiegate maggiori risorse sanitarie, la paziente fu collocata in una sede, la casa di riposo, istituzionalmente meno dotata di presidi e possibilità di tutela sanitaria.

«Si rileva inoltre che la malata soffre tutt'ora le conseguenze di una sindrome da immobiliz­zazione con residui anchilotici, che pur potendo essere, talora, conseguenza ineluttabile di ma­lattia, spesso è segno di cure ospedaliere defi­citarie nell'impiego di metodologie e tecniche riabilitative. Nel caso della signora R.F. è difficile stabilire ora in quale misura aspetti iatrogeni abbiano contribuito allo sviluppo di sin­drome da immobilizzazione o in quale misura questa grave patologia sia stata inevitabile evoluzione delle malattie preesistenti, aggravate certamente, In questo caso particolare e ne) confronti delle possibilità riabilitative, dalla presenza di comportamento aggressivo, conseguente ad una caratterialità della malata».

 

L'espulsione dal Fatebenefrateili

Per le ammissioni e dimissioni dei pazienti da­gli ospedali ci sono norme precise. L'art. 41 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, tuttora in vigore, stabilisce che il ricovero deve essere effettuato tenendo conto della «necessità» del paziente, senza che la norma faccia riferimento a stati di malattia.

Ne deriva che la degenza ospedaliera non è condizionata da alcun requisito di acuzie della malattia, bensì dal «principio della obbligatorietà del ricovero nel caso in cui ne sia accertata la necessità» (3).

In altre parole, vi è l'obbligo per le strutture sanitarie in relazione al ricovero di utilizzare un criterio che supera e annulla quello della sem­plice constatazione medica dello «stato» della malattia. Infatti, lo stato di necessità comprende una valutazione complessiva delle condizioni del malato, valutazione che parte dalla considerazio­ne dello stato morboso per involgere, noi, fattori di diversa e complessa natura, quali, ad esempio, la possibilità o meno, a seconda delle condizioni soggettive e familiari del malato, di proseguire le cure in via ambulatoriale o domiciliare, la pre­senza di servizi sanitari, sociali e assistenziali concretamente disponibili.

Ma per il Fatebenefratelli la persona malata non è al centro dell'attenzione. Infatti, nella comparsa presentata al Tribunale civile di Venezia in data 28 marzo 1989, afferma che «il giudizio sulla durata del ricovero è rimesso alla competenza dei sanitari curanti» e che, pertanto, la dimissio­ne può essere disposta dai medici suddetti con «piena discrezionalità», quindi anche senza te­nere in nessuna considerazione le esigenze ed i diritti del paziente.

Nel documento sopracitato, l'Ospedale Fate­benefratelli aggiunge che la Signora R.F. non poteva «vantare più alcun diritto all'assistenza gra­tuita» in quanto «aveva superato lo stadio acuto della malattia, avendo raggiunto uno stato di cro­nicità».

Come abbiamo documentato in precedenza, le affermazioni del Fatebenefratelli non trovano al­cun riscontro nelle norme vigenti. D'altra parte, ci sembra evidente che la posizione dell'ente sia anche in palese contrasto con i più elementari principi etici.

Poiché la signora non lascia l'ospedale, il Fatebenefratelli invia un'ingiunzione di pagamento di ben 11 milioni 867 mila lire, interessi esclusi, per la degenza dal 27 luglio 1988 al 14 settembre 1988, corrispondente ad una retta giornaliera di circa L. 220.000 (4).

Ai familiari della paziente il Dr. Gherardo Lin­guerri, direttore sanitario del Fatebenefratelli, in­via in data 3 aprile 1989 una lettera raccomanda­ta in cui «comunicasi dimissione da parte Prima­rio Divisione di lungodegenza vostra congiunta per il 10 aprile 1989. Necessita vostra presenza per accompagnarla a domicilio (5). Si comunica altresì che l'eventuale mancato prelievo della congiunta verrà segnalato anche alle competenti Autorità (ULSS n. 16 - Assessorato alla sicu­rezza sociale - Questura ».

