Prospettive assistenziali, n. 90, aprile-giugno 1990

 

 

Specchio nero

 

 

DISAPPLICATE LE NORME SULL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 

L'art. 32 della legge 28 febbraio 1986 n. 41 sanciva norme importanti per l'eliminazione delle barriere architettoniche stabilendo, fra l'altro, che «per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978 n. 384 (1), dovranno essere adottati da parte delle Am­ministrazioni competenti piani di eliminazione delle barriere architettoniche entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge».

La legge suddetta prevedeva inoltre l'eroga­zione di contributi statali destinati all'elimina­zione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici.

In molte zone del nostro paese le inadempien­ze sono all'ordine del giorno. L'«Avvenire» del 24 ottobre 1989 reca il titolo: «Barriere architet­toniche: condannati otto sindaci - Firenze, scor­dato il piano di attuazione». A sua volta «La Re­pubblica» dell'11 gennaio 1990 riporta l'articolo «Veneto, contro le barriere architettoniche - Per far applicare la legge sugli handicappati, commissari in 515 Comuni».

In Piemonte la situazione è disastrosa a causa del disinteresse della Regione e degli Enti locali. La Regione, infatti, si è limitata a richiedere agli Enti locali informazioni in merito agli edifici e strutture pubbliche e d'uso pubblico non con­formi alle disposizioni del DPR 384/1978 e alla esistenza o meno, presso l'amministrazione in­teressata, di un piano di eliminazione delle bar­riere architettoniche.

Scrive l'assessore regionale agli enti locali: «Un primo dato non positivo va invalidato nella esiguità delle risposte: da 1209 Comuni e 6 Pro­vince sono pervenute circa 600 risposte In tota­le, vale a dire meno della metà di quelle che avrebbero dovuto arrivare: segno chiarissimo di come il problema sia ancora scarsamente preso in considerazione e affrontato, nonostante l'esi­stenza di legislazione che dettaglia il lato tecni­co, prevede parziali fonti di finanziamento, e richiede il commissariamento delle Amministra­zioni inadempienti.

«Le valutazioni appena esposte vengono raf­forzate da un primo esame di merito delle rispo­ste: nell'8°lo circa dei casi, le Amministrazioni rispondono di aver adottato i piani (che però, ad un esame sia pur superficiale, rivelano per lo più di non poter essere considerati tali); il 12% circa ha il piano in studio o elaborazione; il 9% circa manifesta l'intenzione di predisporlo; il 22% circa dichiara di non avere intenzione di redige­re il piano (o a causa della mancanza di fondi, o perché ritenuto non necessario, o perché le strutture sono a norma o a causa di vincoli sto­rici o strutturali); infine il 49% circa afferma, senza aggiuntivi chiarimenti, che nessun piano è stato predisposto. 116 Comuni affermano inol­tre, di aver operato interventi di eliminazione delle barriere architettoniche indipendentemen­te dal piano e limitatamente ad alcuni edifici».

L'assessore regionale agli Enti locali aggiun­ge le seguenti osservazioni:

1 «sono molto scarse, su tutto il territorio re­gionale, sia la sensibilità al problema in discus­sione, sia la conoscenza dei suoi diversi aspetti: tecnici, amministrativi, finanziari, sociali. Molto spesso è ignorato addirittura il significato del termine "barriere architettoniche": si afferma dl non averne se si sono affiancate le scale con un ascensore per disabili»;

2 «manca una visione complessiva del pro­blema: difficilmente vengono segnalate tutte le strutture pubbliche o d'uso pubblico del Comu­ne: non sono riportati, sistematicamente, Impian­ti sportivi, aree verdi attrezzate, cimiteri, per­corsi pedonali; i pochi interventi realizzati sono in un'ottica a se stante, quasi riguardassero strutture sorgenti nel deserto, e non in un con­testo urbano e collettivo. Negli stessi Comuni In cui si afferma di aver predisposto il piano si rav­visa spesso la mancanza di programmi di spesa e di tempi di attuazione. Nella maggior parte del casi gli elementi forniti non sono comunque suf­ficienti alla valutazione della correttezza del pia­no e della sua completezza».

Nel frattempo i Comuni e le Province inadem­pienti non hanno utilizzato i finanziamenti sta­tali.

Nonostante le macroscopiche omissioni, nulla si muove: la maggior parte delle stesse associa­zioni di invalidi tace.

 

 

(1) DPR 27 aprile 1978 n. 384 «Regolamento concer­nente norme di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971 n. 118, in favore degli invalidi civili in materia di barriere architettoniche e di trasporti pubblici».

 

 

www.fondazionepromozionesociale.it