Prospettive assistenziali, n. 90, aprile-giugno 1990

 

 

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SULLA PRIVATIZZAZIONE DELLE IPAB (*)

 

 

Pubblichiamo il testo integrale del decreto (amministrativo) del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (Gazzetta ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990).

 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri,

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988 che ha dichiarata la il­legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 38 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante norme sulle istitu­zioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nel­la parte in cui non prevede che le IPAB regionali ed infraregionali possano continuare a sussiste­re assumendo la personalità giuridica di diritto privato, qualora abbiano tutti i requisiti di una istituzione privata;

Ritenuto, peraltro, che nella predetta sentenza la Corte costituzionale ha espressamente osser­vato che, pur in mancanza di un'apposita norma­tiva, appare possibile procedere all'accertamen­to della sussistenza dei requisiti di istituzione privata delle IPAB regionali ed infraregionali se­guendo la via amministrativa, sulla base dell'e­sercizio dei poteri di cui sono titolari sia l'am­ministrazione statale che quella regionale in te­ma di riconoscimento, trasformazione ed estin­zione delle persone giuridiche private;

Ritenuto, altresì, che con l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è provveduto a delegare alle regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti le persone giu­ridiche di cui all'art. 12 del codice civile, che operino, tra l'altro, nella materia dell'assistenza e della beneficenza pubblica e le cui finalità sta­tutarie si esauriscano nell'ambito delle regioni, sicché le autorità competenti all'accertamento, a domanda, della natura privata delle IPAB re­gionali ed infraregionali devono essere identifi­cate nelle regioni;

Ritenuta, l'opportunità, in esito alla sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 7 aprile 1988, di impartire le necessarie direttive, ai sen­si dell'art. 4 del decreto del Presidente della Re­pubblica 24 luglio 1977, n. 616, tramite i com­missari di Governo, per l'esercizio delle funzio­ni amministrative delegate alle regioni, in ma­teria di riconoscimento della personalità giuri­dica di diritto privato delle IPAB regionali ed infraregionali che ne facciano richiesta, anche allo scopo di garantire ed assicurare la neces­saria uniformità sull'intero territorio nazionale dell'esercizio delle funzioni delegate ed anche in considerazione della rilevanza degli interessi costituzionali coinvolti;

Considerato, altresì, che con la sentenza sopra ricordata, la Corte costituzionale ha pure indica­ta nell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, recante nor­me di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna, e nell'art. 30 della legge regionale si­ciliana n. 22 del 1986, i riferimenti normativi da assumere come utile punto di riferimento, in quanto espressivi di principi generali dell'ordi­namento, al fine di valutare la sussistenza nelle IPAB regionali ed infraregionali dei requisiti che consentano alle stesse di conseguire il ricono­scimento della personalità giuridica di diritto privato;

Visto l'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 4, terzo comma, 12 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 lu­glio 1977, n. 616;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Mini­stri, adottata nella riunione del 16 febbraio 1990;

Sulla proposta del Ministro per gli affari regio­nali ed i problemi istituzionali:

 

Decreta:

 

Art. 1

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e be­neficenza a carattere regionale ed infraregiona­le che chiedano alle regioni, nell'ambito delle quali svolgono le proprie finalità istituzionali, il riconoscimento della loro personalità giuridica di diritto privato, presenteranno apposita do­manda secondo le norme ed i modi di cui all'art. 2 delle disposizioni di attuazione del codice ci­vile.

2. Ai fini dell'esame delle domande di cui al comma 1 le regioni provvederanno secondo gli ordinari procedimenti previsti per il riconosci­mento della personalità giuridica di diritto pri­vato, curando, peraltro, una tempestiva effettua­zione dei medesimi.

3. Sono riconosciute di natura privata quelle istituzioni che continuino a perseguire le pro­prie finalità nell'ambito dell'assistenza, in ordi­ne alle quali sia alternativamente accertato:

a) il carattere associativo;

b) il carattere di istituzione promossa ed am­ministrata da privati;

c) l'ispirazione religiosa.

4. Ai fini del riconoscimento di cui ai comma 3 sono considerate istituzioni a carattere asso­ciativo quelle per le quali ricorreranno congiun­tamente i seguenti elementi:

a) costituzione dell'ente per iniziativa volon­taria dei soci o promotori privati;

b) esistenza di disposizioni statutarie che at­tribuiscano ai soci un ruolo qualificante nel go­verno e nell'amministrazione dell'ente, nel senso che i soci provvedano alla elezione di una quota significativa dei componenti dell'organo colle­giale deliberante;

c) esplicazione dell'attività dell'ente anche sulla base delle prestazioni volontarie dei soci.

5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3, sono considerate istituzioni promosse ed am­ministrate da privati quelle per le quali ricorra­no congiuntamente i seguenti elementi:

a) atto costitutivo o tavola di fondazione po­sti in essere da privati;

b) esistenza di disposizioni statutarie che pre­scrivano la designazione da parte di associazioni o di soggetti privati di una quota significativa dei componenti dell'organo deliberante;

c) che il patrimonio risulti prevalentemente costituito da beni risultanti dalla dotazione ori­ginaria o dagli incrementi e trasformazioni della stessa ovvero da beni conseguiti in forza dello svolgimento dell'attività istituzionale.

6. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 sono considerate istituzioni di ispirazione reli­giosa quelle per le quali ricorrano congiuntamen­te i seguenti elementi:

a) attività istituzionale che persegua indirizzi religiosi o comunque inquadri l'opera di bene­ficenza ed assistenza nell'ambito di una più ge­nerale finalità religiosa;

b) collegamento dell'istituzione ad una con­fessione religiosa, realizzato per il tramite della designazione, prevista da disposizioni statutarie, di ministri del culto, di appartenenti ad istituti religiosi, di rappresentanti di attività o di asso­ciazioni religiose ovvero attraverso la collabora­zione di personale religioso come modo qualifi­cante di gestione del servizio.

7. Ai fini del riconoscimento della natura pri­Vata, sono comunque considerate di ispirazione religiosa le IPAB per le quali sia stato ricono­sciuto, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Pre­sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, lo svolgimento in modo precipuo di attività ine­renti alla sfera educativo-religiosa.

8. Non sono, comunque, considerate di natu­ra privata le istituzioni di beneficenza ed assi­stenza, già amministrate dagli enti comunali di assistenza od in questi concentrate.

 

 

(*) Il decreto reca il titolo: «Direttiva alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale ed infraregionale».

 

 

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