Nella lettera suddetta, non solo non si fa cenno al diritto del paziente di ricorrere contro le di­missioni come previsto dall'art. 41 della legge 132/1968, ma si compie una vera e propria inti­midazione quando si minaccia di segnalare il ca­so alla Questura, organo che non ha alcuna com­petenza in materia.

In effetti il caso viene segnalato al Commis­sario di polizia che convoca e interroga i familia­ri dell'anziana malata. Uno dei figli della paziente scrive che il Commissario di P.S. gli fa presente che, se non avesse portato a casa la madre, sa­rebbe incorso in una condanna da 1 a 5 anni di reclusione.

Che la segnalazione alla Questura sia una pra­tica usata non solo dall'ospedale Fatebenefratelli di Venezia ma anche da quello di Negrar (Verona), appartenente all'Opera Don Calabria, emerge dall'interpellanza n. 496 presentata dai Consiglieri Biasibetti e Contolini al Consiglio della Regione Veneto, in data 5 dicembre 1988 (6).

All'interpellanza la Giunta risponde in data 15 dicembre 1989 (dopo un anno!) affermando - in­credibile ma vero - che «quanto alle minacciate denunce per abbandono di incapace e alle chia­mate dei Commissariati di polizia, riferite nei ri­guardi dei familiari, esse possono considerarsi mezzi di pressione psicologica, forse alquanto goffi, per accelerare la dimissione. Altro mezzo, con identica finalità, può considerarsi quello di richiedere all'interessato o a chi per lui, il paga­mento della diaria» (7).

 

L'impegno preteso dal Fatebenefratelli

Siamo venuti a conoscenza che, forse a segui­to della vicenda della signora R.F., il Fatebenefra­telli di Venezia pretende che, prima del ricovero, il paziente e/o i suoi congiunti sottoscrivano il seguente impegno: «Si rende noto che la retta di degenza presso questo Ospedale sarà posta a carico dell'U.L.S.S. sino al momento in cui il Me­dico curante stabilirà la data delle dimissioni, ritenendo completata la terapia medica.

«A tale data (che comunque verrà preventiva­mente comunicata) è indispensabile l'uscita dal nosocomio, essendo contestualmente segnalata all'U.L.S.S. la cessazione dell'onere finanziario.

«In casi di non autosufficienza sarà a cura dei congiunti l'accompagnamento a domicilio o in struttura protetta onde evitare di poter intercor­rere nella violazione degli art. 137 e 168 della legge 19.5.1975, dell'art. 230/bis del codice civi­le, commi primo, terzo e quarto, nonché incor­rere nelle sanzioni previste dall'art. 591 del Co­dice Penale.

«Si rende noto altresì che comunque in caso di mancata uscita del paziente l'onere finanzia­rio resterà a carico dello stesso o dei congiunti. In tal senso si è espresso di recente anche il Tribunale di Venezia con decreto ingiuntivo n. 845/90 del 26 maggio 1990 (8).

«Si segnala altresì che la retta giornaliera sta­bilita dalla Regione Veneto per il ricovero in que­sto Ospedale è pari a L. 248.500» (9).

È evidente che i malati e/o i loro familiari, pressati dalla necessità di essere curati, sotto­scrivono l'impegno imposto dal Fatebenefratelli, ritenendo altresì, che le norme citate, ma da essi non conosciute, stabiliscano obblighi che i firma­tari devono assolutamente rispettare.

Quando il Fatebenefratelli dispone le dimissio­ni, gli interessati ed i loro familiari credono che ciò sia se non giusto, almeno conforme a legge e le accettano (o subiscono) anche perché preoc­cupati di dover sborsare ben 248.500 lire per cia­scun giorno di degenza.

 

Procedure illegittime praticate a Venezia

L'allucinante vicenda della Signora R.F. è in­dubbiamente favorita dalla prassi messa in atto dal Comune e dall'ULSS di Venezia, prassi che viola gravemente le esigenze ed i diritti delle persone malate.

 

A) Segnalazione di cronicità

I presidi ospedalieri di Venezia utilizzano una «Segnalazione di cronicità», atto non solo non previsto, ma - a nostro avviso - nemmeno con­sentito dalle leggi vigenti.

