Prospettive assistenziali, n. 93, gennaio-marzo 1991

 

 

DIRITTI DEI CITTADINI E LORO ESIGIBILITA

FONDAZIONE ZANCAN

 

 

Il riconoscimento non meramente formale dei diritti della persona umana, con particolare riferimento ai minori, agli anziani, agli ammalati, agli immigrati, è stato l'argomento trattato in un recente seminario organizzato dalla Fondazione Zancan a Malosco (TN) sul tema: «Diritti, esigibilità dei diritti, tutela dei cittadini» coordinato da Giorgio Battistacci, magistrato.

Una delle caratteristiche salienti della società odierna è la richiesta sempre più pressante di attuazione concreta dei diritti da tempo proclamati (diritto alla salute, al lavoro, all'istruzione, ecc.) e di quelli emersi in questi ultimi anni (diritto ad una informazione obiettiva e tempestiva, ad un ambiente vivibile, ecc.).

Anche sul piano della comunità internazionale, sulla quale Antonio Papisca, direttore del Centro di studio e formazione sui diritti dell'uo­mo e dei popoli istituito presso l'Università di Padova, ha svolto una relazione su «I diritti di cittadinanza: componenti culturali, economiche, sociali », é stato avviato un processo di ricono­scimento e di affermazione dei diritti umani fon­damentali. Tale processo, pur muovendo dalle tradizioni culturali e politiche dei paesi occiden­tali, coinvolge e vede la partecipazione della maggior parte dei paesi del mondo, anche di tradizioni le più diverse. Esso tende alla affer­mazione dell'individuo come soggetto di diritto internazionale, legittimato a ricorrere a organi­smi giudiziari internazionali per conseguire il riconoscimento dei fondamentali diritti umani sulla base di un vero e proprio codice interna­zionale.

Innanzitutto, è stato osservato come la richie­sta di riconoscimento dei diritti può apparire con­traddetta sul piano interno degli Stati dalla cri­si dello Stato sociale e dalle critiche a tale for­ma di Stato. In realtà occorre ridefinire lo Stato sociale, garantendo i necessari sostegni alle fasce più deboli della popolazione, evitando gli attuali gravissimi sprechi, eliminando i numero­si e spesso onerosi privilegi a carico della col­lettività di cui godono gruppi anche consistenti di persone autonomamente in grado di provve­dere a loro stesse e procurando le necessarie risorse, in primo luogo mediante una adeguata latta all'evasione fiscale le cui proporzioni - se­condo le recenti dichiarazioni del Procuratore Generale della Corte dei Conti - hanno assunto caratteri molto rilevanti.

In tal modo è possibile assicurare a tutti ugua­li opportunità e uguali servizi e quindi garantire a tutti uguali diritti, tutelando le persone ed i nuclei familiari deficitari o svantaggiati ed evi­tando - nello stesso tempo - di favorire i ceti privilegiati sotto il profilo economico e sociale.

Nel corso del seminario è stato altresì rileva­to che la crisi dello Stato sociale è stata pure la conseguenza della caduta di uno spirito di solidarietà e dell'insorgere di un esasperato in­dividualismo che caratterizza ormai quasi tutte le società del nostro tempo.

Oggi si ripropone il tema della cittadinanza e dei diritti di cittadinanza quale componente essenziale di uno Stato veramente sociale e solidale.

A fianco di una cittadinanza politica e di una cittadinanza civile, si pone infatti l'urgenza di affermare e garantire una cittadinanza sociale, con il pieno ed effettivo riconoscimento dei di­ritti sociali e l'inserimento di tutti nell'area del­la cittadinanza.

La logica dei diritti sociali è molto diversa da quella dei diritti politici e civili: questi realiz­zano una uguaglianza solo formale, mentre i primi implicano una idea di giustizia e richiedo­no per la loro affermazione politiche nuove e diverse che toccano i processi produttivi, i rap­porti di potere, il rapporto dell'uomo con l'am­biente naturale: ripropongono in termini politici il tema della solidarietà.

Per l'affermazione dei diritti sociali non ci si può affidare solo a norme giuridiche, ma ad una azione nuova e diversa delle forze politiche e sindacali, oltre che all'azione di movimenti e organizzazioni nuove di volontariato che stanno sorgendo e che avanzano proposte, sollecita­zioni, rivendicazioni all'interno della società ci­vile.

Fino ad ora le forze politiche e sindacali han­no posto poca attenzione alle problematiche del­la cittadinanza sociale (ad esempio, non può ignorarsi come scarsi o addirittura inesistenti sono stati gli impulsi di tali forze per far appro­vare in Italia un piano sanitario per garantire a tutti il fondamentale diritto alla salute).

