Prospettive assistenziali, n. 89, gennaio-marzo 1990

 

 

SECONDA INTESA SUI CORSI PRELAVORATIVI PER INSUFFICIENTI MENTALI SOTTOSCRITTA DA COMUNE DI TORINO, SINDACATI E ASSOCIAZIONI

 

 

Sul n. 74, aprile giugno 1986, avevamo riportato la prima intesa sui corsi prelavorativi per insufficienti mentali sottoscritta dal Comune di Torino, i Sindacati e il CSA, Coordinamento sa­nità e assistenza fra i movimenti di base.

Il lavoro è proseguito sia da parte del Comu­ne di Torino che gestisce i corsi, sia per quanto concerne le Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e il CSA che hanno continuato a seguire at­tentamente l'iniziativa il cui scopo è - lo ricor­diamo - l'inserimento di handicappati intellet­tivi nelle normali aziende pubbliche e private.

La nuova intesa, pur non essendo sostanzial­mente molto diversa da quella precedente, è importante, in quanto conferma l'impegno diret­to ad assicurare anche sotto il profilo lavora­tivo, la massima autonomia a persone, il cui ap­porto umano e sociale è troppo spesso dimenti­cato o confinato nella dipendenza assistenziale.

 

 

VERBALE DI INTESA TRA IL COMUNE DI TORINO, LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E LE ASSOCIAZIONI

 

Premessa

Nell'ambito dell'interesse generale che l'Am­ministrazione Civica riserva alla formazione professionale ed all'inserimento lavorativo del­le fasce più deboli, particolare rilievo assume l'inserimento dei Corsi prelavorativi, a favore di giovani portatori di handicap intellettivo, fra le normali attività dei Centri di formazione profes­sionale.

- Con la denominazione «Corsi prelavorativi» si intende un ciclo formativo, il cui scopo finale è quello di sollecitare e di valorizzare le capacità di lavoro del singolo allievo, finalizzate ad un in­serimento lavorativo che non preveda e non ri­chieda qualifiche specifiche e completa autono­mia nelle responsabilità operativo-gestionali, ma attività coordinate e gestite con altri lavoratori. Tale finalità viene raggiunta attraverso un iter formativo costituito da un certo numero di ore di attività didattica mirata principalmente alla preparazione ed al completamento di un tirocinio addestrativo, presso aziende private od enti pubblici, che costituisce il momento caratteriz­zante dell'intervento.

- Con la denominazione «persone portatrici di handicap intellettivo» si intendono i soggetti aventi una limitazione delle capacità di astrazio­ne e di sintesi.

Generalmente «le persone colpite da handicap intellettivo» non presentano turbe psichiche. Gran parte delle persone colpite da handicap in­tellettivo possiedono capacità tali da assicurare una resa produttiva di norma inferiore alla media, ma continua e certa, in condizioni di sicurezza propria, dei compagni di lavoro e degli impianti.

 

Obiettivi dell'intesa

Sulla base delle considerazioni espresse in premessa:

- l'attività dei corsi prelavorativi rientra pie­namente fra quelle svolte dai Centri di formazio­ne professionale, e va quindi, da questi, gestita con le medesime regole sia per quanto concerne l'utenza che gli operatori ad esse interessati;

- i programmi, finalizzati ad obiettivi adegua­ti all'utenza, vanno elaborati con il concorso atti­vo dei docenti e con i suggerimenti degli even­tuali operatori dei servizi territoriali che seguono gli allievi e vanno presentati al Collegio docenti del Centro di formazione professionale in cui si svolgono i corsi;

- la durata dei corsi prelavorativi, sulla base di specifici progetti da realizzare nell'ambito del­la legge nazionale 845/78, della legge regionale 8/80 ed utilizzando tutte le disponibilità previste dalla circolare regionale in materia di formazione professionale per l'anno di corso 1989/90, risulta articolata in n. 900 ore annue, per un periodo complessivo di tre anni;

- in relazione alla necessità di evitare con­centrazioni di questi tipi di corsi nei soli Centri di formazione professionale a gestione diretta del Comune di Torino, saranno previste iniziative specifiche di sensibilizzazione e sollecitazione nei confronti della Regione Piemonte e degli enti privati di formazione professionale a finanziamen­to regionale, per l'apertura di corsi prelavorativi, in modo da garantire una dislocazione annuale ot­timale per l'intera utenza che ne faccia richiesta.