Il modulo relativo alla dichiarazione di cronici­tà è redatto come segue: «Si comunica che, sulla base dell'allegata documentazione, il paziente .................. nato a ........ ....... il ........ residente ............ degente dal ............ nella Divisione di ............... non è più abbisognevole di cure ospedaliere in una di­visione per acuti dal ................

«Si invita il Comune di voler adottare gli op­portuni provvedimenti per il ritiro e il trasferi­mento del paziente.

«Per i familiari si rende noto che la degenza dalla data suddetta non è più a carico del Fondo Regionale Ospedaliero, secondo le istruzioni emanate dalla Giunta Regionale del Veneto».

La sopra riportata segnalazione di cronicità par­te dall'assunto inveritiero che i malati cronici non abbiano diritto alle cure ospedaliere.

 

B) Procedura per l'allontanamento dagli ospedali dei malati cronici

I primari degli Ospedali civili di Venezia utiliz­zano una procedura singolare. Inviano alla Dire­zione sanitaria una dichiarazione su un modulo prestampato così redatto:

«Si comunica che il paziente .................. qui de­gente da ............ affetto da ..................... non ha più bi­sogno di cure ospedaliere per acuti.

« Si propone il suo trasferimento:

a) al proprio domicilio

b) in istituto per cronici

c) in istituto specializzato in .................................

« Inoltre si precisa che:

1) il paziente può lasciare l'ospedale da solo

2) il paziente deve essere barellato

3) il paziente deve essere accompagnato».

Al riguardo è evidente che in base alle leggi vigenti (10) spetta al Servizio Sanitario Naziona­le (e non ai familiari) la cura degli anziani cronici non autosufficienti. Quando i pazienti non hanno più la necessità di essere curati in reparti per acuti, ma sono colpiti da malattie croniche e da non autosufficienza (o sono in situazione di lun­godegenza o di convalescenza) spetta all'USL e non ai familiari individuare le sedi idonee affin­ché possano continuare ad essere fornite le ne­cessarie prestazioni sanitarie.

Pertanto l'indicazione dei primari di cui sopra (11) non può certo costituire una disposizione vincolante per i pazienti ed i familiari, ma do­vrebbe avere il significato di una proposta per la USL, anche per il fatto che la persona inguaribile mai dovrebbe essere considerata e trattata come incurabile; quindi gli interventi devono continua­re ad essere forniti dal comparto sanitario.

Aggiungiamo che, in base alle leggi vigenti, al settore dell'assistenza sociale (e quindi alle relative strutture) non competono la cura e la riabilitazione dei malati cronici o lungodegenti o convalescenti, ma solo le prestazioni di cui al 1° comma dell'art. 38 della Costituzione che recita: «Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al manteni­mento e all'assistenza sociale».

 

C) Dichiarazione richiesta dal Comune di Venezia

Una pesante forma di pressione in materia di anziani cronici non autosufficienti è messa in at­to anche dal Comune di Venezia, che pretende dai familiari dei suddetti soggetti, per l'illegale ricovero in strutture del comparto assistenziale, la sottoscrizione della seguente convenzione:

«Tra il Sindaco del Comune di Venezia, rappre­sentato dall'Assessore alla Sicurezza Sociale pro tempore ed i Signori ........................... si conviene quanto segue:

«1. Il Comune di Venezia si impegna di prov­vedere al ricovero a retta ordinaria del Signor ...... presso un istituto idoneo in relazione alle condi­zioni sanitarie del ricoverando e compatibilmen­te con le disponibilità di posti;

«2. I Signori ............... nella qualità di ............ del ricoverando, si impegnano di contribuire alla ret­ta nella seguente misura: L. .........................;

«3. L'obbligo di contribuire alla retta come sopra grava pro quota sui singoli. Resta inteso però che, in caso di inadempienza da parte di uno o più coobbligati, gli altri rimangono tenuti in so­lido al pagamento dell'intero contributo;

«4. Gli importi in conto retta dovranno essere versati, in via anticipata, in Cassa Comunale en­tro i primi dieci giorni del mese al quale il con­tributo si riferisce;

«5. I contraenti nominati all'art. 2 dichiarano che il ricoverando gode del seguente trattamento pensionistico: ........................... Essi consegnano all'Am­ministrazione Comunale i libretti di pensione di cui sopra;

« 6. Ogni inadempienza dei coobbligati alla pre­sente convenzione comporta la dimissione del ri­coverato dall'istituto salvo il procedimento di esecuzione, per gli importi dovuti al Comune, ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639».

