Prospettive assistenziali, n. 93, gennaio-marzo 1991

 

 

Libri

 

 

AA.VV., La programmazione socio-assistenziale - Esperienze a livello nazionale, regionale e locale, Ministero dell'interno - Direzione Generale dei Servizi civili, Roma, 1988, pp. 236, Edizione fuori commercio.

 

La ricerca, svolta dall'IRESS (Istituto regionale emiliano-romagnolo per i servizi sociali e sa­nitari, la ricerca applicata e la formazione) su­scita molte perplessità e riserve. Innanzi tutto non ci sembra corretto attribuire ai «servizi as­sistenziali» un significato uguale a quello di «ser­vizi sociali». A questo riguardo concordiamo con la definizione data dal Seminario tenutosi a Malosco dal 26 al 30 settembre 1988 sulla riforma dell'assistenza: «Occorre distinguere con chia­rezza nella terminologia fra "servizi sociali" (che comprendono, oltre all'assistenza, anche la sanità, la scuola, il tempo libero, la casa, ecc.) e "assistenza sociale" o "servizio socio-assistenziali", che si rivolgono ai cittadini in stato di bisogno».

Inoltre, ci sembra eccessivo configurare la programmazione come «esperienza di un siste­ma organizzato», cogliendone solamente i sin­goli aspetti (leggi di riordino. piani socio-sanitari o socio-assistenziali, leggi di settore) senza va­lutare se essa è conforme o meno agli obiettivi dichiarati.

Al riguardo, è significativo che la ricerca si concluda con la seguente affermazione: «Allo stato attuale, con la scarsa disponibilità e pra­ticabilità di indicatori e standards e un'insuffi­ciente attenzione dedicata alla definizione degli obiettivi e dei tempi in cui debbano articolarsi le azioni ed entro cui si attendono effetti e risul­tati, diventa estremamente arduo impostare atti­vità di valutazione indispensabili per l'esercizio programmatico propriamente detto».

Dalla ricerca in oggetto è bandito ogni aspetto politico: infatti non si fa alcun cenno alle condi­zioni che hanno determinato l'approvazione della legge 382/1975, del relativo decreto di attuazio­ne 616/1977 e della riforma sanitaria, tanto che non sono citate le numerose iniziative delle for­ze sociali, iniziative che a volte hanno avuto un peso determinante. Si pensi, ad esempio, alla lotta contro l'istituzionalizzazione di bambini e di handicappati perseguita dai movimenti di base.

A conferma dell'orientamento filo-istituzionale dei ricercatori, si cita la «dimenticanza» della proposta di legge di iniziativa popolare «Compe­tenze regionali in materia di servizi sociali e scio­glimento degli enti assistenziali» (a cui si fa solo cenno nella bibliografia), proposta presentata alla Camera dei deputati in data 8 marzo 1976 con oltre 100 mila firme.

Inoltre, ci sembra di dover osservare che il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini­stri dell'8 agosto 1985 non avesse e abbia tanto lo scopo - come sostengono gli Autori - di de­finire le spese a carico del settore sanitario e gli oneri di competenza del comparto assisten­ziale, ma soprattutto quello di scaricare sulla assistenza (e in particolare sulle strutture di ricovero) funzioni spettanti alla sanità.

A questo proposito è sufficiente ricordare che l'art. 6 del citato decreto stabilisce che le pre­stazioni erogate nelle strutture di ricovero assi­stenziale «devono essere dirette, in via esclu­siva o prevalente (...) alla cura degli anziani, li­mitatamente agli stati morbosi non curabili a do­micilio».

Da parte nostra continuiamo a ritenere, come sosteniamo da molti anni (Cfr., ad esempio, Prospettive assistenziali n. 36 bis, dicembre 1976), che le forze che puntano alla emargina­zione delle persone più deboli, utilizzano soprat­tutto la programmazione occulta.

Da qui l'esigenza di una analisi approfondita delle esperienze nazionali, regionali e locali in materia di programmazione socio-assistenziale che non si limiti a convalidare le affermazioni riportate dai piani e dalle leggi, ma valuti i ri­sultati positivi e negativi conseguiti.

 

 

ANNAMARIA DELL'ANTONIO, La consulenza psicologica per la tutela dei minori, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1989, pp. 170, L. 23.000.

 

La consulenza psicologica in materia di tutela dei minori è la richiesta abbastanza recente nel­l'ambito giudiziario: anche se in precedenza nei tribunali per i minorenni si era sviluppata una cultura di attenzione al minore, solo negli ultimi vent'anni infatti è stato dato spazio, nella legi­slazione, a provvedimenti per prevenire o per far fronte a situazioni di rischio per il suo svi­luppo.

