Prospettive assistenziali, n. 85, gennaio-marzo 1989

 

 

LEGGI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (*)

 

 

Art. 1.

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edi­fici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall'entrata in vigore della pre­sente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici fis­sa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabi­lità e la visitabilità degli edifici privati e di edi­lizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed age­volata.

3. La progettazione deve comunque prevedere:

a) accorgimenti tecnici idonei alla installazio­ne di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala;

b) idonei accessi alle parti comuni degli edi­fici e alle singole unità immobiliari;

c) almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;

d) l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.

4. È fatto obbligo di allegare al progetto la di­chiarazione del professionista abilitato di confor­mità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

 

Art. 2.

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 mar­zo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché la realizzazione di per­corsi attrezzati e l'installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in se­conda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile.

2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di as­sumere, o non assuma entro tre mesi dalla ri­chiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori dì handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono instal­lare, a proprie spese, servoscala nonché strut­ture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'acces­so, al fine di rendere più agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.

3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma. del codice civile.

 

Art. 3.

1. Le opere di cui all'articolo 2 possano esse­re realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cor­tili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle di­stanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spa­zio o alcuna area di proprietà o di uso comune.

 

Art. 4.

1. Per gli interventi di cui all'articolo 2. ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'arti­colo 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. le re­gioni, o le autorità da esse subdelegate, compe­tenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'arti­colo 7 della citata legge, provvedono entro il ter­mine perentorio di novanta giorni dalla presenta­zione della domanda, anche impartendo, ove ne­cessario, apposite prescrizioni.

2. La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.

3. In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi, richiedere l'au­torizzazione al Ministro per i beni culturali e am­bientali, che deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

4. L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.

5. Il diniego deve essere motivato con la speci­ficazione della natura e della serietà del pregiu­dizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera sì colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall'interessato.

 

Art. 5.

1. Nel caso in cui per l'immobile sia stata ef­fettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della pre­detta legge, la competente soprintendenza è te­nuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si appli­cano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.

Art. 6.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità, a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 feb­braio 1974, n. 64.

 

Art. 7.

1. L'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 2 non è soggetta a concessione edilizia o ad autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio dei lavori, in luogo di quella prevista dai predetto articolo 26, l'interessato presenta al sindaco apposita relazione a firma di un pro­fessionista abilitato.

2. Qualora le opere di cui al comma 1 consi­stano in rampe o ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si applicano le disposizioni relative all'autorizzazio­ne di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed integra­zioni.

 

Art. 8.

1. Alle domande ovvero alle comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla presente legge, è allegato certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, dalla quale risultino l’ubicazione della pro­pria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.

 

Art. 9.

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, anche se adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi contributi a fondo perduto con le modalità di cui al comma 2. Tali contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di handicap.

2. Il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque milioni; è aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticin­que milioni, e altresì di un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

3. Hanno diritto ai contributi, con le procedure determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanen­ti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle rela­tive alla deambulazione e alla mobilità, coloro i quali abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i condomini ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.

4. Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parale «mezzi neces­sari per la deambulazione e la locomozione», sono sostituite dalle parole «mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il solle­vamento». La presente disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1988.

 

Art. 10.

1. È istituito presso il Ministero dei lavori pub­blici il Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

2. Il Fondo è annualmente ripartito tra le re­gioni richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione del fabbisogno in­dicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11 com­ma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegna­te tra i comuni richiedenti.

3. I sindaci, entro trenta giorni dalla comunica­zione delle disponibilità attribuite ai comuni, as­segnano i contributi agli interessati che ne ab­biano fatto tempestiva richiesta.

4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al co­mune non siano sufficienti a coprire l'intero fab­bisogno, il sindaco le ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di han­dicap, riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanita­rie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordi­ne cronologico di presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per insuf­ficienza di fondi restano valide per gli anni suc­cessivi.

5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quietanzate.

 

Art. 11.

1. Gli interessati debbono presentare doman­da ai sindaco del comune in cui è sito l'immo­bile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ciascun anno.

2. Per l'anno 1989 la domanda deve essere pre­sentata entro il 31 luglio.

3. Alla domanda debbono essere allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'at­to di notorietà di cui all'articolo 8.

4. Il sindaco, nel termine di trenta giorni suc­cessivi alla scadenza del termine per la presen­tazione delle domande, stabilisce il fabbisogno complessivo del comune sulla base delle doman­de ritenute ammissibili e le trasmette alla re­gione.

5: La regione determina il proprio fabbisogno complessivo e trasmette entro trenta giorni dal­la scadenza del termine previsto dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.

 

Art. 12.

1. Il Fondo di cui all'articolo 10 è alimentato con lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si provvede me­diante corrispondente riduzione dello stanziamen­to iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989­1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando l'accantonamento «Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche ne­gli edifici» per lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad ap­portare, con propri decreti, le occorrenti varia­zioni di bilancio.

 

 

 

(*) Legge 9 gennaio 1989 n. 13 «Disposizioni per favo­rire il superamento e l'eliminazione delle barriere architet­toniche negli edifici privati» (G.U. n. 21 del 26-1-1989), modificata dalla legge 27 febbraio 1989 n. 62 «Modifiche e integrazioni alla legge 9 gennaio 1989 n. 13, recante di­sposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» (G.U. n. 48 del 27-2-1989).

 

 

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