Va tenuto conto che la convenzione non cita gli articoli 433 e seguenti del codice civile con­cernenti le persone obbligate a corrispondere gli alimenti. Questa è un'ulteriore conferma del fat­to che gli enti pubblici non possono pretendere contributi economici dai parenti tenuti agli ali­menti (12).

Nel caso in cui la convenzione venga disdettata (13), l'Assessore alla sicurezza sociale del Co­mune di Venezia risponde segnalando che il Co­mune stesso «non parteciperà più al pagamento della retta» e demanda all'IRE le «decisioni da adottare circa la permanenza o meno in casa di riposo dell'anziano».

In altre parole, il Comune di Venezia dichiara di non aver alcun obbligo di intervenire. Nello stesso tempo l'IRE (ente pubblico), dopo aver affermato che «è logico che un ospite non possa essere accolto nei nostri istituti se non vi è una garanzia di pagamento del corrispettivo ricove­ro», segnala di aver «affidato incarico al nostro avvocato di fiducia M.T., di avviare azione legale nei suoi confronti per il recupero del credito e, ove fosse necessario, per le dimissioni della si­gnora B.».

A sua volta, nei casi analoghi, il Presidente dell'ULSS di Venezia afferma che «il ricovero in di­visione ospedaliera è riservato a malati acuti o lungodegenti» e quindi non ai cronici non auto­sufficienti.

In tal modo i parenti o le terze persone si tro­vano fra l'incudine e il martello e, quale ricono­scimento del loro interessamento, c'è il paga­mento di contributi non dovuti e la minaccia di essere citati in Tribunale.

 

Convenzione dell'IRE

Riportiamo integralmente il testo della con­venzione, la cui sottoscrizione viene richiesta dall'Ente pubblico IRE per l'ammissione di rico­verati, in genere anziani malati cronici non auto­sufficienti illegalmente espulsi dagli ospedali.

A nostro avviso, è un contratto che si addice di più alla regolamentazione di cose che alla as­sistenza di persone:

«CONVENZIONE PER L'ACCOGLIMENTO DEL SIGNOR .................. PRESSO LA CASA DI RIPOSO SS. GIOVANNI E PAOLO IN VENEZIA AMMINI­STRATA DALL'IRE (Istituto di Ricovero e Educa­zione) - Cannaregio n. 187/A VENEZIA.

«Tra l'IRE - ISTITUZIONI DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE (Amministrazione Unica delle Isti­tuzioni decentrate dall'E.C.A. di Venezia) come in calce rappresentata ed - in solido - il signor ............... nato a ................ il ............... residente a ....................... si conviene di accogliere presso la Casa di ripo­so SS. Giovanni e Paolo reparto di ..................... il signor ............ nato a ........... attualmente residente a ............ alle seguenti condizioni:

«1) - L'IRE si obbliga a provvedere al man­tenimento dell'ospite, fornendo allo stesso vitto, alloggio, assistenza generica, infermieristica e medica come normalmente praticata presso l'isti­tuto e nota al contraente. L'Istituto provvederà al­tresì al lavaggio della biancheria, esclusa quella di proprietà dell'ospite. Per l'assistenza sanitaria specialistica, nonché per le analisi di laboratorio, si rinvia alla normativa vigente in materia, purché al momento dell'ingresso dell'ospite sia stato depositato presso l'istituto il libretto sanitario personale.