 

Finalizzazione dei corsi e loro organizzazione

Poiché lo scopo dei corsi prelavorativi è l'inse­rimento lavorativo degli allievi nelle aziende pub­bliche e private, l'organizzazione dei corsi risul­terà formalizzata sulla seguente ripartizione di attività:

a) teoria;

b) laboratorio;

c) tirocinio;

d) il raggiungimento del massimo possibile di autonomia per le situazioni personali ed extrala­vorative (uso dei mezzi pubblici, maneggio del denaro, igiene personale, etc. ...);

e) lo svolgimento di attività riabilitative in col­laborazione con le Unità socio-sanitarie locali, da effettuarsi nei casi in cui ciò si renda necessario all'acquisizione di una migliore e maggiore auto­nomia.

- Dovrà pertanto concretizzarsi e formalizzar­si un'organizzazione dei corsi prelavorativi tale da consentire una stretta interconnessione alter­nata fra i momenti di tirocinio esterni al centro ed í momenti formativi interni al centro.

- La pluralità di sedi per i corsi prelavorativi rende necessario riconfermare la responsabilità specifica al Coordinamento Centrale Fasce De­boli dell'Assessorato al lavoro e formazione pro­fessionale, con sede in Via Ventimiglia, n. 201.

- Viene altresì confermata l'attività del Coor­dinamento, che riguarda tra l'altro:

a) la raccolta delle pluralità di informazioni relative alla vita ed alle esperienze dei singoli portatori di handicap, riportate su scheda nomi­nativa;

b) la ricerca e la definizione di nuovi posti di lavoro per tirocini, in modo da ampliare sem­pre più la già esistente mappa territoriale;

c) verificato che l'efficacia di un intervento formativo di un portatore di handicap, soprattutto se insufficiente mentale, dipende dalla capacità di costruire e condurre un intervento non a com­partimenti stagni, si rende indispensabile concre­tizzare una stretta collaborazione tra docenti ed operatori che seguono gli allievi durante le fasi di apprendimento teorico, il laboratorio, il tiro­cinio, il tempo libera. Ciò rende necessaria l'ela­borazione di una ipotesi di Coordinamento inter­assessorile, ferme restando le rispettive sedi, competenze ed organici, che definisca le modali­tà più opportune per dare efficacia a tutte le fina­lità corsuali precedentemente evidenziate;

d) la finalizzazione di una quota annua degli allievi dei corsi prelavorativi per inserimenti la­vorativi ponendo attenzione a tutte le possibilità offerte dalla legge nazionale 482/68, dai contratti di formazione e lavoro, dalle convenzioni legge nazionale 56/87, dalla pratica del part-time, dal coinvolgimento diretto e preciso della Commis­sione regionale per l'impiego, etc.;

e) la promozione di attività culturali, sporti­ve e ricreative anche all'esterno dei Centri di formazione professionale, coinvolgendo in primo luogo i relativi assessorati competenti.

 

Ammissione degli allievi ai corsi

- Si ribadisce che occorre un'attenta valuta­zione di questo tipo di allievi, che risultino in possesso dei requisiti di cui alla legge nazionale 118/71, ai corsi in questione, tenendo conto che la loro eventuale esclusione potrebbe significare la collocazione definitiva in situazione di dipen­denza assistenziale. Le ammissioni ai corsi sa­ranno pertanto curate da una specifica commis­sione esaminatrice, composta da persone (do­centi ed esperti) con conoscenze tecnico-scien­tifiche ed esperienze reali di lavoro con questi soggetti, istituita con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

La Commissione sarà composta da n. 12 per­sone, così suddivise:

- n. 8 docenti in rappresentanza dei quattro Centri di formazione professionale che tengono i corsi;

- n. 2 componenti del Coordinamento centra­le fasce deboli;

- n. 1 rappresentante dell'Assessorato all'as­sistenza del Comune di Torino;

- n. 1 rappresentante del Coordinamento Sa­nità e Assistenza (C.S.A.);

- n. 1 rappresentante della Consulta regiona­le per le persone in difficoltà.

