Prospettive assistenziali, n. 89, gennaio-marzo 1990

 

 

Notiziario dell’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie

 

 

LASCIATE IN PAGE SERENA: INTERVIENE IL PRETORE

 

Con provvedimento del 19 dicembre 1989, il Pretore di Chieri, su ricorso presentato dal tutore di Serena, ha inibito con effetto immediato la pubblicazione dell'immagine di Serena.

Il provvedimento è la diretta conseguenza della presenza di giornalisti e fotografi davanti alla casa dove Serena abita e dinanzi alla scuola mater­na frequentata dalla stessa.

Ciò è avvenuto soprattutto a seguito dl un articolo apparso sul settimanale «Visto» che ha pubblicato la foto di schiena di Serena accompa­gnata dai due nuovi genitori affidatari.

Nel ricorso alla Pretura il tutore ha segnalato che la bambina «è stata fatta oggetto di apposta­menti e l'affidatario è stato costretto a chiedere 1'intervento della forza pubblica per sottrarre la minore ad una vera e propria caccia», aggiungen­do che «mentre l'effige della bambina, carpita dai fotografi in occasione dell'allontanamento dai Giubergia, e comunque da costoro fornita senza risparmio, veniva in più occasioni utilizzata dai mezzi d'informazione, fino a diventare figura-sim­bolo di ogni problema dell'infanzia (...) la famiglia aspirante adottiva, presso la quale Serena ha tro­vato un ambiente assolutamente favorevole alla piena integrazione affettiva, è riuscita, grazie an­che al quietarsi dei movimenti di opinione nati sul caso, a sottrarre Serena a inutili quanto rovi­nose curiosità, facendole condurre un'esistenza assolutamente normale e inserendola tranquilla­mente nella scuola materna».

Il ricorso si chiude con una considerazione: «È necessario ora evitare i danni gravissimi che la piccola patirebbe per un suo coinvolgimento "in diretta" nelle risvegliate curiosità di cro­naca».

Il provvedimento del Pretore è stato accettato da tutti i gruppi editoriali, ad esclusione di Mon­dadori e di Rizzoli, i quali hanno sostenuto: «l'eccezionale notorietà in cui sarebbe assunta la bambina, nonché il collegamento dei ritratti fotografici di cui si discute con fatti di straordi­naria rilevanza sociale, quali le condizioni dell'in­fanzia abbandonata, l'istituto delle adozioni e la relativa patologia, il funzionamento dei poteri sta­tali, fenomeni di cui focalizzò la pubblica atten­zione proprio il caso Serena Cruz ».

Al riguardo il Pretore obietta che «la ripresa fotografica (ovvero cinematografica o televisiva) deve riguardare l'evento stesso di cui il soggetto effigiato sia protagonista o comprimario in atto, poiché l'evento, e non il modello, giustifica il di­ritto di informazione» e conclude affermando che «l'immagine di una bambina di tre anni ripresa in una ordinaria occasione della sua normale esi­stenza appare ontologicamente avulsa da qual­siasi collegamento con fatti - in senso lato - di interesse pubblico: è dunque illegittima la ri­produzione di dette immagini senza il consenso dell'avente diritto».

Sostiene, inoltre, il Pretore che non può esclu­dersi un pregiudizio per la bambina a causa della «mera circostanza che la bambina non sa leggere il giornale, il che non le impedisce di riconoscersi nelle eventuali immagini pubbliche e soprattutto non impedisce ai terzi, anche gravitanti nell'am­bito di residenza della minore, di venirne a cono­scenza, risultando sollecitate attenzioni non, o non sempre, opportune».

Ciò premesso, il provvedimento del Pretore di Chieri «inibisce con effetto immediato a Rizzoli Periodici s.p.a. con sede in Milano ed a Editoriale Quotidiani s.p.a. con sede pure a Milano, in perso­na dei legali rappresentanti pro-tempore, la pub­blicazione sui mezzi di informazione quotidiani e/o settimanali editi dalle predette convenute del­le immagini della minore Serena Cruz ritratta con apparecchi fotografici in occasione dell'episodio avvenuto in data 11.12.1989 denunciato con il ri­corso introduttivo».

 

 

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