«2) - Il contraente prende atto che la retta attuale è fissata dall'IRE in L. .................. giornaliere per reparto di ............... e si obbliga al pagamento di tale retta per tutto il tempo che l'ospite rimar­rà nell'Istituto ed a decorrere dal giorno dell'ef­fettivo accoglimento. Qualora secondo quanto indicato nelle "condizioni particolari" siano pre­viste contribuzioni parziali o totali a carico dl Enti o il pagamento della retta venga in tutto o in parte convenuto mediante la cessione di pen­sioni, di quote di pensioni, di rendite ricorrenti, anche non di spettanza del contraente, e le stes­se - per qualsiasi motivo - non venissero cor­risposte o non consentissero la copertura della retta come determinata dal presente articolo e dal successivo articolo 3, il contraente risponde comunque in proprio all'IRE per l'intera retta.

«3) - Il contraente accetta fin d'ora gli au­menti di retta che, durante il periodo dl ricovero, saranno deliberati dall'Ente. Gli eventuali aumen­ti sono dovuti dal contraente dalla data fissata dalla relativa delibera, purché comunicata entro sessanta giorni dalla data di assunzione, e co­munque sono dovuti dal primo mese successivo alla data di comunicazione della nuova retta.

«4) - Il pagamento delle rette deve essere effettuato in rate mensili anticipate mediante versamenti in conto corrente o presso il Tesoriere dell'Ente: sono ammesse a prova dei pagamenti esclusivamente le ricevute di versamento in CCP o le bollette staccate dal Tesoriere dell'Ente.

«5) - Il pagamento delle rette oltre il 25° giorno dl ciascun mese, comporta l'applicazione sulle somme scoperte dell'interesse pari all'in­teresse passivo fissato dal Tesoriere dell'Ente. Uguale interesse è dovuto sugli importi richiesti dall'Ente per conguagli o adeguamento rette, una volta trascorsi 60 giorni dalla data della richiesta, nonché sulle eventuali dilazioni.

«6) - L'ospite deve attenersi al regolamenti Interni dell'Istituto. Qualora, per qualsiasi motivo, l'ospite non volesse o non potesse adattarsi a tali regolamenti, o nel caso l'IRE ritenesse in­compatibile il proseguimento dell'accoglienza dell'ospite presso l'istituto, così come se venisse a mancare la corresponsione delle rette alla sca­denza fissata, l'ospite potrà essere dimesso. Il contraente - se diverso dall'ospite - si obbliga a ritirarlo dall'Istituto, rinunciando a qualsiasi opposizione e rifondendo !e spese eventualmen­te sostenute dall'IRE.

«7) - A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione il contraente provvederà al deposito di una mensilità di retta. Il deposito non è produttivo di interessi e non è imputabile in conto rette. Esso sarà restituito al contraente dopo l'effettiva uscita dell'ospite e qualora non vi sia debito. Il deposito cauzionale ed eventuali eccedenze di retta non richieste dal contraente o dagli aventi diritto entro un anno dalla data di uscita dell'ospi­te, resteranno di proprietà dell'IRE senza che sia necessaria alcuna formale comunicazione.

«8) - Al momento dell'uscita dell'ospite, il contraente dovrà provvedere a ritirare ogni bene, oggetto ed effetto personale dell'ospite stesso. Trascorsi otto giorni dalla data dell'uscita dell'ospite senza che si sia provveduto a quanto so­pra, il contraente solleva l'IRE da ogni e qualsiasi responsabilità anche nei confronti dell'ospite e suoi successori ed eredi. Eventuali beni, oggetti ed effetti personali di pro­prietà dell'ospite giacenti a qualunque titolo, presso la direzione dell'Istituto, se non richiesti entro 90 giorni dalla data di uscita dell'ospite, si  intendono come abbandonati e restano di proprie­tà dell'IRE.

«9) - L'accoglimento presso la Casa di Ripo­so ha natura contrattuale e pertanto la mancata osservanza anche di una sola delle clausole del presente contratto, comporta la risoluzione dello stesso, la dimissione dell'ospite dall'Istituto e l'obbligo del contraente di ritirarlo.

«10) - Le eventuali spese per la presente convenzione sono a carico dei contraente.

«Letto, approvato e sottoscritto il .....................

« Il   contraente  ..............................................

«Il Presidente dell'IRE ..........................................

«Il Segretario Direttore Generale dell'IRE .........