- Detta Commissione svolge il proprio lavoro con i seguenti criteri:

a) valuta la scheda nominativa di cui al pre­cedente punto «a» del paragrafo «Finalizzazione dei corsi e loro organizzazione»;

b) attua un sintetico test mirato a valutare il grado di autosufficienza materiale del soggetto portatore di handicap e traccia un giudizio com­plessivo;

c) segue la prima fase di osservazione dei corsi, in collaborazione e con appositi accordi con i docenti conduttori dei corsi stessi, per indi­viduare e tarare interventi adeguati in relazione agli svantaggi che via via potrebbero evidenziarsi dai soggetti portatori di handicap.

- Le attività di detta Commissione dovranno essere sempre verbalizzate.

- Gli incontri di detta Commissione compor­teranno l'erogazione di un gettone di presenza, quantificabile in L. 20.000 per ogni incontro.

 

Prima fase dei corsi

Durante il primo periodo dei corsi prelavorati­vi, che costituisce anche momento di osserva­zione dei soggetti, e durante il quale sia stata espletata anche attività di tirocinio, i docenti for­muleranno valutazioni sui singoli allievi alla Com­missione di cui al punto precedente, in relazione alle possibilità o meno di mantenere all'interno del corso l'allievo.

La Commissione può formulare proposte tecni­che, itinerari sperimentali relativi ai casi speci­fici prospettati dai docenti, lasciando alla loro professionalità la traduzione pratica, educativa e informativa.

La richiesta di ammissione ai corsi dovrà es­sere effettuata esclusivamente dai singoli pro­babili allievi e, se minorenni, dalle loro famiglie.

In presenza di pareri controversi, all'interno della Commissione esaminatrice, sull'ammissio­ne di un soggetto, la decisione definitiva sarà assunta dalla Commissione di cui al successivo punto Commissione prelavorativi.

L'allievo o la famiglia del soggetto di cui si decida la non idoneità ad essere ammesso ai cor­si prelavorativi può presentare ricorso all'Asses­sore al lavoro e formazione professionale che de­ciderà in via definitiva, previa l'istruttoria del Coordinamento centrale fasce deboli.

L'ammissione ai Corsi è strettamente riserva­ta agli allievi in possesso di idonea certificazione rilasciata dalla Commissione provinciale in base alle leggi vigenti (legge nazionale 118/71) ed at­testante l'idoneità alla frequenza.

 

Programmazione e gestione

Raccogliendo le sollecitazioni dei docenti inca­ricati della conduzione didattica e tirocinante dei corsi prelavorativi è stato istituito il «Coordina­mento didattico centralizzato» che, per delega del Coordinamento fasce deboli e dei Direttori dei Centri di formazione professionale concretiz­za e sviluppa le seguenti attività operative-orga­nizzative:

- predispone e segue il piano annuale di in­contri mensili periodici (due giorni al mese) per un gruppo di docenti, omnicomprensivo di tutti i Centri di formazione professionale, che si sono resi disponibili a valutare, tarare ed aggiornare costantemente i programmi corsuali ed a svol­gere altre attività di tipo didattico (schede, di­spense, unità didattiche, etc.);

- si adopera, in collaborazione con i Coordi­natori dei corsi prelavorativi dei singoli Centri di formazione professionale,per la formazione di incontri preventivo-informativi e confronti perio­dici con le équipes territoriali che hanno seguito e seguono l'allievo nel suo vissuto quotidiano;

- cura la programmazione attuativa per il mi­gliore utilizzo delle disponibilità finanziarie della piccala cassa per l'acquisto del materiale, in stretta collaborazione con i Coordinatori dei corsi.

- partecipa in rappresentanza del Coordina­mento centrale fasce deboli ai lavori del Gruppo scientifico di cui al successivo punto Formazione ed aggiornamento docenti.

 

Formazione ed aggiornamento docenti

Considerato che non è semplice definire l'at­tività formativa poiché oscilla tra l'insegnamento di mansioni e l'educazione alla socializzazione, la formazione dei docenti deve ovviamente preve­dere una parte che si radica nella sperimentazio­ne già avviata e si concretizza con momenti di riflessione critica sulla realizzazione della fase didattica con stages di tirocinio.

Parte di questa attività di aggiornamento sarà prevista all'interno dell'orario settimanale di cat­tedra..

Per la definizione di concrete proposte in mate­ria di aggiornamento dei docenti dei corsi prela­vorativi viene mantenuto l'apposito «Gruppo scientifico» che risulta incaricato di elaborare e avanzare proposte alla preliminare approvazione della Commissione di cui al successivo punto Commissione prelavorativi e consecutivamente dell'Assessore, per la relativa autorizzazione a procedere.