Venendo ad esaminare in modo più specifico le normative che avrebbero dovuto tutelare e garantire diritti di cittadinanza sociale a tutti e, in particolare, ai ceti e ai gruppi più deboli ed emarginati (minori, anziani, ammalati, immigrati), le relazioni di Massimo Dogliotti, magistrato del Tribunale di Genova e docente dell'Università della Calabria e di Simonetta Boccaccio, ricercatrice dell'Istituto di Diritto privato dell'Università di Genova ed i successivi lavori di gruppo hanno evidenziato che esistono poche leggi che preve­dono con chiarezza quali siano i soggetti re­sponsabili per l'attuazione di tali diritti e quali siano i modi e i tempi per la loro attuazione e, soprattutto, che stabiliscano strumenti efficaci ed adeguati per garantire una reale attuazione.

Limitando l'esame ai diritti alla salute, all'as­sistenza (questa neppure riconosciuta da una legge nazionale) e al lavoro possono individuar­si poche leggi che consentono un'azionabilità di fronte al giudice ordinario o amministrativo: ad esempio la normativa in materia di pensione sociale, quella dì previsione di un assegno men­sile e di accompagnamento per gli invalidi civi­li, quella di assunzione obbligatoria al lavoro per gli invalidi civili, quella di inserimento degli handicappati nella scuola dell'obbligo.

In alcune leggi regionali o in alcuni atti am­ministrativi regionali o di enti locali o di USSL, sono previsti impegni per assicurare a tutti un minimo vitale, con possibilità di ricorso al re­sponsabile dell'ente erogatore: in tali casi forse potrebbe non escludersi la possibilità di un ri­corso ulteriore al giudice amministrativo in ca­so di rifiuto o di negazione di una prestazione dovuta per legge o per atto amministrativo al­lorché ne ricorrano i presupposti.

Esistono invece una serie di leggi statali e/o regionali che affermano il diritto alla salute e all'assistenza generalmente indicando alcune volte i soggetti deputati alla loro attuazione, enti o organismi locali (Comuni singoli o associati, USSL, Comunità montane), ma non prevedono quasi mai strumenti dei quali il cittadino possa avvalersi per la loro esigibilità quando è in gio­co la responsabilità o la inadempienza di pubbli­ci amministratori.

Al di fuori delle situazioni in cui insorga una responsabilità penale e/o civile di un privato o di un singolo operatore, può essere ipotizzato, almeno in alcuni casi, qualche strumento di tu­tela. Allorché sia previsto nella legge l'obbligo di un pubblico amministratore di compiere un atto dovuto, può soccorrere la tutela penale of­ferta da un procedimento per omissione di atti di ufficio. Il procedimento penale può costituire un deterrente, ma, data la lungaggine dei pro­cessi penali, non è agevole prevedere una tem­pestiva attuazione del diritto violato, a seguito del mancato compimento dell'atto dovuto.

In alcuni casi può ipotizzarsi, nell'eventualità di inadempienze o di provvedimenti ingiusti del­la Pubblica amministrazione, un ricorso al giu­dice ordinario o amministrativo; però il giudice ordinario ha solo il potere di pronunciare la ille­gittimità di un atto e di condannare la Pubblica amministrazione al risarcimento del danno e an­che il giudice amministrativo non ha il potere di sostituirsi al pubblico amministratore modifi­cando il provvedimento adottato o adottando un provvedimento in sostituzione di quello rifiutato o mancante.

Il titolare di un diritto, una volta ottenuta una pronuncia favorevole del giudice amministrativo, può iniziare un giudizio in ottemperanza che però può generalmente attuarsi allorché si con­troverta in materia di una mancata prestazione di natura patrimoniale e non in altri casi. In ogni caso, anche se fosse possibile il ricorso a un giudice, i tempi di giudizio sono sempre tali da rendere difficile una tempestiva ed efficace at­tuazione di un diritto.

Nel corso del seminario è quindi emerso che molto spesso il cittadino può ricorrere solo a strumenti scarsamente efficaci quali il difenso­re civico, che però ha poteri solo di sollecita­zione e di segnalazione alla Pubblica amministra­zione inadempiente, o le commissioni concilia­tive, quali quelle previste in materia di diritto alla salute dalle Carte dei diritti del malato, ma anche in questi casi non si va al di là di una denuncia pubblica di inadempienze o di una sol­lecitazione perché venga rimosso un ostacolo alla attuazione di un diritto.

Di fronte alle gravissime carenze attuali in materia di diritti di cittadinanza sociale (diritti riconosciuti da leggi ma non attuati, diritti non ancora riconosciuti) con le inevitabili ripercus­sioni negative su un grande numero di persone, il seminario di Malosco ha ritenuto che compe­ta ai movimenti di volontariato, alle associazio­ni, ai sindacati e a tutte le forze sociali l'azione di pressione e sollecitazione organizzata perché i diritti fondamentali vengano riconosciuti e at­tuati e siano attivati gli interventi ed i servizi mancanti o insufficienti, con particolare riguar­do a quelli concernenti i minori, gli anziani, gli handicappati, gli ammalati, gli immigrati.

Il seminario ha ancora sottolineato come vada emergendo una nuova cultura dei diritti umani e ha indicato la necessità che vengano tenute presenti alcune esigenze nella formulazione di leggi, delibere e altri provvedimenti.