«Agli effetti dell'art. 1341 dei Codice Civile, dichiaro di approvare tutti gli articoli della pre­sente convenzione e specificatamente le condi­zioni generali del contratto di cui agli artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, e le condizioni particolari aggiunte (artt. ............................... ).

«IL CONTRAENTE ....................

«Venezia, li .......... ............ ».

 

La denuncia penale del Fatebenefratelli e il sorprendente intervento della magistratura

L'ultimo atto della vicenda, per ora, è questo: nel dicembre 1991, avanti il Tribunale di Venezia, si discuterà il processo a carico dei congiunti della paziente accusati del reato di cui all'art. 591 del codice penale: «...perché, omettendo di rilevare dall'ospedale Fatebenefratelli di Venezia da cui era stata dimessa R.F., abbandonavano la stessa incapace, per malattia e vecchiaia, a prov­vedere a se stessa e della quale dovevano avere cura essendo rispettivamente i primi tre i figli e gli altri due nipoti» (14).

È infatti accaduto che senza interpellare l'in­teressata che, pur malata, è capace d'intendere e di decidere, il Fatebenefratelli non solo l'ha dimessa, ma ha denunciato i congiunti per il rea­to d'abbandono.

Il sostituto Procuratore della Repubblica, Rita Ugolini, ha chiesto il rinvio a giudizio ed il Giudi­ce per l'udienza preliminare Felice Casson ne ha accolto la richiesta, limitandosi ad osservare ­«...a norma dell'art. 425 del codice di procedura penale, in sede di udienza preliminare deve solo essere valutato se sia evidente che il fatto non sussista o che gli imputati non lo hanno commes­so. Nel caso specie tale evidenza non sussiste sulla base della segnalazione della Direzione sa­nitaria dell'ospedale Fatebenefratelli e dei suc­cessivi accertamenti del luglio e agosto 1988 della Pubblica Sicurezza di Venezia - San Paolo».

Ci si rende conto che il nuovo rito penale ri­mette ogni indagine al dibattimento. Tuttavia non si può non sottolineare che la pretesa parte lesa non è stata sentita e che non si è neppure accer­tato se il comportamento del nosocomio, dimet­tendo una persona malata, abbia rispettato le leggi in materia.

Al processo, si spera che si possano chiarire le cose. Fin d'ora, tuttavia va rilevato che l'ope­rato del Fatebenefratelli, della Regione Veneto, dell'USSL e dei Comune di Venezia ed anche del­la locale magistratura ripropone una delle più gravi ed allarmanti carenze del nostro sistema sociale: la non applicazione delle leggi che rico­noscono il diritto degli anziani cronici non auto­sufficienti alle cure sanitarie, comprese quelle ospedaliere.

 

Conclusioni

A prescindere dall'esito del processo penale che, come abbiamo già scritto, verrà celebrato nel dicembre 1991 a Venezia a carico dei tre figli e due nipoti della signora R.F., è evidente che di fronte alle iniziative del Fatebenefratelli, della Regione Veneto, dell'USSL e del Comune di Ve­nezia e della magistratura (obbligo del pagamen­to della retta di ben 248.500 lire al giorno a de­correre dal giorno in cui il Fatebenefratelli decide la dimissione, dichiarazione per la dimissione rilasciata dai primari ospedalieri senza tener conto delle leggi vigenti, segnalazione di croni­cità dell'ULSS, convenzione dell'IRE, rinvio a giu­dizio) i cittadini accettano qualsiasi soluzione anche ingiusta, come quelle di subire le dimis­sioni anche perdurando esigenze curative e di sopportare il pagamento di rette non dovute.

In sostanza, le iniziative suddette hanno di fat­to leso gravemente il diritto alle prestazioni sa­nitarie dei malati colpiti da cronicità e da non autosufficienza nelle forme in cui vengono assi­curate agli altri cittadini ed hanno fornito all'opi­nione pubblica e ai diretti interessati informazioni fortemente distorte.

È auspicabile che la decisione del Tribunale penale di Venezia ristabilisca il diritto alla salute delle persone anziane e quindi più bisognose di cure.

