Prospettive assistenziali, n. 94, aprile-giugno 1991

 

 

Notizie

 

 

VIOLENZE NEGLI ISTITUTI PER ANZIANI

 

«W gli anziani», un'associazione composta da giovani e persone della terza età nata all'interno del servizio agli anziani della Comunità S. Egidio, ha svolto un'indagine che documenta come il «vivere male» sia conseguente alla presenza nelle istituzioni di una serie di violazioni dei diritti dei singolo anziano, ad una serie di abusi di cui gli anziani ricoverati sono vittime.

L'indagine si è svolta nel corso di un anno, dal marzo 1989 al marzo 1990, ed ha interessato, ap­punto, undici megastrutture di tre grandi città italiane (Roma, Napoli, Genova) per un totale di circa 2800 anziani ricoverati.

Per un anno, dunque, gli operatori di «W gli an­ziani» sono andati nelle strutture ed hanno anno­tato quello che personalmente hanno visto, quel­lo che è stato loro raccontato, verificandone l'at­tendibilità. Dal voluminoso materiale raccolto so­no stati estrapolati gli episodi che si configurano come veri e propri abusi, violazioni di diritti certi e universali.

Gli abusi registrati sono in totale 426, circa 1 ogni 6 anziani. Abusi sepolti nel chiuso di istitu­zioni dove pochi entrano e ancora di meno si fermano a guardare, a capire, ad ascoltare; vio­lazioni destinate a non essere mai conosciute, a non costituire occasione di riflessione, o di sde­gno, o di sanzione. Al primo posto la carenza di cure con 54 episodi; poi la carenza di assistenza (37 episodi), o le cure errate (15), o la carenza di cibi e di bevande (19), la carenza di oggetti (9), l'omissione di soccorso (4).

L'emersione di un universo di anziani lasciati a loro stessi. Quello che manca non è il di più ma il necessario: l'acqua, il cibo, la pulizia, il tuo bicchiere. Quando non si è abbandonati a sé stes­si si è maltrattati: 42 casi di maltrattamento fisi­co, 33 casi di maltrattamento verbale: l'immagi­ne di un rapporto conflittuale e aggressivo con il mondo intorno, con il personale che spesso rap­presenta l'unico mondo. Seguono le limitazioni: della libertà personale (54 casi), della libertà re­ligiosa (16), dei diritto alla dignità e alla riserva­tezza (24). In istituto non puoi fare quello che vuoi, ben al di là dei limiti posti da ogni forma di convivenza. In istituto non è tuo il tempo, non è tuo il carpo, i suoi bisogni, i suoi desideri, non sono più tuoi i tuoi beni: un abuso più difficile da censire, eppure l'indagine ha fatto emergere 14 casi di appropriazione indebita di beni e 11 casi di furto di oggetti; molti altri, forse, nascosti definitivamente nella disabitudine degli anziani a possedere qualcosa, nella perdita anche dei ricordo di ciò che si possedeva. Sono degli epi­sodi, già tanti ma certo pochi rispetto a quelli che avvengono senza che qualcuno se ne accor­ga. Emerge l'esigenza che la pubblica opinione si assuma la frontiera della difesa dei diritti dei vecchi istituzionalizzati come una frontiera pro­pria, di civiltà, di convivenza, su cui tutti ci tro­viamo, oggi come spettatori, domani come pro­tagonisti.

 

(da ISIS, n. 44 del 29 ottobre 1990)

 

 

L'OPERATORE SANITARIO PUÒ SEGNALARE AL GIUDICE SITUAZIONI PREGIUDIZIEVOLI PER LA SALUTE DEI MINORI

 

Il potere di chiedere l'intervento da! giudice minorile, ai sensi dell'art. 333 del codice civile nel caso che il genitore, nell'esercizio della sua potestà, neghi il proprio consenso ad attività dia­gnostiche, terapeutiche o assistenziali con grave pregiudizio della salute dei minore, «va ricondot­to nella sfera degli ordinari poteri amministrativi spettanti all'operatore dei Servizio sanitario, in relazione al perseguimento delle finalità connesse alla tutela pubblicistica dei diritto costituzionale alla salute». Con questa motivazione la Corte costituzionale con la sentenza n. 26 dei 24 gen­naio 1991 ha respinto la questione di legittimi­tà costituzionale, sollevata dal commissario di Stato per la Regione siciliana, dell'art. 7, terzo comma, della legge approvata il 19 luglio 1990 dall'Assemblea regionale, avente per oggetto «Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente dei Servizio Sanitario Nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari».

Ad avviso del ricorrente i soli soggetti legitti­mati dall'art. 333 dei codice civile al ricorso all'intervento del giudice minorile sono i genitori, o chi eserciti la patria potestà, i parenti e il pub­blico ministero. La Corte ha ritenuto che l'inter­vento dell'operatore sanitario vada ricondotto ad un potere di segnalazione o di denuncia dell'or­gano amministrativo nei confronti dell'autorità giudiziaria, in caso di comportamento «grave­mente pregiudizievole per la salute del minore».

 

 

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