Prospettive assistenziali, n. 89, gennaio-marzo 1990

 

 

IL DIRITTO AL LAVORO DEGLI HANDICAPPATI PSICHICI SANCITO DALLA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Pubblichiamo il testo integrale della sentenza della Corte costituzionale n. 50/1990.

 

La Corte costituzionale composta dai signori: Dott. Francesco Saja - Presidente, Prof. Giovanni Conso, Prof. Ettore Gallo, Dott. Aldo Corasaniti, Prof. Giuseppe Borzellino, Dott. Francesco Greco, Prof. Renato Dell'Andro, Prof. Gabriele Pescatore, Avv. Ugo Spagnoli, Prof. Francesco Paolo Casa­vola, Prof. Antonio Baldassarre, Prof. Vincenzo Caianiello, Avv. Mauro Ferri, Prof. Luigi Mengoni, Prof. Enzo Cheli - Giudici, ha pronunciato la se­guente sentenza nei giudizi di legittimità costi­tuzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbliga­torie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), in relazione agli artt. 1,2 e 3 del­la stessa legge, promossi con ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Milano, il 16 e il 24 febbraio 1989 dal Pretore di Bologna e il 1° marzo 1989 (nn. 2 ordinanze) della Corte di cassazione, iscritte rispettivamen­te ai nn. 236, 237, 313, 314, 484 e 485 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Uffi­ciale della Repubblica ai nn. 20, 21 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione della Ditta Marzocchi S.p.a., di Ricchi Alessandro, della s.r.l. Weber e della S.p.a. Società Generale Super­mercati, nonché gli atti di intervento del Presi­dente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi l'avv.to Franco Agostini per Ricchi Ales­sandro e l'Avvocato dello Stato Sergio la Porta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Con due ordinanze emesse il 22 settembre e il 19 ottobre 1988 (R.O. n. 236 e n. 237 del 1989) il Tribunale di Milano, nei procedimenti civili ver­tenti rispettivamente tra S.p.a. Rohm e Haas Ita­lia e Amodeo Massimo e tra S.r.l. Zenith e Broglio Stefano, ha sollevato questione di legittimità co­stituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costi­tuzione, dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela ove invece «si tengano presenti gli artt. 1, 2, 3, della stessa leg­ge e le norme si leggano in connessione tra loro».

La disparità di trattamento dunque, e senza giustificato motivo, si verifica in quanto nessuna considerazione politica può valere a fondare ra­zionalmente l'esclusione degli invalidi civili psi­chici dalla avviabilità al lavoro in presenza di un sistema legislativo che, in via generale, la am­mette se trattasi di invalidi di guerra, del lavoro o di servizio.

Con altre due ordinanze emesse in data 16 e 24 febbraio 1989 (R.O. n. 313 e n. 314) il Pretore di Bologna, nei procedimenti civili vertenti rispet­tivamente tra Naldi Pietro e Ditta Marzocchi S.p.a. e tra Ricchi Alessandro e Ditta Weber s.r.l., ha sollevato identica questione, in riferimento an­che agli artt. 4 e 35 della Costituzione.

Con due ordinanze emesse entrambe il 1° mar­zo 1989 (R.O. n. 484 e n. 485) la Corte di Cassa­zione, nei procedimenti civili vertenti rispettiva­mente tra Pirro Vittorio e S.p.a. Soc. Generale Supermercati e S.p.a. Borghi Trasporti Spedizioni e Paparella Vito, ha sollevato questione di legit­timità del già citato art. 5, in riferimento agli artt. 3. 4, 35 e 38 della Costituzione. nella parte in cui, ravvisandosi invalidi civili, agli effetti della disci­plina sulle assunzioni obbligatorie, soltanto co­loro che sono affetti da minorazione fisica, esclu­de dall'ambito della sua applicazione gli invalidi affetti da minorazione di natura psichica, pur pre­vedendo (anche alla stregua delle leggi speciali che disciplinano diverse categorie di invalidi) l'avviamento obbligatorio di invalidi, affetti dalla stessa malattia psichica, ma appartenenti a cate­gorie diverse (invalidi di guerra, per lavoro e per servizio).

Richiamate le argomentazioni di cui a prece­denti sentenze della Corte costituzionale, le ordi­nanze della Cassazione rilevano che «s'impone la necessità di una tempestiva pronuncia risolu­tiva che ponga rimedio al "vuoto" legislativo ri­scontrato, non ancora colmato dall'intervento del legislatore, ai fini della predisposizione di una appropriata normativa che disciplini, in modo or­ganico ed articolato, l'avviamento obbligatorio anche degli invalidi affetti da minorazione psichi­ca, onde consentire a costoro un proficuo inseri­mento nel mondo del lavoro, osservate certe cau­tele ed in ambienti particolarmente protetti nell'esercizio di mansioni comunque compatibili con la natura e con il grado della loro minorazione».

Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 313 si sono costituiti per la Ditta Marzocchi S.p.a. gli avvocati Giuseppe Camorani Scarpa e Dante Fe­doli chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile perché già decisa, ovvero non fon­data nel merito.

Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 314 si è costituito per il sig. Ricchi l'avv. Franco Ago­stini, concludendo che la norma impugnata venga dichiarata illegittima, mentre per la società We­ber si è costituito l'avv. Mattia Persiani, con ri­chiesta di una declaratoria di infondatezza.

Nel procedimento di cui all'ordinanza n. 484 si è costituito l'avv. Giancarlo Pezzano sostenendo che la presunta disparità di trattamento fra di­verse categorie di invalidi psichici non esiste in quanto il collocamento obbligatorio è escluso per tutti i portatori di handicap psichico, ancorché appartenenti alle categorie di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge n. 482 del 1968. Chiede pertanto che venga dichiarata infondata la questione.

In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità ovvero, nel merito, di infondatezza.

 

Considerato in diritto

 

1. - Le ordinanze sollevano identica questio­ne di legittimità costituzionale; i relativi giudizi vanno riuniti, pertanto, ai fini di un'unica pro­nuncia.

2. - L'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbliga­torie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), considera invalidi civili, ai fini delle relative provvidenze, «coloro che siano af­fetti da minorazioni fisiche», restando così esclu­si dai benefici gli affetti da minorazioni di natura psichica.

Tale esclusione dall'ambito della normativa è contrastata dai giudici a quibus per assunto con­trasto con gli artt. 3, 4, 35 e 38 della Costituzione.

3.1 - La questione è fondata.

Occorre premettere che la Corte, chiamata in passato a pronunciarsi in materia, ebbe già a ri­conoscere - le ordinanze di rimessione lo ricor­dano - come non siano ammissibili esclusioni e limitazioni confliggenti con l'art. 3 Cost., poiché determinano una posizione deteriore nei confron­ti degli affetti da minorazione psichica rispetto ai colpiti da invalidità fisica. Tuttavia, fu conside­rato che le valutazioni che ne conseguono avreb­bero richiesto, per la varietà degli insorgenti casi concreti, una serie di previsioni articolate: talché a una siffatta normativa organica avrebbe dovuto provvedersi a cura del legislatore. Alla specifica attenzione del Parlamento veniva sottoposta per­tanto e ripetutamente l'urgenza dell'approntamen­to; nei descritti sensi, di una idonea compiuta disciplina.

In prosieguo, la Corte ebbe ancora a confer­mare le esigenze di cui trattasi, con esplicita avvertenza che gli eminenti valori in gioco non avrebbero potuto ulteriormente esimerla da una rigorosa diretta applicazione dei precetti costi­tuzionali (sentenze n. 52 del 1985 e n. 1088 del 1988; ord. n. 951 del 1988).

3.2 - Allo stato, è da confermarsi il pressan­te invito a che il Parlamento possa sollecitamente apprestare una completa normativa in tema di avviamento al lavoro dei soggetti invalidi, per la cui revisione risultano già prodotte alle Camere svariate proposte; tuttavia, la Corte non può ulte­riormente indugiare in quegli improcrastinabili interventi, atti - coerentemente alle sue pre­gresse affermazioni - ad assicurare nell'area, con immediatezza, il rispetto dei precetti e delle relative garanzie costituzionali.

Si è già rilevato, infatti, come sul piano proprio costituzionale, oltre che su quello morale, non sono ammissibili esclusioni e limitazioni volte a relegare in situazioni di isolamento e di assurda discriminazione soggetti che, particolarmente colpiti, hanno all'incontro pieno diritto di inse­rirsi capacemente nel mondo del lavoro, spet­tando alla Repubblica l'impegno di promuovere ogni prevedibile condizione organizzativa per ren­dere effettivo l'esercizio di un tale diritto.

4 - Quanto premesso impone, adunque, di fissare nei descritti sensi il dato normativo in esame (art. 5 legge n. 482). Conseguentemente, sarà compito specifico degli accertamenti (pre­visti dal successivo art. 20) determinare in con­creto, in base cioè al grado di percezione dei dati di realtà, l'idoneità o meno a proficuo impiego dei soggetti incisi da distorsioni della sfera psi­chica: le condizioni, cioè, di compatibilità delle mansioni, nel reciproco intreccio dei fattori sog­gettivi e oggettivi che allo svolgimento di una specifica attività lavorativa ineriscono. In tali ter­mini va perciò modificato l'art. 20, prescrivendo, altresì, la integrazione del Collegio sanitario, ivi previsto, con uno specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.

 

Per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina gene­rale delle assunzioni obbligatorie presso le pub­bliche amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui non considera, ai fini della legge stes­sa, invalidi civili anche gli affetti da minorazione psichica, i quali abbiano una capacità lavorativa che ne consente il proficuo impiego in mansioni compatibili;

dichiara d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della leg­ge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzio­nale dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private) nella parte in cui in ordine agli accerta­menti medici non prevede anche i minorati psi­chici, agli effetti della valutazione concreta di compatibilità dello stato del soggetto con le man­sioni a lui affidate all'atto dell'assunzione o successive, da disporsi a cura del Collegio sanitario ivi previsto ed integrato con un compe­tente specialista nelle discipline neurologiche o psichiatriche.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 gen­naio 1990.

 

F.to: Francesco Sale, Presidente - Giuseppe Bor­zellino, Redattore - Doro Minelli, Cancelliere

 

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990

 

 

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