È altresì sperabile che - finalmente - i sin­dacati, in primo luogo quelli dei pensionati, tute­lino le esigenze ed i diritti dei loro simili e che le organizzazioni di volontariato si rendano conto delle ingiustizie inaccettabili che vengono com­piute nei confronti di coloro che non sono in gra­do di autotutelarsi.

 

 

 

 

(1) Cfr. M. DOGLIOTTI, I diritti dell'anziano, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», Anno XLI, n. 3, settembre 1987 e AA.VV., I diritti negati degli anziani non autosufficienti, in «Servizi sociali», n. 2, 1988.

(2) È evidente che i vigili urbani hanno nessuna com­petenza in merito alle dimissioni dei malati dagli ospedali. In base a quale norma si sono recati in casa del figlio del­la signora R.F. e l'hanno interrogato? Non si tratta di una palese violazione delle vigenti norme di legge? Che cosa ne pensano il Sindaco di Venezia, il Comandante dei Vigili urbani e la Magistratura?

(3) Ricordiamo che il vigente art. 29 della legga 132/68 stabilisce che le Regioni devono programmare i posti letto ospedalieri tenendo conto delle esigenze dei malati «acuti, cronici, convalescenti e lungodegenti». Detto principio è confermato dalla legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1975 n. 883 che obbliga le Unità sanitarie locali a provve­dere alla «tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concor­rere alla loro emarginazione». Le prestazioni devono esse­re fornite agli anziani, come a tutti gli altri cittadini, qua­lunque siano «le cause, la fenomenologia e la durata» del­le malattie.

(4) È in corso una causa civile avanti il Tribunale di Ve­nezia avendo la Signora R.F. presentato opposizione al pa­gamento richiesto dall'Ospedale Fatebenefratelli. Nei con­fronti di un'altra degente, il Fatebenefratelli ha ingiunto il pagamento di ben 107 milioni.

(5) Le condizioni di non autosufficienza della paziente, che vive da sola, sono tali da renderne assolutamente im­possibile la permanenza al proprio domicilio. D'altra parte, come risulta dalle citate dichiarazioni del Dr. Pernigotti, la signora R.F. aveva l'esigenza di cure di natura ospeda­liera.

(6) Il testo dell'interrogazione è del seguente tenore: «A conoscenza che persone anziane ricoverate in Divisioni di lungodegenza di ospedali convenzionati vengono dimes­se anche se in stato di cronicità e non autosufficienza, sen­za alcuna verifica preventiva della possibilità da parte dei familiari di assisterle a domicilio o di farle accogliere in strutture residenziali;

«verificato (almeno in due casi: il Negrar dl Verona e il S. Raffaele Arcangelo di Venezia) che, dopo la "dimissio­ne", i pazienti passano dal regime "convenzionato" a ca­rico del Fondo sanitario nazionale al regime "privato" e totale carico dell'anziano o dei familiari, familiari che, di fronte alla impossibilità dl assistere l'anziano presso il loro domicilio vengono minacciati di essere denunciati per abbandono d1 incapace e chiamati dai Commissariati di po­lizia (naturalmente quando dichiarano di non essere in grado di pagare!);

«considerato che il sistema pubblico ospedaliero "allar­gato" (comprendente cioè la struttura ospedaliera privata­convenzionata) dovrebbe garantire ai cittadini uguali con­dizioni di trattamento e - nella fattispecie - prolungare il ricovero dell'anziano non autosufficiente, non assistibile in famiglia, fintanto che non possa essere accolto in una idonea struttura residenziale assistenziale.

« Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri regionali interpellano la Giunta regionale per sapere:

- se sia legittimo il comportamento adottato dagli ospe­dali convenzionati che "passano" il paziente al regime privato con addebito delle rette al paziente e/o ai familiari, anche quando si tratti di ricoverati anziani non autosuffi­cienti;

- in caso affermativo e cioè che il provvedimento possa essere letto in coerenza con indirizzi emanati dalla Giunta regionale e relativi alle giornate medie di degenza pagate dal Fondo sanitario regionale, se la Giunta regionale non ritenga, data l'incidenza di persone non autosufficienti tra gli anziani, di rivedere le direttive alle strutture conven­zionate, che consentano di trattare con flessibilità (e uma­nità!) il problema (irrisolto) del diritto dell'anziano all'as­sistenza sanitaria gratuita, senza limiti di tempo!».

