Prospettive assistenziali, n. 94, aprile-giugno 1991

 

 

Specchio Nero

 

 

REGIONE LOMBARDIA: PUNITI I LUNGODEGENTI CHE NON GUARISCONO IN FRETTA

 

Con la delibera n. 401 del 1° ottobre 1990 (1) la Giunta della Regione Lombardia ha approvato nor­me di una gravità eccezionale.

Infatti, ha previsto che le giornate di degenza presso case di cura private convenzionate ecce­denti la durata media prefissata dalla Giunta stessa sono pagati? dalla Regione solo nella misura del 50%.

Si tratta di un sopruso che si aggiunge alla diffusissima pratica delle dimissioni dagli ospedali delle persone (anziane e adulte) malate croniche non autosufficienti.

Premesso che viene affermato che «in alcuni casi le strutture private convenzionate, anche a seguito di intese con le USSL, ricoverano amma­lati cronici con patologia a lunga risoluzione, dimessi dagli ospedali pubblici ove la degenza è limitata alla sola fase acuta», la delibera stabili­sce in 38 giorni la durata massima della degenza riabilitativa pagata al 100/100 dalla Regione (2). Dunque, l'indirizzo politico della Regione Lombardia è «Ammalarsi giovani o morire in fretta», indirizzo contro il quale era intervenuto Mons. Giovanni Nervo cinque anni or sono (3).

 

 

LA FEBBRE DEL MATTONE DELL'ITALSANITÀ

 

Da tempo l'ITALSTAT del Gruppo IRI esercita pressioni, soprattutto nei confronti del Ministero della sanità, per 1a realizzazione delle residenze sanitarie assistenziali, RSA (4).

A tale scopo ha addirittura costituito un'appo­sita società, l'ITALSANITÀ, che come abbiamo riferito nell'editoriale del n. 92, ottobre-dicembre 1990, addirittura ha già predisposto un corso per la formazione di dirigenti di RSA, di cui la società dell'IRI garantisce l'assunzione dei primi dieci classificati, quando nessuno sa quale debba es­sere la professionalità richiesta e nemmeno un progetto delle stesse RSA sia stato finora appro­vato dal Ministero della sanità.

Mentre le suddette strutture sono previste dai­la legge solo per i soggetti non autosufficienti, l'ITALSANITÀ in un lussuoso dépliant prevede che siano strutture sanitarie (e quindi costruibili con i fondi della legge 67/1988) anche quelle per anziani autosufficienti.

Per l'ITALSANITA i 140 mila posti letto della legge 67/1988 sono troppo pochi? Quanti ne var­rebbe per gli anziani autosufficienti? Se si tratta di persone autosufficienti, perché devono essere strutture sanitarie?

 

 

(1) La delibera dà attuazione all'art. 20 della legge del­la Regione Lombardia 6 febbraio 1990 n. 7 che stabilisce quanto segue: «Con decorrenza 1° gennaio 1990 sono com­pensate nella misura del 50% della retta riconosciuta a tutte le case di cura convenzionate le giornate di degenza erogate:

- in eccedenza al tasso di occupazione massimo teorico dei letti convenzionati per specialità;

- in eccedenza ad una durata media valutata in ragione d'anno, della degenza determinata annualmente dalla Giun­ta regionale, scala base della degenza media per specialità analoghe nelle strutture pubbliche e tenendo conto della casistica trattata».

(2) Altri valori di degenza media: medicina generale 19, chirurgia generale 12, neurologia 24, oculistica 10, ortope­dia 19, ostetricia-ginecologia 8, cardiologia 25, psichiatria 35, urologia 15, chirurgia vascolare 15, cardiochirurgia 18, oncologia 23, broncopneumotisiologia 27, geriatria 28, as­sistenza ai malati terminali 60 (sic!).

(3) Cfr. GIOVANNI NERVO, Ammalarsi giovani o morire in fretta, Italia Caritas, n. 3, marzo 1986.

(4) Ricordiamo che, a seguito dell'approvazione della legge 11 marzo 1988 n. 67, sono stati stanziati dallo Stato 10 mila miliardi per la realizzazione di 140 mila posti letto in Residenze sanitarie assistenziali.

Sulle iniziative dell'IRI-ITALSTAT, si veda l'articolo di Eugenia Monzeglio, Come evitare l'emarginazione abitativa degli anziani: osservazioni in merito ad uno studio della SVEI, in Prospettive assistenziali, n. 82, aprile-giugno 1988.

 

 

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