Sia a livello internazionale che locale si rico­nosce sempre di più che centro delle politiche internazionali e locali deve essere la persona umana con le sue esigenze e con i suoi bisogni fondamentali riconosciuti come diritti.

Per quanto riguarda gli atti legislativi e deli­berativi e gli altri provvedimenti concernenti le politiche sociali, appare indispensabile che sia­no precisati i diritti che si intende effettivamen­te riconoscere all'individuo (diritto alla salute, al lavoro, all'informazione, ad un ambiente sano, ecc.) e che conseguentemente siano individuati:

- gli strumenti (personale, finanziamenti, or­ganizzazione, ecc.) occorrenti per l'attuazione dei suddetti diritti;

- le modalità;

- i tempi;

- le forme di esigibilità dei diritti suddetti;

- le sanzioni previste nei casi di inadem­pienza.

In particolare occorre che gli strumenti di cui sopra, le modalità e le forme di esigibilità siano idonei anche per le persone prive di mezzi eco­nomici e con limitate capacità.

Come è stato precedentemente rilevato, per l'individuazione dei diritti e degli strumenti al­ternativi; occorre il contributo attiva e autonomo dei singoli e delle loro organizzazioni (sindaca­ti, associazioni, movimenti di base, gruppi cul­turali, ecc.). Detto contributo è altresì indispen­sabile per verificare che i diritti riconosciuti sia­no concretamente attuati.

Per l'affermazione della nuova cultura dei di­ritti umani il ruolo delle organizzazioni di cui sopra sarebbe notevolmente accresciuto dalla loro reciproca collaborazione sia nella fase di studio sia in quella della sfera promozionale.

Dal seminario è altresì emerso che altri ele­menti di fondamentale importanza sono l'auto­nomia delle suddette organizzazioni dalle isti­tuzioni e l’apertura delle istituzioni stesse alla collaborazione dei gruppi di base.

È stata auspicata, inoltre, l'elaborazione uni­taria, in sede nazionale, di un unico documento al quale fare riferimento sia per una integrazio­ne della normativa nazionale, sia - con i dovuti adeguamenti alla realtà locale - per una inte­grazione della normativa regionale e locale an­che a livello regolamentare.

Per favorire l'auspicata elaborazione unitaria, la Fondazione Zancan è disponibile per organiz­zare un incontro con le associazioni ed i movi­menti che operano nel campo dei diritti umani. Pertanto coloro che sono disponibili a collabo­rare, sono pregati di segnalarlo per iscritto alla Fondazione Zancan, Via Patriarcato 41, 35139 Padova, tel. 049/663800, fax 049/G63013.

 

Alcune urgenze

Nel corso del seminario sono stati costituiti tre gruppi di lavoro sui problemi dei minori, dei malati, con particolare riguardo a quelli grave­mente non autosufficienti, degli immigrati.

I gruppi sono stati coordinati rispettivamente da Guido Antonin (minori), da Carlo Hanau e Francesco Santanera (ammalati e anziani) e da Graziamaria Dente (immigrati).

Dal confronto delle conclusioni dei tre sud­detti gruppi di lavoro, sono emerse le seguenti urgenze comuni sul piano legislativo e ammini­strativo:

1) modifica legislativa dell'istituto della tute­la che preveda una tutela integrativa, mediante nomina di un'apposita persona da parte dell'au­torità giudiziaria, tutela che consista nello svol­gimento di attività di sostegno, di informazione e di integrazione, nei confronti di singole per­sone (minori, adulti, anziani) non in grado di provvedere autonomamente a se stesse per dif­ficoltà oggettive non transitorie di natura per­sonale (minore età, insufficienza mentale gra­ve, profondi disturbi della personalità). La per­sona così nominata dovrebbe intervenire anche per evitare l’istituzionalizzazione.

Per quanto riguarda i minori, un riferimento può essere costituito dall'art. 29 dei disegno di legge n. 1742 Senato, presentato nella IX le­gislatura, che prevede l'istituzione di un assi­stente per la protezione dei minore.

La modifica legislativa dell'istituto della tute­la dovrebbe anche consentire di escludere il ri­corso - salvo casi ridotti e particolari - agli istituti della interdizione e della inabilitazione.

2) Istituzione con legge statale di un ufficio di pubblica tutela diffusa sul territorio, possibil­mente a livello di USSL. Tale ufficio dovrebbe avere compiti di sollecitazione di interventi dei servizi a tutela delle persone che sono incapaci di autogestirsi e di indicazione di tutori e di assistenti alla protezione, nonché di sostegno degli stessi. A tale ufficio dovrebbe essere at­tribuito anche un potere di attivazione di proce­dimenti a tutela delle persone suindicate avanti l'autorità giudiziaria e di impugnazione di prov­vedimenti relativi adottati dalla magistratura stessa.

3) Definizione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Bolzano e di Trento di standard efficaci ed aggiornati nei confronti de­gli istituti assistenziali. Occorre altresì che sì provveda ad opportune e periodiche verifiche e alla applicazione di sanzioni in caso di inadem­pienza.

 

 

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