(7) Certamente l'ingiunzione di 11 milioni non ha soltan­to finalità di «pressione psicologica»!

(8) Si ricorda che è in corso una causa civile. Cfr. la nota 4.

(9) Osserviamo che le norme citate dal Fatebenefratelli non prevedono alcun obbligo dei familiari di provvedere alla cura dei congiunti malati:

- l'art. 137 della legge 19.5.1975 n. 151 (corrispondente all'art. 315 del codice civile) stabilisce: «Il figlio deve ri­spettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze, e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa».

- l'art. 168 della legge 151/1975 (e cioè l'art. 433 del co­dice civile) riguarda l'obbligo di prestare gli alimenti. Al riguardo si ricorda che in base a quanto previsto dal sud­detto articolo, la richiesta degli alimenti (cosa ben diversa dalla cura) spetta esclusivamente all'alimentando (Cfr. M. DOGLIOTTI, Gli enti pubblici non possono pretendere con­tributi economici dai parenti tenuti agli alimenti di perso­ne assistite, in Prospettive assistenziali, n. 87, luglio-set­tembre 1989);

- l'art. 230 bis del codice civile regolamenta i rapporti fra coloro che prestano in modo continuativo attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare;

- l'art. 591 del codice penale stabilisce le pene nei con­fronti di chi «abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa di provvedere a se stessa e della quale abbia la custodia o debba avere cura». Per quanto concerne le persone malate, l'articolo suddetto non riguarda i familiari, ma gli enti tenuti a fornire le cure.

(10) Cfr. la nota 3. Ricordiamo, inoltre, che nel decreto del Ministro della sanità del 13 settembre 1988 «Determi­nazione degli standards del personale ospedaliero» al punto F2 viene precisato quanto segue: «Esiste un numero considerevole di pazienti con forme croniche stabilizzate, o di anziani ultrasessantacinquenni abbisognevoli di trat­tamenti protratti di conservazione, che sono impropriamen­te ricoverati in strutture per acuti a causa della carenza di residenze sanitarie assistenziali extraospedaliere o dell'insufficiente approntamento di forme alternative d1 spe­dalizzazione domiciliare o di assistenza domiciliare inte­grata».

Per detti soggetti il punto F5 dello stesso decreto stabi­lisce quanto segue: «L'assegnazione dei degenti di cui al precedente punto F2 alla funzione di lungodegenza riveste carattere di transitorietà in attesa che siano realizzate le residenze sanitarie assistenziali extraospedaliere e ven­gano attivate forme adeguate di spedalizzazione domicilia­re o di assistenza domiciliare integrata - nell'ambito del progetti obiettivo del plano sanitario nazionale previsto dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595 - che costituiscono la destinazione specifica e più conveniente per tali pazienti». In altre parole il decreto suddetto sostiene che la presenza degli anziani cronici nelle strutture per acuti è impropria (e non illegale) e che la loro permanenza nelle lungode­genze ospedaliere deve avere carattere di transitorietà (e quindi è attualmente una prestazione dovuta).

(11) Non comprendiamo in base a quale competenza professionale o di attuazione di quale norma di legge o deontologica, i primari possano proporre il trasferimento dei malati cronici in un istituto e cioè in una struttura di natura assistenziale e non sanitaria.

(12) Cfr. la nota 9.

(13) Segnaliamo anche il caso di una disdetta inviata al Presidente dell'IRE e per conoscenza al Presidente della Giunta della Regione Veneto e dell'Assessore alla sicu­rezza sociale del Comune di Venezia da una persona che scrive di essere «stata costretta a firmare» e che «non è civilmente obbligata a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile non avendo alcun legame di pa­rentela con la ricoverata».

(14) L'art. 591 del codice penale prevede: «Chiunque abbandona una persona minore degli anni 14, ovvero una persona incapace, per malattia dl mente o d1 corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia custodia o debba aver cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni» (...). La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione o se il fatto è commesso «dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniu­ge, dall'adottante o dall'adottato».

 

 

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