Detto Gruppo scientifico sarà composto da:

- funzionario responsabile alla formazione professionale o suo delegato;

- responsabile del Coordinamento didattico centralizzato;

- un docente per ogni Centro di formazione professionale, che gestisce corsi prelavorativi;

- esperti specifici che, all'occasione, si ren­derà utile interessare.

Il Gruppo elaborerà il suo piano di intervento entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno corsuale successivo; parallelamente, sempre en­tro il mese di giugno di ogni anno dovrà provve­dere ad analizzare e verificare l'intervento dell'anno trascorso e che si sta ultimando.

 

Commissione prelavorativi

Considerato il carattere di grande rilevanza che sta assumendo l'inserimento nei corsi prela­vorativi, viene confermata la Commissione di analisi, consulenza e verifica dell'intero interven­to, che risulta così composta:

- 2 esperti dell'Assessorato al lavoro e for­mazione professionale del Comune di Torino;

- 2 Direttori dei centri pubblici di formazio­ne professionale o loro delegati;

- 2 esperti dell'Assessorato all'assistenza del Comune di Torino;

- il coordinatore di settore per ogni centro di formazione professionale ove si svolgono i corsi;

- 1 rappresentante per ognuna delle tre orga­nizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL;

- 2 rappresentanti del Coordinamento Sanità e Assistenza, quale organismo promotore dei corsi prelavorativi e firmatario dell'intesa origi­nale;

- 1 rappresentante Associazione ANMIC;

- 1 rappresentante Associazione ANFFAS;

- 1 rappresentante Consulta;

- 1 rappresentante CEPIM che si occupa del­la tutela di soggetti portatori di handicap ed in­sufficienti mentali.

- Detta Commissione potrà essere integrata da enti istituzionali e di formazione professionale che si identificano nell'intesa.

- Ai lavori della Commissione potranno, di volta in volta ed all'occorrenza, essere invitate rappresentanze specifiche di altri organismi che si interessano e si occupano del problema.

La Commissione si riunisce per elaborare il suo piano d'intervento entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno corsuale successivo; paral­lelamente, sempre entro il mese di giugno di ogni anno dovrà provvedere ad analizzare e verifi­care l'intervento dell'anno trascorso e che si sta ultimando.

Si riunisce almeno 30 giorni prima dell'avvio delle attività per:

- predisporre un piano annuale di lavoro; - curare la fase di ammissione degli allievi ai corsi.

In seguito i lavori della Commissione avranno una calendarizzazione mensile, il 1° lunedì di ogni mese, per:

- seguire costantemente l'andamento dell'in­tervento;

- formulare proposte per la definizione di sub­interventi integrativi /alternativi;

- formulare proposte per la definizione dei profili professionali degli operatori impegnati nei corsi prelavorativi (formazione ed aggiorna­mento);

- formulare proposte per eventuali ed ulte­riori esperienze di sensibilizzazione;

- redigere la relazione finale di verifica degli obiettivi.

L'Assessore al lavoro e formazione professio­nale del Comune di Torino si impegna a presen­tare alla Giunta municipale, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una delibera di rece­pimento dell'intesa stessa.

Si impegna altresì a:

- promuovere iniziative di sensibilizzazione nei confronti della Regione Piemonte e delle Amministrazioni provinciali piemontesi per l'al­largamento dell'iniziativa, là ovunque sarà pos­sibile;

- promuovere incontri con le Organizzazioni sindacali, le Associazioni dell'utenza, l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupa­zione, gli imprenditori e la commissione regio­nale per l'impiego da pubblicizzare attraverso le forme che riterrà più opportune, sia in forma di­retta che per delega alla Commissione di cui al punto precedente;

- promuovere iniziative programmatico-ope­rative a favore di altre categorie di invalidi ci­vili.

La presente intesa ha valore fino al termine dell'anno formativo 1991/92. Sarà di anno in anno rivista al fine di accorpare le eventuali modifiche che si siano rese nel frat­tempo necessarie.

 

N.B. Questa intesa fa salvi tutti i diritti di com­petenza per le organizzazioni sindacali di catego­ria previsti dal Contratto nazionale di lavoro.

 

Torino, 23 novembre 1989

 

 

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