Una serie di leggi dalla fine degli anni Ses­santa in poi ha così fatto riferimento all'«inte­resse del minore», alle modalità per promuover­la nei casi in cui gli adulti allevanti non sono in grado di soddisfarlo per trascuratezza, per mal­trattamento o per abuso, anche inteso come suo coinvolgimento strumentale in conflitti familia­ri: la legge sull'adozione (5 giugno 1967, n. 431) - successivamente modificata con un testo in cui è stato regolato anche l'affido eterofamiliare (legge 4 maggio 1983, n. 184) -, il nuovo diritto di famiglia (legge 19 maggio 1975, n. 161), la leg­ge per lo scioglimento del matrimonio (legge 1° dicembre 1970, n. 898) - anch'essa recente­mente modificata (legge 6 marzo 1987, n. 74).

La possibilità per gli psicologi di riflettere sul proprio ruolo e sul modo di porsi come consulenti nell'ambito di una istituzione come quella giudiziaria, consolidata e quindi potenzialmente condizionante, ma investita attualmente da nuo­ve problematiche per la necessità di soddisfare le esigenze dei minori, è quindi particolarmente importante.

 

 

ELDA BUSNELLI FIORENTINO, ALFREDO CARLO MORO (a cura di), Minori e giustizia, Fondazione Zancan, Padova, 1990, pp. 250, L. 25.000.

 

La legge n. 81 del 16 febbraio 1987, delegando al Governo l'emanazione del nuovo codice di procedura penale, prevedeva all'art. 3 che il pro­cesso a carico di imputati minorenni venisse disciplinato tenendo conto delle particolari con­dizioni psicologiche del minore, della sua matu­rità e delle esigenze della sua educazione.

Il successivo D.P.R. n. 448/88 di approvazio­ne delle disposizioni sul processo penale a ca­rico di imputati minorenni ha stabilito le condi­zioni e i criteri per realizzare gli obiettivi indica­ti nella legge delega. L a sua entrata in vigore nell'ottobre 1989 ha posto non pochi problemi di ordine giuridico, istituzionale, tecnico e me­todologico ai diversi soggetti chiamati ad at­tuarlo.

È per questa ragione che la Fondazione Zancan, già prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice, ha considerato in due successivi semi­nari la filosofia e i problemi aperti dalla nuova normativa con particolare riferimento:

- ai percorsi, alle collaborazioni e alle strut­ture di appoggio necessarie per il perseguimen­to degli obiettivi della riforma;

- al disadattamento in adolescenza e ai con­seguenti problemi di natura educativa e rieducativa;

- alla responsabilità dei servizi del Ministero e al loro ruolo nelle diverse fasi del processo;

- alla responsabilità dei servizi del territorio ed ai problemi posti dall'integrazione degli interventi nella comunità locale.

Elda Busnelli e Alfredo Carlo Moro hanno coordinato i lavori seminariali ed hanno succes­sivamente raccolto i contributi più significativi emersi da un confronto ampio e approfondito, con l'obiettivo di rendere disponibili ad un più vasto pubblico i risultati conseguiti.

 

 

MARINA TAVASSI - NICOLETTA DAL CERRO - GABRIELA FURLANI, Codice delle invalidità civili, Pirola, Milano, 1990, pp. 1315, L. 80.000.

 

Si tratta di un'opera utilissima, unica, indi­spensabile per conoscere la complessa normativa riguardante gli invalidi.

Il lavoro esamina un elevato numero di testi legislativi e regolamentari con riguardo sia alla normativa comune alle diverse categorie di mi­norati (fisici, psichici e sensoriali) sia a quella dettata con riguardo alle peculiarità proprie di ciascuna delle predette categorie.

La raccolta è così costituita: la parte prima comprende la normativa delle Nazioni Unite; la parte seconda la normativa della CEE e del Con­siglio d'Europa; la parte terza comprende la nor­mativa statale suddivisa in 8 sezioni portanti i seguenti titoli: Fonti istituzionali - Stato Civile - Notariato - Capacità d'agire; Assistenza, Sani­tà, Barriere Architettoniche, Scuola, Lavoro, Ser­vizio militare e servizio civile; Abilitazioni alla guida e trasporti; infine la parte quarta compren­de la normativa regionale sugli invalidi, limitata a sole tre regioni, scelte con criterio di distribu­zione geografica in: Lazio, Lombardia, Sicilia.

I principali argomenti trattati dalla legislazio­ne raccolta sono i seguenti: diritti costituzional­mente garantiti, disposizioni speciali nell'ambi­to del diritto civile, penale e notarile; assisten­za, provvidenze economiche, assegni, pensioni, indennità, enti ed istituzioni; barriere architet­toniche in luoghi pubblici e privati; sanità, dia­gnosi, cura e riabilitazione, sussidi protesici e ausili diversi; scuola, esame di leggi e circolari relative all'inserimento dei l'handicappato nella scuola materna, dell'obbligo, secondaria ed isti­tuti professionali, istituti speciali; lavoro, col­locamento obbligatorio, possibilità di inserimen­to lavorativo, trattamento nel rapporto di lavoro; condizioni per l'esonero dal servizio di leva, re­quisiti per il servizio civile; condizioni per il ri­lascio della patente di guida.

Per il raggiungimento di nuovi traguardi, tutti coloro che operano per la promozione dei diritti degli handicappati fisici, psichici, intellettivi e sensoriali hanno oggi uno strumento di lavoro di fondamentale importanza.

 

 

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